TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 3784/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 24.6.2025, pendente
TRA
con sede legale in Cicciano (NA), Via Parte_1
Cutignano n. 55 ( ), P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Cicciano (NA), Piazza Mazzini n. 2
[...]
( ), con sede legale in Ottaviano (NA), Via A. P.IVA_2 Parte_3
Manzoni n. 34 ( ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_3
tempore, rappresentate e difese, in sostituzione dei precedenti difensori, dall'avv.
Vincenzo Macchia ( ) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, C.F._1
al Lungomare Trieste n. 84
- ATTRICI -
E
con sede in Camposano (Na), Via San Donato n. 16 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_4
difesa dall'avv. Diego Manzo ), con studio in Napoli, Piazzetta C.F._2
Ascensione II° cortile n. 10
- CONVENUTA -
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: le attrici: «-- accertare e dichiarare la legittimità del recesso delle società attrici dalla convenuta (come formalmente esercitato, con le comunicazioni del 2023 CP_2
agli atti), adottando ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli adempimenti pubblicitari presso il competente Registro delle Imprese;
-- respingere, in ogni caso, l'avversa domanda riconvenzionale, siccome inammissibile e/o, comunque, totalmente destituita di fondamento;
-- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
-- condannare, inoltre, la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, c. 3, c.p.c.»; la società convenuta: «1) In via preliminare, previa revoca e/o modifica della ordinanza del 05.12.2024 ai sensi degli articoli 177 e 178 c.p.c., accogliere integralmente le istanze istruttorie articolate da questa difesa nella memoria ex art.
171 ter n.2 c.p.c., reiterate anche nel presente atto, ai fini della istruzione della causa per quanto rilevato e dedotto;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione LLart. 165 c.p.c. per omessa produzione di tutti i documenti indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiararne la improcedibilità ai sensi di legge;
3) Nel merito delle domande attoree, accertare e dichiarare integralmente infondate, in fatto e diritto, inammissibili ed improcedibili le richieste di recesso così come azionate dalle parti attrici ed altresì accertare e dichiarare la legittimità e la validità di ogni condotta e decisione adottata dal convenuto con la delibera della CP_3
Assemblea dei soci del 23.11.2023, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione
e risposta;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi statutari e del regolamento consortile, anche relativamente agli obblighi di cui agli articoli 2105 c.c., art.16 dello Statuto consortile e art.
2.b) del Regolamento consortile,
e conseguentemente la assoluta inadempienza dei soci Parte_1
in persona del l.r.p.t.,
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t.,
[...] Parte_3
2 in ordine agli obblighi societari per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto:
a.1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 2466 c.c. e 2473 ter c.c. e per l'effetto dichiarare l'assoluto inadempiento dei soci: Parte_1
in persona l.r.p.t. c.f. ,
[...] P.IVA_5 [...]
in persona del l.r.p.t. c.f. e Parte_2 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t. c.f. , ed emettere ogni Parte_3 P.IVA_3
consequenziale provvedimento al fine di consentire alla di dar Controparte_1
seguito e poter definire la procedura di esclusione dei soci ai sensi di legge;
a.2) accertata l'entità dei danni subiti e subendi, condannare i soci inadempienti
[...]
in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. e in persona
[...] Parte_3
del l.r.p.t., al ristoro in favore della delle seguenti somme: per Parte_4
la perdita patrimoniale conseguente agli inadempimenti delle parti attrici per i motivi in atti: - per euro 619.255,94 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria come per legge;
- Parte_2
per euro 276.101,52 oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria come per legge;
- per euro 390.486,33 oltre interessi Parte_3
e rivalutazione monetaria come per legge;
o in subordine nella maggior o minor somma che si accerterà in corso di causa e che il Giudice adito in subordine determinerà anche in via equitativa;
a.3) per il danno patrimoniale consistente nella mancata processazione delle analisi di laboratorio che il convenuto non può CP_3
e potrà trattenere ed incamerare per le prestazioni processate dai singoli soci consorziati, a partire dal 2024 e seguenti o in subordine nella maggior o minor somma accertata in corso di causa e che il Giudice adito in subordine Vorrà determinare anche in via equitativa;
a.4) tutti i danni patrimoniali e non, per l'abbassamento dei tetti di struttura e per eventuale mancato rispetto delle soglie minime di efficienza da parte del convenuto nei confronti LLAS , nella maggior o minor somma CP_3 Pt_5
che si accerterà in corso di causa che il Giudice adito vorrà in subordine determinate anche in via equitativa;
a.5) rimborso delle somme a titolo di Regressione Tariffaria
Unica in favore della : - per euro Controparte_4 Parte_1
248.971,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Laboratorio di
3 Analisi per euro 70.153,07 oltre Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- per euro Parte_3
108.306,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
o in subordine nella maggior o minor somma che si accerterà in corso di causa e che il Giudice adito in subordine determinerà anche in via equitativa;
a.6) ogni altra somma al momento non ancora quantificabile sempre quale perdita patrimoniale subita in conseguenza della violazione degli obblighi consortili delle parti attrici, e/o nella maggiore o minor somma che il Giudice adito vorrà in subordine determinare anche in via equitativa ai sensi di legge;
5) con integrale vittoria di spese di lite del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le tre società attrici, la (d'ora in poi anche Parte_1
solo ), la Pt_1 Parte_2
(d'ora in poi anche solo ), la (d'ora in poi anche solo CP_5 Parte_3
, premesso di aver esercitato il proprio diritto di recesso dalla società Parte_3
(d'ora in poi anche solo Controparte_6 Controparte_7
), manifestando la propria volontà di recedere rispettivamente con
[...]
comunicazioni del 4.8.2023, successivamente integrata da ulteriore comunicazione del 22.11.2023 (la e la ), e con comunicazione del 1.7.2023, Pt_1 CP_5
successivamente integrata da ulteriore comunicazione del 22.11.2023 (la
, e che la , all'esito LLassemblea dei soci del 23.11.2023, Parte_3 CP_6
aveva deliberato di non prendere atto del recesso esercitato dai soci e Pt_1
e non aveva adottato nessuna deliberazione con riferimento al recesso CP_5
comunicato dalla (emergendo peraltro dal contegno serbato che non Parte_3
aveva inteso prendere atto del perfezionamento del suddetto recesso), con atto di citazione notificato in data 16.2.2024 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di
Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, per chiedere CP_8
l'accertamento della legittimità del recesso e la declaratoria di invalidità (nullità e/o annullabilità) della delibera assembleare del 23.11.2023 nella parte in cui ha denegato la presa d'atto del recesso esercitato da e , oltre che Pt_1 CP_5
l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale, anche con riferimento agli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese.
4 2. Si è costituita in giudizio la , eccependo l'improcedibilità della CP_1
domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per l'omessa produzione in sede di iscrizione a ruolo degli atti indicati nel foliario e nell'atto di citazione (e, in primis, della delibera impugnata), contestando la legittimità del recesso delle attrici per ragioni formali e sostanziali, sostenendo la persistenza dello status socii delle stesse e, conseguentemente, spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa LLasserito inadempimento delle attrici agli obblighi consortili.
3. Il G.I., pur ritenendo non direttamente applicabile l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (secondo cui «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) consorzio (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo»), facendo la norma riferimento esclusivamente al (di cui agli artt. da CP_3
2602 a 2611 c.c.) e non già alla (di cui Controparte_9
all'art. 2615 ter c.c.), ravvisata comunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010 (rubricato “Mediazione demandata dal Giudice”) per mandare le parti in mediazione, tenuto conto della natura della causa, dello stato LListruzione, del comportamento delle parti, ha assegnato alle parti il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Preso atto LLesito negativo del tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 5.12.2024 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari della convenuta (improcedibilità per mancata mediazione e omessa allegazione di documenti)
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre che infondata (facendo l'art. 5 cit. riferimento al " " e non CP_3
alla "società consortile a responsabilità limitata", la quale è regolata dalle norme sulle società a responsabilità limitata), deve giudicarsi superata (tant'è che nelle difese finali le parti non indugiano più sulla questione), essendo state comunque le parti
5 mandate in mediazione, sia pure ai sensi LLart. 5 quater cit.
L'eccezione fondata sulla violazione LLart. 165 c.p.c., per aver omesso parte attrice di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, una parte dei documenti indicati nel foliario (tra cui il “verbale LLassemblea dei soci della del CP_1
23.11.2023), è infondata, in quanto l'omissione de quo (non concernente l'originale della citazione o la procura) è irrilevante ed essendo stati, comunque, tutti i documenti depositati nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 171 ter c.p.c. (al fine della loro utilizzabilità).
2. La domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dalle società attrici
Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, occorre sinteticamente dar conto ancora di quanto segue, esaminando separatamente le domande.
A fondamento della domanda di accertamento della legittimità del recesso, le attrici hanno premesso in punto di fatto: - che, a seguito di alcune incomprensioni sulla gestione della Consortile insorte tra le società consorziate e l'organo amministrativo, con distinte comunicazioni (del 1.7-4.8.2023, successivamente integrate da ulteriore comunicazione del 22.11.2023, con indicazioni anche delle ragioni del recesso) le tre società attrici avevano esercitato il proprio diritto di recesso della Società (a cui avevano partecipato la e la giusta atto CP_5 Parte_3
del 29.5.2015 e la dal 29.3.2017); - che la aveva fornito Pt_1 CP_1
riscontro con altrettante missive del 3.11.2023, comunicando il proprio diniego rispetto alla presa d'atto del recesso, ritenendo non rispettate «le modalità di invio»
e contraria la richiesta di recesso alle disposizioni codicistiche in materia di recesso;
- che comunque era stata convocata l'assemblea della per deliberare, tra gli CP_6
altri, sul seguente punto all'ordine del giorno: «richieste di recesso – Chiarimenti e determinazioni»; - che l'assemblea dei soci, tenutasi in data 23.11.2023, aveva deliberato di non accogliere le richieste/comunicazioni di recesso.
In punto di diritto, le attrici hanno sostenuto: - che il diritto di recesso è espressione di un diritto potestativo di determinare una modificazione unilaterale del rapporto contrattuale societario;
- che l'esercizio del diritto di recesso costituisce un atto
6 unilaterale recettizio;
- che nel caso di specie le attrici hanno esercitato il recesso convenzionale ex art. 2473, co. 1, prima parte, c.c. e, dunque, nel rispetto della clausola di cui all'art. 13 dello statuto della (secondo cui «La struttura CP_1
associata, in caso voglia uscire dalla compagine societaria, ne dovrà dare comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci della
Società. Il diritto di recesso, comunque, non potrà essere esercitato prima del decorso di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio. Il diritto di recesso, a prescindere dal comma precedente, compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento LLoggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più causa di recesso previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione LLoggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma LLart. 2468, quarto comma, del
Codice Civile. Il socio receduto avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale nella misura determinata ai sensi LLart. 2473 cod. civ.»); - che nel caso di specie sono state rispettate entrambe le condizioni di cui all'art. 13 cit., essendo stata trasmessa la comunicazione a tutti i soci ed essendo decorso il termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio;
- che, ad abundantiam, comunque, con la comunicazione del 22.11.2023 sono state anche indicate le ragioni giustificatrici del recesso.
La domanda è fondata.
Sta di fatto che le attrici hanno comunicato il loro recesso tra luglio e agosto 2023, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 (cfr. le comunicazioni mediante raccomandate postali in data 21.7.2023, quanto alla e in data Parte_3
4.8.2023, quanto alla e alla ). Pt_1 CP_5
È documentato ed incontroverso, inoltre, il decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio.
Sotto un primo profilo invano la sostiene che il recesso non si sarebbe CP_6
perfezionato, poiché le suddette comunicazioni sarebbero state poi integrate dalle successive comunicazioni del 23.11.2023 («dopo le circostanziate contestazioni legali
7 mosse dal con atto del 03.11.2023») e quindi «dopo la convocazione della CP_3
Assemblea dei soci che potesse discutere e deliberare in merito» e peraltro dopo un lasso di tempo troppo lungo. Trattasi di rilievo specioso, in quanto il recesso è un negozio unilaterale recettizio, a forma libera, che si perfeziona e ha efficacia nel momento in cui viene a conoscenza di tutti i soci, ragion per cui l'esercizio del diritto di recesso non è subordinato alle decisioni LLassemblea dei soci (che deve limitarsi ad una presa d'atto).
Sotto un secondo profilo, ad avviso della le comunicazioni del 21.7.2023 CP_6
e del 4.8.2023 sarebbero illegittime perché prive di una giusta causa che legittimasse la richiesta. Anche questa eccezione è priva di pregio, in quanto il recesso delle attrici si fonda su una specifica clausola statutaria (l'art. 13, co. 1, cit.) che non richiede tale giustificazione e che subordina il recesso al solo rispetto della condizione del decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio (che nella specie
è decorso).
Invero, in base alla previsione di cui all'art. 13 dello statuto (sopra già testualmente riportata) il diritto di recesso è subordinato all'unica condizione del decorso di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio (comma primo, seconda parte).
Anzi, anche il rispetto di tale condizione non è necessario, allorchè ricorrano le fattispecie tassative di cui al primo comma, secondo periodo, LLart. 2473 cit., che sono espressamente richiamate dal secondo comma LLart. 13 (secondo cui «il diritto di recesso, a prescindere dal comma precedente, compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento LLoggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più causa di recesso previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione LLoggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma LLart. 2468, quarto comma, del
Codice Civile»).
Alla luce del combinato disposto dei suddetti commi LLart. 13 (prevedendo espressamente il secondo comma che le cause tipizzate di recesso valgono a prescindere da quanto previsto nel comma precedente, ossia anche prima del
8 decorso del quadriennio dall'acquisizione della partecipazione sociale), è corretto ritenere che lo statuto non preveda una giusta causa per il recesso, ma solo che vi sia stata la comunicazione a tutti e il decorso dei quattro anni, e che, comunque, anche prima del quadriennio, il recesso sia consentito quando ricorrano le fattispecie tassative di cui al primo comma, secondo periodo, LLart. 2473 cit.
In altri termini, conformemente a quanto consentito dall'art. 2473 cit. (primo comma, prima parte, secondo cui «l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società»), lo statuto della Consortile vieta il recesso nel primo quadriennio dall'entrata nella società (salvo che nei casi tassativamente previsti dallo stesso art. 2473 cit., primo comma, seconda parte) e lo consente liberamente dopo il decorso del quadriennio.
Tale interpretazione della clausola statutaria è coerente, del resto, con la previsione LLintrasferibilità delle partecipazioni sociali, di cui all'art. 10 dello statuto.
Stante la citata previsione statutaria, inoltre, a sproposito la difesa della CP_6
richiama la giurisprudenza di legittimità (secondo cui non sarebbe consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato), applicabile all'ipotesi di recesso regolato dalla disciplina di cui all'art. 2473 c.c. (che appunto limita la possibilità di recedere liberamente al solo caso di società contratta a tempo indeterminato), ma non alle ipotesi di recesso convenzionale (regolato nella specie dall'art. 13 dello statuto, che, come detto, consente sempre l'esercizio del recesso, non imponendo nessun vincolo e/o preavviso, ad eccezione della trasmissione della comunicazione a tutti i soci e del decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio).
Per quanto possa valere, va segnalato che anche il Giudice amministrativo
(chiamato a sindacare la legittimità dei provvedimenti LLASL, che aveva ritenuto necessario il nulla osta alla “fuoriuscita” da parte della ), ha ritenuto CP_6
incidenter tantum, da un lato, che «alla natura unilaterale e recettizia della dichiarazione di recesso, comunemente ritenuta espressione di un diritto potestativo, consegue, infatti, che il destinatario di essa non può che prenderne atto, essendo la stessa efficace e quindi produttiva LLeffetto di scioglimento dall'intesa contrattuale
9 (art. 1373, comma 2, cod. civ.) dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è rivolta (art. 1334 cod. civ.)» e, dall'altro, che «nella specie le ricorrenti hanno comunicato di voler recedere dalla . Controparte_10
ai sensi LLart. 13 dello Statuto, che al comma 1 regola la modalità (comunicazione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a tutti i soci) e – diversamente da quanto dedotto da . nella memoria depositata il CP_1
3/10/2024, che assume erroneamente la necessità di una “idonea giustificazione” – detta l'unica condizione di esercizio del diritto di recesso, nel caso di specie soddisfatta, cioè l'avvenuto decorso, al momento del recesso, di almeno quattro anni dall'acquisizione della qualità di socio» (così la sentenza n. 904/2025 del TAR
Campania, versata in atti).
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata la legittimità del recesso convenzionale previsto dall'art. 13 cit. esercitato dalle società attrici.
3. La domanda di declaratoria della nullità e/o LLannullabilità della deliberazione assembleare del 23.11.2023
Le attrici hanno anche invocato l'invalidità della deliberazione del 23.11.2023, ai sensi LLart. 2479 ter c.p.c., in quanto adottata in violazione LLatto costitutivo e, in particolare, LLart. 13, co. 1, cit., posto che l'assemblea, del tutto inopinatamente, pur non avendone il potere, avrebbe deliberato di non prendere atto del recesso esercitato dalle consorziate.
L'accoglimento della prima domanda induce a giudicare assorbita quella de quo, anche alla luce delle stesse argomentazioni difensive delle attrici, secondo cui l'esercizio del diritto di recesso non è assolutamente condizionato dalle decisioni assunte dai soci sul punto e secondo cui «a nulla rileva se le comunicazioni siano arrivate prima, durante o dopo l'assemblea dei soci della , poiché detta CP_1
assemblea nessuna valida deliberazione avrebbe giammai potuto adottare rispetto alla decisione dei soci di esercitare il recesso».
L'esposto rilievo, peraltro, induce a non indugiare sul complesso e dibattuto tema LLimpugnabilità delle c.d. delibere negative, un tema che impegna da tempo dottrina e giurisprudenza, specie in ordine alla necessità di individuare efficaci forme di tutela dei soci, laddove ricorrano deliberazioni di tal genere.
10
4. La domanda riconvenzionale della convenuta
In via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento dei danni, CP_1
sull'assunto LLinadempimento delle società attrici agli obblighi consortili, a seguito della contestata "fuoriuscita" dalla (domandando il pagamento, in proprio CP_6
favore, LLimporto di € 619.255,94 dalla , LLimporto di € 276.101,52 dalla Pt_1
e LLimporto di € 390.486,33 dalla . CP_5 Parte_3
L'accoglimento della domanda principale attorea comporta il rigetto della suddetta riconvenzionale.
A tacer d'altro, è evidente che, una volta riconosciuto che il recesso è legittimo e che ha prodotto i suoi effetti, la mancata partecipazione delle attrici alle attività consortili costituisce una conseguenza legittima e doverosa del loro scioglimento dal vincolo sociale. Non può derivare nessun danno da un comportamento lecito.
Secondo le attrici, peraltro, la suddetta domanda riconvenzionale sarebbe «il frutto della mala fede serbata dalla », ragion per cui hanno invocato «non CP_1
soltanto il rigetto della stessa, ma anche la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.».
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa in mala fede o con colpa grave, apparendo le vicende rappresentate meritevoli di essere scrutinate in sede giudiziaria.
5. Il regolamento delle spese
Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori prossimi ai medi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 LLart. 4 D.M. n. 55/2014 cit., con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la prima domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la legittimità del
11 recesso convenzionale previsto dall'art. 13 cit. esercitato dalle società attrici, dichiara assorbita la domanda di nullità e/o di annullabilità della deliberazione assembleare del 23.11.2023 e rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1
attrici, con attribuzione al difensore, avv. Vincenzo Macchia, che liquida in €
14.000,00 per compensi ed in € 1.036,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 3784/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 24.6.2025, pendente
TRA
con sede legale in Cicciano (NA), Via Parte_1
Cutignano n. 55 ( ), P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Cicciano (NA), Piazza Mazzini n. 2
[...]
( ), con sede legale in Ottaviano (NA), Via A. P.IVA_2 Parte_3
Manzoni n. 34 ( ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_3
tempore, rappresentate e difese, in sostituzione dei precedenti difensori, dall'avv.
Vincenzo Macchia ( ) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, C.F._1
al Lungomare Trieste n. 84
- ATTRICI -
E
con sede in Camposano (Na), Via San Donato n. 16 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_4
difesa dall'avv. Diego Manzo ), con studio in Napoli, Piazzetta C.F._2
Ascensione II° cortile n. 10
- CONVENUTA -
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: le attrici: «-- accertare e dichiarare la legittimità del recesso delle società attrici dalla convenuta (come formalmente esercitato, con le comunicazioni del 2023 CP_2
agli atti), adottando ogni consequenziale provvedimento, anche con riferimento agli adempimenti pubblicitari presso il competente Registro delle Imprese;
-- respingere, in ogni caso, l'avversa domanda riconvenzionale, siccome inammissibile e/o, comunque, totalmente destituita di fondamento;
-- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
-- condannare, inoltre, la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, c. 3, c.p.c.»; la società convenuta: «1) In via preliminare, previa revoca e/o modifica della ordinanza del 05.12.2024 ai sensi degli articoli 177 e 178 c.p.c., accogliere integralmente le istanze istruttorie articolate da questa difesa nella memoria ex art.
171 ter n.2 c.p.c., reiterate anche nel presente atto, ai fini della istruzione della causa per quanto rilevato e dedotto;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione LLart. 165 c.p.c. per omessa produzione di tutti i documenti indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiararne la improcedibilità ai sensi di legge;
3) Nel merito delle domande attoree, accertare e dichiarare integralmente infondate, in fatto e diritto, inammissibili ed improcedibili le richieste di recesso così come azionate dalle parti attrici ed altresì accertare e dichiarare la legittimità e la validità di ogni condotta e decisione adottata dal convenuto con la delibera della CP_3
Assemblea dei soci del 23.11.2023, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione
e risposta;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi statutari e del regolamento consortile, anche relativamente agli obblighi di cui agli articoli 2105 c.c., art.16 dello Statuto consortile e art.
2.b) del Regolamento consortile,
e conseguentemente la assoluta inadempienza dei soci Parte_1
in persona del l.r.p.t.,
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t.,
[...] Parte_3
2 in ordine agli obblighi societari per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto:
a.1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 2466 c.c. e 2473 ter c.c. e per l'effetto dichiarare l'assoluto inadempiento dei soci: Parte_1
in persona l.r.p.t. c.f. ,
[...] P.IVA_5 [...]
in persona del l.r.p.t. c.f. e Parte_2 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t. c.f. , ed emettere ogni Parte_3 P.IVA_3
consequenziale provvedimento al fine di consentire alla di dar Controparte_1
seguito e poter definire la procedura di esclusione dei soci ai sensi di legge;
a.2) accertata l'entità dei danni subiti e subendi, condannare i soci inadempienti
[...]
in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. e in persona
[...] Parte_3
del l.r.p.t., al ristoro in favore della delle seguenti somme: per Parte_4
la perdita patrimoniale conseguente agli inadempimenti delle parti attrici per i motivi in atti: - per euro 619.255,94 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria come per legge;
- Parte_2
per euro 276.101,52 oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria come per legge;
- per euro 390.486,33 oltre interessi Parte_3
e rivalutazione monetaria come per legge;
o in subordine nella maggior o minor somma che si accerterà in corso di causa e che il Giudice adito in subordine determinerà anche in via equitativa;
a.3) per il danno patrimoniale consistente nella mancata processazione delle analisi di laboratorio che il convenuto non può CP_3
e potrà trattenere ed incamerare per le prestazioni processate dai singoli soci consorziati, a partire dal 2024 e seguenti o in subordine nella maggior o minor somma accertata in corso di causa e che il Giudice adito in subordine Vorrà determinare anche in via equitativa;
a.4) tutti i danni patrimoniali e non, per l'abbassamento dei tetti di struttura e per eventuale mancato rispetto delle soglie minime di efficienza da parte del convenuto nei confronti LLAS , nella maggior o minor somma CP_3 Pt_5
che si accerterà in corso di causa che il Giudice adito vorrà in subordine determinate anche in via equitativa;
a.5) rimborso delle somme a titolo di Regressione Tariffaria
Unica in favore della : - per euro Controparte_4 Parte_1
248.971,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Laboratorio di
3 Analisi per euro 70.153,07 oltre Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- per euro Parte_3
108.306,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
o in subordine nella maggior o minor somma che si accerterà in corso di causa e che il Giudice adito in subordine determinerà anche in via equitativa;
a.6) ogni altra somma al momento non ancora quantificabile sempre quale perdita patrimoniale subita in conseguenza della violazione degli obblighi consortili delle parti attrici, e/o nella maggiore o minor somma che il Giudice adito vorrà in subordine determinare anche in via equitativa ai sensi di legge;
5) con integrale vittoria di spese di lite del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le tre società attrici, la (d'ora in poi anche Parte_1
solo ), la Pt_1 Parte_2
(d'ora in poi anche solo ), la (d'ora in poi anche solo CP_5 Parte_3
, premesso di aver esercitato il proprio diritto di recesso dalla società Parte_3
(d'ora in poi anche solo Controparte_6 Controparte_7
), manifestando la propria volontà di recedere rispettivamente con
[...]
comunicazioni del 4.8.2023, successivamente integrata da ulteriore comunicazione del 22.11.2023 (la e la ), e con comunicazione del 1.7.2023, Pt_1 CP_5
successivamente integrata da ulteriore comunicazione del 22.11.2023 (la
, e che la , all'esito LLassemblea dei soci del 23.11.2023, Parte_3 CP_6
aveva deliberato di non prendere atto del recesso esercitato dai soci e Pt_1
e non aveva adottato nessuna deliberazione con riferimento al recesso CP_5
comunicato dalla (emergendo peraltro dal contegno serbato che non Parte_3
aveva inteso prendere atto del perfezionamento del suddetto recesso), con atto di citazione notificato in data 16.2.2024 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di
Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, per chiedere CP_8
l'accertamento della legittimità del recesso e la declaratoria di invalidità (nullità e/o annullabilità) della delibera assembleare del 23.11.2023 nella parte in cui ha denegato la presa d'atto del recesso esercitato da e , oltre che Pt_1 CP_5
l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale, anche con riferimento agli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese.
4 2. Si è costituita in giudizio la , eccependo l'improcedibilità della CP_1
domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per l'omessa produzione in sede di iscrizione a ruolo degli atti indicati nel foliario e nell'atto di citazione (e, in primis, della delibera impugnata), contestando la legittimità del recesso delle attrici per ragioni formali e sostanziali, sostenendo la persistenza dello status socii delle stesse e, conseguentemente, spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa LLasserito inadempimento delle attrici agli obblighi consortili.
3. Il G.I., pur ritenendo non direttamente applicabile l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (secondo cui «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) consorzio (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo»), facendo la norma riferimento esclusivamente al (di cui agli artt. da CP_3
2602 a 2611 c.c.) e non già alla (di cui Controparte_9
all'art. 2615 ter c.c.), ravvisata comunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010 (rubricato “Mediazione demandata dal Giudice”) per mandare le parti in mediazione, tenuto conto della natura della causa, dello stato LListruzione, del comportamento delle parti, ha assegnato alle parti il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Preso atto LLesito negativo del tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 5.12.2024 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari della convenuta (improcedibilità per mancata mediazione e omessa allegazione di documenti)
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre che infondata (facendo l'art. 5 cit. riferimento al " " e non CP_3
alla "società consortile a responsabilità limitata", la quale è regolata dalle norme sulle società a responsabilità limitata), deve giudicarsi superata (tant'è che nelle difese finali le parti non indugiano più sulla questione), essendo state comunque le parti
5 mandate in mediazione, sia pure ai sensi LLart. 5 quater cit.
L'eccezione fondata sulla violazione LLart. 165 c.p.c., per aver omesso parte attrice di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, una parte dei documenti indicati nel foliario (tra cui il “verbale LLassemblea dei soci della del CP_1
23.11.2023), è infondata, in quanto l'omissione de quo (non concernente l'originale della citazione o la procura) è irrilevante ed essendo stati, comunque, tutti i documenti depositati nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 171 ter c.p.c. (al fine della loro utilizzabilità).
2. La domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dalle società attrici
Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, occorre sinteticamente dar conto ancora di quanto segue, esaminando separatamente le domande.
A fondamento della domanda di accertamento della legittimità del recesso, le attrici hanno premesso in punto di fatto: - che, a seguito di alcune incomprensioni sulla gestione della Consortile insorte tra le società consorziate e l'organo amministrativo, con distinte comunicazioni (del 1.7-4.8.2023, successivamente integrate da ulteriore comunicazione del 22.11.2023, con indicazioni anche delle ragioni del recesso) le tre società attrici avevano esercitato il proprio diritto di recesso della Società (a cui avevano partecipato la e la giusta atto CP_5 Parte_3
del 29.5.2015 e la dal 29.3.2017); - che la aveva fornito Pt_1 CP_1
riscontro con altrettante missive del 3.11.2023, comunicando il proprio diniego rispetto alla presa d'atto del recesso, ritenendo non rispettate «le modalità di invio»
e contraria la richiesta di recesso alle disposizioni codicistiche in materia di recesso;
- che comunque era stata convocata l'assemblea della per deliberare, tra gli CP_6
altri, sul seguente punto all'ordine del giorno: «richieste di recesso – Chiarimenti e determinazioni»; - che l'assemblea dei soci, tenutasi in data 23.11.2023, aveva deliberato di non accogliere le richieste/comunicazioni di recesso.
In punto di diritto, le attrici hanno sostenuto: - che il diritto di recesso è espressione di un diritto potestativo di determinare una modificazione unilaterale del rapporto contrattuale societario;
- che l'esercizio del diritto di recesso costituisce un atto
6 unilaterale recettizio;
- che nel caso di specie le attrici hanno esercitato il recesso convenzionale ex art. 2473, co. 1, prima parte, c.c. e, dunque, nel rispetto della clausola di cui all'art. 13 dello statuto della (secondo cui «La struttura CP_1
associata, in caso voglia uscire dalla compagine societaria, ne dovrà dare comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci della
Società. Il diritto di recesso, comunque, non potrà essere esercitato prima del decorso di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio. Il diritto di recesso, a prescindere dal comma precedente, compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento LLoggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più causa di recesso previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione LLoggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma LLart. 2468, quarto comma, del
Codice Civile. Il socio receduto avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale nella misura determinata ai sensi LLart. 2473 cod. civ.»); - che nel caso di specie sono state rispettate entrambe le condizioni di cui all'art. 13 cit., essendo stata trasmessa la comunicazione a tutti i soci ed essendo decorso il termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio;
- che, ad abundantiam, comunque, con la comunicazione del 22.11.2023 sono state anche indicate le ragioni giustificatrici del recesso.
La domanda è fondata.
Sta di fatto che le attrici hanno comunicato il loro recesso tra luglio e agosto 2023, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 (cfr. le comunicazioni mediante raccomandate postali in data 21.7.2023, quanto alla e in data Parte_3
4.8.2023, quanto alla e alla ). Pt_1 CP_5
È documentato ed incontroverso, inoltre, il decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio.
Sotto un primo profilo invano la sostiene che il recesso non si sarebbe CP_6
perfezionato, poiché le suddette comunicazioni sarebbero state poi integrate dalle successive comunicazioni del 23.11.2023 («dopo le circostanziate contestazioni legali
7 mosse dal con atto del 03.11.2023») e quindi «dopo la convocazione della CP_3
Assemblea dei soci che potesse discutere e deliberare in merito» e peraltro dopo un lasso di tempo troppo lungo. Trattasi di rilievo specioso, in quanto il recesso è un negozio unilaterale recettizio, a forma libera, che si perfeziona e ha efficacia nel momento in cui viene a conoscenza di tutti i soci, ragion per cui l'esercizio del diritto di recesso non è subordinato alle decisioni LLassemblea dei soci (che deve limitarsi ad una presa d'atto).
Sotto un secondo profilo, ad avviso della le comunicazioni del 21.7.2023 CP_6
e del 4.8.2023 sarebbero illegittime perché prive di una giusta causa che legittimasse la richiesta. Anche questa eccezione è priva di pregio, in quanto il recesso delle attrici si fonda su una specifica clausola statutaria (l'art. 13, co. 1, cit.) che non richiede tale giustificazione e che subordina il recesso al solo rispetto della condizione del decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio (che nella specie
è decorso).
Invero, in base alla previsione di cui all'art. 13 dello statuto (sopra già testualmente riportata) il diritto di recesso è subordinato all'unica condizione del decorso di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio (comma primo, seconda parte).
Anzi, anche il rispetto di tale condizione non è necessario, allorchè ricorrano le fattispecie tassative di cui al primo comma, secondo periodo, LLart. 2473 cit., che sono espressamente richiamate dal secondo comma LLart. 13 (secondo cui «il diritto di recesso, a prescindere dal comma precedente, compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento LLoggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più causa di recesso previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione LLoggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma LLart. 2468, quarto comma, del
Codice Civile»).
Alla luce del combinato disposto dei suddetti commi LLart. 13 (prevedendo espressamente il secondo comma che le cause tipizzate di recesso valgono a prescindere da quanto previsto nel comma precedente, ossia anche prima del
8 decorso del quadriennio dall'acquisizione della partecipazione sociale), è corretto ritenere che lo statuto non preveda una giusta causa per il recesso, ma solo che vi sia stata la comunicazione a tutti e il decorso dei quattro anni, e che, comunque, anche prima del quadriennio, il recesso sia consentito quando ricorrano le fattispecie tassative di cui al primo comma, secondo periodo, LLart. 2473 cit.
In altri termini, conformemente a quanto consentito dall'art. 2473 cit. (primo comma, prima parte, secondo cui «l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società»), lo statuto della Consortile vieta il recesso nel primo quadriennio dall'entrata nella società (salvo che nei casi tassativamente previsti dallo stesso art. 2473 cit., primo comma, seconda parte) e lo consente liberamente dopo il decorso del quadriennio.
Tale interpretazione della clausola statutaria è coerente, del resto, con la previsione LLintrasferibilità delle partecipazioni sociali, di cui all'art. 10 dello statuto.
Stante la citata previsione statutaria, inoltre, a sproposito la difesa della CP_6
richiama la giurisprudenza di legittimità (secondo cui non sarebbe consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato), applicabile all'ipotesi di recesso regolato dalla disciplina di cui all'art. 2473 c.c. (che appunto limita la possibilità di recedere liberamente al solo caso di società contratta a tempo indeterminato), ma non alle ipotesi di recesso convenzionale (regolato nella specie dall'art. 13 dello statuto, che, come detto, consente sempre l'esercizio del recesso, non imponendo nessun vincolo e/o preavviso, ad eccezione della trasmissione della comunicazione a tutti i soci e del decorso del termine di quattro anni dall'acquisizione della qualifica di socio).
Per quanto possa valere, va segnalato che anche il Giudice amministrativo
(chiamato a sindacare la legittimità dei provvedimenti LLASL, che aveva ritenuto necessario il nulla osta alla “fuoriuscita” da parte della ), ha ritenuto CP_6
incidenter tantum, da un lato, che «alla natura unilaterale e recettizia della dichiarazione di recesso, comunemente ritenuta espressione di un diritto potestativo, consegue, infatti, che il destinatario di essa non può che prenderne atto, essendo la stessa efficace e quindi produttiva LLeffetto di scioglimento dall'intesa contrattuale
9 (art. 1373, comma 2, cod. civ.) dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è rivolta (art. 1334 cod. civ.)» e, dall'altro, che «nella specie le ricorrenti hanno comunicato di voler recedere dalla . Controparte_10
ai sensi LLart. 13 dello Statuto, che al comma 1 regola la modalità (comunicazione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a tutti i soci) e – diversamente da quanto dedotto da . nella memoria depositata il CP_1
3/10/2024, che assume erroneamente la necessità di una “idonea giustificazione” – detta l'unica condizione di esercizio del diritto di recesso, nel caso di specie soddisfatta, cioè l'avvenuto decorso, al momento del recesso, di almeno quattro anni dall'acquisizione della qualità di socio» (così la sentenza n. 904/2025 del TAR
Campania, versata in atti).
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata la legittimità del recesso convenzionale previsto dall'art. 13 cit. esercitato dalle società attrici.
3. La domanda di declaratoria della nullità e/o LLannullabilità della deliberazione assembleare del 23.11.2023
Le attrici hanno anche invocato l'invalidità della deliberazione del 23.11.2023, ai sensi LLart. 2479 ter c.p.c., in quanto adottata in violazione LLatto costitutivo e, in particolare, LLart. 13, co. 1, cit., posto che l'assemblea, del tutto inopinatamente, pur non avendone il potere, avrebbe deliberato di non prendere atto del recesso esercitato dalle consorziate.
L'accoglimento della prima domanda induce a giudicare assorbita quella de quo, anche alla luce delle stesse argomentazioni difensive delle attrici, secondo cui l'esercizio del diritto di recesso non è assolutamente condizionato dalle decisioni assunte dai soci sul punto e secondo cui «a nulla rileva se le comunicazioni siano arrivate prima, durante o dopo l'assemblea dei soci della , poiché detta CP_1
assemblea nessuna valida deliberazione avrebbe giammai potuto adottare rispetto alla decisione dei soci di esercitare il recesso».
L'esposto rilievo, peraltro, induce a non indugiare sul complesso e dibattuto tema LLimpugnabilità delle c.d. delibere negative, un tema che impegna da tempo dottrina e giurisprudenza, specie in ordine alla necessità di individuare efficaci forme di tutela dei soci, laddove ricorrano deliberazioni di tal genere.
10
4. La domanda riconvenzionale della convenuta
In via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento dei danni, CP_1
sull'assunto LLinadempimento delle società attrici agli obblighi consortili, a seguito della contestata "fuoriuscita" dalla (domandando il pagamento, in proprio CP_6
favore, LLimporto di € 619.255,94 dalla , LLimporto di € 276.101,52 dalla Pt_1
e LLimporto di € 390.486,33 dalla . CP_5 Parte_3
L'accoglimento della domanda principale attorea comporta il rigetto della suddetta riconvenzionale.
A tacer d'altro, è evidente che, una volta riconosciuto che il recesso è legittimo e che ha prodotto i suoi effetti, la mancata partecipazione delle attrici alle attività consortili costituisce una conseguenza legittima e doverosa del loro scioglimento dal vincolo sociale. Non può derivare nessun danno da un comportamento lecito.
Secondo le attrici, peraltro, la suddetta domanda riconvenzionale sarebbe «il frutto della mala fede serbata dalla », ragion per cui hanno invocato «non CP_1
soltanto il rigetto della stessa, ma anche la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.».
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa in mala fede o con colpa grave, apparendo le vicende rappresentate meritevoli di essere scrutinate in sede giudiziaria.
5. Il regolamento delle spese
Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità), liquidando valori prossimi ai medi tabellari, con l'aumento e la riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 LLart. 4 D.M. n. 55/2014 cit., con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la prima domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la legittimità del
11 recesso convenzionale previsto dall'art. 13 cit. esercitato dalle società attrici, dichiara assorbita la domanda di nullità e/o di annullabilità della deliberazione assembleare del 23.11.2023 e rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Controparte_1
attrici, con attribuzione al difensore, avv. Vincenzo Macchia, che liquida in €
14.000,00 per compensi ed in € 1.036,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
12