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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 03720229002549909000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, contrariis reiectis, previa trasmissione del fascicolo di primo grado, annullare la sentenza n. 185/24 pronunciata il 17/5/24 e depositata il 18/6/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo Sezione I nel procedimento n. 145/23
RG, adottando i consequenziali provvedimenti di rito, e nel caso di esame del merito delle contestazioni mosse in primo grado, accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a suo carico in primo grado, in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Resistente/Appellato: ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta, riservato ogni altro diritto,
IN VIA PRINCIPALE respingere, per i motivi di cui al presente atto, l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE e conseguentemente confermare la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
PRIMO GRADO DI CUNEO numero 185/2024
IN VIA SUBORDINATA respingere, per i motivi di cui al presente atto, l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE dichiarare, nei limiti di giurisdizione tributaria, per i motivi di cui al presente atto, l'inesistenza del diritto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CUNEO di procedere all'esecuzione in odio a Resistente_1 in forza dell'intimazione di pagamento n. 03720229002549909/000.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione delle pretese portate nelle cartelle di pagamento numero 03720060009463141/000, 03720070000569900/000 e
03720080000484862/000 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CUNEO di procedere all'esecuzione in odio a Resistente_1 in forza dell'intimazione di pagamento n. 03720229002549909/000 per la somma di € 49.798,12 portata dalle suddette cartelle.
In ogni caso vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, CPA ed
IVA per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Riscossioni ha impugnato la sentenza n. 185/2024 pronunciata il 17/5/23 e depositata il
18/6/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo Sezione I .
La parte aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 03720229002549909 notificata il 4\1\23 per il pagamento delle cartelle: n. 03720060009463141 notificata il 18\12\2006, n.
03720070000569900 notificata 12\3\2007 e n. 03720080000484862 notificata il 5\3\2008.
I giudici di primo grado per l'atto esattoriale opposto emesso dall' Agente della Riscossione (Provincia di
Cuneo) avevano rilevato il difetto di competenza territoriale in quanto il debitore era residente a [...].
L'accoglimento della predetta eccezione aveva reso superfluo l'esame di tutte le altre eccezioni sollevate dalla parte.
L'appellante ritiene la sentenza errata in quanto non ha tenuto conto della intervenuta evoluzione normativa.
Dopo la soppressione delle concessioni la riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che ha operato prima tramite Equitalia e, successivamente, attraverso l'Agenzia Riscossioni, che come agente unico alla riscossione non ha limiti territoriali alla sua azione. Alcuni pronunciamenti della Cassazione citati da controparte in materia si riferiscono proprio al regime concessorio. Rileva l'appellante che l'art. 31 c. II D.P.R. N. 600/1973 stabilisce che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. L'Ufficio del Riscossore competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati. Non è competente l'ufficio provinciale della successiva residenza che ha cambiato il contribuente.
Nel caso di specie il domicilio fiscale del contribuente al tempo del sorgere dei tributi contestati (relativi agli anni 1999, 2003, 2004 con cartelle notificate nel 2006, 2007 e 2008) era nella provincia di Cuneo, in Scarnafigi, fino al 1/9/09.
Quanto alla notifica delle cartelle oserva che dalla disamina delle relate emerge che la notifica della cartella n. 03720060009463141000 è stata effettuata in data 18/12/2006 (allegato 3 fascicolo I grado) tramite
Raccomandata R/R consegnata al destinatario;
che la cartella n. 03720070000569900000 è stata notificata in data 12/03/2007 (allegato 4 fascicolo I grado) tramite Raccomandata R/R consegnata al destinatario;
che la cartella n. 03720080000484862000 è stata notificata in data 5/03/2008 (allegato 5 fascicolo I grado) tramite Raccomandata R/R consegnata a famigliare convivente. Con riferimento alla presunta eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, precisato trattarsi di tributi erariari soggetti alla prescrizione decennale estesa anche agli accessori (interssi e sanzioni), l'appellante evidenzia che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, con la seguente documentazione: preavviso di fermo amministrativo n.
00000201103700003427 notificato in data 06/04/2011 e intimazione di pagamento n.
03720189000845754000 notificata in data 18/05/2018.
L'appellato nelle proprie difese precisa di non aver avuto la notifica delle cartelle e di aver disconosciuto la sottoscrizione per le cartelle ..63141000 e....56990000 e in attesa della produzione (non avvenuta degli originali) di aver fatto istanza di querela di falso.
L'appellato comunque insiste sulla necessità che l'atto di riscossione sia emesso da ente territorialmente competente per l'ambito territoriale in cui il contribuente è residente.
Rinnova le eccezioni svolte in primo grado e non esaminate in quella sede vale a dire l'omessa notifica delle cartelle, il disconoscimento della sottoscrizione delle notifiche delle cartelle n ...63141000 e n. ...56990000, la nullità dell notificazione della cartella n. ..484462000 priva di numero di cartella e di data leggibile, la prescrizione totale per la cartella n.... 463141000 e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi e interessi per le cartelle ...56990000 e ...484862000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. La S. C. ha chiarito che : "La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005. 3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale." In conclusione ha stabilito che : "Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato – non essendo contestato che l'atto impugnato sia stato emesso da un ufficio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente - e deve essere accolto". Cass. 23389 del 5\9\2024 confermata da Cass. 21635 del 2025
Non essendovi fondate ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dal giudice nomofilattico il collegio respinge l'appello condannando l'appellante alle spese di lite così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.200,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, AT
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 03720229002549909000 IRAP 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, contrariis reiectis, previa trasmissione del fascicolo di primo grado, annullare la sentenza n. 185/24 pronunciata il 17/5/24 e depositata il 18/6/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo Sezione I nel procedimento n. 145/23
RG, adottando i consequenziali provvedimenti di rito, e nel caso di esame del merito delle contestazioni mosse in primo grado, accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a suo carico in primo grado, in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Resistente/Appellato: ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta, riservato ogni altro diritto,
IN VIA PRINCIPALE respingere, per i motivi di cui al presente atto, l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE e conseguentemente confermare la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
PRIMO GRADO DI CUNEO numero 185/2024
IN VIA SUBORDINATA respingere, per i motivi di cui al presente atto, l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE dichiarare, nei limiti di giurisdizione tributaria, per i motivi di cui al presente atto, l'inesistenza del diritto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CUNEO di procedere all'esecuzione in odio a Resistente_1 in forza dell'intimazione di pagamento n. 03720229002549909/000.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione delle pretese portate nelle cartelle di pagamento numero 03720060009463141/000, 03720070000569900/000 e
03720080000484862/000 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CUNEO di procedere all'esecuzione in odio a Resistente_1 in forza dell'intimazione di pagamento n. 03720229002549909/000 per la somma di € 49.798,12 portata dalle suddette cartelle.
In ogni caso vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, CPA ed
IVA per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Riscossioni ha impugnato la sentenza n. 185/2024 pronunciata il 17/5/23 e depositata il
18/6/24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo Sezione I .
La parte aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 03720229002549909 notificata il 4\1\23 per il pagamento delle cartelle: n. 03720060009463141 notificata il 18\12\2006, n.
03720070000569900 notificata 12\3\2007 e n. 03720080000484862 notificata il 5\3\2008.
I giudici di primo grado per l'atto esattoriale opposto emesso dall' Agente della Riscossione (Provincia di
Cuneo) avevano rilevato il difetto di competenza territoriale in quanto il debitore era residente a [...].
L'accoglimento della predetta eccezione aveva reso superfluo l'esame di tutte le altre eccezioni sollevate dalla parte.
L'appellante ritiene la sentenza errata in quanto non ha tenuto conto della intervenuta evoluzione normativa.
Dopo la soppressione delle concessioni la riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che ha operato prima tramite Equitalia e, successivamente, attraverso l'Agenzia Riscossioni, che come agente unico alla riscossione non ha limiti territoriali alla sua azione. Alcuni pronunciamenti della Cassazione citati da controparte in materia si riferiscono proprio al regime concessorio. Rileva l'appellante che l'art. 31 c. II D.P.R. N. 600/1973 stabilisce che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. L'Ufficio del Riscossore competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati. Non è competente l'ufficio provinciale della successiva residenza che ha cambiato il contribuente.
Nel caso di specie il domicilio fiscale del contribuente al tempo del sorgere dei tributi contestati (relativi agli anni 1999, 2003, 2004 con cartelle notificate nel 2006, 2007 e 2008) era nella provincia di Cuneo, in Scarnafigi, fino al 1/9/09.
Quanto alla notifica delle cartelle oserva che dalla disamina delle relate emerge che la notifica della cartella n. 03720060009463141000 è stata effettuata in data 18/12/2006 (allegato 3 fascicolo I grado) tramite
Raccomandata R/R consegnata al destinatario;
che la cartella n. 03720070000569900000 è stata notificata in data 12/03/2007 (allegato 4 fascicolo I grado) tramite Raccomandata R/R consegnata al destinatario;
che la cartella n. 03720080000484862000 è stata notificata in data 5/03/2008 (allegato 5 fascicolo I grado) tramite Raccomandata R/R consegnata a famigliare convivente. Con riferimento alla presunta eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, precisato trattarsi di tributi erariari soggetti alla prescrizione decennale estesa anche agli accessori (interssi e sanzioni), l'appellante evidenzia che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, con la seguente documentazione: preavviso di fermo amministrativo n.
00000201103700003427 notificato in data 06/04/2011 e intimazione di pagamento n.
03720189000845754000 notificata in data 18/05/2018.
L'appellato nelle proprie difese precisa di non aver avuto la notifica delle cartelle e di aver disconosciuto la sottoscrizione per le cartelle ..63141000 e....56990000 e in attesa della produzione (non avvenuta degli originali) di aver fatto istanza di querela di falso.
L'appellato comunque insiste sulla necessità che l'atto di riscossione sia emesso da ente territorialmente competente per l'ambito territoriale in cui il contribuente è residente.
Rinnova le eccezioni svolte in primo grado e non esaminate in quella sede vale a dire l'omessa notifica delle cartelle, il disconoscimento della sottoscrizione delle notifiche delle cartelle n ...63141000 e n. ...56990000, la nullità dell notificazione della cartella n. ..484462000 priva di numero di cartella e di data leggibile, la prescrizione totale per la cartella n.... 463141000 e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi e interessi per le cartelle ...56990000 e ...484862000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. La S. C. ha chiarito che : "La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005. 3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale." In conclusione ha stabilito che : "Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato – non essendo contestato che l'atto impugnato sia stato emesso da un ufficio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente - e deve essere accolto". Cass. 23389 del 5\9\2024 confermata da Cass. 21635 del 2025
Non essendovi fondate ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dal giudice nomofilattico il collegio respinge l'appello condannando l'appellante alle spese di lite così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.200,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge