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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16527/2024 AVENTE AD OGGETTO:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMBERIATI TERESA Parte_1 C.F._1
CINZIA elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. COMBERIATI TERESA CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZOLI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CAZZOLI ANNALISA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi.
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data odierna dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio: Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 20/01/1984 a IA (CS) Parte_1
e
, nato/a il 12/11/1975 a BRINDISI (BR) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 20/07/2009 a Campana (CS), Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2009 -
Comune di CAMPANA (CS); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data odierna dal Giudice Relatore per il proseguimento del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16527/2024 AVENTE AD OGGETTO:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMBERIATI TERESA Parte_1 C.F._1
CINZIA elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. COMBERIATI TERESA CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZOLI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CAZZOLI ANNALISA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi.
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data odierna dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio: Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 20/01/1984 a IA (CS) Parte_1
e
, nato/a il 12/11/1975 a BRINDISI (BR) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 20/07/2009 a Campana (CS), Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2009 -
Comune di CAMPANA (CS); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data odierna dal Giudice Relatore per il proseguimento del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2