Versione
23 aprile 1968
23 aprile 1968
Art. 1. (Riunioni del consiglio di amministrazione)
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.