Art. 1. (Riunioni del consiglio di amministrazione)
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.