Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 agosto 2022 |
Commentari • 362
- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 1
Il caso Una dipendente, cui era stata concessa in uso un'auto aziendale per fini esclusivamente lavorativi, viene licenziata per aver addebitato alla società datrice di lavoro spese di carburante che esulavano dallo stretto svolgimento dell'attività lavorativa. La rendicontazione da parte della lavoratrice delle spese di carburante sostenute aveva cadenza mensile. La società, tuttavia, ha preso cognizione di tali impropri addebiti successivamente alla loro concreta verificazione ed alla loro conseguente rendicontazione mensile; più in particolare, solo nel gennaio 2017, in occasione, cioè, delle verifiche compiute per la chiusura del bilancio relativo all'anno solare 2016, presa …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: 1 0381-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18/2020 UP - 26/11/2020 Mariastefania Di Tomassi Giorgio Fidelbo R.G.N. 32416/19 - Relatore - Giulio Sarno Stefano Mogini Giovanna Verga Emanuele Di Salvo Giacomo Rocchi Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da VA IE, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
- applicabilità analogica al convivente "more uxorio"·
- causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen·
- natura di causa di esclusione della colpevolezza·
- reati contro l'amministrazione della giustizia·
- delitti contro l'attivita' giudiziaria·
- favoreggiamento·
- casi di non punibilita'
Versioni del testo
- Capo I : Principi generali
- Art. 1. (Finalita'). 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle citta' e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Campagne informative). 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.