Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 agosto 2022 |
Commentari • 375
- 1. Oltre antropocentrismo giuslavoristico verso riconoscimento permessi retribuiti per assistere animale domesticoAccesso limitatoTiziana Borello · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2026
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2020, n. 10381Provvedimento: 1 0381-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18/2020 UP - 26/11/2020 Mariastefania Di Tomassi Giorgio Fidelbo R.G.N. 32416/19 - Relatore - Giulio Sarno Stefano Mogini Giovanna Verga Emanuele Di Salvo Giacomo Rocchi Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da VA IE, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
- applicabilità analogica al convivente "more uxorio"·
- causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen·
- natura di causa di esclusione della colpevolezza·
- reati contro l'amministrazione della giustizia·
- delitti contro l'attivita' giudiziaria·
- favoreggiamento·
- casi di non punibilita'
Versioni del testo
- Capo I : Principi generali
- Art. 1. (Finalita'). 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle citta' e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Campagne informative). 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.