TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Paolo Faldella e dell'avv. Giorgio Faldella, elettivamente domiciliato in in
Bologna, Via Farini n.10, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ivan Controparte_1 C.F._2
Sorbo, elettivamente domiciliato in Bologna, Via M. d'Azeglio 35, presso il difensore
(C.F. , in proprio e quale procuratore speciale Controparte_2 C.F._3 dei fratelli e Controparte_3 Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Maria Ginevra Paolucci, elettivamente domiciliato in Controparte_5
Bologna, Via M. d'Azeglio 35, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa le più opportune declaratorie e formalità
In via preliminare e di rito, occorrendo, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente processo fino alla definizione dei procedimenti tra le stesse parti pendenti avanti alla Corte di Appello di Bologna R.G.
Sezione 1^ - R.G. n. 1338/2023 e n. 1340/2023 aventi ad oggetto le medesime questioni di diritto.
Nel merito accertare e dichiarare illegittime, invalide e comunque nulle per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra regione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, tutte le pagina 1 di 7 delibere e relativi atti presupposti, assunti dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna Via Siepelunga, 36 in località Bel Poggio, denominato “Villa Hercolani” il 27/07/2022. Spese
e compensi integralmente rifusi con gli accessori di legge, rimborso forfettario del 15% compreso.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
Per : Controparte_1
“piaccia all'ill.mo Giudice adito
- dirsi la domanda attorea inammissibile ed infondata e per l'effetto rigettarla;
- Condannare parte attrice, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa”.
Per in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Controparte_2 Controparte_3
e :
[...] Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle delibere della comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna, via
Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani” in data 27.7.2022 per essere state assunte senza una valida maggioranza e per aver ad oggetto anche beni non ricadenti nella comunione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, comunque, non provata e confutata dalla documentazione ivi prodotta e per l'effetto rigettarla. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio ed , quest'ultimo in proprio e quale procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale dei fratelli , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, chiedendo dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità, la nullità o comunque l'annullabilità Controparte_5 della delibera assunta in data 27.7.2022 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani“, sito in Bologna, via Siepelunga n.36, in località Belpoggio.
L'assemblea dei comunisti, riunitasi nella data suindicata, aveva deliberato sui punti posti all'ordine del giorno come segue:
- autorizzare il Presidente, , a proseguire le trattative e sottoscrivere i relativi Controparte_1 contratti con per la locazione di due unità immobiliari, il sub.8 al piano terra di 80 mq CP_6 catastali 9, sulla base di un canone annuo di €.3.600,00; il sub.12 piano primo di 98 mq. catastali 10, sulla base di un canone annuo di €.15.600,00, oltre a due posti auto per il canone anno di €.3600,00 ed
€.1200,00 per spese condominiali;
il sub. 15 al piano terzo di 95.mq catastali 11, sulla base di un canone annuo di €.12.600,00, oltre a €.600,00 annui per spese condominiali (punto 1 all'odine del giorno);
- approvare l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 30.000,00 a carico della comunione da effettuarsi nelle unità immobiliari oggetto di futura locazione, nonché le unità contraddistinte dal Foglio 264 mapp. 112 sub.12 e sub.15, da pagarsi mediante anticipazioni dei canoni di locazioni in accordo con la futura inquilina (punto 2 all'ordine del giorno); pagina 2 di 7 - ratificare la sostituzione del giardiniere per ferie durante il periodo estivo con l'assunzione di altro dipendente (punto 3 all'ordine del giorno);
- deliberare di ridurre ad un'ora di lavoro a settimana il compenso a carico della comunione del personale addetto alla pulizia della anticamera di ingresso agli appartamenti dell'inquilino AR S.A.
e dell'attrice (punto 4 all'ordine del giorno);
- incaricare il Presidente di verificare, tramite un consulente assicurativo da lui individuato, i contratti di assicurazione in essere (punto 5 all'ordine del giorno).
Averso detta delibera l'attrice proponeva impugnazione articolata su due motivi: la mancanza di quorum deliberativo necessario e l'avere la comunione deliberato su beni – due posti auto da concedere in locazione - estranei alla comunione “del fabbricato”, in quanto ricadenti in altra comunione, ovvero quella “del parco”.
Nel dettaglio, l'attrice ripercorreva in premessa le vicende successorie che avevano dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio CP
rappresentando, per quel che qui rileva, che il compendio costituito, da un lato, da “Villa
[...]
Hercolani” con l'annesso giardino e, dall'altro, da lotti di terreno facente parte dell'adiacente “Parco di Villa Hercolani” non era mai stato diviso ed era tuttora gestito dalle rispettive comunioni ereditarie.
In particolare, la proprietà di “Villa Hercolani”, a seguito di successive compravendite intervenute tra gli originari comproprietari, a loro volta eredi del comune avo si era Controparte_7 consolidata pro quote indivise, rispettivamente, per 2/3 in capo all'attrice ed al figlio CP
(in eredità del deceduto il 25.5.1995), e per 1/3 in capo a
[...] Persona_1
ed ai suoi fratelli (eredi di fratello di ). Controparte_2 Persona_2 Per_1
La proprietà del Parco, invece, a seguito della divisione ereditaria del 1959 e dei successivi atti di acquisto di quote da parte dei coeredi, risulta attualmente di proprietà di Controparte_8 CP_9
(figlio di ), , , ed (eredi di
[...] Per_3 CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_3
), e (eredi di Per_2 Controparte_1 Parte_1 Per_1
, nonché gli eredi di
[...] Persona_4
Sulla base di queste premesse, l'attrice evidenziava che la delibera oggetto di impugnazione era stata assunta senza il suo voto favorevole e con il solo voto del figlio, il quale non rappresentava la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. Trattandosi di quota indivisa, a parere dell'attrice, alla quota unitariamente intesa competeva un unico voto e non tanti voti quanti sono i quotisti per 1/3 ciascuno.
Conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità, così invalidando la delibera assunta.
Con riguardo al secondo motivo di doglianza, eccepiva che la delibera, laddove (al punto 1) dell'ordine del giorno) aveva autorizzato il Presidente della comunione a locare due posti auto a , era CP_6 da ritenersi inesistente e/o nulla in quanto avente ad oggetto beni che non rientravano nella competenza dell'assemblea perché riguardanti la comproprietà del parco.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in pagina 3 di 7 premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
La difesa di deduceva la temerarietà della presente impugnazione perché, oltre ad Controparte_1 essere preceduta da giudizi seriali instaurati tra le medesime parti, era stata promossa al solo scopo di tentare di paralizzare eventuali procedure di recupero del credito maturato dai compartecipi alla comunione nei confronti della stessa attrice.
Sempre preliminarmente, il medesimo convenuto eccepiva, altresì, l'invalidità della procura alle liti, perché rilasciata in data anteriore (06.3.2022) rispetto alle delibere impugnate (assunte il 27.07.2022).
Con riguardo al primo motivo di impugnazione di pretesa nullità della delibera per difetto di maggioranza legale, entrambi i convenuti evidenziavano che gli attuali membri della comunione della villa, in conformità alla volontà dei loro predecessori, nonché alle norme codicistiche di riferimento, avevano sempre gestito il bene in comproprietà indivisa, esprimendo un voto per ogni quota (1/3) e partecipato alle spese e percepito i frutti in egual misura.
Parimenti, sul secondo motivo di doglianza di asserita nullità della delibera impugnata per aver ad oggetto anche beni non ricadenti in detta comunione, i convenuti rappresentavano che, per prassi consolidata, tutti i contratti di locazione a terzi relativi alle porzioni immobiliari della villa, avevano sempre compreso, quali pertinenze, anche i posti auto insistenti sul lotto indicato da controparte.
Sulla base delle superiori considerazioni, reclamavano l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 14.09.2023, il giudice assegnava a parte attrice il termine di giorni 30 per regolarizzare la procura alle liti di parte attrice, stante l'evidente refuso contenuto nella data, e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
La procura alle liti veniva regolarizzata, come da deposito del 26.9.2023.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, assenti istanze istruttorie, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza avanzata da parte attrice di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c. fino alla definizione dei giudizi pendenti tra le stesse parti avanti alla
Corte di Appello di Bologna (R.G. n. 1338/2023 e n. 1340/2023) aventi ad oggetto le medesime questioni di diritto.
Non ricorre, nel caso di specie, il presupposto del rapporto di pregiudizialità tra le cause che impone la sospensione necessaria invocata. A tal fine è sufficiente richiamare quanto espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di
pagina 4 di 7 una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”. (Cass. Ord., 14/12/2010, n. 25272).
3. Nel merito, la doglianza attorea riguardante la nullità della delibera assunta dall'assemblea il
27.7.2022, in quanto adottata senza una valida maggioranza, è infondata. Parte attrice si duole, in particolare, che non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione ordinaria Controparte_1 esistente, bensì, in uno con la propria madre, odierna attrice, la quota indivisa di 2/3 della comunione ereditaria sorta in morte di Come tale, il predetto convenuto non avrebbe potuto Persona_1 esprimere validamente il voto per la quota di 1/3 nell'assemblea del 27.7.2022, con conseguente nullità
o invalidità della delibera assunta senza la prevista maggioranza di 2/3 dei comproprietari.
In generale, va premesso che nella comunione ereditaria, come in quella ordinaria, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun coerede spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune (art. 1101 cpv c.c.).
La comunione ereditaria è una specie della comunione ordinaria, rispetto alla quale, tuttavia, si differenzia quanto alla causa, sorgendo in conseguenza della morte del de cuius, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
Alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt. 1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Il regime della comunione ereditaria si differenzia, invece, da quello della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732
c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
Norme particolari sono poi dettate per il caso in cui la comunione ereditaria abbia ad oggetto quote di società (art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Queste da ultimo menzionate sono le uniche peculiarità della comunione ereditaria rispetto alla comunione ordinaria, trovando per il resto applicazione il regime dettato per quest'ultima.
Se così è, prive di fondamento sono le argomentazioni di parte attrice in ordine alle modalità di partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte dell'attrice e del figlio
, entrambi in comunione per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa Controparte_1 ereditaria di . Non è infatti sostenibile che il voto dei due coeredi debba essere Persona_1
pagina 5 di 7 espresso unitariamente per l'intera quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria, quasi che detta quota sia da intendersi come un'entità a sé stante rispetto alla rimanente quota di 1/3 in titolarità degli altri convenuti. Invero, il titolo ereditario della comunione non è di per sé significativo per conferire a detta quota di comunione un regime diverso nella partecipazione e nell'espressione del voto in capo ai coeredi rispetto a quanto accade per gli altri comproprietari. Come si è visto, infatti, il regime giuridico
è il medesimo, fatta eccezione che per le peculiarità del della comunione ereditaria sopra indicate che nel caso di specie non vengono in rilievo.
Pertanto, ogni coerede, titolare della quota astratta di 1/3 sul bene indiviso, ha diritto di esprimere il proprio voto ed a concorrere nelle deliberazioni adottate per l'amministrazione del bene secondo il valore corrispondente a detta quota.
Non è invece previsto da alcuna norma che i coeredi debbano, per esprimere il loro voto, affidarsi alla nomina di un comune rappresentante. Come si è detto, detta opzione è espressamente prevista solo qualora la comproprietà abbia ad oggetto quote o azioni societarie;
dunque, tali norme peculiari, si devono ritenere applicabili unicamente nei casi per cui sono dettate e non è giustificabile un'applicazione analogica nelle ipotesi in cui la comunione ricada sulla proprietà o diritti reali su beni immobili, come nel caso in esame.
Parimenti, non conferente è il richiamo di parte attrice alla norma di cui all'art. 67 disp. att. c.c., che è dettata in materia condominiale ed è a tale ristretto e speciale ambito che ne deve essere relegata l'applicazione, tenendo a mente che, secondo l'art. 1117 bis c.c., le norme dettate in materia di condominio si applicano nei (soli) casi in cui più unità immobiliari o più edifici condividano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Nel caso di specie, non di condominio si può parlare, ma di comunione tra diversi soggetti, subentrati nelle quote del bene a diverso titolo. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione da ultimo menzionata.
Ne discende che, in coerenza a quanto espresso nei precedenti di questo Tribunale citati dalle parti, ogni comproprietario può concorrere, secondo il valore della propria quota, alle determinazioni dell'assemblea. Il convenuto , attraverso il proprio voto, ha concorso a formare la Controparte_1 maggioranza dei 2/3 unitamente agli altri comproprietari titolari della quota di 1/3. Pertanto, il quorum deliberativo risulta essere stato correttamente conteggiato e la delibera assunta dalla comunione non presenta nessuna invalidità o inesistenza sotto il profilo de quo.
La doglianza attorea sul punto deve, quindi, ritenersi infondata.
Passando all'analisi del secondo motivo di impugnazione della delibera, parte attrice ha dedotto la nullità/inesistenza della delibera impugnata in quanto avente ad oggetto anche beni estranei alla comunione del fabbricato e ricadenti nella comunione del Parco Hercolani. Si tratta dei due posti auto in relazione ai quali la comunione, nella delibera de qua, aveva autorizzato il Presidente a procedere nelle trattative per la locazione ad unitamente all'appartamento. CP_6
In relazione a tale motivo di doglianza va innanzitutto rilevato che la delibera non ha trovato esecuzione e le trattative per la locazione con si sono interrotte, tanto che sono stati CP_6 stipulati contratti di locazione con soggetti diversi, come allegato dalle parti convenute. L'attrice ha preso atto di detta circostanza rilevando la cessazione della materia del contendere con riferimento a pagina 6 di 7 detto profilo di doglianza (v. verbale di udienza del 31.10.2023).
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal vaglio della fondatezza della domanda, ciò ai fini di stabilire la regolamentazione delle spese di giudizio secondo la soccombenza virtuale.
Orbene, va rilevato che detto motivo di impugnazione della delibera de qua è anch'esso infondato. In primo luogo, si osserva che la doglianza è formulata genericamente, senza alcuno specifico riferimento all'esatta indicazione catastale dei “due posti auto” e della relativa collocazione nel “Parco” oggetto dell'altra comunione. Non è dato comprendere, infatti, dalla documentazione versata in atti in base a quale atto dispositivo l'area ove insistono i predetti posti auto sia confluita nella comproprietà della comunione denominata “Parco Hercolani”, di spettanza anche di soggetti diversi dalle odierne parti in causa.
Infine, a tutto concedere, il fatto che la comunione “Villa Hercolani” abbia deliberato di procedere alle trattative con in vista della locazione in favore della stessa (anche) di tali posti auto, il CP_6 fatto che la locazione si estenda a beni in comproprietà anche di altri soggetti non potrebbe assurgere a motivo di nullità della delibera, per avere l'assemblea deliberato su materie fuori dalla propria competenza, dovendo al più tale volontà espressa nell'assemblea essere integrata dalla volontà degli altri comproprietari, il cui difetto avrebbe avuto incidenza, al più, sul piano dell'adempimento del contratto eventualmente stipulato.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda dell'attrice va rigettata anche riguardo a tale motivo di impugnazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi per tutte le fasi (valore indeterminato basso).
Quanto alla domanda di parte convenuta di condanna a carico della controparte, Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere tale domanda, attesa la necessità di accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni attraverso il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice quanto al primo motivo di impugnazione della delibera del
27.7.2022;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto al secondo motivo di impugnazione della delibera del 27.7.2022;
- condanna la parte attrice a rimborsare, in favore di ciascuna parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Paolo Faldella e dell'avv. Giorgio Faldella, elettivamente domiciliato in in
Bologna, Via Farini n.10, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ivan Controparte_1 C.F._2
Sorbo, elettivamente domiciliato in Bologna, Via M. d'Azeglio 35, presso il difensore
(C.F. , in proprio e quale procuratore speciale Controparte_2 C.F._3 dei fratelli e Controparte_3 Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Maria Ginevra Paolucci, elettivamente domiciliato in Controparte_5
Bologna, Via M. d'Azeglio 35, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa le più opportune declaratorie e formalità
In via preliminare e di rito, occorrendo, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente processo fino alla definizione dei procedimenti tra le stesse parti pendenti avanti alla Corte di Appello di Bologna R.G.
Sezione 1^ - R.G. n. 1338/2023 e n. 1340/2023 aventi ad oggetto le medesime questioni di diritto.
Nel merito accertare e dichiarare illegittime, invalide e comunque nulle per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra regione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, tutte le pagina 1 di 7 delibere e relativi atti presupposti, assunti dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna Via Siepelunga, 36 in località Bel Poggio, denominato “Villa Hercolani” il 27/07/2022. Spese
e compensi integralmente rifusi con gli accessori di legge, rimborso forfettario del 15% compreso.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
Per : Controparte_1
“piaccia all'ill.mo Giudice adito
- dirsi la domanda attorea inammissibile ed infondata e per l'effetto rigettarla;
- Condannare parte attrice, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa”.
Per in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Controparte_2 Controparte_3
e :
[...] Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle delibere della comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna, via
Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani” in data 27.7.2022 per essere state assunte senza una valida maggioranza e per aver ad oggetto anche beni non ricadenti nella comunione, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, comunque, non provata e confutata dalla documentazione ivi prodotta e per l'effetto rigettarla. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio ed , quest'ultimo in proprio e quale procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale dei fratelli , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, chiedendo dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità, la nullità o comunque l'annullabilità Controparte_5 della delibera assunta in data 27.7.2022 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani“, sito in Bologna, via Siepelunga n.36, in località Belpoggio.
L'assemblea dei comunisti, riunitasi nella data suindicata, aveva deliberato sui punti posti all'ordine del giorno come segue:
- autorizzare il Presidente, , a proseguire le trattative e sottoscrivere i relativi Controparte_1 contratti con per la locazione di due unità immobiliari, il sub.8 al piano terra di 80 mq CP_6 catastali 9, sulla base di un canone annuo di €.3.600,00; il sub.12 piano primo di 98 mq. catastali 10, sulla base di un canone annuo di €.15.600,00, oltre a due posti auto per il canone anno di €.3600,00 ed
€.1200,00 per spese condominiali;
il sub. 15 al piano terzo di 95.mq catastali 11, sulla base di un canone annuo di €.12.600,00, oltre a €.600,00 annui per spese condominiali (punto 1 all'odine del giorno);
- approvare l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 30.000,00 a carico della comunione da effettuarsi nelle unità immobiliari oggetto di futura locazione, nonché le unità contraddistinte dal Foglio 264 mapp. 112 sub.12 e sub.15, da pagarsi mediante anticipazioni dei canoni di locazioni in accordo con la futura inquilina (punto 2 all'ordine del giorno); pagina 2 di 7 - ratificare la sostituzione del giardiniere per ferie durante il periodo estivo con l'assunzione di altro dipendente (punto 3 all'ordine del giorno);
- deliberare di ridurre ad un'ora di lavoro a settimana il compenso a carico della comunione del personale addetto alla pulizia della anticamera di ingresso agli appartamenti dell'inquilino AR S.A.
e dell'attrice (punto 4 all'ordine del giorno);
- incaricare il Presidente di verificare, tramite un consulente assicurativo da lui individuato, i contratti di assicurazione in essere (punto 5 all'ordine del giorno).
Averso detta delibera l'attrice proponeva impugnazione articolata su due motivi: la mancanza di quorum deliberativo necessario e l'avere la comunione deliberato su beni – due posti auto da concedere in locazione - estranei alla comunione “del fabbricato”, in quanto ricadenti in altra comunione, ovvero quella “del parco”.
Nel dettaglio, l'attrice ripercorreva in premessa le vicende successorie che avevano dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio CP
rappresentando, per quel che qui rileva, che il compendio costituito, da un lato, da “Villa
[...]
Hercolani” con l'annesso giardino e, dall'altro, da lotti di terreno facente parte dell'adiacente “Parco di Villa Hercolani” non era mai stato diviso ed era tuttora gestito dalle rispettive comunioni ereditarie.
In particolare, la proprietà di “Villa Hercolani”, a seguito di successive compravendite intervenute tra gli originari comproprietari, a loro volta eredi del comune avo si era Controparte_7 consolidata pro quote indivise, rispettivamente, per 2/3 in capo all'attrice ed al figlio CP
(in eredità del deceduto il 25.5.1995), e per 1/3 in capo a
[...] Persona_1
ed ai suoi fratelli (eredi di fratello di ). Controparte_2 Persona_2 Per_1
La proprietà del Parco, invece, a seguito della divisione ereditaria del 1959 e dei successivi atti di acquisto di quote da parte dei coeredi, risulta attualmente di proprietà di Controparte_8 CP_9
(figlio di ), , , ed (eredi di
[...] Per_3 CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_3
), e (eredi di Per_2 Controparte_1 Parte_1 Per_1
, nonché gli eredi di
[...] Persona_4
Sulla base di queste premesse, l'attrice evidenziava che la delibera oggetto di impugnazione era stata assunta senza il suo voto favorevole e con il solo voto del figlio, il quale non rappresentava la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. Trattandosi di quota indivisa, a parere dell'attrice, alla quota unitariamente intesa competeva un unico voto e non tanti voti quanti sono i quotisti per 1/3 ciascuno.
Conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità, così invalidando la delibera assunta.
Con riguardo al secondo motivo di doglianza, eccepiva che la delibera, laddove (al punto 1) dell'ordine del giorno) aveva autorizzato il Presidente della comunione a locare due posti auto a , era CP_6 da ritenersi inesistente e/o nulla in quanto avente ad oggetto beni che non rientravano nella competenza dell'assemblea perché riguardanti la comproprietà del parco.
Tanto rappresentato, l'attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in pagina 3 di 7 premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
La difesa di deduceva la temerarietà della presente impugnazione perché, oltre ad Controparte_1 essere preceduta da giudizi seriali instaurati tra le medesime parti, era stata promossa al solo scopo di tentare di paralizzare eventuali procedure di recupero del credito maturato dai compartecipi alla comunione nei confronti della stessa attrice.
Sempre preliminarmente, il medesimo convenuto eccepiva, altresì, l'invalidità della procura alle liti, perché rilasciata in data anteriore (06.3.2022) rispetto alle delibere impugnate (assunte il 27.07.2022).
Con riguardo al primo motivo di impugnazione di pretesa nullità della delibera per difetto di maggioranza legale, entrambi i convenuti evidenziavano che gli attuali membri della comunione della villa, in conformità alla volontà dei loro predecessori, nonché alle norme codicistiche di riferimento, avevano sempre gestito il bene in comproprietà indivisa, esprimendo un voto per ogni quota (1/3) e partecipato alle spese e percepito i frutti in egual misura.
Parimenti, sul secondo motivo di doglianza di asserita nullità della delibera impugnata per aver ad oggetto anche beni non ricadenti in detta comunione, i convenuti rappresentavano che, per prassi consolidata, tutti i contratti di locazione a terzi relativi alle porzioni immobiliari della villa, avevano sempre compreso, quali pertinenze, anche i posti auto insistenti sul lotto indicato da controparte.
Sulla base delle superiori considerazioni, reclamavano l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 14.09.2023, il giudice assegnava a parte attrice il termine di giorni 30 per regolarizzare la procura alle liti di parte attrice, stante l'evidente refuso contenuto nella data, e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
La procura alle liti veniva regolarizzata, come da deposito del 26.9.2023.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, assenti istanze istruttorie, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza avanzata da parte attrice di sospensione del presente giudizio ex art 295 c.p.c. fino alla definizione dei giudizi pendenti tra le stesse parti avanti alla
Corte di Appello di Bologna (R.G. n. 1338/2023 e n. 1340/2023) aventi ad oggetto le medesime questioni di diritto.
Non ricorre, nel caso di specie, il presupposto del rapporto di pregiudizialità tra le cause che impone la sospensione necessaria invocata. A tal fine è sufficiente richiamare quanto espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di
pagina 4 di 7 una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”. (Cass. Ord., 14/12/2010, n. 25272).
3. Nel merito, la doglianza attorea riguardante la nullità della delibera assunta dall'assemblea il
27.7.2022, in quanto adottata senza una valida maggioranza, è infondata. Parte attrice si duole, in particolare, che non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione ordinaria Controparte_1 esistente, bensì, in uno con la propria madre, odierna attrice, la quota indivisa di 2/3 della comunione ereditaria sorta in morte di Come tale, il predetto convenuto non avrebbe potuto Persona_1 esprimere validamente il voto per la quota di 1/3 nell'assemblea del 27.7.2022, con conseguente nullità
o invalidità della delibera assunta senza la prevista maggioranza di 2/3 dei comproprietari.
In generale, va premesso che nella comunione ereditaria, come in quella ordinaria, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun coerede spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune (art. 1101 cpv c.c.).
La comunione ereditaria è una specie della comunione ordinaria, rispetto alla quale, tuttavia, si differenzia quanto alla causa, sorgendo in conseguenza della morte del de cuius, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
Alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt. 1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Il regime della comunione ereditaria si differenzia, invece, da quello della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732
c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
Norme particolari sono poi dettate per il caso in cui la comunione ereditaria abbia ad oggetto quote di società (art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Queste da ultimo menzionate sono le uniche peculiarità della comunione ereditaria rispetto alla comunione ordinaria, trovando per il resto applicazione il regime dettato per quest'ultima.
Se così è, prive di fondamento sono le argomentazioni di parte attrice in ordine alle modalità di partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte dell'attrice e del figlio
, entrambi in comunione per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa Controparte_1 ereditaria di . Non è infatti sostenibile che il voto dei due coeredi debba essere Persona_1
pagina 5 di 7 espresso unitariamente per l'intera quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria, quasi che detta quota sia da intendersi come un'entità a sé stante rispetto alla rimanente quota di 1/3 in titolarità degli altri convenuti. Invero, il titolo ereditario della comunione non è di per sé significativo per conferire a detta quota di comunione un regime diverso nella partecipazione e nell'espressione del voto in capo ai coeredi rispetto a quanto accade per gli altri comproprietari. Come si è visto, infatti, il regime giuridico
è il medesimo, fatta eccezione che per le peculiarità del della comunione ereditaria sopra indicate che nel caso di specie non vengono in rilievo.
Pertanto, ogni coerede, titolare della quota astratta di 1/3 sul bene indiviso, ha diritto di esprimere il proprio voto ed a concorrere nelle deliberazioni adottate per l'amministrazione del bene secondo il valore corrispondente a detta quota.
Non è invece previsto da alcuna norma che i coeredi debbano, per esprimere il loro voto, affidarsi alla nomina di un comune rappresentante. Come si è detto, detta opzione è espressamente prevista solo qualora la comproprietà abbia ad oggetto quote o azioni societarie;
dunque, tali norme peculiari, si devono ritenere applicabili unicamente nei casi per cui sono dettate e non è giustificabile un'applicazione analogica nelle ipotesi in cui la comunione ricada sulla proprietà o diritti reali su beni immobili, come nel caso in esame.
Parimenti, non conferente è il richiamo di parte attrice alla norma di cui all'art. 67 disp. att. c.c., che è dettata in materia condominiale ed è a tale ristretto e speciale ambito che ne deve essere relegata l'applicazione, tenendo a mente che, secondo l'art. 1117 bis c.c., le norme dettate in materia di condominio si applicano nei (soli) casi in cui più unità immobiliari o più edifici condividano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
Nel caso di specie, non di condominio si può parlare, ma di comunione tra diversi soggetti, subentrati nelle quote del bene a diverso titolo. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione da ultimo menzionata.
Ne discende che, in coerenza a quanto espresso nei precedenti di questo Tribunale citati dalle parti, ogni comproprietario può concorrere, secondo il valore della propria quota, alle determinazioni dell'assemblea. Il convenuto , attraverso il proprio voto, ha concorso a formare la Controparte_1 maggioranza dei 2/3 unitamente agli altri comproprietari titolari della quota di 1/3. Pertanto, il quorum deliberativo risulta essere stato correttamente conteggiato e la delibera assunta dalla comunione non presenta nessuna invalidità o inesistenza sotto il profilo de quo.
La doglianza attorea sul punto deve, quindi, ritenersi infondata.
Passando all'analisi del secondo motivo di impugnazione della delibera, parte attrice ha dedotto la nullità/inesistenza della delibera impugnata in quanto avente ad oggetto anche beni estranei alla comunione del fabbricato e ricadenti nella comunione del Parco Hercolani. Si tratta dei due posti auto in relazione ai quali la comunione, nella delibera de qua, aveva autorizzato il Presidente a procedere nelle trattative per la locazione ad unitamente all'appartamento. CP_6
In relazione a tale motivo di doglianza va innanzitutto rilevato che la delibera non ha trovato esecuzione e le trattative per la locazione con si sono interrotte, tanto che sono stati CP_6 stipulati contratti di locazione con soggetti diversi, come allegato dalle parti convenute. L'attrice ha preso atto di detta circostanza rilevando la cessazione della materia del contendere con riferimento a pagina 6 di 7 detto profilo di doglianza (v. verbale di udienza del 31.10.2023).
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal vaglio della fondatezza della domanda, ciò ai fini di stabilire la regolamentazione delle spese di giudizio secondo la soccombenza virtuale.
Orbene, va rilevato che detto motivo di impugnazione della delibera de qua è anch'esso infondato. In primo luogo, si osserva che la doglianza è formulata genericamente, senza alcuno specifico riferimento all'esatta indicazione catastale dei “due posti auto” e della relativa collocazione nel “Parco” oggetto dell'altra comunione. Non è dato comprendere, infatti, dalla documentazione versata in atti in base a quale atto dispositivo l'area ove insistono i predetti posti auto sia confluita nella comproprietà della comunione denominata “Parco Hercolani”, di spettanza anche di soggetti diversi dalle odierne parti in causa.
Infine, a tutto concedere, il fatto che la comunione “Villa Hercolani” abbia deliberato di procedere alle trattative con in vista della locazione in favore della stessa (anche) di tali posti auto, il CP_6 fatto che la locazione si estenda a beni in comproprietà anche di altri soggetti non potrebbe assurgere a motivo di nullità della delibera, per avere l'assemblea deliberato su materie fuori dalla propria competenza, dovendo al più tale volontà espressa nell'assemblea essere integrata dalla volontà degli altri comproprietari, il cui difetto avrebbe avuto incidenza, al più, sul piano dell'adempimento del contratto eventualmente stipulato.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda dell'attrice va rigettata anche riguardo a tale motivo di impugnazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi per tutte le fasi (valore indeterminato basso).
Quanto alla domanda di parte convenuta di condanna a carico della controparte, Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere tale domanda, attesa la necessità di accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni attraverso il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice quanto al primo motivo di impugnazione della delibera del
27.7.2022;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto al secondo motivo di impugnazione della delibera del 27.7.2022;
- condanna la parte attrice a rimborsare, in favore di ciascuna parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 7 di 7