Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati
Riccardo Schininà e Daniela Cilia, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Maltese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 07.10.2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte II, Serie A, dell'anno 2017, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
10.07.2020); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto.
2. I figli minori vengono affidati in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
3. I figli minori manterranno la residenza presso la madre, che attualmente vive la casa coniugale sita in Ragusa, nella via Leoncavallo n. 16.
4. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì
alla domenica), in qualsiasi stagione e a qualunque ora, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, le esigenze scolastiche, extrascolastiche e della volontà dei minori e previo accordo con la madre. Sarà regola generale che i bambini siano riconsegnati alla madre ogni sera tra le 20.00 e le 21.00. Il padre potrà, comunque, comunicare telefonicamente ed in videochiamata con i figli, quotidianamente. In mancanza di accordo tra le parti il padre potrà avere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi, il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e un fine settimana, alternato all'altro con la madre, il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica.
5. Per quanto attiene alle principali festività annuali, ossia Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, si concorda che, se Natale viene celebrato insieme ad un genitore, Capodanno spetti all'altro. Lo stesso sarà per Pasqua e Pasquetta. Nei giorni del compleanno dei genitori,
i figli potranno trascorrere la giornata rispettivamente con il padre o con la madre.
6. Durante il periodo estivo, la permanenza dei minori sarà elasticamente condivisa e concordata dai genitori separati, in parti eguali, compatibilmente con le ferie che il datore di lavoro concederà al padre ed alla madre, quando quest'ultima troverà un'occupazione lavorativa in caso di mancanza di accordo il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi.
7. Qualora uno dei due separandi decidesse di compiere un viaggio o una crociera, potrebbe portare con sé i minori, previo accordo dell'altro genitore.
8. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di 400,00 euro a Pt_1 Pt_2
titolo di mantenimento dei figli minori (ovvero 200,00 euro a figlio), entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
9. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli in osservanza del protocollo CNF del 29.11.2017. Si precisa che in relazione alle spese straordinarie in senso stretto (non routinarie o necessarie) sarà necessario un preventivo accordo per iscritto.
10. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , inoltre, la somma di 100,00 Pt_1 Pt_2
euro quale piccolo contributo per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale, sita in Ragusa, nella via Leoncavallo n. 16. Tale contributo verrà ugualmente corrisposto dal
SI. anche nella evenienza che la predetta SI trovi un'altra casa in Pt_1 Pt_2
locazione presso cui risiedere con i minori.
11. Il sig. si obbliga e impegna, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1
trovare casa presso cui stabilire una nuova residenza.
12. La SInora , con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della vettura Fiat Pt_2
Panda, targata DG563YE, intestata al sig. e in uso esclusivo alla SI , Pt_1 Pt_2
si obbliga a corrispondere al SI. la somma di 60,00 euro mensili, quale contributo Pt_1 per il pagamento della rata mensile di 130,00, fino all'estinzione del prestito di 3.500,00 euro.
13. il sig. si impegna entro il termine di 90 giorni dall'omologa della separazione ad Pt_1 effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura di cui al punto 12 nei confronti della SI . Pt_2
14. Ambedue i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.”; che l'udienza di comparizione del dì 5.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio conco rd atario a Ragu sa in data 07 .10. 20 17, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 105, parte II, Serie A, anno
2017;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati
Riccardo Schininà e Daniela Cilia, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Maltese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 07.10.2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte II, Serie A, dell'anno 2017, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 20.11.2016) e (Ragusa, Per_1 Per_2
10.07.2020); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
15. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto.
16. I figli minori vengono affidati in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
17. I figli minori manterranno la residenza presso la madre, che attualmente vive la casa coniugale sita in Ragusa, nella via Leoncavallo n. 16.
18. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì alla domenica), in qualsiasi stagione e a qualunque ora, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, le esigenze scolastiche, extrascolastiche e della volontà dei minori e previo accordo con la madre. Sarà regola generale che i bambini siano riconsegnati alla madre ogni sera tra le 20.00 e le 21.00. Il padre potrà, comunque, comunicare telefonicamente ed in videochiamata con i figli, quotidianamente. In mancanza di accordo tra le parti il padre potrà avere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi, il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e un fine settimana, alternato all'altro con la madre, il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica.
19. Per quanto attiene alle principali festività annuali, ossia Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, si concorda che, se Natale viene celebrato insieme ad un genitore, Capodanno spetti all'altro. Lo stesso sarà per Pasqua e Pasquetta. Nei giorni del compleanno dei genitori,
i figli potranno trascorrere la giornata rispettivamente con il padre o con la madre.
20. Durante il periodo estivo, la permanenza dei minori sarà elasticamente condivisa e concordata dai genitori separati, in parti eguali, compatibilmente con le ferie che il datore di lavoro concederà al padre ed alla madre, quando quest'ultima troverà un'occupazione lavorativa in caso di mancanza di accordo il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi.
21. Qualora uno dei due separandi decidesse di compiere un viaggio o una crociera, potrebbe portare con sé i minori, previo accordo dell'altro genitore.
22. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di 400,00 euro a Pt_1 Pt_2
titolo di mantenimento dei figli minori (ovvero 200,00 euro a figlio), entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
23. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli in osservanza del protocollo CNF del 29.11.2017. Si precisa che in relazione alle spese straordinarie in senso stretto (non routinarie o necessarie) sarà necessario un preventivo accordo per iscritto. 24. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , inoltre, la somma di 100,00 Pt_1 Pt_2
euro quale piccolo contributo per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale, sita in Ragusa, nella via Leoncavallo n. 16. Tale contributo verrà ugualmente corrisposto dal
SI. anche nella evenienza che la predetta SI trovi un'altra casa in Pt_1 Pt_2
locazione presso cui risiedere con i minori.
25. Il sig. si obbliga e impegna, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1
trovare casa presso cui stabilire una nuova residenza.
26. La SInora , con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della vettura Fiat Pt_2
Panda, targata DG563YE, intestata al sig. e in uso esclusivo alla SI , Pt_1 Pt_2
si obbliga a corrispondere al SI. la somma di 60,00 euro mensili, quale contributo Pt_1 per il pagamento della rata mensile di 130,00, fino all'estinzione del prestito di 3.500,00 euro.
27. il sig. si impegna entro il termine di 90 giorni dall'omologa della separazione ad Pt_1 effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura di cui al punto 12 nei confronti della SI . Pt_2
28. Ambedue i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.”; che l'udienza di comparizione del dì 5.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio conco rd atario a Ragu sa in data 07 .10. 20 17, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 105, parte II, Serie A, anno
2017;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti