Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 21/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da SO.T.ECO. S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della S.I.GE. SOCIETÀ IMPIANTISTICA GENERALE. S.R.L. e COGEI Srl, rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale:
a) della determinazione n. 2657 del 30 luglio 2024, comunicata il 2 agosto2024, del Comune di Trapani, con la quale, all’esito della procedura aperta avente ad oggetto: “appalto di accordo quadro per la gestione dell'impianto di depurazione al servizio dei comuni di Trapani, Erice e Paceco, della condotta sottomarina di allontanamento delle acque depurate, dell’impianto di depurazione di Fulgatore e stazioni di sollevamento ad esso sottese, delle stazioni di sollevamento di via “MARSALA”, "PORTO”, “XITTA”, “LIGNY”, “MARETTIMO”, “VESPRI”, “CAPPUCCINELLI”,“COLOMBO” - ANNO 2024-2027”, è stata aggiudicata la commessa in favore del RTI composto dalla capogruppo S.I.GE. srl e dalla mandante Cogei srl, per l’importo contrattuale di € 1.992.136,46;
b) dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile ed attribuito i relativi punteggi all'offerta presentata dalla controinteressata ed in particolare:
b.a) del verbale del 18 luglio 2024, con il quale la Commissione di gara ha esaminato, in seduta riservata, le offerte tecniche dei partecipanti, laddove sono attribuiti al RTI aggiudicatario 68,45 punti per la propria offerta tecnica;
b.b.) del verbale del 19 luglio 2024, con il quale, all’esito della valutazione delle offerte economiche e della documentazione amministrativa, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore del RTI;
c) degli esiti della verifica, avviata dal Comune, sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata;
d) della nota prot. n. 72390 del 6.9.2024, del Comune di Trapani, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione presentata in data 6 agosto 2024;
e) della comunicazione ex art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 del 2 agosto 2024 di avvenuta aggiudicazione;
f) ove occorra, della comunicazione degli ammessi alla gara;
g) ove occorra, dei chiarimenti di gara, nessuno escluso ed ivi comprese le FAQ nn. 4 e 5, ove potessero intendersi modificative del tenore letterale degli atti di gara;
h) ove e per quanto occorre, del Bando, del Disciplinare, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti di gara, della Determina n.1135 del 5.4.2024, nella parte in cui dovessero legittimare il giudizio attribuito dalla Commissione di gara;
i) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;
nonché, per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva:
- del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto;
- di inefficacia del contratto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e del diritto della ricorrente al subentro;
- in ogni caso, e solo in via meramente subordinata, per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell’art. 124, comma 1, del codice del processo amministrativo (“c.p.a.”).
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
a) del verbale, conosciuto solo a seguito del deposito in giudizio del 7.10.2024, comprovante l’esecuzione anticipata del contratto, avviata in data 27 luglio 2024;
b) ove occorra, della determinazione n. 2624 del 26 luglio 2024, mai comunicata e genericamente richiamata quale atto presupposto nel verbale sub lett. a), con la quale il Comune di Trapani ha aggiudicato la medesima procedura, successivamente aggiudicata con la determinazione n. 2657 del 30 luglio 2024 impugnata con il ricorso principale, in favore del RTI composto dalla capogruppo S.I.GE. srl e dalla mandante Cogei srl;
c) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trapani e del raggruppamento controinteressato;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e le memorie;
Vista l’ordinanza cautelare n. 595 del 2024 con la quale è stata rigettata l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di misure cautelari;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso la società SO.T.ECO. S.P.A. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 2657 del 30 luglio 2024 con cui il Comune di Trapani, all’esito della procedura aperta avente ad oggetto: “ appalto di accordo quadro per la gestione dell'impianto di depurazione al servizio dei comuni di Trapani, Erice e Paceco, della condotta sottomarina di allontanamento delle acque depurate, dell’impianto di depurazione di Fulgatore e stazioni di sollevamento ad esso sottese, delle stazioni di sollevamento di via “MARSALA”, "PORTO”, “XITTA”, “LIGNY”, “MARETTIMO”, “VESPRI”, “CAPPUCCINELLI”, “COLOMBO” - ANNO 2024-2027 ”, ha aggiudicato la commessa in favore del RTI composto dalla capogruppo S.I.GE. srl (“GE”) e dalla mandante Cogei srl, per l’importo contrattuale di € 1.992.136,46.
Con il medesimo mezzo di tutela sono stati impugnati anche i verbali di gara del 18 e del 19 luglio 2024, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile ed attribuito i relativi punteggi all'offerta presentata dalla controinteressata; gli esiti della verifica, avviata dal Comune, sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata; la nota prot. n. 72390 del 6.9.2024, del Comune di Trapani, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione; la comunicazione di avvenuta aggiudicazione; ove occorra, la comunicazione degli ammessi alla gara e i chiarimenti di gara, nonché il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto, i documenti di gara, la Determina n. 1135 del 5.4.2024, nella parte in cui dovessero legittimare il giudizio attribuito dalla Commissione di gara. La società ricorrente ha, inoltre, agito, per la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, nonché di inefficacia del contratto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e del diritto della ricorrente al subentro. In via meramente subordinata, per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell’art. 124, comma 1, del c.p.a.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna, tra l’altro, il verbale, conosciuto solo a seguito del deposito in giudizio del 7.10.2024, comprovante l’esecuzione anticipata del contratto e la determinazione dirigenziale n. 2624 del 26.07.2024, con la quale il Comune di Trapani ha aggiudicato la medesima procedura, successivamente aggiudicata con la determinazione n. 2657 del 30 luglio 2024 impugnata con il ricorso principale, in favore del RTI composto dalla capogruppo S.I.GE. srl e dalla mandante Cogei srl.
Espone la ricorrente di aver partecipato all’appalto per cui è causa svolto con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo veniva complessivamente stimato in € 2.506.707,54 oltre IVA, di cui € 2.495.569,17 quale importo a base d’asta, comprensivo di € 871.704,09 per costi manodopera ed € 11.138,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale accordo quadro (di durata triennale ed attivabile mediante contratti attuativi mensili) ha ad oggetto, oltre che il servizio di gestione dell’impianto di depurazione comunale e delle infrastrutture ad esso connesso, anche l’esecuzione eventuale dei lavori di manutenzione straordinaria programmata, per la quale l’intimato Comune ha impegnato l’importo di € 200.000,00 annui, per tre anni, (per un totale dunque di euro 600.000) oltre IVA.
Con l’impugnata determinazione Dirigenziale n. 2657 del 30 luglio 2024, si concludeva la procedura e la commessa veniva aggiudicata al RTI controinteressato, con la conferma dell’attribuzione del punteggio pari a 76,99, mentre all’odierna deducente venivano assegnati 69,06 punti.
Il Comune (pur non essendo stata superata la soglia di anomalia prevista dall’art. 22 del Disciplinare) riteneva, comunque, di chiedere giustificazioni alla controinteressata sulla congruità dell’offerta risultata prima graduata.
In riscontro, il RTI aggiudicatario produceva apposita relazione esplicativa, esaminata la quale, il RUP riteneva congrua l’offerta e rigettava, successivamente, anche l’istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente, ribadendo come il prezzo offerto dal raggruppamento comprendesse lavori straordinari pari a € 600.000,00, importo che costituisce il prezzo massimo con cui sarebbero stati compensati tutti i lavori straordinari, compresi quelli tabellari gratuiti.
Con verbale del 27/7/2024, stante il sequestro giudiziario degli impianti e l’impossibilità di prorogare ulteriormente l’affidamento oramai scaduto, veniva disposta l’esecuzione in via d’urgenza e la consegna con decorrenza immediata del servizio.
2.Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il raggruppamento controinteressato e l’Amministrazione intimata, che hanno depositato documentazione e, con memorie, hanno chiesto il rigetto dei ricorsi principale e per motivi aggiunti (oltre che, per quest’ultimo l’inammissibilità), confermando in sostanza la correttezza della procedura espletata e della valutazione di congruità dell’offerta.
3.Con ordinanza 595 del 2024 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare per assenza dei presupposti richiesti e all’udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
4.Il ricorso principale è affidato alle seguenti doglianze:
A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2, 3, 108, 110 DEL D.LGS. N. 36/2023; DELLA LE PE (ARTT. 16 E 18 DEL DISCIPLINARE – 2 e ss. DEL CSA) – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE– TRAVISAMENTO DEI FATTI –– ERRONEITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO. SVIAMENTO.
L’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI controinteressata sarebbe affetta da una petizione di principio in quanto la PA avrebbe ritenuto affidabile l’offerta presentata dalla GE, nonostante l’omessa giustificazione delle migliorie “tabellari” offerte, del valore di euro 600.000,00.
B) VIOLAZIONE MEDESIMA NORMATIVA DELLA RUBRICA PRECEDENTE.
Secondo quanto rappresentato nel ricorso, sarebbe emerso che la controinteressata abbia giustificato solo parzialmente il valore delle migliorie offerte e questo basterebbe a dimostrare l’illegittimità del giudizio di congruità reso dal Comune.
C) VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 36/2023; DELLA LE PE (ARTT. 16, 17, 18 DEL DISCIPLINARE). CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO . SVIAMENTO. La lex IS , pena la sanzione espulsiva, imponeva ai concorrenti di redigere una specifica relazione illustrativa delle migliorie offerte, invece, la controinteressata, con il proprio elaborato prodotto, non avrebbe offerto né, tantomeno, quantificato le migliorie “tabellari”, salvo successivamente specificarle (e quantificarle in complessivi € 600.000,00) nella scheda denominata “Informazioni riepilogative dell’offerta tecnica”.
D) In via subordinata la ricorrente ha eccepito l’illegittimità del punteggio “tabellare” attribuito alle relative migliorie offerte dalla GE (pari a 20 punti), atteso che la lex IS imponeva alla Commissione di apprezzare solo le migliorie espressamente indicate nella relazione prevista ad hoc.
E) In via ulteriormente subordinata, nella ipotesi in cui venisse stipulato il contratto d’appalto e questo Tribunale non dovesse dichiararne l’inefficacia e il subentro dell’odierna deducente ex artt. 121-122 del c.p.a., quest’ultima chiede il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124, comma 1, del c.p.a.
5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia l’ente comunale che il raggruppamento controinteressato chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato.
In particolare, il Comune ha insistito nel confermare la regolarità della procedura, ribadendo come l’offerta presentata dalla controinteressata non superasse neanche la soglia di anomalia prevista dal Disciplinare di gara. Nonostante ciò, si sarebbe comunque proceduto con la verifica in quanto l’intenzione del Rup era quella di valutare se l’offerta proposta dalla GE, in particolare per quanto riguarda i lavori migliorativi, fosse supportata da un idoneo studio dei prezzi delle forniture, mediante adeguati preventivi. Il Gruppo ha, pertanto, esposto chiarimenti che sono stati ritenuti soddisfacenti dall’Amministrazione intimata.
L’ente locale ha precisato come la verifica della congruità dell’offerta sia sindacabile solo per macroscopici vizi logici o di travisamento che, nella specie, non sarebbero stati adeguatamente dimostrati dalla ricorrente. Ha insistito rilevando come la valutazione non possa risolversi in una indagine atomistica dell’offerta, al punto da polverizzare la motivazione sulla congruità della stessa. L’importo contestato sarebbe riferibile ad interventi non predefiniti, che possono essere realizzati alla bisogna, a seconda dei guasti imprevedibili che possono accadere presso l’impianto di depurazione e che la ditta si obbliga ad effettuare gratuitamente.
Specifica come gli interventi tabellari non consisterebbero in migliorie, come sostenuto dalla ricorrente, e che non possono essere giustificate in quanto non preventivabili nella loro entità.
Il raggruppamento controinteressato, nel resistere al ricorso, fa leva sulla discrezionalità tecnica che connota il giudizio del Giudice amministrativo in materia di congruità dell’offerta e ribadisce come, nel caso di specie, l’Amministrazione, ottenute e valutate le giustificazioni sulle voci dell’offerta espresse dall’odierna controinteressata, abbia ritenuto la stessa nel suo complesso congrua; valutazione effettuata, in modo globale e sintetico, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Aggiunge, tra l’altro, a conferma di quanto sostenuto dall’ente locale, che quelle che la ricorrente, definisce “migliorie tabellari”, creando confusione con quelle qualitative aggiuntive (veri e propri interventi proposti con analisi di spesa e computo metrico) in realtà sarebbero soltanto ulteriori interventi di manutenzione da realizzare alla bisogna che la ditta si rende disponibile ad eseguire anche se compresi nel canone di gestione. Si tratterebbe, cioè, di interventi non predefiniti, che possono essere realizzati per imprevisti che possono accadere presso l’impianto di depurazione e che la ditta si obbliga ad effettuare gratuitamente entro una franchigia massima annua di euro € 50.000 per ogni tipologia; non essendo migliorativi, né il bando né il disciplinare prevedeva la loro individuazione e descrizione, data la loro natura imprevista e imprevedibile. Precisa, inoltre, come nessun concorrente, compresa la ricorrente, li avrebbe descritti.
6. Con motivi aggiunti, la ricorrente insiste sulle doglianze rappresentate nel ricorso principale e inoltre contesta, in sintesi, al Comune di Trapani l’aver effettuato la consegna, in via d’urgenza, dell’impianto di depurazione comunale alla controinteressata in data 27 luglio 2024, mentre l’aggiudicazione sarebbe stata disposta solo successivamente con la determina n. 2657 del 30 luglio 2024 in cui si sarebbe dato espressamente atto di aver verificato il possesso dei requisiti e, quindi, aggiudicato la commessa alla GE.
In particolare, oltre alle doglianze oggetto del ricorso principale, lamenta:
A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, 50, 94 ALLEGATO I.3; ART. 3 ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023; DELLA LE PE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE– TRAVISAMENTO DEI FATTI –– ERRONEITÀ – PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.
Dalle difese avverse, sarebbe emerso che il Comune di Trapani ha proceduto alla consegna, in via d’urgenza, dell’impianto di depurazione comunale alla controinteressata in data antecedente rispetto all’aggiudicazione, che è stata disposta con la determina n. 2657 del 30 luglio 2024; questo confermerebbe l’assenza di un precedente provvedimento valido ed efficace di aggiudicazione o, almeno, comprovante la verifica dei requisiti dell’ATI aggiudicataria.
B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, 50, ALLEGATO I.3; ART. 3 ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023; DELLA LE PE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE– TRAVISAMENTO DEI FATTI –– ERRONEITÀ – PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.
La ricorrente censura la determinazione n. 2624 del 26.7.2024, quale atto presupposto richiamato nel verbale di consegna, mai notificata, con la quale il Comune ha dato atto di aver aggiudicato la commessa, salvo poi adottare la successiva determinazione n. 2657 del 30 luglio 2024 con la quale ha nuovamente aggiudicato la medesima procedura.
7. Ha resistito il Comune di Trapani affermando, oltre che l’infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti, la sua inammissibilità per carenza di interesse.
Le censure della ricorrente sarebbero irrilevanti ai fini dell’interesse all’aggiudicazione dell’appalto in quanto, nella ipotesi in cui dovesse essere ritenuto violato il disposto di cui all’art. 50, comma 6, del D.L.gs.vo 36/2023, il provvedimento del Giudice travolgerebbe infatti il solo verbale di consegna anticipata e non anche il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2657 del 30 luglio 2024. Nel merito sostiene che, al momento della consegna anticipata, le verifiche sui requisiti erano state già effettuate con esito positivo.
8. Ha resistito anche la controinteressata deducendo:
A) INAMMISSIBILITA’ DEI MOTIVI AGGIUNTI PER MANCANZA DI INTERESSE.
La società precisa come essa sia l’attuale gestore del servizio oggetto dell’appalto affidatole con Determinazione n. 1161 del 08/04/2024 prorogato con Determinazione n. 2393 del 10/07/2024 e, trattandosi di depuratore posto sotto sequestro da parte dell’autorità Giudiziaria, si sarebbe reso indispensabile proseguire il servizio fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. In altri termini, la consegna del servizio risultava alle date in contestazione già in capo alla odierna controinteressata, in proroga del precedente affidamento. Sicché, non si comprenderebbe quale fosse l’interesse della ricorrente a contestare un verbale di consegna il cui annullamento, per il periodo antecedente al 30/7/2024, data di aggiudicazione, non comporterebbe alcun beneficio alla ricorrente medesima, rimanendo lo stesso “servizio” già consegnato alla controinteressata in forza dei precedenti atti deliberativi (non contestati) di proroga dell’originario affidamento.
B) INFONDATEZZA DEI MOTIVI AGGIUNTI.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente e come si riporta nella determinazione del 26/7/2024 n.2624, il cui contenuto risulta identico a quella del 30/7/2024, le verifiche dei requisiti risultavano già effettuate a quella data. In altri termini, la determinazione n. 2624 del 26/7/2024 sarebbe stata adottata a completamento delle attività di verifica dei requisiti richiesti dell’aggiudicataria; la successiva determinazione del 30/7/2024 non sarebbe altro che la mera riproposizione della precedente che non era stata vistata contabilmente. Pertanto, non si sarebbe in presenza di due determinazioni, ma soltanto della medesima delibera riproposta.
9. Ciò posto il Collegio esamina, in via preliminare, il rilievo sollevato dal raggruppamento e dal Comune con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
L’eccezione è fondata e va accolta in quanto effettivamente non si ravvisa l’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento di una consegna anticipata, valevole per un ristretto lasso di tempo ormai decorso, stante la gestione in continuità del servizio in capo alla controinteressata che perdura, per esigenze di carattere pubblico, da prima dell’aggiudicazione stessa. L’annullamento sarebbe, inoltre, ininfluente ai fini dell’interesse all’aggiudicazione del servizio.
Egualmente inammissibile è l’impugnazione della determina n. 2624 del 26.07.2024, richiamata nel verbale di consegna del 27.07.2024, che si riferisce alla originaria determinazione di aggiudicazione dell’appalto.
10. Di seguito, il Collegio passa all’esame del merito del ricorso principale.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente possono essere trattate congiuntamente in quanto riguardano sostanzialmente una unica questione di diritto. Lamentano, infatti, un vizio della procedura afferente la valutazione di congruità dell’offerta tenuto conto del fatto che l'intimata PA avrebbe ritenuto affidabile quella presentata dalla GE, nonostante l'omessa giustificazione delle migliorie "tabellari" offerte, del valore di 600.000,00 euro. Si contesta, altresì, una violazione della disciplina di gara da parte del raggruppamento che avrebbe omesso di indicare nella Relazione tecnica le migliorie "tabellari", salvo successivamente specificarle (e quantificarle in complessivi 600.000,00 euro) nella scheda denominata "Informazioni riepilogative dell'offerta tecnica". La So.Te.Co lamenta, in subordine, il punteggio attribuito alla controinteressata, frutto pur sempre della presunta erronea valutazione dell’offerta da questa presentata.
Secondo la ricorrente, la valutazione dell’Amministrazione poggerebbe sul presupposto errato che l’offerta della GE ricomprenda tutti i lavori straordinari, non facendo alcuna differenza tra quelli tabellari e quelli descritti analiticamente nell’offerta tecnica, che ammonterebbero insieme a forniture di beni e servizi a € 739.259,44.
Le doglianze sopra rappresentate, sia con riferimento alla presunta erronea valutazione di congruità dell’offerta che rispetto al punteggio attribuito, sono infondate per i motivi di seguito precisati.
Questo Tribunale ha già chiarito (cfr. TAR Palermo, Sez. II, 13 giugno 2023, n.1948) sulla scorta della costante giurisprudenza amministrativa come, nelle gare ad evidenza pubblica, il giudizio circa l'anomalia dell'offerta costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, nel senso che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica e non può risolversi in una “caccia all'errore” mirando, piuttosto, ad accertare se, in concreto, l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr. anche TAR Trentino Alto Adige, 18 marzo 2021, n. 38; TAR Piemonte, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 278). Ne consegue che la valutazione di congruità di un'offerta di gara deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, perché ciò che occorre accertare è se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o meno (TAR Campania, Sez. VII, 1 febbraio 2021, n. 676).
Ciò posto giova rammentare altresì come secondo il Giudice d’Appello:
- il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n.7391);
- nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; sez. V, 2agosto 2021, n. 5644).
In definitiva, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta nei contratti pubblici mira a valutare la sua attendibilità e affidabilità complessiva per garantire l’esecuzione corretta dell’appalto, senza concentrarsi su errori specifici nell’offerta economica. È dunque precluso al giudice effettuare l’esame delle singole voci dell'offerta economica, ovvero di singole inesattezze della stessa, risultando ragionevoli le giustificazioni offerte dall'aggiudicataria.
In particolare, non si evincono profili di manifesta erroneità od illogicità della valutazione di congruità. Nella fattispecie in questione non risulta illogico e incongruo il giudizio posto in essere dalla stazione appaltante di complessiva attendibilità ed affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria; la decisione non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.
Il Collegio reputa che non colgano nel segno i molteplici rilievi sollevati sulla scorta dei quali parte ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l’offerta presentata dall’aggiudicataria sarebbe non giustificata con riferimento a talune voci riconducibili alle migliorie tabellari per l’importo di euro 600 mila.
Dalla documentazione depositata si evince che, dalla valutazione dei costi legati alla semplice Gestione ordinaria, la GE ha ritenuto opportuno offrire un importo pari a € 600.000,00 per l’eventuale manutenzione straordinaria tabellare (già ricompresa nel canone di gestione).
L’importo pari ad € 1.144.300,00 fa riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria descritti in offerta tecnica; l’ulteriore importo offerto pari ad € 600.000,00 per gli eventuali lavori straordinari “tabellari” è stato incluso nel canone di gestione, così come indicato nel disciplinare. Pertanto, l’offerta di lavori di manutenzione straordinaria – eventuali e non programmati – non avrebbe potuto richiedere giustificazione alcuna, costituendo una voce diversa e separata dalle “migliorie” che potevano essere aggiunte all’offerta e che avrebbero richiesto – queste sì – una specifica giustificazione.
È infondata anche la censura con la quale la ricorrente lamenta il punteggio di 20 punti attribuito all’aggiudicataria in relazione alla tabella “T”, in quanto, pur prevedendo la lex IS di gara una relazione tecnica illustrativa delle voci relative all’offerta tecnica, questo non esclude che i relativi elementi possano essere valutati dalla Commissione tenuto conto del complesso della documentazione e delle informazioni prodotte dal concorrente. Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la medesima ricorrente non contesta la sussistenza delle informazioni relative alle migliorie di cui si discute, ma esclusivamente il fatto che non fossero contenute in una relazione formulata ad hoc .
11. Conclusivamente i provvedimenti impugnati resistono alle doglianze dedotte per cui vanno rigettate anche le richieste effettuate dalla ricorrente in via subordinata alla luce della legittimità della procedura espletata con riferimento alla parte contestata.
12. Tenuto conto della complessità tecnica della materia il Collegio ritiene di poter compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce;
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara in parte inammissibile, ed in parte rigetta, quello per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO