Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 13080
CASS
Sentenza 14 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in cui l'udienza di comparizione delle parti è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati nel secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., nell'ambito dell'udienza di prima comparizione non si provvede alla trattazione della causa ma, come per il rito ordinario, deve essere fissata una successiva, apposita udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., la cui fissazione è posta a tutela del diritto di difesa delle parti ed ha natura tendenzialmente inderogabile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 13080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13080
    Data del deposito : 14 luglio 2004

    Testo completo