Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
Anche nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in cui l'udienza di comparizione delle parti è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati nel secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., nell'ambito dell'udienza di prima comparizione non si provvede alla trattazione della causa ma, come per il rito ordinario, deve essere fissata una successiva, apposita udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., la cui fissazione è posta a tutela del diritto di difesa delle parti ed ha natura tendenzialmente inderogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 13080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13080 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PORRU, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMIMP SRL, con sede in Milano, in persona dell'amministratore in carica TO BE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA PIATTONI, difesa dall'avvocato MIRRO PUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MONTE DEI PASCHI MERCHANT - BANCA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SPA (già MEDIOCREDITO TOSCANO SPA), in persona del Rag. BE IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO RAGAZZINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COOP PESCATORI ELBANA PIOMBINESE SOC., BNL COOPERCREDITO SPA, COMUNE DI PIOMBINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 256/99 del Tribunale di LIVORNO, emessa il 19/03/99 e depositata il 16/04/99 (R.G. 257/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Guido PORRU;
udito l'Avvocato Michele TAMPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per l'accoglimento del 2^ e del 3^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, promosso dal Mediocredito in danno della s.r.l. Società Cooperativa Pescatori Elbana Piombinese, che si svolgeva davanti al tribunale di Livorno, è stato posto in vendita uno stabilimento della debitrice esecutata e il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 dicembre 1997, lo ha aggiudicato alla srl Comimp per il prezzo di lire 1.263.000. MA RI DE, il successivo giorno 11 dicembre, ha depositato offerta di acquisto con aumento di sesto del prezzo indicato nell'ordinanza di aggiudicazione ed il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza per l'espletamento della gara.
Nell'udienza, la DE ha insistito per la congruità dell'offerta, facendo riferimento al prezzo indicato nell'ordinanza di aggiudicazione, ed ha chiesto, in via subordinata, di essere rimessa in termini, nel caso in cui il prezzo fosse ritenuto errato. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20 gennaio 1997, ha modificato l'ordinanza di vendita, portando il prezzo da lire 1.263.000 a lire 1.263.000.000, ha dichiarato inammissibile l'offerta di aumento del sesto ed ha rigettato le richieste della DE di essere rimessa in termini.
Il 30 gennaio 1997 la DE ha fatto altra offerta di acquisto con aumento del prezzo, partendo da quello di aggiudicazione modificato.
2. MA RI DE, con ricorso del 19 febbraio 1998 al giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del 20 gennaio 1997, chiedendone l'annullamento per i seguenti vizi: l'offerta di aumento del prezzo era stata fatta in base all'indicazione contenuta nell'ordinanza di aggiudicazione e doveva essere considerata ammissibile, ancorché l'indicazione del prezzo fosse errata;
l'errore era stato commesso dall'ufficio e non poteva ricadere sull'offerente; il giudice non avrebbe potuto correggere il prezzo d'ufficio, ma avrebbe dovuto riaprire i termini ai fini dell'offerta di aumento di sesto, fissando apposita udienza nella quale dovevano partecipare le parti interessate;
il provvedimento di correzione doveva essere comunicato, per dar modo alle parti interessate di impugnarlo.
3. Il tribunale di Livorno, con sentenza del 16 aprile 1999, ha rigettato l'opposizione.
Il tribunale, ritenuto che la domanda di riapertura dei termini per l'offerta di aumento di sesto era inammissibile perché proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rigettato quella volta ad ottenere la rimessione in termini agli stessi fini, perché non era preclusa la presentazione di nuova offerta di aumento di sesto, come era avvenuto.
4. MA RI DE ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza.
La srl Comimp ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
All'udienza del 20 giugno 2003 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente d'integrare il contraddittorio nei confronti del Mediocredito Toscano, della Cooperativa pescatori Elbana Piombinese, del Cooper credito e del Comune di Piombino. La ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei termini disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è rigettato in base alle considerazioni di seguito esposte.
2. Con il primo motivo del ricorso è denunciata la nullità della sentenza impugnata, per nullità del procedimento in cui è stata resa.
La ricorrente sostiene che, nell'udienza del 3 giugno 1998 fissata per la comparizione delle parti a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, il giudice non poteva fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ma doveva rinviare la causa all'udienza per la trattazione della causa: censura di violazione dell'art. 180 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
2.1. L'art. 180, primo e secondo comma, cod. proc. civ. dispone che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, assume i provvedimenti previsti dalla legge;
quindi fissa a data successiva la prima udienza di trattazione. Nei processi che iniziano con ricorso e, tra questi, in quelli incidentali di opposizione agli atti esecutivi, la norma deve essere interpretata nel senso che l'udienza fissata a seguito della proposizione dell'opposizione è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati dal secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ..
2.2. Il problema che si pone in questo giudizio è se i poteri del giudice si fermano con l'emanazione di detti provvedimenti o se, in detta udienza, è consentito svolgere la trattazione della causa ora disciplinata dall'art. 184 dello stesso codice.
Nel sistema dei procedimenti che si svolgono con le forme ordinarie la sequenza delle udienze indicate negli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. è posta a tutela del diritto di difesa delle parti e ha natura tenden-zialmente inderogabile. Pertanto, dopo l'udienza di prima comparizione, il giudice deve d'ufficio fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinunzia al termine fatta dal convenuto: Cass. 24 maggio 2000, n. 6808 e 29 ottobre 2001, n. 13414.
2.3. Dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione della censura, si ricava che, all'udienza del 3 giugno 1998, il giudice dell'esecuzione rese il seguente provvedimento: "rinvia la causa ex art. 183 c.p.c. o, in difetto, per le conclusioni all'udienza del 10.12.1998". In detta udienza le parti hanno reso le conclusioni di merito.
Se ne ricava: che l'udienza di prima trattazione fu fissata;
che entrambe le parti, nell'udienza di prima trattazione, rinunciarono all'esercizio di quanto era loro concesso dalla legge, come era consentito in base ai principi esposti.
3. Il secondo motivo del ricorso si riferisce all'ordinanza di avvenuta correzione del prezzo dell'ordinanza di aggiudicazione da lire 1.230.000 a lire 1.230.000.000 per errore materiale contenuto nell'atto.
Il tribunale ha dichiarato che il provvedimento di correzione non poteva contenere la rimessione in termini della parte per consentirle la presentazione dell'offerta in aumento di sesto, perché ciò non è previsto dalla legge, e che il rigetto dell'istanza di rimessione in termini non precludeva all'istante di proporre nuova offerta in aumento di sesto, come, del resto, era concretamente stato fatto. La ricorrente sostiene che la correzione non poteva essere compiuta d'ufficio, ma doveva essere preceduta dalla convocazione delle parti, le quali, potendo impugnare il provvedimento di correzione, si sarebbero giovate dalla riapertura di tutti i termini che fossero scaduti e della nuova decorrenza derivante dall'ordinanza di correzione. Ciò non era stato consentito, perché il giudice aveva rifiutato la riapertura dei termini: violazione delle norme sulla correzione degli errori materiali, in relazione agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Il motivo non è fondato.
3.1. La correzione degli errori materiali si applica anche agli atti del processo esecutivo.
La soluzione è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte;
essa, tuttavia, non è rilevante nel presente giudizio. Il punto della decisione impugnato con il motivo che si sta esaminando, infatti, si regge su una doppia motivazione: a) che il provvedimento di rimessione in termini non è previsto dalla legge;
b) che il rigetto dell'istanza di rimessione in termini non precludeva la proposizione di nuova offerta in aumento di sesto, che è come dire che l'opponente non aveva interesse a conseguire il provvedimento di rimessione in termini.
3.2. Quale sia la sua fondatezza, questa seconda asserzione non è stata impugnata e la censura è inammissibile in base al principio detto della doppia motivazione, secondo il quale, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse: sent. 23 settembre 1996, n. 8405; 9 dicembre 1994, n. 10555, 26 marzo 2001, n. 4349, tra le più recenti.
4. La censura di difetto di motivazione contenuta nel terzo motivo è inammissibile, perché nei ricorsi ex art. 111 della Costituzione si possono muovere solo censure di violazione di legge. Il sindacato della Corte di Cassazione sull'impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, infatti, può essere esercitato, oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma dello stesso codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione, con la conseguenza che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile: Cass. 9 aprile 1999, n. 3470, tra le tante.
5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione ha omesso di provvedere, sia sulla domanda di dichiarare ammissibile l'offerta di aumento di sesto effettuata sulla base del prezzo indicato nell'ordinanza di aggiudicazione, sia su quella di revoca dell'ordinanza con la quale era stata dichiarata inammissibile l'offerta di aumento di sesto presentata l'il dicembre 1997; censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La pronuncia c'è, sia pure in forma implicita, come si ricava dal fatto che il giudice dell'esecuzione procedette alla correzione dell'importo dell'assegnazione, per come questo originariamente era indicato.
6. In conclusione il ricorso è rigettato.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in E. 3.100,00, di cui e 100,00, per spese (e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004