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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nella persona del giudice unico dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro recante N. 10260/2024 RG. Lav.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, con i quali elettivamente domicilia in
Napoli via Piedigrotta n. 30, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Annantonia Romano con la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) Corso
Italia n. 5, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.04.2024 ha convenuto Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
< a) condannare a pagare alla ricorrente per le causali di cui in narrativa la Controparte_1 complessiva somma di € 8.139,68 tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.;
b) dichiarare l'incidenza sul TFR delle differenze retributive oggetto del presente ricorso;
c) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari>.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
-di avere lavorato dal 25.09.2008 (dapprima con contratto di inserimento, poi trasformato, a far data dal 23.03.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato), part time con percentuale del 90%, dalle ore 8:00 alle ore 15:32 per 5 giorni alla settimana, alle dipendenze di , società operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria di CP_2 anziani e disabili e dei servizi pubblici di competenza e/o interesse del e Controparte_3
1 di altri enti territoriali e istituti pubblici, con inquadramento nel 4° livello della declaratoria professionale del CCNL Commercio;
-che le mansioni espletate nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto di appalto di servizi sono state quelle proprie della qualifica di operatore socio-assistenziale (OSA) di primo livello;
-che il contratto di lavoro prevedeva una prestazione lavorativa settimanale articolata su un orario dalle ore 8 alle ore 15,32 per 5 giorni alla settimana (part-time con percentuale del
90%);
- di avere ricevuto nell'agosto 2016 da parte di , così come tutti gli altri suoi CP_2 colleghi, una lettera che preannunciava il suo passaggio da tale società, messa in liquidazione volontaria, a , altra società in house providing del Controparte_1 [...]
operante nel medesimo settore dell'assistenza sociosanitaria e subentrata nel CP_3 contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il e la Controparte_3 Parte_2
;
[...]
-che tra , come acclarato con sentenza n. 3729/2019 del Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Napoli sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'appello di Napoli sez. lavoro con sentenza n. 2209/2023, è intercorso un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria CP_1
-che la stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre
2016 che parte ricorrente era stata costretta a sottoscrivere rinunciando, fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il periodo anteriore al trasferimento CP_1
d'azienda;
- di aver continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza per la CP_2
, con inquadramento nel diverso CCNL per i dipendenti di aziende al
[...] Parte_4 livello III.
Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto a non vedersi peggiorare il trattamento economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria, la CP_1
Richiamando pertanto le pronunce giudiziali intervenute, che hanno sancito l'esistenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda, ed invocando l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e per l'accantonamento del TFR maturati, come da conteggi allegati, oltre accessori di legge.
Si è costituita la convenuta che ha resistito al ricorso eccependo la Controparte_1 inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. per le obbligazioni assunte dal precedente rapporto di lavoro e l'infondatezza della domanda di riconoscimento delle differenze retributive, in quanto attraverso la corresponsione della cd. “indennità assorbimento
2 futuro aumento” (I.A.F.A.) riassorbibile nei successivi aumenti, la lavoratrice aveva goduto del medesimo trattamento retributivo già erogatole nel corso del rapporto alle dipendenze della . Ha contestato i conteggi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei CP_2 crediti retributivi vantati, quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni : < - nel merito in via principale: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
- in via subordinata: tener conto solo della differenza di retribuzione diretta pari ad € 32,09 lordi/mese per 14 mensilità, e della sua incidenza sul TFR, con esclusione delle voci relative alle ferie
e ROL>; spese compensate o ridotte al minimo in ragione della serialità del contenzioso.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di prescrizione dei crediti, dal momento che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità nel rapporto di lavoro privatistico il termine di prescrizione non corre nel corso del rapporto , si veda Cass. Sez. L
-Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 secondo cui :Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta secondo le argomentazioni già espresse in altre pronunce di questo Tribunale di Napoli Sez. Lavoro sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima cui questo giudicante intende aderire (cfr. in CP_4 particolare sentenza 6.02.2025 GL dott.ssa M. Gallo in RG 16090/2023, prod. resist.).
Pacifiche le circostanze di fatto del ricorso, deve esaminarsi la domanda della lavoratrice tendente all'accertamento del proprio diritto a mantenere inalterato il trattamento economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra Controparte_5 con sostanziale continuazione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
[...]
Sul punto, le difese spiegate dalla convenuta non appaiono condivisibili in quanto non tengono conto di quanto statuito, con numerose sentenze in atti , in ordine alla natura del rapporto tra le due società succedutesi nella parte datoriale del rapporto, rapporto qualificato in via definitiva come trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. né dell'annullamento, per effetto di diverse pronunce intervenute sia in primo grado che in appello, del verbale di conciliazione, al quale la convenuta fa invece riferimento per dedurre la adeguatezza del trattamento retributivo corrisposto.
Si rammenta, infatti, che con delibera n. 556 del 23.9.16, munita di esecuzione immediata, la
Giunta Comunale di Napoli aveva stabilito -per il personale di passato a CP_2
3 tra le altre previsioni contenute nella citata delibera "l'attivazione delle Controparte_1 garanzie previste dall'art. 2112 cod. civ. e comunque, il mantenimento dell'occupazione complessiva, degli attuali livelli reddituali e delle qualifiche acquisite" .
Successivamente, all'esito del contenzioso avviato dai lavoratori, con sentenza del Trib. NA sez. Lav. n.3729/2019 del 23.05.2019, confermata dalla Corte d'appello di Napoli sez.
Lavoro con sentenza n. 2209/2023, è stato accertato che tra e è CP_2 CP_1 intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro anche dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria
CP_1
La stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre 2016
(cfr. documentazione allegata al fascicolo telematico) con cui parte ricorrente era stata costretta a rinunciare, fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il CP_1 periodo anteriore al trasferimento d'azienda.
Del tutto analoghe sono state le sentenze della Corte di Appello di Napoli intervenute nella vicenda , che hanno accolto la domanda (o confermato la pronuncia di primo grado) riguardo ad altri colleghi dell'odierna ricorrente coinvolti nel trasferimento di azienda. E la
S.C., chiamata a pronunciarsi sulla stessa vicenda relativa ad altra collega di lavoro dell'odierna parte ricorrente, con ordinanza n. 27760/2022 ha definitivamente confermato l'illegittimità del predetto verbale di conciliazione.
Tutte le sentenze intervenute hanno dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione che i lavoratori erano stati costretti a sottoscrivere con e ed hanno CP_2 CP_1 altresì statuito expressis verbis l'integrale applicazione dell'art. 2112 c.c. nella vicenda traslativa d'azienda, perfezionatasi e operativa a decorrere dal 1°.
9.16. Conseguentemente, deve affermarsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la fin dall'assunzione della ricorrente presso e la responsabilità CP_1 CP_2 solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per i CP_2 CP_1 crediti retributivi maturati dall'odierna parte ricorrente, fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino al 1°.9.16, mentre per i crediti maturati da tale data in poi permane la responsabilità della sola CP_1
Del resto, è noto che l'art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE (in cui è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) stabilisce che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”.
A sua volta il comma 3 stabilisce che “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.”.
4 In altre parole, il lavoratore deve conservare il quantum di retribuzione che percepiva presso il cedente nè, in contrario, varrebbe interpretare l'art. 2112 co. 3° c.c. come una sostanziale smentita del comma 1°: ciò comporterebbe non soltanto un'insanabile contraddizione all'interno della stessa norma ma anche e soprattutto una manifesta violazione del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalla nota sentenza CGUE
6.9.2011, C-108/10, . Per_1
Operate le premesse che precedono , per effetto del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
e della continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria ( CP_1
, deve riconoscersi il diritto dell'odierna parte ricorrente a non vedersi peggiorare il
[...] proprio trattamento retributivo dopo il trasferimento.
La infatti, ha di fatto corrisposto una retribuzione inferiore a quella che la CP_1 ricorrente medesima percepiva alle dipendenze di come emerge dal CP_2 confronto tra le buste paga depositate. Ma il peggioramento retributivo sussisterebbe anche se si applicasse quanto statuito nel verbale di conciliazione annullato, atteso che anche in esso era stato pattuito il mantenimento della stessa retribuzione ordinaria che parte ricorrente percepiva presso , mediante l'integrazione con apposita voce CP_2 ulteriore (I.A.F.A.).
Infatti, al punto 1) di detto verbale di conciliazione si stabiliva, fra l'altro, che <La retribuzione complessivamente riconosciuta al dipendente sarà pari a quella percepita alle dipendenze della società e sarà composta dagli elementi obbligatori della stessa, Parte_2 alla quale andrà ad aggiungersi la voce denominata “indennità assorbimento futuro aumento”.
Detta voce sarà erogata al fine di ottemperare alle delibere di Giunta e Consiglio comunale e mantenere, in questo modo, inalterato il livello retributivo goduto dal Lavoratore antecedentemente all'assunzione in . Controparte_1
Ciò nonostante, emerge dal confronto tra le due buste paga che, nonostante la voce I.A.F.A. alias indennità assorbimento futuro aumento erogata dalla in aggiunta al CP_1 trattamento di 3° livello CCNL Multiservizi, in realtà la ricorrente si è vista ridurre in concreto la retribuzione, nel senso che da quella di € 1624,54 percepita da è CP_2 scesa a quella di € 1.589,62 ricevuta da pur compresa la voce I.A.F.A. e tali CP_1 differenze si ripercuotono anche nella misura dell'accantonamento del TFR.
Il peggioramento retributivo in concreto patito è ancor più grave se si tiene conto dell'orario di lavoro, nel senso che oggi la ricorrente guadagna meno pur avendo un orario di lavoro contrattuale mensile di 173 ore (al 90%) a fronte delle 168 ore mensili (sempre al
90%) che doveva, invece, osservare presso , e tanto risulta sempre dalle CP_2 buste paga prodotte e raffrontate. Né per giustificare il proprio illegittimo operato la convenuta potrebbe invocare il diverso CCNL Multiservizi che ha applicato al rapporto di lavoro in oggetto, sostituendo il precedente CCNL Commercio e Terziario, in quanto in
5 ogni caso l'art. 2112 co. 1° c.c. stabilisce che “... il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”.
In definitiva, la prospettazione dei fatti esposta in ricorso risulta corretta, atteso che mettendo a confronto la 'retribuzione totale' indicata nel prospetto paga emesso da CP_2
per l'ultimo mese di lavoro (cfr buste paga ), e la retribuzione erogata
[...] CP_2 dal nuovo datore di lavoro, emerge una differenza mensile che moltiplicata per i mesi del periodo di lavoro in oggetto (18.11.2016-30.09.2023) determina a favore della ricorrente un credito a titolo di “retribuzione ordinaria” pari a € 5011,32.
Sussiste, altresì, il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFR già accantonato in ragione della incidenza delle differenze retributive in questione .
Non meritano accoglimento, al contrario, le ulteriori richieste di festività, ex festività, ferie e permessi “non goduti”, in considerazione sia della mancata produzione di tutte le buste paga relative al periodo interessato che delle evidenti carenze assertive del ricorso, in ordine al presupposto fattuale fondante la richiesta formulata e la conseguente carenza di prova sul punto.
Conclusivamente, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 5011,32 per differenze retributive sulla retribuzione ordinaria e all'accantonamento delle differenze maturate sul TFR, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo.
L'esito complessivo della lite , l'esistenza di pronunce di segno contrario alla presente , la serialità del giudizio , costituiscono tutte ragioni che a parere della scrivente giustificano la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3; le stesse , per i residui 2/3, sono a carico della convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri del DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
-In accoglimento parziale del ricorso, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
5011,32 a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva;
altresì a provvedere all'accantonamento delle differenze maturate sul TFR nel periodo oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
-Compensa le spese per 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati in complessivi € 1400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Napoli 24.06.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nella persona del giudice unico dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro recante N. 10260/2024 RG. Lav.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola, con i quali elettivamente domicilia in
Napoli via Piedigrotta n. 30, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Annantonia Romano con la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) Corso
Italia n. 5, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.04.2024 ha convenuto Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
< a) condannare a pagare alla ricorrente per le causali di cui in narrativa la Controparte_1 complessiva somma di € 8.139,68 tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 ult. co. c.p.c.;
b) dichiarare l'incidenza sul TFR delle differenze retributive oggetto del presente ricorso;
c) in ogni caso condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari>.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
-di avere lavorato dal 25.09.2008 (dapprima con contratto di inserimento, poi trasformato, a far data dal 23.03.2010, in contratto di lavoro a tempo indeterminato), part time con percentuale del 90%, dalle ore 8:00 alle ore 15:32 per 5 giorni alla settimana, alle dipendenze di , società operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria di CP_2 anziani e disabili e dei servizi pubblici di competenza e/o interesse del e Controparte_3
1 di altri enti territoriali e istituti pubblici, con inquadramento nel 4° livello della declaratoria professionale del CCNL Commercio;
-che le mansioni espletate nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto di appalto di servizi sono state quelle proprie della qualifica di operatore socio-assistenziale (OSA) di primo livello;
-che il contratto di lavoro prevedeva una prestazione lavorativa settimanale articolata su un orario dalle ore 8 alle ore 15,32 per 5 giorni alla settimana (part-time con percentuale del
90%);
- di avere ricevuto nell'agosto 2016 da parte di , così come tutti gli altri suoi CP_2 colleghi, una lettera che preannunciava il suo passaggio da tale società, messa in liquidazione volontaria, a , altra società in house providing del Controparte_1 [...]
operante nel medesimo settore dell'assistenza sociosanitaria e subentrata nel CP_3 contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il e la Controparte_3 Parte_2
;
[...]
-che tra , come acclarato con sentenza n. 3729/2019 del Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Napoli sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'appello di Napoli sez. lavoro con sentenza n. 2209/2023, è intercorso un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria CP_1
-che la stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre
2016 che parte ricorrente era stata costretta a sottoscrivere rinunciando, fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il periodo anteriore al trasferimento CP_1
d'azienda;
- di aver continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza per la CP_2
, con inquadramento nel diverso CCNL per i dipendenti di aziende al
[...] Parte_4 livello III.
Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto a non vedersi peggiorare il trattamento economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria, la CP_1
Richiamando pertanto le pronunce giudiziali intervenute, che hanno sancito l'esistenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda, ed invocando l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e per l'accantonamento del TFR maturati, come da conteggi allegati, oltre accessori di legge.
Si è costituita la convenuta che ha resistito al ricorso eccependo la Controparte_1 inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. per le obbligazioni assunte dal precedente rapporto di lavoro e l'infondatezza della domanda di riconoscimento delle differenze retributive, in quanto attraverso la corresponsione della cd. “indennità assorbimento
2 futuro aumento” (I.A.F.A.) riassorbibile nei successivi aumenti, la lavoratrice aveva goduto del medesimo trattamento retributivo già erogatole nel corso del rapporto alle dipendenze della . Ha contestato i conteggi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei CP_2 crediti retributivi vantati, quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni : < - nel merito in via principale: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
- in via subordinata: tener conto solo della differenza di retribuzione diretta pari ad € 32,09 lordi/mese per 14 mensilità, e della sua incidenza sul TFR, con esclusione delle voci relative alle ferie
e ROL>; spese compensate o ridotte al minimo in ragione della serialità del contenzioso.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di prescrizione dei crediti, dal momento che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità nel rapporto di lavoro privatistico il termine di prescrizione non corre nel corso del rapporto , si veda Cass. Sez. L
-Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 secondo cui :Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta secondo le argomentazioni già espresse in altre pronunce di questo Tribunale di Napoli Sez. Lavoro sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima cui questo giudicante intende aderire (cfr. in CP_4 particolare sentenza 6.02.2025 GL dott.ssa M. Gallo in RG 16090/2023, prod. resist.).
Pacifiche le circostanze di fatto del ricorso, deve esaminarsi la domanda della lavoratrice tendente all'accertamento del proprio diritto a mantenere inalterato il trattamento economico dopo il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra Controparte_5 con sostanziale continuazione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
[...]
Sul punto, le difese spiegate dalla convenuta non appaiono condivisibili in quanto non tengono conto di quanto statuito, con numerose sentenze in atti , in ordine alla natura del rapporto tra le due società succedutesi nella parte datoriale del rapporto, rapporto qualificato in via definitiva come trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. né dell'annullamento, per effetto di diverse pronunce intervenute sia in primo grado che in appello, del verbale di conciliazione, al quale la convenuta fa invece riferimento per dedurre la adeguatezza del trattamento retributivo corrisposto.
Si rammenta, infatti, che con delibera n. 556 del 23.9.16, munita di esecuzione immediata, la
Giunta Comunale di Napoli aveva stabilito -per il personale di passato a CP_2
3 tra le altre previsioni contenute nella citata delibera "l'attivazione delle Controparte_1 garanzie previste dall'art. 2112 cod. civ. e comunque, il mantenimento dell'occupazione complessiva, degli attuali livelli reddituali e delle qualifiche acquisite" .
Successivamente, all'esito del contenzioso avviato dai lavoratori, con sentenza del Trib. NA sez. Lav. n.3729/2019 del 23.05.2019, confermata dalla Corte d'appello di Napoli sez.
Lavoro con sentenza n. 2209/2023, è stato accertato che tra e è CP_2 CP_1 intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro anche dell'odierna parte ricorrente in capo alla cessionaria
CP_1
La stessa sentenza ha altresì dichiarato nullo il verbale di conciliazione del novembre 2016
(cfr. documentazione allegata al fascicolo telematico) con cui parte ricorrente era stata costretta a rinunciare, fra l'altro, a far valere la responsabilità di anche per il CP_1 periodo anteriore al trasferimento d'azienda.
Del tutto analoghe sono state le sentenze della Corte di Appello di Napoli intervenute nella vicenda , che hanno accolto la domanda (o confermato la pronuncia di primo grado) riguardo ad altri colleghi dell'odierna ricorrente coinvolti nel trasferimento di azienda. E la
S.C., chiamata a pronunciarsi sulla stessa vicenda relativa ad altra collega di lavoro dell'odierna parte ricorrente, con ordinanza n. 27760/2022 ha definitivamente confermato l'illegittimità del predetto verbale di conciliazione.
Tutte le sentenze intervenute hanno dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione che i lavoratori erano stati costretti a sottoscrivere con e ed hanno CP_2 CP_1 altresì statuito expressis verbis l'integrale applicazione dell'art. 2112 c.c. nella vicenda traslativa d'azienda, perfezionatasi e operativa a decorrere dal 1°.
9.16. Conseguentemente, deve affermarsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la fin dall'assunzione della ricorrente presso e la responsabilità CP_1 CP_2 solidale di entrambe le società (cedente e cessionaria per i CP_2 CP_1 crediti retributivi maturati dall'odierna parte ricorrente, fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino al 1°.9.16, mentre per i crediti maturati da tale data in poi permane la responsabilità della sola CP_1
Del resto, è noto che l'art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE (in cui è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) stabilisce che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”.
A sua volta il comma 3 stabilisce che “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.”.
4 In altre parole, il lavoratore deve conservare il quantum di retribuzione che percepiva presso il cedente nè, in contrario, varrebbe interpretare l'art. 2112 co. 3° c.c. come una sostanziale smentita del comma 1°: ciò comporterebbe non soltanto un'insanabile contraddizione all'interno della stessa norma ma anche e soprattutto una manifesta violazione del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalla nota sentenza CGUE
6.9.2011, C-108/10, . Per_1
Operate le premesse che precedono , per effetto del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
e della continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria ( CP_1
, deve riconoscersi il diritto dell'odierna parte ricorrente a non vedersi peggiorare il
[...] proprio trattamento retributivo dopo il trasferimento.
La infatti, ha di fatto corrisposto una retribuzione inferiore a quella che la CP_1 ricorrente medesima percepiva alle dipendenze di come emerge dal CP_2 confronto tra le buste paga depositate. Ma il peggioramento retributivo sussisterebbe anche se si applicasse quanto statuito nel verbale di conciliazione annullato, atteso che anche in esso era stato pattuito il mantenimento della stessa retribuzione ordinaria che parte ricorrente percepiva presso , mediante l'integrazione con apposita voce CP_2 ulteriore (I.A.F.A.).
Infatti, al punto 1) di detto verbale di conciliazione si stabiliva, fra l'altro, che <La retribuzione complessivamente riconosciuta al dipendente sarà pari a quella percepita alle dipendenze della società e sarà composta dagli elementi obbligatori della stessa, Parte_2 alla quale andrà ad aggiungersi la voce denominata “indennità assorbimento futuro aumento”.
Detta voce sarà erogata al fine di ottemperare alle delibere di Giunta e Consiglio comunale e mantenere, in questo modo, inalterato il livello retributivo goduto dal Lavoratore antecedentemente all'assunzione in . Controparte_1
Ciò nonostante, emerge dal confronto tra le due buste paga che, nonostante la voce I.A.F.A. alias indennità assorbimento futuro aumento erogata dalla in aggiunta al CP_1 trattamento di 3° livello CCNL Multiservizi, in realtà la ricorrente si è vista ridurre in concreto la retribuzione, nel senso che da quella di € 1624,54 percepita da è CP_2 scesa a quella di € 1.589,62 ricevuta da pur compresa la voce I.A.F.A. e tali CP_1 differenze si ripercuotono anche nella misura dell'accantonamento del TFR.
Il peggioramento retributivo in concreto patito è ancor più grave se si tiene conto dell'orario di lavoro, nel senso che oggi la ricorrente guadagna meno pur avendo un orario di lavoro contrattuale mensile di 173 ore (al 90%) a fronte delle 168 ore mensili (sempre al
90%) che doveva, invece, osservare presso , e tanto risulta sempre dalle CP_2 buste paga prodotte e raffrontate. Né per giustificare il proprio illegittimo operato la convenuta potrebbe invocare il diverso CCNL Multiservizi che ha applicato al rapporto di lavoro in oggetto, sostituendo il precedente CCNL Commercio e Terziario, in quanto in
5 ogni caso l'art. 2112 co. 1° c.c. stabilisce che “... il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”.
In definitiva, la prospettazione dei fatti esposta in ricorso risulta corretta, atteso che mettendo a confronto la 'retribuzione totale' indicata nel prospetto paga emesso da CP_2
per l'ultimo mese di lavoro (cfr buste paga ), e la retribuzione erogata
[...] CP_2 dal nuovo datore di lavoro, emerge una differenza mensile che moltiplicata per i mesi del periodo di lavoro in oggetto (18.11.2016-30.09.2023) determina a favore della ricorrente un credito a titolo di “retribuzione ordinaria” pari a € 5011,32.
Sussiste, altresì, il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFR già accantonato in ragione della incidenza delle differenze retributive in questione .
Non meritano accoglimento, al contrario, le ulteriori richieste di festività, ex festività, ferie e permessi “non goduti”, in considerazione sia della mancata produzione di tutte le buste paga relative al periodo interessato che delle evidenti carenze assertive del ricorso, in ordine al presupposto fattuale fondante la richiesta formulata e la conseguente carenza di prova sul punto.
Conclusivamente, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 5011,32 per differenze retributive sulla retribuzione ordinaria e all'accantonamento delle differenze maturate sul TFR, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo.
L'esito complessivo della lite , l'esistenza di pronunce di segno contrario alla presente , la serialità del giudizio , costituiscono tutte ragioni che a parere della scrivente giustificano la parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3; le stesse , per i residui 2/3, sono a carico della convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i criteri del DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
-In accoglimento parziale del ricorso, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
5011,32 a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva;
altresì a provvedere all'accantonamento delle differenze maturate sul TFR nel periodo oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
-Compensa le spese per 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati in complessivi € 1400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Napoli 24.06.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
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