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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2280 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e quale amministratore unico e legale
rappresentante protempore della impresa generale di costruzione con sede CP_1
in Reggio Calabria alla Via Fontanelle n. 33, Fraz. Catona, (c.f. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria alla Via Del Gelsomino n. 45 presso lo studio dell'avv.
Domenico Malara che lo rappresenta e difense giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
on sede in Piazza Salimbeni n. Controparte_2 CP_2
3, Cap. soc. € 7.484.508.171,08 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche CP_2 P.IVA_2
e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - in persona dell'Avv. Filippo Lo
Giudice nella qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Palermo
della suddetta e rappresentante della medesima giusta Controparte_2
1 procura del 24/06/2013 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 32491/ racc. Persona_1 CP_2
n.15267), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Giovanni Mazzitelli presso il cui studio sito in via Spagnolio 14/a, Reggio
Calabria, è elettivamente domiciliata;
- opposta-
E
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_3
sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva (soggetta P.IVA_3
all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona de CP_3
procuratore speciale dott. nato a [...] in data [...] (, in virtù dei CP_4
poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale del 22/12/2020 autenticata dal Notaio
rep. 42147, racc. 16918 registrata a Milano DP II il 30/12/2020, al numero Persona_2
108448 serie 1T rilasciata dal dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_3
di Amministrazione di non in proprio ma nella qualità di Controparte_3
mandataria di società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, Controparte_5
con sede in Roma, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta nell'elenco P.IVA_4
delle Società Veicolo al n.35412.6,rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare Maria Gabriella Cesare,
presso il cui studio in Napoli Via Francesco Crispi n. 87 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- interveniente volontaria -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 26.11.2024 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1
qualità di quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della CP_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 415/2016 emesso in data 24.6.2016 con il quale è
stato ingiunto in favore della ed a carico della Controparte_2 CP_1
in qualità di debitore principale, ed al fideiussore , fino alla concorrenza
[...] Parte_1
di € 180.000,00, il pagamento dell'importo di € 491.429,06 oltre interessi al tasso legale, oltre le spese di monitorio, in riferimento alla sommatoria di un saldo debitorio nascente da saldo passivo di € 137.551,72 per il c/c 6776 e di altro saldo debitorio per un conto anticipi su fatture n. 033617106 per € 350.000,00.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
i) errore materiale nella quantificazione del credito cumulativamente concesso in monitorio pari a € 491.429,06, in quanto i due singoli crediti richiesti sono di € 137.5551,71 per il c/c ed € 350.000,00 per il conto anticipo fatture, per un importo sommato e richiesto di
€ 487.551,72.
ii) inidoneità delle due certificazioni ex art. 50 TUB a costituire prova del credito azionato in sede monitoria;
iii) per il rapporto di c/c n. 6776: 1) mancata produzione degli estratti conto e delle condizioni applicate o dei saldi trimestrali o iniziali o finali;
2) illegittimità di qualunque addebito per interessi ultralegali (stante l'omessa misura e determinazione in contratto) ed a titolo di c.m.s. (viziata nella non determinazione e non determinabilità della modalità di calcolo ed applicazione); 3) applicazione di interessi usurari e capitalizzazione mensile contrariamente a quella trimestrale convenzionalmente pattuita;
iv) per il conto anticipi;
1) illegittimo addebito sul c/c n. 6776 degli “interessi su anticipi” stante la mancata produzione degli estratti conto, movimenti e condizioni applicate per il contratto di anticipazione su fatture n. 033617106;
v) illegittimità delle fideiussioni rilasciate da per incertezza su data, Parte_1
luogo e filiale della a favore della quale sono state emesse;
CP_6
vi) illegittima compensazione con la realizzazione del pegno per € 56.964,26.
3 Concludeva chiedendo l'accoglimento le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in composizione monocratica e in persona del Giudice designato ex art. 168
bis cpc con tutti i poteri del Collegio, in via preliminare statuire la nullità, inefficacia ed
infondatezza del ricorso e del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso,
statuendo nel merito l'insussistenza di un qualunque credito a carico dell'opponente, ed il
riaccredito delle somme incamerate a titolo di pegno. Condannare in ogni caso l'opposta l pagamento delle spese competenze di giudizio.”
Con comparsa del 24.10.2016, si costituiva la Banca opposta la quale ribadiva la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, contestava in fatto e diritto l'opposizione avversaria di cui chiedeva l'integrale rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la CTU contabile causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 15.4.2021, si costituiva la Controparte_3
non in proprio, ma nella qualità di mandataria della Rappresentava Controparte_5
che la interviene nel presente giudizio facendo proprie tutte le Controparte_5
difese, eccezioni e richieste della Banca opposta e limitatamente al credito oggetto del contendere, medio tempore ceduto dalla Banca opposta alla stessa Controparte_5
e non, già, all'intera posizione contrattuale. Deduceva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese creditorie e risarcitorie avanzate dal debitore ceduto nei confronti dell'originaria Banca cedente, la quale ultima deve intendersi unico soggetto legittimato passivo. Concludeva chiedendo al Tribunale adito il rigetto dell'opposizione avversaria e di tenere conto nell'emananda sentenza della cessione intercorsa con la Banca opposta.
Assegnato il procedimento alla scrivente (immessa nel possesso delle funzioni in data
20.11.2022) e disposta integrazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza del 26.11.2024, il procuratore di parte opponente e dell'interveniente volontaria precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assumeva la
4 causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla idoneità della documentazione prodotta dalla a provare il credito CP_2
azionato
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
415/2016 con cui è stato ingiunto in favore della opposta ed a carico della CP_2 CP_1
ed al fideiussore fino alla concorrenza di € 180.000,00, il pagamento Parte_1
dell'importo di € 491.429,06 oltre interessi al tasso legale in riferimento alla sommatoria di un saldo debitorio nascente da saldo passivo di € 137.551,72 per il rapporto di conto corrente n. c/c 6776 - importo già epurato di commissioni di massimo scoperto (per € 26.999,72) e di escussione di pegno costituito a garanzia del credito (per € 56.964,26) - e di altro saldo debitorio di € 350.000,00 derivante dall'ulteriore rapporto di conto anticipi su fatture n.033617106, somma già epurata di interessi e commissione di utilizzo.
Pertanto, il credito azionato in sede monitoria discende da due diversi rapporti (conto corrente e conto anticipi su fatture) intrattenuti tra la e la CP_1 Controparte_2
, agenzia di Reggio Calabria, ed a garanzia dei quali è stata rilasciata fideiussione da
[...]
parte dell'opponente , legale rappresentante della società opponente. Parte_1
Ciò posto, gli opponenti lamentano, in primo luogo, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto stante l'inidoneità delle certificazioni ex art. 50 TUB a provare il credito in sede monitoria nonché l'omesso raggiungimento della prova del credito in sede di opposizione attesa la tardività della produzione degli estratti conto versati dalla Banca opposta solo con le seconde memorie istruttorie nonostante la carenza della predetta documentazione sia stata dagli opponenti eccepita sin dal primo atto difensivo.
La doglianza è infondata.
È noto, infatti, che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. ha efficacia probatoria piena soltanto nell'ambito del procedimento monitorio,
mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass.
5 civ. n. 9695/2011; Cass. civ. n. 6705/2009). La portata di tale documento, dunque, è
liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Nel presente giudizio di opposizione (che, come noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena) la Banca opposta, in aggiunta alle certificazioni ex art. 50 T.U.B. già
depositate in sede monitoria, ha versato in atti gli estratti conto analitici relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente – per come, tra l'altro rilevato dal CTU - i quali fanno piena prova anche nei confronti dei fideiussori (Cass. civ. n. 13889/2010).
Sul punto, va disattesa l'eccezione di tardività di tale produzione giacché gli estratti conto sono stati depositati con la seconda memoria istruttoria e, quindi, nel pieno rispetto delle preclusioni e decadenze scandite dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. senza che al riguardo rilevi la circostanza che gli opponenti abbiano eccepito sin dall'atto introduttivo la carenza documentale.
Invero, la opposta nella prima difesa utile (prima memoria 183, sesto comma, CP_2
c.p.c.) ha contestato l'eccezione avversaria riservando il deposito degli estratti conto analitici nella seconda memoria istruttoria, finalizzata proprio alla produzione documentale. Pertanto,
parte opponente non può lamentare la lesione del diritto di difesa giacché la stessa ben avrebbe potuto prendere posizione sulla prodotta documentazione e fornire la prova contraria con la terza memoria.
Ne consegue che, le contestazioni di parte opponente, relative al difetto di prova del credito attivato in sede monitoria dalla Banca creditrice, risultano destituite di fondamento e,
alla luce di quanto sin qui considerato, vanno, pertanto, disattese.
3. Sul rapporto di conto corrente n. c/c 6776
Tanto chiarito, occorre verificare per il c/c 6676 la correttezza del saldo passivo pari ad € 137.551,75 tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli opponenti.
3.1. Sugli interessi ultralegali
Parte opponente eccepisce, anzitutto, la nullità degli interessi ultralegali applicati al conto corrente n. 6776 per indeterminatezza della relativa pattuizione.
6 A sostegno della superiore censura rileva che gli unici tassi indicati nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente del 18.12.2006 versato in atti (pag. 8 di 15 del contratto di conto corrente allegato al fascicolo monitorio) fanno esclusivo riferimento a sconfinamenti se autorizzati o meno e non anche alle aperture di credito e ciò in palese violazione di quanto disposto dall'art. 2 delle condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in conto corrente - il quale richiede una espressa pattuizione della misura (pag. 14 di 18 del contratto di conto corrente).
Il rilievo è infondato.
Deve, invero, rilevarsi che il contratto di conto corrente in questione è privo di affidamento sicché tutti gli utilizzi del credito sono da considerarsi “sconfinamento” con la conseguenza che rientrano nel “tasso di interesse debitore per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” indicato a pag. 8 del documento contrattuale in atti e specificamente pattuito nella misura nominale del 13,650% annuo e nella misura effettiva del 14,364%.
Le contestazioni di parte opponente sull'illegittimità degli interessi ultralegali sono, quindi, prive di fondamento.
Ciò posto, il tasso di interesse passivo - sebbene, per quanto appena esposto,
regolarmente determinato nel contratto - non risulta applicato regolarmente in termini di capitalizzazione.
Difatti, per come rilevato dal CTU, dalla lettura della documentazione contrattuale si evince che tra le parti era stata pattuita una capitalizzazione trimestrale mentre, di contro, la ha applicato una capitalizzazione mensile per come risulta dagli estratti conti scalari in CP_2
atti. Pertanto, nel ricostruire il saldo finale, l'ausiliario ha correttamente applicato la capitalizzazione trimestrale ossia quella contrattualmente prevista.
3.2. Usura
Al CTU è stato demandato apposito quesito finalizzato a verificare se la l'istituto di credito opposto abbia rispettato il c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. n. 108/1996.
L'ausiliario ha riscontrato il superamento del predetto tasso nei trimestri 30/9/2007 –
31/12/2007 – 30/6/2008 e 31/12/2008. Ha precisato che nell'eseguire la predetta verifica si è
attenuto al principio espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018,
7 in forza del quale “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, anteriormente all'entrata in vigore del cit. D.l. n. 185/2008 art. 2, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta – come determinato ex Legge n. 108/1996 – va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”; quest'ultima calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei Decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge n. 108/1996.
Si va poi a compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS concretamente praticata, rispetto a quello rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi concretamente praticati.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., sviluppando coerentemente i quesiti postigli dal giudicante ed all'esito di un percorso metodologico e logico privo di censure, sono condivise dal giudicante in quanto rispettose dei principi giuridici applicabili al caso di specie nonché
alla documentazione versata in atti.
Al riguardo, non possono condividersi le censure formulate da parte opponente in ordine alla sussistenza, nella specie, di usura originaria non essendo tale doglianza supportata da valide argomentazioni tecniche. Le considerazioni sul punto svolte dal CTP di parte opponente articolate nella sola perizia di parte - non avendo il predetto consulente formulato alcuna osservazione dopo la comunicazione alle parti della bozza di CTU - devono, difatti, ritenersi superati dai riscontri dell'ausiliario eseguiti nel rispetto dei principi di diritto in materia.
Il CTU, peraltro, in sede di chiarimenti, ha ribadito che trattasi di usura sopravvenuta,
ulteriormente dettagliando le ragioni a sostegno di tale conclusione.
Parimenti, devono ritenersi superate le doglianze sollevate dalla Banca opposta in ordine all'erroneo calcolo del tasso soglia avendo l'ausiliario, in sede di risposta alle osservazioni alla CTU, ribadito che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2018, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del
8 tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Ha, quindi, analiticamente esposto i calcoli matematici operati prendendo a campione il trimestre 30.9.2007 secondo quanto di seguito indicato:
• il TEG calcolato è pari al 13,846% ed il tasso soglia riferito al periodo è pari al 14,846%;
• successivamente è stato calcolato il tasso sulla CMS ottenendo un valore del
1,198% a fronte di una CMS soglia del 1,080% (calcolata aumentando della
metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, che per il periodo di riferimento è pari al 0,72%);
• a seguire è stata calcolata la CMS soglia in valore ottenuta moltiplicando la
Max esposizione del periodo x CMS soglia / 100, ottenendo un valore pari ad
€ 2.011,07;
• rapportando le CMS effettivamente applicate con la CMS soglia in valore si è ottenuto un valore pari ad - € 219,18 (2.230,25 - 2.011,07);
• di seguito sono stati calcolati gli interessi soglia in valore ottenendo un valore pari ad € 1.1198,13;
• sottraendo gli interessi effettivamente applicati con interessi soglia in valore si
è ottenuto un valore pari ad € 88,86.
• in ultimo il valore dal quale si stabilisce se vi è Usura è dato dalla differenza tra interessi soglia in valore e la differenza CMS in valore. Tale risultato per
9 il trimestre in questione è pari a - € 130,31, il che vuol dire che la ha CP_2
addebitato (rispetto a quanto avrebbe dovuto) € 130,31 in più rispetto quanto consentito dalla legge, per cui nel periodo i tassi applicati sono USURARI”.
Acclarata, quindi, la correttezza della verifica dell'usura sopravvenuta limitatamente ai trimestri 30.9.2007/31.12.2007, 30.6.2008/30.9.2008 e 30.9.2008/31.12.2008 occorre,
tuttavia, rilevare la fondatezza della doglianza sollevata dalla Banca opposta laddove il CTU, rilevato il superamento del tasso soglia, ha fatto applicazione per l'intero rapporto della sanzione di cui all'art. 1815, II comma, c.c. epurando, dunque, il saldo da tutti gli intessi per come, invero, demandato dal giudice istruttore.
Come noto, all'esito della nota sentenza a Sezioni Unite del 2017, l'usura sopravvenuta non è idonea a comportare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. e non assume alcun rilievo:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., SS UU, n. 24675/2017; in senso conforme, si v., ex multis Cass. civ., sez. III, ord. n. 24743 del 17.8.2023).
Questo Giudice ritiene che il soprarichiamato principio di diritto possa trovare applicazione anche alla materia dei contratti di conto corrente, avendo portata generale, in quanto muove dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso e dunque può trovare applicazione anche in relazione alla vicenda che ne occupa
(cfr. del medesimo orientamento: Tribunale di Roma, sentenza del 06/02/2018 n. 2731;
Tribunale di Brescia sentenza n. 11871/2018; Tribunale di Monza, sentenza del 13/06/2018,
n. 1678; Tribunale Pisa, sez. I, 22/01/2020, n. 70; Tribunale di Arezzo, 16/04/2020, n. 277;
10 Tribunale Siracusa, sez. II, 27/02/2020, n. 263; Corte appello Venezia, sez. I, 14/04/2020, n.
1066; Tribunale di Pistoia, sentenza 20 aprile 2021, n. 352).
Dunque, l'usura sopravvenuta non può avere provocato alcuna invalidità contrattuale;
ne consegue che il saldo finale deve essere ricostruito computando anche gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto contrattuale, ossia quelli applicati ai trimestri sopra indicati,
non potendosi, nella specie, ravvisare un comportamento della Banca opposta contrario al dovere di buona fede.
In ossequio ai richiamati canoni ermeneutici è stata, pertanto, disposta un'integrazione peritale e il CTU ha provveduto ad un ricalcolo del saldo del conto corrente computando per ciascun trimestre, ivi compresi quelli usurari, gli interessi applicati dalla Banca opposta.
L'ausiliario ha, altresì, precisato che nell'eseguire il predetto conteggio ha eseguito le seguenti rettifiche condivise dal giudicante per i motivi che verranno esposti nei paragrafi a seguire:
• “si è provveduto a depurare il conto corrente principale dagli interessi e competenze addebitati riconducibili al conto anticipi, in quanto di tale conto
agli atti non è stato depositato alcun contratto;
• si è inoltre provveduto a rielaborare il conto principale depurandolo dagli interessi passivi e attivi, dalle spese e CMS non regolarmente pattuite”
All'esito delle predette rettifiche il saldo finale del conto corrente n. 6776 è pari a €
89.256,68 a credito per il correntista.
A tale importo va aggiunto, sempre in favore del correntista, l'ulteriore credito di €
56.964,26 derivante dall'escussione del pegno costituito a garanzia.
3.3. C.M.S.
Nel contratto di conto corrente versato in atti, per come puntualmente rilevato dal CTU,
è prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto nei seguenti termini “CMS aliquota 0,7500% (aliquota aggiuntiva 1,2500% su sconfinamento se autorizzato) (limite massimo somma commissione applicate 2,00000%)”.
11 Appare, pertanto, evidente che la predetta pattuizione non indica in alcun modo né i criteri di calcolo né la periodicità di tale calcolo con la conseguenza che nel computo del saldo
“dare/avere” il CTU ha correttamente escluso tutti gli importi addebitati a titolo di CMS.
Al riguardo, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità in forza della quale ove nel contratto non si specifichi nulla quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Cfr., ex multis, Cass. civ. 20 giugno 2022, n. 19825; più di recente Cass. civ.
5359/2024; si v. pure la copiosa giurisprudenza di merito: Corte appello Brescia, sentenza n.
1333 del 22/10/2021; Tribunale Siena, sentenza n. 573 del 10/07/2021; Tribunale Firenze,
sentenza n. 1626 del 14/06/2021; Tribunale di Siena, sentenza n. 271 del 20/3/2020).
4. Sul rapporto di anticipi fatture
Il provvedimento monitorio opposto ha, poi, ad oggetto anche l'ulteriore saldo debitorio relativo al rapporto di conto anticipi su fatture n. 033617106.
Orbene, in ordine al predetto rapporto non si rinviene in atti il relativo documento contrattuale.
Difatti, risulta versata una copia del contratto di conto anticipi che, sebbene sottoscritto dal debitore principale, non è debitamente compilato.
Più precisamente, nel documento in questione: i) non viene indicato se trattasi di rapporto di “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito” o “anticipazioni assistite da formato cessione pro solvendo di crediti derivati o meno da contratti” non essendo sbarrata la relativa casella;
ii) manca il numero del c/c ove accreditare le anticipazioni, nei limiti dell'affidamento della Banca;
iii) non è compilata alcuna voce della sezione (condizioni “economiche del rapporto anticipazioni”(tasso nominale annuo, tasso indicizzato, commissioni di utilizzo, modalità calcolo interessi etc etc…).
12 Pertanto, in difetto di apposita regolamentazione in ordine agli interessi applicati, tutte le somme addebitate a titolo di “conto anticipi” vanno epurate dal computo del saldo del conto corrente n. 6776 per come, di fatto, scomputate dal CTU nel calcolo finale.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla sorte capitale di €
350.000,00 relativo a n. 3 fatture, mai rimborsate dagli odierni opponenti.
In particolare, il predetto credito è così composto;
i) anticipazione nr. 16 della fattura nr. 5/2009 del 01.04.2009 emessa nei confronti del
Comune di Reggio Calabria, dell'importo Ivato di € 208.800,00, anticipata per € 174.000,00, giusta registrazione contabile con data contabile e valuta 1.4.2009, su estratto conto al
30.4.2009, pag. 1/4, scadenza al 30.07.2009, con operazione a credito (avere) di € 173.947,75, pari all'importo anticipato al netto delle commissioni di apertura pratica (€ 52,25);
ii) anticipazione nr. 17 della fattura nr. 2/2009 del 06.03.2009 emessa nei confronti di
, dell'importo Ivato di € 114.400,00, anticipata per € 96.000,00, giusta Parte_2
registrazione contabile su estratto conto con data contabile e valuta 1.4.2009, al 30.4.2009, pag. 1/4, scadenza al 30.07.2009, con operazione a credito (avere) di € 95.947,75, pari all'importo anticipato al netto delle commissioni di apertura pratica (€ 52,25);
iii) anticipazione nr. 18 della fattura nr. 3/2009 del 12.03.2009 emessa nei confronti di , dell'importo Ivato di € 105.960,00, Parte_3
anticipata per € 80.000,00, giusta registrazione contabile con data contabile e valuta 1.4.2009;
Per ciascuna anticipazione, la banca ha fornito prova documentale della richiesta di anticipazione da parte del debitore cedente, delle fatture anticipate, dell'effettiva erogazione e del mancato rientro, circostanze, quest'ultime, invero, non contestate dagli opponenti.
Il credito è poi suffragato dalla certificazione ex art. 50 TUB nonché dall'estratto autentico notarile.
Ne consegue che deve ritenersi ampiamente dimostrata la debenza dell'importo di €
350.000,00 ossia della sola sorta capitale derivante dal rapporto di conto anticipi.
5. Saldo finale
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, il saldo finale è così composto:
13 i) saldo a credito per il correntista derivante dal ricalcolo del rapporto di c/c n.
6776.55 con applicazione, anche per i trimestri usurari, dei tassi applicati dalla banca e con capitalizzazione trimestrale pari ad € 89.256,68;
ii) credito per il correntista derivante dall'escussione del pegno costituito a garanzia del credito per € 56.964,26;
iii) saldo a debito per il correntista derivante dalla sorte del conto anticipi pari a €
350,000,00; iv) saldo a finale a debito per il correntista pari a € 203.779,06.
L'opposizione va, quindi, parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo va revocato dovendosi rideterminare il credito nella misura di € 203.779,06 (in luogo del maggiore importo ingiunto pari a € 491.429,06).
La condanna al pagamento del predetto importo va posta a carico degli odierni opponenti in solido (la società in qualità di debitore principale, e , CP_1 Parte_1
nei limiti dell'importo garantito di € 180.000,00 per le ragioni che verranno di seguito indicate) ed in favore dell'interveniente volontaria, quale mandataria della Controparte_5
essendo stato il credito contestato medio tempore a quest'ultima ceduto come da
[...]
produzione documentale in atti.
6. Sulla garanzia fideiussoria
Quanto, infine, alle fideiussioni, questo giudice, anzitutto, condivide le censure del giudice del monitorio.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, la garanzia fideiussoria appare provata in capo a solo con riferimento alla prestazione della stessa entro il Parte_1
limite di € 180.000,00 come da atto del 18.12.2006 (si v. fideiussione del 18.12.2006 allegata al fascicolo monitorio).
Di contro la fideiussione del 25.2.2008, da cui risulterebbe l'estensione della garanzia fino all'importo di € 505.000,00, non appare inequivocabilmente riferibile al Pt_1
Difatti, mancano riferimenti diretti ed identificativi al predetto garante (contrariamente da quanto asserito dalla Banca opposta si rileva altresì la diversità delle firme apposte nelle
14 due fideiussioni) e, peraltro, per come già rilevato dal giudice monitorio, non si rinviene in atti l'estensione della garanzia originaria oltre i 180.000,00 €.
Pertanto, la garanzia fideiussoria deve ritenersi provata solo limitatamente all'importo di € 180.000,00.
Ciò posto, solamente in comparsa conclusionale parte opponente eccepisce la nullità
della garanzia fideiussoria in quanto redatta su modulo uniforme ABI in divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, c. 2, lett. A) legge n. 287/1990, in relazione alle clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per come già sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005 ed ancor prima dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, ed oggi anche da parte del giudice di legittimità.
Deduce che la fideiussione contiene delle clausole che costituiscono applicazione degli articoli dello schema ABI quali l'art. 2) clausola di reviviscenza della fideiussione, art.6) clausola di deroga all'art.1957 c.c.; art. 8) clausola di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale.
Evidenzia, quindi, che la prima richiesta alla società debitrice è del 6.9.2013 mentre il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 20.2.2016 e, quindi, oltre il termine dei sei mesi;
eccepisce, pertanto, una nullità parziale quantomeno ex art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art.1957 c.c.
La doglianza è infondata.
Orbene, vero è che la nullità predicata è rilevabile d'ufficio, tuttavia la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie
alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello
ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione
della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la
conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”. (Cass. civ., sez. I -, ord. n. 1851 del 25.1.2025).
15 Applicati i richiamati e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve escludersi che l'eventuale rilevata nullità possa comportare l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. essendo parte opponente abbondantemente decaduta dalla predetta eccezione sollevata solo in comparsa conclusionale.
Fermo il carattere assorbente di cui sopra, deve ulteriormente aggiungersi che in ogni caso gli opponenti non hanno assolto l'onere probatorio e assertivo sui medesimi incombenti.
Difatti, per come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il fideiussore che eccepisca la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI ex provvedimento
2 maggio 2005 deve dare prova:
1. della conformità della fidejussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all' art. 1957 c.c.
l'eventuale nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto fidejussorio;
2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto,
precisando che i provvedimenti dell'AGCM sono prova presuntiva qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente;
3. del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
Nulla di tutto ciò è stato né specificamente dedotto né provato da parte opponente essendosi la predetta limitata ad eccepire in maniera del tutto generica la nullità della fideiussione in difetto di puntuale deduzione e allegazione documentale.
In definitiva, per tutte le superiori ragioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento del credito rideterminato nella misura di € 203.779.06. In particolare, la società va condannata a titolo di debitore CP_1
principale e il nella qualità di fideiussore e limitatamente all'importo garantito Parte_1
di € 180.000,00.
7. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore fino a € 260.000,00 (D.M. 55/2014
e succ. modificazioni).
16 Si precisa che la liquidazione delle spese va effettuata in favore della Banca opposta
(cedente) e della quale mandataria di Controparte_3 [...]
(cessionaria) - tenuto conto che il credito è stato ceduto e non vi è stata alcuna CP_5
formale estromissione della Banca cedente – in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta da ciascuna delle predette parti.
Si ritiene congruo disporre che le spese di c.t.u., utili anche per rideterminare in riduzione, in misura peraltro significativa, l'esatto ammontare del credito, gravino definitivamente al 50% su parte opponente e il restante 50% sulla Banca opposta e sull'interveniente volontaria, con vincolo di solidarietà per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando così sull'opposizione presentata dalla e da avverso il d.i. n. 415/2016, l'accoglie parzialmente e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, revoca il predetto decreto ingiuntivo.
1. Condanna, in solido, la quale debitore principale, e CP_1 [...]
quale fideiussore e nei limiti dell'importo garantito di € 180.0000, al Pt_1
pagamento nei confronti della quale Controparte_3
mandataria di della somma di € 203.779,06, oltre agli CP_5 Controparte_5
interessi dalla data della domanda giudiziale.
2. condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
Banca opposta da liquidarsi in € 9.850,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'interveniente quale mandataria di al Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.253,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese di c.t.u. nella misura del 50% ciascuno a carico delle parti (opponenti al 50%, banca opposta e interveniente volontaria al 50%), con vincolo di solidarietà per l'intero.
17 Così deciso in Reggio Calabria in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2280 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e quale amministratore unico e legale
rappresentante protempore della impresa generale di costruzione con sede CP_1
in Reggio Calabria alla Via Fontanelle n. 33, Fraz. Catona, (c.f. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria alla Via Del Gelsomino n. 45 presso lo studio dell'avv.
Domenico Malara che lo rappresenta e difense giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
on sede in Piazza Salimbeni n. Controparte_2 CP_2
3, Cap. soc. € 7.484.508.171,08 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche CP_2 P.IVA_2
e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - in persona dell'Avv. Filippo Lo
Giudice nella qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Palermo
della suddetta e rappresentante della medesima giusta Controparte_2
1 procura del 24/06/2013 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 32491/ racc. Persona_1 CP_2
n.15267), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Giovanni Mazzitelli presso il cui studio sito in via Spagnolio 14/a, Reggio
Calabria, è elettivamente domiciliata;
- opposta-
E
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_3
sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva (soggetta P.IVA_3
all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona de CP_3
procuratore speciale dott. nato a [...] in data [...] (, in virtù dei CP_4
poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale del 22/12/2020 autenticata dal Notaio
rep. 42147, racc. 16918 registrata a Milano DP II il 30/12/2020, al numero Persona_2
108448 serie 1T rilasciata dal dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_3
di Amministrazione di non in proprio ma nella qualità di Controparte_3
mandataria di società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, Controparte_5
con sede in Roma, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta nell'elenco P.IVA_4
delle Società Veicolo al n.35412.6,rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare Maria Gabriella Cesare,
presso il cui studio in Napoli Via Francesco Crispi n. 87 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- interveniente volontaria -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 26.11.2024 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1
qualità di quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della CP_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 415/2016 emesso in data 24.6.2016 con il quale è
stato ingiunto in favore della ed a carico della Controparte_2 CP_1
in qualità di debitore principale, ed al fideiussore , fino alla concorrenza
[...] Parte_1
di € 180.000,00, il pagamento dell'importo di € 491.429,06 oltre interessi al tasso legale, oltre le spese di monitorio, in riferimento alla sommatoria di un saldo debitorio nascente da saldo passivo di € 137.551,72 per il c/c 6776 e di altro saldo debitorio per un conto anticipi su fatture n. 033617106 per € 350.000,00.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
i) errore materiale nella quantificazione del credito cumulativamente concesso in monitorio pari a € 491.429,06, in quanto i due singoli crediti richiesti sono di € 137.5551,71 per il c/c ed € 350.000,00 per il conto anticipo fatture, per un importo sommato e richiesto di
€ 487.551,72.
ii) inidoneità delle due certificazioni ex art. 50 TUB a costituire prova del credito azionato in sede monitoria;
iii) per il rapporto di c/c n. 6776: 1) mancata produzione degli estratti conto e delle condizioni applicate o dei saldi trimestrali o iniziali o finali;
2) illegittimità di qualunque addebito per interessi ultralegali (stante l'omessa misura e determinazione in contratto) ed a titolo di c.m.s. (viziata nella non determinazione e non determinabilità della modalità di calcolo ed applicazione); 3) applicazione di interessi usurari e capitalizzazione mensile contrariamente a quella trimestrale convenzionalmente pattuita;
iv) per il conto anticipi;
1) illegittimo addebito sul c/c n. 6776 degli “interessi su anticipi” stante la mancata produzione degli estratti conto, movimenti e condizioni applicate per il contratto di anticipazione su fatture n. 033617106;
v) illegittimità delle fideiussioni rilasciate da per incertezza su data, Parte_1
luogo e filiale della a favore della quale sono state emesse;
CP_6
vi) illegittima compensazione con la realizzazione del pegno per € 56.964,26.
3 Concludeva chiedendo l'accoglimento le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in composizione monocratica e in persona del Giudice designato ex art. 168
bis cpc con tutti i poteri del Collegio, in via preliminare statuire la nullità, inefficacia ed
infondatezza del ricorso e del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso,
statuendo nel merito l'insussistenza di un qualunque credito a carico dell'opponente, ed il
riaccredito delle somme incamerate a titolo di pegno. Condannare in ogni caso l'opposta l pagamento delle spese competenze di giudizio.”
Con comparsa del 24.10.2016, si costituiva la Banca opposta la quale ribadiva la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, contestava in fatto e diritto l'opposizione avversaria di cui chiedeva l'integrale rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., espletata la CTU contabile causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 15.4.2021, si costituiva la Controparte_3
non in proprio, ma nella qualità di mandataria della Rappresentava Controparte_5
che la interviene nel presente giudizio facendo proprie tutte le Controparte_5
difese, eccezioni e richieste della Banca opposta e limitatamente al credito oggetto del contendere, medio tempore ceduto dalla Banca opposta alla stessa Controparte_5
e non, già, all'intera posizione contrattuale. Deduceva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese creditorie e risarcitorie avanzate dal debitore ceduto nei confronti dell'originaria Banca cedente, la quale ultima deve intendersi unico soggetto legittimato passivo. Concludeva chiedendo al Tribunale adito il rigetto dell'opposizione avversaria e di tenere conto nell'emananda sentenza della cessione intercorsa con la Banca opposta.
Assegnato il procedimento alla scrivente (immessa nel possesso delle funzioni in data
20.11.2022) e disposta integrazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza del 26.11.2024, il procuratore di parte opponente e dell'interveniente volontaria precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assumeva la
4 causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla idoneità della documentazione prodotta dalla a provare il credito CP_2
azionato
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
415/2016 con cui è stato ingiunto in favore della opposta ed a carico della CP_2 CP_1
ed al fideiussore fino alla concorrenza di € 180.000,00, il pagamento Parte_1
dell'importo di € 491.429,06 oltre interessi al tasso legale in riferimento alla sommatoria di un saldo debitorio nascente da saldo passivo di € 137.551,72 per il rapporto di conto corrente n. c/c 6776 - importo già epurato di commissioni di massimo scoperto (per € 26.999,72) e di escussione di pegno costituito a garanzia del credito (per € 56.964,26) - e di altro saldo debitorio di € 350.000,00 derivante dall'ulteriore rapporto di conto anticipi su fatture n.033617106, somma già epurata di interessi e commissione di utilizzo.
Pertanto, il credito azionato in sede monitoria discende da due diversi rapporti (conto corrente e conto anticipi su fatture) intrattenuti tra la e la CP_1 Controparte_2
, agenzia di Reggio Calabria, ed a garanzia dei quali è stata rilasciata fideiussione da
[...]
parte dell'opponente , legale rappresentante della società opponente. Parte_1
Ciò posto, gli opponenti lamentano, in primo luogo, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto stante l'inidoneità delle certificazioni ex art. 50 TUB a provare il credito in sede monitoria nonché l'omesso raggiungimento della prova del credito in sede di opposizione attesa la tardività della produzione degli estratti conto versati dalla Banca opposta solo con le seconde memorie istruttorie nonostante la carenza della predetta documentazione sia stata dagli opponenti eccepita sin dal primo atto difensivo.
La doglianza è infondata.
È noto, infatti, che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. ha efficacia probatoria piena soltanto nell'ambito del procedimento monitorio,
mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass.
5 civ. n. 9695/2011; Cass. civ. n. 6705/2009). La portata di tale documento, dunque, è
liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Nel presente giudizio di opposizione (che, come noto, ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena) la Banca opposta, in aggiunta alle certificazioni ex art. 50 T.U.B. già
depositate in sede monitoria, ha versato in atti gli estratti conto analitici relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente – per come, tra l'altro rilevato dal CTU - i quali fanno piena prova anche nei confronti dei fideiussori (Cass. civ. n. 13889/2010).
Sul punto, va disattesa l'eccezione di tardività di tale produzione giacché gli estratti conto sono stati depositati con la seconda memoria istruttoria e, quindi, nel pieno rispetto delle preclusioni e decadenze scandite dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. senza che al riguardo rilevi la circostanza che gli opponenti abbiano eccepito sin dall'atto introduttivo la carenza documentale.
Invero, la opposta nella prima difesa utile (prima memoria 183, sesto comma, CP_2
c.p.c.) ha contestato l'eccezione avversaria riservando il deposito degli estratti conto analitici nella seconda memoria istruttoria, finalizzata proprio alla produzione documentale. Pertanto,
parte opponente non può lamentare la lesione del diritto di difesa giacché la stessa ben avrebbe potuto prendere posizione sulla prodotta documentazione e fornire la prova contraria con la terza memoria.
Ne consegue che, le contestazioni di parte opponente, relative al difetto di prova del credito attivato in sede monitoria dalla Banca creditrice, risultano destituite di fondamento e,
alla luce di quanto sin qui considerato, vanno, pertanto, disattese.
3. Sul rapporto di conto corrente n. c/c 6776
Tanto chiarito, occorre verificare per il c/c 6676 la correttezza del saldo passivo pari ad € 137.551,75 tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli opponenti.
3.1. Sugli interessi ultralegali
Parte opponente eccepisce, anzitutto, la nullità degli interessi ultralegali applicati al conto corrente n. 6776 per indeterminatezza della relativa pattuizione.
6 A sostegno della superiore censura rileva che gli unici tassi indicati nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente del 18.12.2006 versato in atti (pag. 8 di 15 del contratto di conto corrente allegato al fascicolo monitorio) fanno esclusivo riferimento a sconfinamenti se autorizzati o meno e non anche alle aperture di credito e ciò in palese violazione di quanto disposto dall'art. 2 delle condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in conto corrente - il quale richiede una espressa pattuizione della misura (pag. 14 di 18 del contratto di conto corrente).
Il rilievo è infondato.
Deve, invero, rilevarsi che il contratto di conto corrente in questione è privo di affidamento sicché tutti gli utilizzi del credito sono da considerarsi “sconfinamento” con la conseguenza che rientrano nel “tasso di interesse debitore per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” indicato a pag. 8 del documento contrattuale in atti e specificamente pattuito nella misura nominale del 13,650% annuo e nella misura effettiva del 14,364%.
Le contestazioni di parte opponente sull'illegittimità degli interessi ultralegali sono, quindi, prive di fondamento.
Ciò posto, il tasso di interesse passivo - sebbene, per quanto appena esposto,
regolarmente determinato nel contratto - non risulta applicato regolarmente in termini di capitalizzazione.
Difatti, per come rilevato dal CTU, dalla lettura della documentazione contrattuale si evince che tra le parti era stata pattuita una capitalizzazione trimestrale mentre, di contro, la ha applicato una capitalizzazione mensile per come risulta dagli estratti conti scalari in CP_2
atti. Pertanto, nel ricostruire il saldo finale, l'ausiliario ha correttamente applicato la capitalizzazione trimestrale ossia quella contrattualmente prevista.
3.2. Usura
Al CTU è stato demandato apposito quesito finalizzato a verificare se la l'istituto di credito opposto abbia rispettato il c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. n. 108/1996.
L'ausiliario ha riscontrato il superamento del predetto tasso nei trimestri 30/9/2007 –
31/12/2007 – 30/6/2008 e 31/12/2008. Ha precisato che nell'eseguire la predetta verifica si è
attenuto al principio espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018,
7 in forza del quale “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, anteriormente all'entrata in vigore del cit. D.l. n. 185/2008 art. 2, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta – come determinato ex Legge n. 108/1996 – va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”; quest'ultima calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei Decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge n. 108/1996.
Si va poi a compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS concretamente praticata, rispetto a quello rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi concretamente praticati.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., sviluppando coerentemente i quesiti postigli dal giudicante ed all'esito di un percorso metodologico e logico privo di censure, sono condivise dal giudicante in quanto rispettose dei principi giuridici applicabili al caso di specie nonché
alla documentazione versata in atti.
Al riguardo, non possono condividersi le censure formulate da parte opponente in ordine alla sussistenza, nella specie, di usura originaria non essendo tale doglianza supportata da valide argomentazioni tecniche. Le considerazioni sul punto svolte dal CTP di parte opponente articolate nella sola perizia di parte - non avendo il predetto consulente formulato alcuna osservazione dopo la comunicazione alle parti della bozza di CTU - devono, difatti, ritenersi superati dai riscontri dell'ausiliario eseguiti nel rispetto dei principi di diritto in materia.
Il CTU, peraltro, in sede di chiarimenti, ha ribadito che trattasi di usura sopravvenuta,
ulteriormente dettagliando le ragioni a sostegno di tale conclusione.
Parimenti, devono ritenersi superate le doglianze sollevate dalla Banca opposta in ordine all'erroneo calcolo del tasso soglia avendo l'ausiliario, in sede di risposta alle osservazioni alla CTU, ribadito che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2018, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del
8 tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Ha, quindi, analiticamente esposto i calcoli matematici operati prendendo a campione il trimestre 30.9.2007 secondo quanto di seguito indicato:
• il TEG calcolato è pari al 13,846% ed il tasso soglia riferito al periodo è pari al 14,846%;
• successivamente è stato calcolato il tasso sulla CMS ottenendo un valore del
1,198% a fronte di una CMS soglia del 1,080% (calcolata aumentando della
metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, che per il periodo di riferimento è pari al 0,72%);
• a seguire è stata calcolata la CMS soglia in valore ottenuta moltiplicando la
Max esposizione del periodo x CMS soglia / 100, ottenendo un valore pari ad
€ 2.011,07;
• rapportando le CMS effettivamente applicate con la CMS soglia in valore si è ottenuto un valore pari ad - € 219,18 (2.230,25 - 2.011,07);
• di seguito sono stati calcolati gli interessi soglia in valore ottenendo un valore pari ad € 1.1198,13;
• sottraendo gli interessi effettivamente applicati con interessi soglia in valore si
è ottenuto un valore pari ad € 88,86.
• in ultimo il valore dal quale si stabilisce se vi è Usura è dato dalla differenza tra interessi soglia in valore e la differenza CMS in valore. Tale risultato per
9 il trimestre in questione è pari a - € 130,31, il che vuol dire che la ha CP_2
addebitato (rispetto a quanto avrebbe dovuto) € 130,31 in più rispetto quanto consentito dalla legge, per cui nel periodo i tassi applicati sono USURARI”.
Acclarata, quindi, la correttezza della verifica dell'usura sopravvenuta limitatamente ai trimestri 30.9.2007/31.12.2007, 30.6.2008/30.9.2008 e 30.9.2008/31.12.2008 occorre,
tuttavia, rilevare la fondatezza della doglianza sollevata dalla Banca opposta laddove il CTU, rilevato il superamento del tasso soglia, ha fatto applicazione per l'intero rapporto della sanzione di cui all'art. 1815, II comma, c.c. epurando, dunque, il saldo da tutti gli intessi per come, invero, demandato dal giudice istruttore.
Come noto, all'esito della nota sentenza a Sezioni Unite del 2017, l'usura sopravvenuta non è idonea a comportare la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. e non assume alcun rilievo:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., SS UU, n. 24675/2017; in senso conforme, si v., ex multis Cass. civ., sez. III, ord. n. 24743 del 17.8.2023).
Questo Giudice ritiene che il soprarichiamato principio di diritto possa trovare applicazione anche alla materia dei contratti di conto corrente, avendo portata generale, in quanto muove dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso e dunque può trovare applicazione anche in relazione alla vicenda che ne occupa
(cfr. del medesimo orientamento: Tribunale di Roma, sentenza del 06/02/2018 n. 2731;
Tribunale di Brescia sentenza n. 11871/2018; Tribunale di Monza, sentenza del 13/06/2018,
n. 1678; Tribunale Pisa, sez. I, 22/01/2020, n. 70; Tribunale di Arezzo, 16/04/2020, n. 277;
10 Tribunale Siracusa, sez. II, 27/02/2020, n. 263; Corte appello Venezia, sez. I, 14/04/2020, n.
1066; Tribunale di Pistoia, sentenza 20 aprile 2021, n. 352).
Dunque, l'usura sopravvenuta non può avere provocato alcuna invalidità contrattuale;
ne consegue che il saldo finale deve essere ricostruito computando anche gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto contrattuale, ossia quelli applicati ai trimestri sopra indicati,
non potendosi, nella specie, ravvisare un comportamento della Banca opposta contrario al dovere di buona fede.
In ossequio ai richiamati canoni ermeneutici è stata, pertanto, disposta un'integrazione peritale e il CTU ha provveduto ad un ricalcolo del saldo del conto corrente computando per ciascun trimestre, ivi compresi quelli usurari, gli interessi applicati dalla Banca opposta.
L'ausiliario ha, altresì, precisato che nell'eseguire il predetto conteggio ha eseguito le seguenti rettifiche condivise dal giudicante per i motivi che verranno esposti nei paragrafi a seguire:
• “si è provveduto a depurare il conto corrente principale dagli interessi e competenze addebitati riconducibili al conto anticipi, in quanto di tale conto
agli atti non è stato depositato alcun contratto;
• si è inoltre provveduto a rielaborare il conto principale depurandolo dagli interessi passivi e attivi, dalle spese e CMS non regolarmente pattuite”
All'esito delle predette rettifiche il saldo finale del conto corrente n. 6776 è pari a €
89.256,68 a credito per il correntista.
A tale importo va aggiunto, sempre in favore del correntista, l'ulteriore credito di €
56.964,26 derivante dall'escussione del pegno costituito a garanzia.
3.3. C.M.S.
Nel contratto di conto corrente versato in atti, per come puntualmente rilevato dal CTU,
è prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto nei seguenti termini “CMS aliquota 0,7500% (aliquota aggiuntiva 1,2500% su sconfinamento se autorizzato) (limite massimo somma commissione applicate 2,00000%)”.
11 Appare, pertanto, evidente che la predetta pattuizione non indica in alcun modo né i criteri di calcolo né la periodicità di tale calcolo con la conseguenza che nel computo del saldo
“dare/avere” il CTU ha correttamente escluso tutti gli importi addebitati a titolo di CMS.
Al riguardo, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità in forza della quale ove nel contratto non si specifichi nulla quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Cfr., ex multis, Cass. civ. 20 giugno 2022, n. 19825; più di recente Cass. civ.
5359/2024; si v. pure la copiosa giurisprudenza di merito: Corte appello Brescia, sentenza n.
1333 del 22/10/2021; Tribunale Siena, sentenza n. 573 del 10/07/2021; Tribunale Firenze,
sentenza n. 1626 del 14/06/2021; Tribunale di Siena, sentenza n. 271 del 20/3/2020).
4. Sul rapporto di anticipi fatture
Il provvedimento monitorio opposto ha, poi, ad oggetto anche l'ulteriore saldo debitorio relativo al rapporto di conto anticipi su fatture n. 033617106.
Orbene, in ordine al predetto rapporto non si rinviene in atti il relativo documento contrattuale.
Difatti, risulta versata una copia del contratto di conto anticipi che, sebbene sottoscritto dal debitore principale, non è debitamente compilato.
Più precisamente, nel documento in questione: i) non viene indicato se trattasi di rapporto di “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito” o “anticipazioni assistite da formato cessione pro solvendo di crediti derivati o meno da contratti” non essendo sbarrata la relativa casella;
ii) manca il numero del c/c ove accreditare le anticipazioni, nei limiti dell'affidamento della Banca;
iii) non è compilata alcuna voce della sezione (condizioni “economiche del rapporto anticipazioni”(tasso nominale annuo, tasso indicizzato, commissioni di utilizzo, modalità calcolo interessi etc etc…).
12 Pertanto, in difetto di apposita regolamentazione in ordine agli interessi applicati, tutte le somme addebitate a titolo di “conto anticipi” vanno epurate dal computo del saldo del conto corrente n. 6776 per come, di fatto, scomputate dal CTU nel calcolo finale.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla sorte capitale di €
350.000,00 relativo a n. 3 fatture, mai rimborsate dagli odierni opponenti.
In particolare, il predetto credito è così composto;
i) anticipazione nr. 16 della fattura nr. 5/2009 del 01.04.2009 emessa nei confronti del
Comune di Reggio Calabria, dell'importo Ivato di € 208.800,00, anticipata per € 174.000,00, giusta registrazione contabile con data contabile e valuta 1.4.2009, su estratto conto al
30.4.2009, pag. 1/4, scadenza al 30.07.2009, con operazione a credito (avere) di € 173.947,75, pari all'importo anticipato al netto delle commissioni di apertura pratica (€ 52,25);
ii) anticipazione nr. 17 della fattura nr. 2/2009 del 06.03.2009 emessa nei confronti di
, dell'importo Ivato di € 114.400,00, anticipata per € 96.000,00, giusta Parte_2
registrazione contabile su estratto conto con data contabile e valuta 1.4.2009, al 30.4.2009, pag. 1/4, scadenza al 30.07.2009, con operazione a credito (avere) di € 95.947,75, pari all'importo anticipato al netto delle commissioni di apertura pratica (€ 52,25);
iii) anticipazione nr. 18 della fattura nr. 3/2009 del 12.03.2009 emessa nei confronti di , dell'importo Ivato di € 105.960,00, Parte_3
anticipata per € 80.000,00, giusta registrazione contabile con data contabile e valuta 1.4.2009;
Per ciascuna anticipazione, la banca ha fornito prova documentale della richiesta di anticipazione da parte del debitore cedente, delle fatture anticipate, dell'effettiva erogazione e del mancato rientro, circostanze, quest'ultime, invero, non contestate dagli opponenti.
Il credito è poi suffragato dalla certificazione ex art. 50 TUB nonché dall'estratto autentico notarile.
Ne consegue che deve ritenersi ampiamente dimostrata la debenza dell'importo di €
350.000,00 ossia della sola sorta capitale derivante dal rapporto di conto anticipi.
5. Saldo finale
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, il saldo finale è così composto:
13 i) saldo a credito per il correntista derivante dal ricalcolo del rapporto di c/c n.
6776.55 con applicazione, anche per i trimestri usurari, dei tassi applicati dalla banca e con capitalizzazione trimestrale pari ad € 89.256,68;
ii) credito per il correntista derivante dall'escussione del pegno costituito a garanzia del credito per € 56.964,26;
iii) saldo a debito per il correntista derivante dalla sorte del conto anticipi pari a €
350,000,00; iv) saldo a finale a debito per il correntista pari a € 203.779,06.
L'opposizione va, quindi, parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo va revocato dovendosi rideterminare il credito nella misura di € 203.779,06 (in luogo del maggiore importo ingiunto pari a € 491.429,06).
La condanna al pagamento del predetto importo va posta a carico degli odierni opponenti in solido (la società in qualità di debitore principale, e , CP_1 Parte_1
nei limiti dell'importo garantito di € 180.000,00 per le ragioni che verranno di seguito indicate) ed in favore dell'interveniente volontaria, quale mandataria della Controparte_5
essendo stato il credito contestato medio tempore a quest'ultima ceduto come da
[...]
produzione documentale in atti.
6. Sulla garanzia fideiussoria
Quanto, infine, alle fideiussioni, questo giudice, anzitutto, condivide le censure del giudice del monitorio.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, la garanzia fideiussoria appare provata in capo a solo con riferimento alla prestazione della stessa entro il Parte_1
limite di € 180.000,00 come da atto del 18.12.2006 (si v. fideiussione del 18.12.2006 allegata al fascicolo monitorio).
Di contro la fideiussione del 25.2.2008, da cui risulterebbe l'estensione della garanzia fino all'importo di € 505.000,00, non appare inequivocabilmente riferibile al Pt_1
Difatti, mancano riferimenti diretti ed identificativi al predetto garante (contrariamente da quanto asserito dalla Banca opposta si rileva altresì la diversità delle firme apposte nelle
14 due fideiussioni) e, peraltro, per come già rilevato dal giudice monitorio, non si rinviene in atti l'estensione della garanzia originaria oltre i 180.000,00 €.
Pertanto, la garanzia fideiussoria deve ritenersi provata solo limitatamente all'importo di € 180.000,00.
Ciò posto, solamente in comparsa conclusionale parte opponente eccepisce la nullità
della garanzia fideiussoria in quanto redatta su modulo uniforme ABI in divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, c. 2, lett. A) legge n. 287/1990, in relazione alle clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per come già sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005 ed ancor prima dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, ed oggi anche da parte del giudice di legittimità.
Deduce che la fideiussione contiene delle clausole che costituiscono applicazione degli articoli dello schema ABI quali l'art. 2) clausola di reviviscenza della fideiussione, art.6) clausola di deroga all'art.1957 c.c.; art. 8) clausola di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale.
Evidenzia, quindi, che la prima richiesta alla società debitrice è del 6.9.2013 mentre il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 20.2.2016 e, quindi, oltre il termine dei sei mesi;
eccepisce, pertanto, una nullità parziale quantomeno ex art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art.1957 c.c.
La doglianza è infondata.
Orbene, vero è che la nullità predicata è rilevabile d'ufficio, tuttavia la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie
alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello
ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione
della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la
conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”. (Cass. civ., sez. I -, ord. n. 1851 del 25.1.2025).
15 Applicati i richiamati e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve escludersi che l'eventuale rilevata nullità possa comportare l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. essendo parte opponente abbondantemente decaduta dalla predetta eccezione sollevata solo in comparsa conclusionale.
Fermo il carattere assorbente di cui sopra, deve ulteriormente aggiungersi che in ogni caso gli opponenti non hanno assolto l'onere probatorio e assertivo sui medesimi incombenti.
Difatti, per come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il fideiussore che eccepisca la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI ex provvedimento
2 maggio 2005 deve dare prova:
1. della conformità della fidejussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all' art. 1957 c.c.
l'eventuale nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto fidejussorio;
2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto,
precisando che i provvedimenti dell'AGCM sono prova presuntiva qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che incombe all'attore o all'opponente;
3. del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
Nulla di tutto ciò è stato né specificamente dedotto né provato da parte opponente essendosi la predetta limitata ad eccepire in maniera del tutto generica la nullità della fideiussione in difetto di puntuale deduzione e allegazione documentale.
In definitiva, per tutte le superiori ragioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento del credito rideterminato nella misura di € 203.779.06. In particolare, la società va condannata a titolo di debitore CP_1
principale e il nella qualità di fideiussore e limitatamente all'importo garantito Parte_1
di € 180.000,00.
7. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore fino a € 260.000,00 (D.M. 55/2014
e succ. modificazioni).
16 Si precisa che la liquidazione delle spese va effettuata in favore della Banca opposta
(cedente) e della quale mandataria di Controparte_3 [...]
(cessionaria) - tenuto conto che il credito è stato ceduto e non vi è stata alcuna CP_5
formale estromissione della Banca cedente – in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta da ciascuna delle predette parti.
Si ritiene congruo disporre che le spese di c.t.u., utili anche per rideterminare in riduzione, in misura peraltro significativa, l'esatto ammontare del credito, gravino definitivamente al 50% su parte opponente e il restante 50% sulla Banca opposta e sull'interveniente volontaria, con vincolo di solidarietà per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando così sull'opposizione presentata dalla e da avverso il d.i. n. 415/2016, l'accoglie parzialmente e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, revoca il predetto decreto ingiuntivo.
1. Condanna, in solido, la quale debitore principale, e CP_1 [...]
quale fideiussore e nei limiti dell'importo garantito di € 180.0000, al Pt_1
pagamento nei confronti della quale Controparte_3
mandataria di della somma di € 203.779,06, oltre agli CP_5 Controparte_5
interessi dalla data della domanda giudiziale.
2. condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
Banca opposta da liquidarsi in € 9.850,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'interveniente quale mandataria di al Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.253,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente le spese di c.t.u. nella misura del 50% ciascuno a carico delle parti (opponenti al 50%, banca opposta e interveniente volontaria al 50%), con vincolo di solidarietà per l'intero.
17 Così deciso in Reggio Calabria in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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