Accoglimento
Sentenza breve 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 22/09/2025, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07424/2025REG.PROV.COLL.
N. 06123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 6123 del 2025, proposto da
Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DE RE AG, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di RA (Sezione Prima) n. 00279/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per la parte appellante l’avvocati dello Stato Antonio Trimboli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierna appellata AG DE RE, premesso di avere superato presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” – sede di Gaeta (A.S.L. Latina Formia) l’esame finale di laurea in “Infermieristica”, Corso di Laurea afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina (L/SNT1 – Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere di cui al D.M. 270/2004), in data 14 novembre 2022, con la votazione di centonove su centodieci (109/110) e di aver maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti il percorso di laurea in medicina e chirurgia, il 20 settembre 2024 presentava istanza all’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e RA per l’immatricolazione al corso di laurea in Medicina, in anno successivo al primo, previa valutazione dei crediti formativi maturati.
2. Il suddetto Ateneo, con l’impugnata nota del giorno 17 ottobre 2024, respingeva la predetta domanda, in assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e, quindi, senza la pubblicazione di avvisi o bandi.
3. L’istante impugnava l’atto di diniego, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di RA, deducendo la violazione del Regolamento di Ateneo, degli artt.8, 14 del Regolamento Didattico del corso di studio in medicina LM-41, degli artt.3, 33, 34, 36, 97 Cost., degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, degli artt.3, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell’art.3, commi 8, 9 del D.M. 16 marzo 2007, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili e in particolare per contrasto con l’orientamento giurisprudenziale del T.A.R. adìto.
4. L’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e RA (nel prosieguo anche l’ “Università” ) si costituiva nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.
5. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. RA ha accolto il ricorso, richiama in motivazione i propri precedenti pronunciati su fattispecie sovrapponibili a quella in esame (in particolare, tra le molte le sentenze nn. 98/2025 e 5/2025 rese dal medesimo T.A.R.)
5.1. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che in base al combinato disposto degli artt. 12 e 13 del D.M. 583/2022, l’Università - per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea, sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) - deve svolgere una selezione di carattere locale distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno).
Ad avviso del primo giudice, quindi, anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo, devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità (così testualmente il comma 12), e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno), sicché non si potrebbe utilizzare la graduatoria nazionale (stilata per la immissione al primo anno) al fine di scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo (cfr. tra le tante, Tar RA sentenza 283 del 2023); ciò in quanto tale graduatoria avrebbe la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori in relazione alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina.
5.2. Fermo quanto precede, il giudice di primo grado ha rilevato che nel caso di specie “le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti” , con la conseguenza di ritenere il ricorso meritevole accoglimento “nel senso che l’Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo” .
6. Con l’odierno atto di appello, pertanto, l’Università ha impugnato la summenzionata sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di un unico motivo intitolato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 583/2022 e del D.M. 472/2024” , che è argomentato sulla base di numerosi precedenti di questa Sezione, tutti rivolti ad affermare il principio (esattamente opposto rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata) secondo il quale l’iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione - ed in assenza di posti disponibili - urta contro l’impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutesi a creare nell’ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 3737 del 2025, Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio 2023, 1417 dell’8 febbraio 2023).
7. L’odierna appellata, benché ritualmente evocato, non risulta costituito nel giudizio di appello.
8. Alla camera di consiglio calendarizzata in data 2 settembre 2025 per la trattazione dell’istanza cautelare (che l’Università ha proposto ex art. 98 c.p.a. ai fini della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata), il Collegio – dato avviso alle parti della possibilità di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – ha trattenuto la causa in decisione.
9. Sussistendo tutti i presupposti di rito previsti dall’art. 60 c.p.a., il Collegio dispone di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare.
10. L’appello va accolto.
11. La vicenda si inserisce in un filone di contenzioso sul quale questa Sezione si è già pronunziata con numerosi precedenti, che il Collegio condivide e ai quali ritiene opportuno rinviare in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di sinteticità (cfr. art. 3 c.p.a.) anche ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a.
Questa Sezione ha recentemente affermato, infatti, i seguenti consolidati principi:
“L’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e, solo in via residuale, agli altri studenti.
La disciplina dei trasferimenti/passaggi dà vita a due diverse categorie di attribuzione: una -necessariamente preferenziale- rivolta agli studenti utilmente posizionati nella graduatoria unica nazionale (cc.dd. vincitori dell’accesso) e l’altra, residuale, agli studenti che richiedono trasferimenti/passaggi ad anni successivi al primo.
Può accadere che lo studente, pur se iscritto ad altri corsi di laurea, sostenga e superi il test d’ingresso posizionandosi utilmente nella graduatoria unica nazionale. In tal caso lo studente potrà richiedere l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo previo riconoscimento dei CFU e sempre che vi siano posti disponibili.
Così l’art.12 dell’allegato n.2 al DM 583/2022 prevede che “agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria”.
L’art. 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022, nel premettere che rimane fermo quanto sopra previsto dal precedente punto 12, fa invece riferimento alla distinta procedura relativa alle modalità per i trasferimenti e passaggi ad anni successivi per tutta quella categoria di studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. Tanto è vero che la norma specifica che per questo tipo di selezione “non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione” .
Il citato art. 13 prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il primo anno.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La richiamata disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Ne consegue che solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento, nel caso di specie, ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti, potrà essere pubblicato un avviso per eventuali posti disponibili da assegnare a trasferimenti/passaggi da altre Università e/o altri corsi di laurea.
Il Tar ha erroneamente ritenuto che si possa attivare la procedura ex art. 13 del citato d. m. senza avere riguardo al necessario previo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti.
Invece l’attribuzione dei posti di cui all’art.13 del D.M. 583/2022 è solo residuale e trova applicazione ove, all’esito dello scorrimento della graduatoria con assegnazione dei posti ex art.12 D.M. 583/2022, vi siano ulteriori posti da destinare ai trasferimenti e passaggi; posti che possono essere originati esclusivamente dalle rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’Università di Chieti.
L’appello deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza riformata con conseguente reiezione del ricorso di prime cure, e salvezza degli atti impugnati.”.
12. Ad avviso del Collegio, i principi testé esposti possono essere interamente traslati alla vicenda de qua , ciò che deve condurre, pertanto, all’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, alla reiezione del ricorso proposto nel giudizio di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
13. La complessità delle procedure di immatricolazione, da valutarsi al momento della proposizione del ricorso in primo grado, consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata– respinge il ricorso e le domande formulate in primo grado dalla parte appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO