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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 21 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Alessi Parte_1 presso il cui studio sito in Partinico (PA) nella Via J. F. Kennedy n. 334 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Adelaide Nieddu e dall'Avv.to CP_1
Antonino Rizzo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellato E CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Controparte_2
Rocco, domiciliata presso il domicilio digitale Email_1 appellato all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1136/2022, emessa in data 6.12.2022, il Tribunale G.L. di rigettò l'opposizione proposta da avverso CP_3 Parte_1
l'intimazione di pagamento n.29920229001293020000, notificata il 22.04.2022, relativa agli avvisi di addebito nn. 59920150001726406 e 59920160002789518 aventi ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. coltivatori diretti per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015. Preso atto della non contestazione dell' circa l'efficacia probatoria Pt_1 dei documenti depositati in formato “XML” dall' attestanti l'avvenuta CP_1 notificazione dei due avvisi di addebito opposti, il Giudice di primo grado escluse il perfezionamento dell'eccepita prescrizione quinquennale in ragione “del periodo di sospensione dei termini prescrizionali (dal 08.03.2020 al 31.08.2021)”. Pag.1 Avverso tale decisione ha interposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 09.01.2023, chiedendone la parziale riforma. Con unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione relativamente all'avviso di addebito n. 59920150001726406 notificato il 05.11.2015. Rileva che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel calcolo dei termini prescrizionali per come disciplinati dalla normativa emergenziale COVID-19. Secondo l'appellante, l'art. 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 hanno introdotto due periodi di sospensione, rispettivamente di 129 e di 182 giorni, per cui il termine di prescrizione relativamente all'avviso di addebito notificato il 05.11.2015 sarebbe maturato il 12.09.2021. Si è costituita in giudizio l' con memoria Controparte_2 del 23.12.2024, chiedendo, in via preliminare, l'acquisizione della documentazione allegata alla memoria di primo grado ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e ribadendo, nel merito, la correttezza del computo del termine di prescrizione da parte del Tribunale a seguito dell'introduzione della normativa emergenziale. Si è costituito in giudizio l' con memoria del 27.12.2024, insistendo CP_1 nella propria posizione processuale. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello (che investe esclusivamente il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.59920150001726406) è infondato dovendosi ritenere dirimente, ai fini della decisione, la sussistenza della prova di idoneo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale posto in essere dall'
[...]
in data 7.11.2019. Controparte_4
Come è noto, infatti, “nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 14/08/2019, n. 21410). Nel medesimo solco si è affermato che “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili a i fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/05/2018, n. 11845).
Pag.2 Orbene, nel caso di specie l' Controparte_5 sebbene costituitasi tardivamente in prime cure, aveva allegato e documentato di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale. Di tale documentazione - che il Concessionario odierno appellato (parte vittoriosa in prime cure) ha qui chiesto l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. – deve certamente tenersi conto in questa sede in ossequio all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato …. talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relat ivo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 3.10.2019 n.24728). E poiché risulta documentata (cfr. doc. fascicolo di parte la notifica CP_5 via PEC, in data 7.11.2019, dell'intimazione di pagamento n.29920199001548926000 (in cui vi era ricompreso l'avviso di addebito n.59920150001726406 notificato il 5.11.2015) deve, in radice, escludersi - a prescindere dalla durata del periodo di sospensione dei termini durante l'emergenza sanitaria – il perfezionamento dell'eccepito fenomeno estintivo quinquennale del credito contributivo. Per le ragioni svolte, la sentenza impugnata deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti appellate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1136/2022 emessa dal tribunale G.L. di Marsala. Condanna al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore dell' e dell' CP_1 Controparte_4 che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute. Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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