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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al
7.7.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 22394/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 18209/23 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Potenza;
Parte_1
Ricorrente
E
CP_ in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità sulla base della domanda amministrativa dell'1.8.2023, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica svolta, invalida solo nella misura del 67% .
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i Persona_1 presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione
Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 21.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
CP_ L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso.
Rinnovata la CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con l'odierna sentenza che veniva depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG
18209/23.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP che aveva accertato la presenza delle seguenti patologie: Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con antidiabetici con retinopatia ipertensiva IVC arti inferiori . Laparocele addominale post-colecistectomia.
L'opponente lamentava che il consulente nominato aveva quantificato la percentuale di invalidità confondendo tra patologie concorrenti e patologie coesistenti;
in particolare, si doleva che -posto che essa era un soggetto diabetico sottoposto a trattamento con farmaci antidiabetici con scarsi risultati e con complicanze gravi, tra cui affezioni cardiache e la retinopatia – il CTU aveva valutato il diabete mellito con il codice 9309 e con quantificazione del 45%, comprendendo anche gli esiti da esso derivanti, mentre avrebbe dovuto applicare il codice 9311 previsto proprio per quelle forme di diabete in cui vi sono manifestazioni tra cui la retinopatia dalla quale la ricorrente è affetta.
La ricorrente si doleva, inoltre, della percentuale di invalidità ricondotta dal CTU alla patologia cardiaca di cui soffriva presentando quest'ultima aspetti sia della I che della II classe NYHA e, infine, denunciava la mancata valutazione di altre patologie concorrenti.
A fronte di tali specifici rilievi, il CTU nominato nell'odierna fase – all'esito della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – evidenziava che:. La ricorrente presenta diabete mellito non insulinodipendente che non presenta complicanze a carico della retina come si legge nella certificazione medica del diabetologo. Tale diabete può essere valutato nella misura del 45% cod.9309. La cardiopatia ipertensiva con retinopatia ipertensiva può essere valutata in prima classe NYHA cod. 6441 percentuale pari al 25%. Il laparocele post-colecistectomia può essere valutato nella misura del 15%. La ricorrente presenta
Obesità con IMC pari a 39,14 può essere valutato nella misura del 20% In sostanza applicando la tecnica a scalare si ottiene percentuale pari al 74%. Il Consulente in sede di ATP che ha concluso per invalidità valutabile nella misura del 67%,non ha considerato l'obesità che incide sfavorevolmente sia sull'apparato cardiocircolatorio che sull'insufficienza venosa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto anche conto della precedente fase di ATP, vanno CP_ poste a carico dell' soccombente.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 18209/23, così decide:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalida nella misura percentuale del Parte_1
74% dalla domanda amministrativa dell'1.8.2023;
CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite, ivi compresa la fase di ATP, che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi.
Napoli, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al
7.7.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 22394/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 18209/23 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Potenza;
Parte_1
Ricorrente
E
CP_ in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità sulla base della domanda amministrativa dell'1.8.2023, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica svolta, invalida solo nella misura del 67% .
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i Persona_1 presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione
Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 21.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
CP_ L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso.
Rinnovata la CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con l'odierna sentenza che veniva depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG
18209/23.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP che aveva accertato la presenza delle seguenti patologie: Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con antidiabetici con retinopatia ipertensiva IVC arti inferiori . Laparocele addominale post-colecistectomia.
L'opponente lamentava che il consulente nominato aveva quantificato la percentuale di invalidità confondendo tra patologie concorrenti e patologie coesistenti;
in particolare, si doleva che -posto che essa era un soggetto diabetico sottoposto a trattamento con farmaci antidiabetici con scarsi risultati e con complicanze gravi, tra cui affezioni cardiache e la retinopatia – il CTU aveva valutato il diabete mellito con il codice 9309 e con quantificazione del 45%, comprendendo anche gli esiti da esso derivanti, mentre avrebbe dovuto applicare il codice 9311 previsto proprio per quelle forme di diabete in cui vi sono manifestazioni tra cui la retinopatia dalla quale la ricorrente è affetta.
La ricorrente si doleva, inoltre, della percentuale di invalidità ricondotta dal CTU alla patologia cardiaca di cui soffriva presentando quest'ultima aspetti sia della I che della II classe NYHA e, infine, denunciava la mancata valutazione di altre patologie concorrenti.
A fronte di tali specifici rilievi, il CTU nominato nell'odierna fase – all'esito della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – evidenziava che:. La ricorrente presenta diabete mellito non insulinodipendente che non presenta complicanze a carico della retina come si legge nella certificazione medica del diabetologo. Tale diabete può essere valutato nella misura del 45% cod.9309. La cardiopatia ipertensiva con retinopatia ipertensiva può essere valutata in prima classe NYHA cod. 6441 percentuale pari al 25%. Il laparocele post-colecistectomia può essere valutato nella misura del 15%. La ricorrente presenta
Obesità con IMC pari a 39,14 può essere valutato nella misura del 20% In sostanza applicando la tecnica a scalare si ottiene percentuale pari al 74%. Il Consulente in sede di ATP che ha concluso per invalidità valutabile nella misura del 67%,non ha considerato l'obesità che incide sfavorevolmente sia sull'apparato cardiocircolatorio che sull'insufficienza venosa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto anche conto della precedente fase di ATP, vanno CP_ poste a carico dell' soccombente.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 18209/23, così decide:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalida nella misura percentuale del Parte_1
74% dalla domanda amministrativa dell'1.8.2023;
CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite, ivi compresa la fase di ATP, che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi.
Napoli, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)