Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 803 / 2024 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 803 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale 1 ) con il Controparte_1 nato a [...] il [...] ( patrocinio dell'Avv. ORIOLI PATRIZIA ( Codice Fiscale_2
e CP 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI PATRIZIA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/05/2024 con il quale Controparte_1 CP 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.06.2002, a Montegridolfo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Urbino (PU), il figlio ER 1, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 6.08.2008, il figlio ER_2 ;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 14.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
2) assegnare la casa coniugale sita in Mondaino (RN), Via Aldo Moro n. 20 in comproprietà tra i ricorrenti
(70% di Controparte_1 e 30% di CP 2 ) a periodi alternati di una settimana continuativa ai ricorrenti/genitori con l'obbligo a ciascuno, alla cessazione del periodo di propria spettanza, a lasciare l'uso della casa con tutte le sue pertinenze ad arredi. nella settimana in cui non coabitano con i figli e Controparte 13) Dare atto che CP 2
dimoreranno presso l'abitazione dei rispettivi genitori.
4) La manutenzione della casa familiare spetterà in pari misura ad entrambe le parti e le spese necessarie verranno suddivise in parti uguali tra loro.
5) Disporre che tutte le utenze della casa coniugale (luce, acqua, gas, Tari e imposte relative alla stessa) così come le spese di manutenzione ordinarie verranno sopportate fin dalla sottoscrizione del presente ricorso da entrambi i coniugi nella misura del 50%, ciò fintanto che vige la loro alternanza nell'uso/godimento di tale immobile. ER quanto riguarda invece le spese di manutenzione straordinarie dell'immobile esse verranno sopportate pro quota (70% Controparte_1 e 30% CP 2
6) Disporre che i ricorrenti/genitori, nel periodo di loro permanenza presso la casa coniugale, non potranno farvi pernottare eventuali compagni/e.
7) Disporre l'affido condiviso del minore ER 2 con suo collocamento presso la casa coniugale consentendo ai ricorrenti /genitori di alternarsi presso la casa familiare a turnazione settimanale come sopra detto.
8) La residenza anagrafica rimane per entrambi i figli presso la casa familiare;
9) disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento diretto di entrambi i figli visto che ER 1 è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e i loro tempi di permanenza derivanti dall'alternanza a settimane alterne nella casa coniugale sono paritetici;
10) disporre che ciascun genitore eserciti l'ordinaria amministrazione nel periodo di competenza e che in relazione al figlio minore le decisioni di maggior interesse, vengano adottate congiuntamente così le scelte principali, quali quelle in campo scolastico, sanitario e religioso. Il figlio ER 1 invece regolerà direttamente i rapporti con ciascun genitore.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute del figlio minore saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
11) Dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e divorzile essendo entrambi occupati ed economicamente indipendenti per cui nulla pretendono l'uno dall'altro a tale titolo.
A. Piano genitoriale.
I ricorrenti concordano il seguente piano genitoriale, dando atto e dichiarandosi reciprocamente di aver raggiunto un accordo conforme agli interessi morali e materiali del figlio minore, la cui audizione viene pertanto ritenuta superflua. I genitori si impegnano: a seguire rigorosamente il seguente piano genitoriale;
a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e con l'altro genitore;
a condividere tra loro tutte le informazioni riguardanti il minore (es: scuola, insegnanti, attività sportive, amici e così via). Si impegnano inoltre a non squalificare l'altro genitore, né a controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio;
a garantirgli costantemente la piena bi -genitorialità. Si impegnano altresì a non utilizzare il figlio come mezzo di consegna o di comunicazione tra di loro.
I genitori concordano la condivisione delle decisioni, precisando che, posta la condivisione di quelle principali, ciascun genitore prenderà quelle relative alla cura quotidiana di ER_2 quando questi si presso di loro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza di
ER_2 ed informerà tempestivamente l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza di
ER_2 . I genitori pertanto si impegnano sin d'ora a firmare qualsiasi documento a tal fine necessario, con la precisazione che sarà ciascun genitore a doversi attivare personalmente per la richiesta di copie dei documenti direttamente presso la scuola e/o le strutture sanitarie di interesse.
I genitori sono consapevoli che tale piano genitoriale potrà subire variazioni per causa di forza maggiore o per il cambiamento delle inclinazioni di ER_2 e si impegnano pertanto a concordare congiuntamente le eventuali modifiche.
B. Piano di frequentazione, vacanze e giorni festivi
I ricorrenti stabiliscono quanto segue:
.Obbligo per entrambi i genitori di gestire il minore durante le festività di Natale e Pasqua con le seguenti modalità: poiché infatti la collocazione del minore è a settimane alterne, entrambi i genitori si obbligano a concordare che il compleanno venga alternativamente trascorso di anno in anno con uno dei genitori;
la giornata di Pasqua il minore la trascorra con uno dei genitori mentre quella di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso per il Natale (24 e 25) Capodanno e primo dell'anno ed Epifania, tornando poi il minore con il genitore che ne ha l'affidamento nella settimana di competenza.
• Le festività del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno e del 15 agosto verranno trascorsi ad anni alternati;
• i genitori concordano che i nonni paterni e i nonni materni possano provvedere alla cura di ER_2 quando non possono farlo personalmente loro nella settimana di loro competenza.
• I genitori potranno andare in vacanza con ER 2 per un periodo di tempo consecutivo pari ad una settimana durante le vacanze estive o invernali, previo accordo tra gli stessi, tenuto conto delle ferie beneficiate da entrambi, delle rispettive attività lavorative, nonché delle primarie esigenze anche di salute del minore;
entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé ER 2 anche all'estero e a tal fine si impegnano a consegnare i documenti dello stesso all'altro genitore nonché a scambiarsi, fin d'ora il reciproco consenso all'espatrio per sé stessi e per i figli;
• i ricorrenti convengono, peraltro, che il minore possa comunque manifestare il desiderio di trascorrere del tempo con l'uno o l'altro dei genitori, al di là del calendario sopra indicato, a tutela della sua serenità
e compatibilmente con la sua salute e gli impegni assunti dal medesimo nonché dagli stessi ricorrenti.
C. Istruzione ed attività extracurricolari frequenta un corso post -diploma biennale - Automazione e meccatronica - presso l'ITS Parte_1
di Rimini. Parte 2 frequenta la classe seconda A presso l'istituto Alberghiero Savioli di Riccione (RN). '
spese di istruzione, ludiche e sportive relative a i figli saranno sostenute al 50% tra i genitori con esse Le
intendendosi quelle relative alle rette scolastiche, libri, trasporto e quant'altro connesso alle attività curriculari.
Le attività extra-curriculari verranno concordate di volta in volta;
per ora entrambi i figli praticano l'attività sportiva calcistica. Le spese relative a tutte le attività extra-curricolari verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, così come gli acquisti relativi alle attrezzature.
I genitori accompagneranno il minore per il periodo di competenza alle attività e provvederanno individualmente a tutte le sue necessità, partecipando anche direttamente alle riunioni o delegando l'altro genitore ovvero persona di fiducia comunemente individuata, che avrà cura di riferire le informazioni.
Non può avvenire nessun cambiamento senza il consenso di entrambi i genitori. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti/istruttori che si occupano del minore.
D. Visite mediche
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche ed in generale sanitarie o similari che si rendessero necessarie. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente dovrà avvertire immediatamente l'altro. Le spese per prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso preventivo dell'altro genitore vengono sopportate in parti uguali.
Le spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, omeopatiche, paramediche, di ogni tipo e tutte le altre straordinarie verranno sostenute per entrambi i figli anche loro nella misura del 50% con le modalità stabilite nel citato protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Bologna e il consiglio degli Ordini
Avvocati di Bologna del 09/08/2017.
E. Calendario scolastico
Ciascun genitore avrà cura di procurarsi autonomamente il calendario all'inizio di ogni anno scolastico;
ognuno di loro curerà di accedere in autonomia al registro elettronico così come all'eventuale partecipazione alla chat di scuola assumendo direttamente e personalmente ogni informazione. ma12) L'autovettura Renault Captur tg FY910NA di proprietà esclusiva di Controparte_1 esclusivamente utilizzata dal figlio ER_1, che ne necessita per recarsi a lezione, verrà assegnata in uso esclusivo allo stesso. I genitori concordano che le spese di manutenzione di detto veicolo vengano da loro sopportate nella misura del 50% cadauno, così come le spese di bollo e assicurazione.
13) Il conto corrente cointestato c/c presso l' n. 0820004677 rimane Controparte_3 aperto e gestito da entrambi per le spese relative alle utenze della casa familiare, quali quelle di luce, gas, acqua, riscaldamento, abbonamento TV, abbonamento telefono e/o internet, ER 3
14) Le spese per l'assistenza legale per la presente procedura sono a carico di entrambi solidalmente.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da a) CP 2 alle condizioni di cui sopra da intendersi quiControparte 1 e integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegridolfo (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2002);
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi