Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.VACCARINO ROCCO;
Per il convenuto\opposto l'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. DARIO
CONTI; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13953/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VACCARINO ROCCO, , con elezione di domicilio in VIA PIPPO ROMEO 21 MESSINA presso l'avv. VACCARINO ROCCO, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA Controparte_1 P.IVA_1
SOUZA GIANLUCA e , con elezione di domicilio in via Riviera di Chiaia 267 NAPOLI, presso l'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA, giusta procura in atti;
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 3037 del 14.7.2022 (RG. 8658/2022) il Tribunale di Catania ingiungeva a “ (C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_1
(C.F. ). di pagare, in solido tra loro, alla parte
[...] C.F._1 ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 33858,51; 2. gli interessi come determinati nella domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.”. Il predetto decreto ingiuntivo veniva tempestivamente e ritualmente notificato il 13.9.2022. In data 22.10.2022, il debitore notificava atto di opposizione ponendo alla base della propria difesa i seguenti motivi: (i) illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 1957 c.c.; (ii) omessa prova della cessione del credito e (iii) prescrizione. Si costituiva l'opposta che chiedeva rigettarsi l'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
l'opposta deduce: Invero Finconsumo Banca S.p.a., diveniva Santander Consumer Bank S.p.A. per cambio di denominazione sociale come si evince dalla visura allegata sub doc. 4 del fascicolo monitorio. Santander Consumer Bank S.p.A. cedeva dei crediti in sofferenza, tra cui anche quello oggetto del presente decreto ingiuntivo, alla Santander Consumer Finanzia S.p.A., come si evince dalla visura allegata sub doc. 4 del fascicolo monitorio. La Santander Consumer Finanzia S.p.A. cedeva il credito, in data
20.10.2011, alla come da contratto di cessione che si è allegato Parte_3 sub doc. 5 del fascicolo monitorio. La in data 27.12.2011, si Parte_3 fondeva per incorporazione con la società come da atto allegato sub Controparte_2 doc.
6. Orbene “Nell'ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata” (Cassazione n. 21482 del 25.10.2016,) ed inoltre, “La fusione per incorporazione estingue automaticamente la società incorporata in quanto la fusione realizza una successione a titolo universale della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi, passivi ed anche processuali” (Cassazione Sez. Unite n. 21970 del 30.7.2021).
pagina 2 di 4 in data 31.12.2015, cedeva a sua volta il suddetto credito alla società CP_2 [...]
pro soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, CP_3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.11 del 26.01.2016
(Allegato n. 7 del fascicolo monitorio). In data 31.03.2017, anche procedeva ad una cessione del credito alla Controparte_3 società CL 1 S.r.l., pro soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.44 del 13.04.2017 (Allegato n. 8 del fascicolo monitorio). Infine, CL 1 S.r.l., in data 03.08.2018, cedeva alla società pro Controparte_1 soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.128 dell'03.11.2018 (Allegato n. 9 del fascicolo monitorio), un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risultava ricompreso anche il credito per cui si è agito. Si provvede in questa sede a depositare oltre al contratto di cessione, un estratto dell'elenco debitori ceduti (Allegato n. 11 - 12) relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.128 dell'03.11.2018 registrato a Milano il 3.8.2018 n. 34940 Serie 1T rilasciato dal Notaio all'interno del quale è evidenziato Persona_1 con campitura gialla, il nome del Sig. (debitore principale). Parte_2
Per quanto concerne, invece, più in generale le cessioni che hanno portato la a CP_1 poter agire per il recupero del credito, si porta all'attenzione dell'On.le giudicante che l'art. 58 T.U.B. co. 2 stabilisce che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle imprese di deposita la visura camerale della – Allegato n. 13). Dalla Controparte_1 semplice lettura di tale comma si evince che non viene chiesto alcun altro adempimento collegato alla cessione di un credito, se non quello di dare notizia dell'avvenuta cessione senza imporre alcun ulteriore contenuto minimo informativo. Da ciò discende che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, difatti, contrariamente a quanto asserito da controparte nel proprio atto di citazione, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione … Orbene, osserva il Giudicante che l'opposta non ha fornito prova certa, o, quanto meno, sufficiente a fare ritenere di essere effettivamente titolare attuale del credito e conseguentemente legittimata alla sua coatta riscossione. Invero va notato che i documenti citati nell'atto di opposizione e asseritamente depositati nel fascicolo monitorio non risultano presenti nel fascicolo telematico, nel quale si rinviene esclusivamente una delibera assembleare di conferimento di poteri procuratori,
pagina 3 di 4 il contratto di cessione di CL a , un estratto dell'elenco dei debitori ceduti CP_1 costituito da una mera attestazione notarile proveniente dallo stessa opposta , la CP_1 visura camerale storica dell'opposta e la visura della Fenice trust e company s.r.l., sicché deve escludersi che sia stata fornita prova, come detto, dell'attuale titolarità in capo alla preteso cessionaria del credito azionato per via monitoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 3300, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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