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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED RE e domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, viale Restelli n. 5, come da procura in atti
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, rispettivamente compagnia assicuratrice e responsabile di un sinistro occorso in data
[...]
1 17.11.2021, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- in data 17.11.2021, verso le ore 19.30, percorreva a piedi la via Palermo in Catania quando, giunto all'altezza del civico 112, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dal motociclo HONDA SH 300 targato EH98734, di proprietà di
[...]
e assicurato con Controparte_2 Controparte_3
- in particolare il conducente del motoveicolo, in violazione delle norme del codice della strada, percorrendo la via Palermo con direzione di marcia da via Aurora verso via Fossa Creta, ometteva di prestare la dovuta attenzione e lo investiva e, dunque, che sarebbe inconfutabile la responsabilità esclusiva di nella realizzazione del sinistro;
Controparte_2
- a seguito dell'impatto, l'attore riportava lesioni personali per le quali si recava al P.S. del P.O.
“Policlinico” di Catania e che hanno determinato un'invalidità permanente pari al 24%, come si evince dalla relazione medico-legale di parte;
- è pertanto dovuto il risarcimento dei danni nella complessiva somma di Euro 105.248,50.
Si costituiva in giudizio la sola quale compagnia del Controparte_1 veicolo coinvolto nel sinistro, che eccepiva quanto segue:
- la domanda di parte attrice dev'essere rigettata in quanto è emersa l'oggettiva incompatibilità tra il danno lamentato e l'evento: la frattura del femore non ha natura traumatica, trattandosi piuttosto di una lesione inveterata, risalente nel tempo e radicata;
- lo stesso danneggiato ha riferito di un infortunio subito alcuni mesi prima, relativo proprio al femore;
- a monte, lo stesso sinistro che parte attrice descrive è indimostrato e privo di qualsiasi prova a sostegno: sul luogo non sono intervenute le Autorità, né è stata chiamata l'autoambulanza, non vi è alcun rapporto o documento che dimostri l'esistenza e l'effettivo accadimento del sinistro, il danneggiato si è recato al Pronto Soccorso soltanto il giorno seguente all'incidente;
- in via subordinata, qualora si ritenessero dimostrati l'evento e il nesso di causalità, si chiede di tenere in considerazione la presenza di una frattura pregressa, liquidando il danno solo nei limiti del peggioramento cagionato dal sinistro, quale danno “differenziale”;
- la quantificazione del danno operata dalla controparte non tiene in considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale è un unicum.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 6.6.2023 tramite il deposito di note scritte, la causa veniva rinviata per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di
. Controparte_2
All'udienza del 9.1.2024 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di;
concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. In Controparte_2 esito alla successiva udienza del 10.4.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
2 si pronunciava sulle istanze istruttorie delle parti ed autorizzava la prova delegata del teste Tes_1 presso il Tribunale di Catania.
[...]
Esaurita l'istruttoria testimoniale, il Giudice, con Ordinanza del 10.10.2024, disponeva eseguirsi C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Alla successiva udienza del 28.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza celebrata in data 17.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; il giudice si riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dall'ultimo comma del predetto disposto normativo.
2. La domanda risarcitoria formulata da è sussumibile nel disposto di cui Parte_1 all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), domanda risarcitoria diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, nella specie
[...]
e nei confronti del responsabile del danno – il proprietario del Controparte_1 veicolo danneggiante – nella specie , avendo così regolarmente Controparte_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, d.lgs. cit..
3. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'Ordinanza del 12.4.2024 in quanto le parti non hanno dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificare la revoca della predetta Ordinanza.
4. Ciò posto, quanto all'accertamento della responsabilità civile del sinistro, deve rilevarsi quanto segue.
Il sinistro occorso a non può ritenersi provato, in quanto le modalità di Parte_1 accadimento, allegate peraltro in atto di citazione in modo del tutto generico, non sono suffragate da sufficienti evidenze probatorie.
Parte attrice, invero, si limita ad affermare che in data 17.11.2021, verso le ore 19.30, percorreva a piedi la via Palermo in Catania quando, giunta all'altezza del civico 112, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dal motociclo HONDA SH 300 targato EH98734; il conducente del motoveicolo, , in violazione delle norme del codice Controparte_2 della strada, percorrendo la via Palermo con direzione di marcia da via Aurora verso via Fossa Creta, ometteva di prestare la dovuta attenzione e lo investiva.
Avuto riguardo alle fonti di prova dell'accadimento del sinistro, non vi è in atti un verbale di incidente, in quanto sul posto non sarebbero intervenute le Autorità, né è stata chiamata l'autoambulanza; , infatti, nonostante le gravissime lesioni subite (frattura del femore), si Parte_1 sarebbe recato in Pronto Soccorso solo la mattina successiva all'investimento.
Unico elemento istruttorio dedotto a sostegno della ricostruzione dell'an del sinistro è la testimonianza di Questi, escusso in data 17.7.2024 presso il Tribunale di Catania, Testimone_1
3 ha affermato che il giorno dell'incidente si trovava con la macchina dietro il motorino coinvolto nell'incidente; ha confermato la dinamica descritta da parte attrice, precisando che veniva Parte_1 impattato dal lato sinistro e cadeva a terra;
il teste si sarebbe avvicinato per prestare aiuto e in quella occasione avrebbe lasciato al danneggiato il proprio recapito telefonico (“A.D.R. 1: Sì è vero, mi trovavo con la macchina dietro il motorino. A.D.R. 2: Sì è vero, questa è la dinamica del sinistro. A.D.R. 3: Sì è vero, il sig.
veniva impattato dal lato sinistro in conseguenza del quale cadeva a terra, mi sono accostato per vedere se Parte_1 potevo dare il mio aiuto. In tale occasione ho lasciato il mio recapito telefonico”).
La ricostruzione fornita dal teste non appare, da sola, sufficiente a provare l'effettiva Tes_1 verificazione del sinistro, risultando anch'essa scarna, laconica, generica e di contenuto meramente confermativo delle allegazioni attoree;
la totale mancanza di dettagli in merito all'incidente, unitamente alla circostanza che si tratti dell'unico elemento probatorio dedotto da parte attrice in ordine all'an del fatto illecito, induce a ritenere non sufficientemente suffragata la ricostruzione di parte attrice in ordine alla responsabilità civile del sinistro occorso. Sul punto, si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sent. n. 2404/2000).
Alla luce di quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio stringente che incombe in capo all'attrice in questa materia secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. avuto riguardo, in particolare, alle modalità del fatto storico posto a fondamento della pretesa, la domanda formulata dall'attore nei confronti della compagnia convenuta non può trovare accoglimento.
Le superiori considerazioni trovano peraltro conferma negli accertamenti peritali disposti in ordine al nesso di causalità materiale tra l'asserito incidente e le lesioni lamentate da parte attrice.
Il C.T.U. nominato nel corso del processo, esaminata la documentazione agli atti e visitato l'attore, ha rilevato che alla data del primo accesso in P.S. il paziente fosse portatore di pseudoartrosi in esiti di pregressa frattura sottocapitata di femore e che un evento traumatico verificatosi il 17.11.2021 abbia agito negativamente determinando una minima scomposizione di detta pseudoartrosi. In particolare, alla visione degli esami radiografici è emersa una lesione in acuto che ha poi richiesto la necessità di ricovero ed intervento chirurgico di protesi di anca.
Pertanto, alla luce dei predetti accertamenti, deve ritenersi che, già prima del sinistro,
[...]
fosse portatore di esiti di frattura inveterata di femore evoluta in pseudoartrosi (cfr. Parte_1 relazione del C.T.U., pp. 10-11).
In seguito alla trasmissione della bozza della relazione alle parti, nonostante non siano pervenute osservazioni critiche dal consulente di parte attrice, il difensore di ha depositato Parte_1
4 nel fascicolo telematico una memoria contenente alcune argomentazioni giuridiche volte a confutare le conclusioni del C.T.U..
Quest'ultimo ha risposto a tali rilievi precisando che, all'esito degli accertamenti tecnici svolti, non è per nulla chiara la sussistenza del nesso causale: non vi sono elementi univoci per ammettere od escludere detto nesso causale, pur ritendendo compatibile che la frattura sottocapitata del femore, intervenuta in esiti di pseudoartrosi di femore già sede di pregressa frattura, possa essersi verificata in data 17.11. 2021 (cfr. relazione del C.T.U., p. 19).
Ha ribadito, inoltre, la propria perplessità in ordine alla circostanza che si sia recato in Parte_1
Pronto Soccorso solo la mattina dopo l'asserito sinistro, osservando che nei casi di frattura sottocapitata di femore si manifesta un dolore acuto, immediato e intenso, localizzato nell'area dell'anca o della coscia che può irradiarsi verso l'inguine, il ginocchio o la caviglia. Il dolore può essere accompagnato da una sensazione di schiocco, impossibilità a stare in piedi e a muovere la gamba, gonfiore: “pensare che il periziato potesse avere una sintomatologia minima tale da poter raggiungere in via autonoma (senza autolettiga), ancorché aiutato da un amico, il proprio domicilio è questione che lascia perplessi” (cfr. relazione del C.T.U., p. 20).
Il consulente, dunque, conclude nei seguenti termini: “I dati emersi dalla documentazione in atti e nel corso delle operazioni peritali consentono di ritenere che il sig. in data 17/11/2021 abbia riportato Parte_1 una scomposizione di pseudoartrosi in esiti di frattura sottocapitata di femore inveterata dello stesso femore. Sulla origine della stessa non vi sono elementi per ammettere od escludere che tale fattura sia stata cagionata dal sinistro stradale per cui vi è causa per i motivi più sopra specificati” (v. relazione peritale, p. 13).
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stessa persona di , per la Parte_1 puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta in atti.
Il consulente, invero, ha dato atto della presenza di una precedente frattura inveterata di femore, evoluta in pseudoartrosi, sulla quale può avere agito negativamente un evento traumatico verificatosi il 17.11.2021, il quale avrebbe determinato una minima scomposizione di detta pseudoartrosi: di qui la conseguente lesione in acuto rilevata al momento dell'accesso al P.S., che ha richiesto la necessità di ricovero ed intervento chirurgico di protesi di anca.
Tuttavia, un conto è ritenere astrattamente plausibile che la frattura sottocapitata del femore, intervenuta in esiti di pseudoartrosi di femore già sede di pregressa frattura, possa essersi verificata in data 17.11. 2021; un altro è ritenere provato il nesso di causalità materiale tra il fatto illecito e l'evento dannoso secondo il crisma del più probabile che non. È lo stesso consulente, d'altronde, a evidenziare che non vi sono elementi univoci per ammettere od escludere detto nesso causale.
Ne discende che, nel caso di specie, non risulta dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'asserito incidente e le lesioni lamentate dall'attore.
5 5. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (che giustifica l'applicazione dei valori minimi per la sola fase decisionale) e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Parimenti devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 7.6.2025.
Con separato decreto deve provvedersi ai sensi dell'art. 136 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_1 [...]
e ; Controparte_1 Controparte_2
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta costituita Parte_1
le spese processuali liquidate in Controparte_1
Euro 11.977,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED RE e domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, viale Restelli n. 5, come da procura in atti
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 17.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, rispettivamente compagnia assicuratrice e responsabile di un sinistro occorso in data
[...]
1 17.11.2021, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- in data 17.11.2021, verso le ore 19.30, percorreva a piedi la via Palermo in Catania quando, giunto all'altezza del civico 112, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dal motociclo HONDA SH 300 targato EH98734, di proprietà di
[...]
e assicurato con Controparte_2 Controparte_3
- in particolare il conducente del motoveicolo, in violazione delle norme del codice della strada, percorrendo la via Palermo con direzione di marcia da via Aurora verso via Fossa Creta, ometteva di prestare la dovuta attenzione e lo investiva e, dunque, che sarebbe inconfutabile la responsabilità esclusiva di nella realizzazione del sinistro;
Controparte_2
- a seguito dell'impatto, l'attore riportava lesioni personali per le quali si recava al P.S. del P.O.
“Policlinico” di Catania e che hanno determinato un'invalidità permanente pari al 24%, come si evince dalla relazione medico-legale di parte;
- è pertanto dovuto il risarcimento dei danni nella complessiva somma di Euro 105.248,50.
Si costituiva in giudizio la sola quale compagnia del Controparte_1 veicolo coinvolto nel sinistro, che eccepiva quanto segue:
- la domanda di parte attrice dev'essere rigettata in quanto è emersa l'oggettiva incompatibilità tra il danno lamentato e l'evento: la frattura del femore non ha natura traumatica, trattandosi piuttosto di una lesione inveterata, risalente nel tempo e radicata;
- lo stesso danneggiato ha riferito di un infortunio subito alcuni mesi prima, relativo proprio al femore;
- a monte, lo stesso sinistro che parte attrice descrive è indimostrato e privo di qualsiasi prova a sostegno: sul luogo non sono intervenute le Autorità, né è stata chiamata l'autoambulanza, non vi è alcun rapporto o documento che dimostri l'esistenza e l'effettivo accadimento del sinistro, il danneggiato si è recato al Pronto Soccorso soltanto il giorno seguente all'incidente;
- in via subordinata, qualora si ritenessero dimostrati l'evento e il nesso di causalità, si chiede di tenere in considerazione la presenza di una frattura pregressa, liquidando il danno solo nei limiti del peggioramento cagionato dal sinistro, quale danno “differenziale”;
- la quantificazione del danno operata dalla controparte non tiene in considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale è un unicum.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 6.6.2023 tramite il deposito di note scritte, la causa veniva rinviata per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di
. Controparte_2
All'udienza del 9.1.2024 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di;
concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. In Controparte_2 esito alla successiva udienza del 10.4.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte,
2 si pronunciava sulle istanze istruttorie delle parti ed autorizzava la prova delegata del teste Tes_1 presso il Tribunale di Catania.
[...]
Esaurita l'istruttoria testimoniale, il Giudice, con Ordinanza del 10.10.2024, disponeva eseguirsi C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Alla successiva udienza del 28.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza celebrata in data 17.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; il giudice si riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dall'ultimo comma del predetto disposto normativo.
2. La domanda risarcitoria formulata da è sussumibile nel disposto di cui Parte_1 all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), domanda risarcitoria diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, nella specie
[...]
e nei confronti del responsabile del danno – il proprietario del Controparte_1 veicolo danneggiante – nella specie , avendo così regolarmente Controparte_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, d.lgs. cit..
3. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'Ordinanza del 12.4.2024 in quanto le parti non hanno dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificare la revoca della predetta Ordinanza.
4. Ciò posto, quanto all'accertamento della responsabilità civile del sinistro, deve rilevarsi quanto segue.
Il sinistro occorso a non può ritenersi provato, in quanto le modalità di Parte_1 accadimento, allegate peraltro in atto di citazione in modo del tutto generico, non sono suffragate da sufficienti evidenze probatorie.
Parte attrice, invero, si limita ad affermare che in data 17.11.2021, verso le ore 19.30, percorreva a piedi la via Palermo in Catania quando, giunta all'altezza del civico 112, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dal motociclo HONDA SH 300 targato EH98734; il conducente del motoveicolo, , in violazione delle norme del codice Controparte_2 della strada, percorrendo la via Palermo con direzione di marcia da via Aurora verso via Fossa Creta, ometteva di prestare la dovuta attenzione e lo investiva.
Avuto riguardo alle fonti di prova dell'accadimento del sinistro, non vi è in atti un verbale di incidente, in quanto sul posto non sarebbero intervenute le Autorità, né è stata chiamata l'autoambulanza; , infatti, nonostante le gravissime lesioni subite (frattura del femore), si Parte_1 sarebbe recato in Pronto Soccorso solo la mattina successiva all'investimento.
Unico elemento istruttorio dedotto a sostegno della ricostruzione dell'an del sinistro è la testimonianza di Questi, escusso in data 17.7.2024 presso il Tribunale di Catania, Testimone_1
3 ha affermato che il giorno dell'incidente si trovava con la macchina dietro il motorino coinvolto nell'incidente; ha confermato la dinamica descritta da parte attrice, precisando che veniva Parte_1 impattato dal lato sinistro e cadeva a terra;
il teste si sarebbe avvicinato per prestare aiuto e in quella occasione avrebbe lasciato al danneggiato il proprio recapito telefonico (“A.D.R. 1: Sì è vero, mi trovavo con la macchina dietro il motorino. A.D.R. 2: Sì è vero, questa è la dinamica del sinistro. A.D.R. 3: Sì è vero, il sig.
veniva impattato dal lato sinistro in conseguenza del quale cadeva a terra, mi sono accostato per vedere se Parte_1 potevo dare il mio aiuto. In tale occasione ho lasciato il mio recapito telefonico”).
La ricostruzione fornita dal teste non appare, da sola, sufficiente a provare l'effettiva Tes_1 verificazione del sinistro, risultando anch'essa scarna, laconica, generica e di contenuto meramente confermativo delle allegazioni attoree;
la totale mancanza di dettagli in merito all'incidente, unitamente alla circostanza che si tratti dell'unico elemento probatorio dedotto da parte attrice in ordine all'an del fatto illecito, induce a ritenere non sufficientemente suffragata la ricostruzione di parte attrice in ordine alla responsabilità civile del sinistro occorso. Sul punto, si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sent. n. 2404/2000).
Alla luce di quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio stringente che incombe in capo all'attrice in questa materia secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. avuto riguardo, in particolare, alle modalità del fatto storico posto a fondamento della pretesa, la domanda formulata dall'attore nei confronti della compagnia convenuta non può trovare accoglimento.
Le superiori considerazioni trovano peraltro conferma negli accertamenti peritali disposti in ordine al nesso di causalità materiale tra l'asserito incidente e le lesioni lamentate da parte attrice.
Il C.T.U. nominato nel corso del processo, esaminata la documentazione agli atti e visitato l'attore, ha rilevato che alla data del primo accesso in P.S. il paziente fosse portatore di pseudoartrosi in esiti di pregressa frattura sottocapitata di femore e che un evento traumatico verificatosi il 17.11.2021 abbia agito negativamente determinando una minima scomposizione di detta pseudoartrosi. In particolare, alla visione degli esami radiografici è emersa una lesione in acuto che ha poi richiesto la necessità di ricovero ed intervento chirurgico di protesi di anca.
Pertanto, alla luce dei predetti accertamenti, deve ritenersi che, già prima del sinistro,
[...]
fosse portatore di esiti di frattura inveterata di femore evoluta in pseudoartrosi (cfr. Parte_1 relazione del C.T.U., pp. 10-11).
In seguito alla trasmissione della bozza della relazione alle parti, nonostante non siano pervenute osservazioni critiche dal consulente di parte attrice, il difensore di ha depositato Parte_1
4 nel fascicolo telematico una memoria contenente alcune argomentazioni giuridiche volte a confutare le conclusioni del C.T.U..
Quest'ultimo ha risposto a tali rilievi precisando che, all'esito degli accertamenti tecnici svolti, non è per nulla chiara la sussistenza del nesso causale: non vi sono elementi univoci per ammettere od escludere detto nesso causale, pur ritendendo compatibile che la frattura sottocapitata del femore, intervenuta in esiti di pseudoartrosi di femore già sede di pregressa frattura, possa essersi verificata in data 17.11. 2021 (cfr. relazione del C.T.U., p. 19).
Ha ribadito, inoltre, la propria perplessità in ordine alla circostanza che si sia recato in Parte_1
Pronto Soccorso solo la mattina dopo l'asserito sinistro, osservando che nei casi di frattura sottocapitata di femore si manifesta un dolore acuto, immediato e intenso, localizzato nell'area dell'anca o della coscia che può irradiarsi verso l'inguine, il ginocchio o la caviglia. Il dolore può essere accompagnato da una sensazione di schiocco, impossibilità a stare in piedi e a muovere la gamba, gonfiore: “pensare che il periziato potesse avere una sintomatologia minima tale da poter raggiungere in via autonoma (senza autolettiga), ancorché aiutato da un amico, il proprio domicilio è questione che lascia perplessi” (cfr. relazione del C.T.U., p. 20).
Il consulente, dunque, conclude nei seguenti termini: “I dati emersi dalla documentazione in atti e nel corso delle operazioni peritali consentono di ritenere che il sig. in data 17/11/2021 abbia riportato Parte_1 una scomposizione di pseudoartrosi in esiti di frattura sottocapitata di femore inveterata dello stesso femore. Sulla origine della stessa non vi sono elementi per ammettere od escludere che tale fattura sia stata cagionata dal sinistro stradale per cui vi è causa per i motivi più sopra specificati” (v. relazione peritale, p. 13).
Le conclusioni cui è pervenuta l'espletata C.T.U. debbono essere integralmente condivise dal Tribunale per essere il frutto di accurata indagine sulla stessa persona di , per la Parte_1 puntuale applicazione della scienza medico-legale e per essere le stesse corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico compiute all'esito di accertamenti specifici e di esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta in atti.
Il consulente, invero, ha dato atto della presenza di una precedente frattura inveterata di femore, evoluta in pseudoartrosi, sulla quale può avere agito negativamente un evento traumatico verificatosi il 17.11.2021, il quale avrebbe determinato una minima scomposizione di detta pseudoartrosi: di qui la conseguente lesione in acuto rilevata al momento dell'accesso al P.S., che ha richiesto la necessità di ricovero ed intervento chirurgico di protesi di anca.
Tuttavia, un conto è ritenere astrattamente plausibile che la frattura sottocapitata del femore, intervenuta in esiti di pseudoartrosi di femore già sede di pregressa frattura, possa essersi verificata in data 17.11. 2021; un altro è ritenere provato il nesso di causalità materiale tra il fatto illecito e l'evento dannoso secondo il crisma del più probabile che non. È lo stesso consulente, d'altronde, a evidenziare che non vi sono elementi univoci per ammettere od escludere detto nesso causale.
Ne discende che, nel caso di specie, non risulta dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'asserito incidente e le lesioni lamentate dall'attore.
5 5. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (che giustifica l'applicazione dei valori minimi per la sola fase decisionale) e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Parimenti devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 7.6.2025.
Con separato decreto deve provvedersi ai sensi dell'art. 136 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_1 [...]
e ; Controparte_1 Controparte_2
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta costituita Parte_1
le spese processuali liquidate in Controparte_1
Euro 11.977,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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