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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2941 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 04.02.2025 tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Rosaria Russo;
Parte_1
- parte attrice -
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Amato e Margherita Controparte_1
Lanzetta;
e
- parte convenuta -
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Panariti;
CP_2
- parte convenuta -
e
e Controparte_3 Controparte_4
- convenuti non costituiti
- nonchè
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
- interventore ex lege - OGGETTO: dichiarazione di paternità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c.), le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 Controparte_3
(nella qualità di eredi del de cuius ) e e Persona_1 Controparte_4 CP_2
(nella qualità di eredi di ), per accertare e dichiarare che
[...] Persona_2 [...]
era il suo padre biologico. A sostegno della domanda, esponeva che: 1) Per_1 Per_3
lo aveva riconosciuto come suo figlio legittimo;
2) che, tuttavia, egli era stato
[...] generato dalla di lui madre con;
3) che, pertanto, aveva promosso un Persona_1 giudizio di disconoscimento della paternità e di contestuale dichiarazione giudiziale della paternità da parte del padre biologico;
che, con sentenza n. 2142/2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva accertato che non era suo padre biologico;
4) che, al Persona_3 contempo, il Tribunale aveva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la decisione sulla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità sino al passaggio in giudicato della sentenza n.
2142/2017; 5) che, infine, la Corte d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con sentenza n. 1138/2020, che era poi passata in giudicato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.10.2021, Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda di accertamento giudiziale della paternità poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2021, si CP_2 costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore nonché di quello svolto dinanzi alla Corte d'Appello attesa l'invalida notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
e non si costituivano in giudizio nonostante la Controparte_3 Controparte_4 rituale notifica dell'atto introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti vanno rigettate.
Infatti, l'eccezione proposta dalla di tardività della domanda di disconoscimento CP_1 giudiziale della paternità è stata già valutata nel giudizio svoltosi in primo grado dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore e poi nel giudizio di appello. E' pertanto inammissibile nel presente giudizio poiché è coperta dal giudicato.
Del pari, l'eccezione di nullità proposta dall'altro convenuto per omessa notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado nonché di quello svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello
è del pari inammissibile nel presente giudizio, essendo tale eccezione coperta dal giudicato, essendo stata accertata in entrambi i giudizi la rituale notifica dell'atto introduttivo al predetto.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 253 c.c., presupposto perché possa essere tale azione è l'assenza di uno stato di figlio formalmente accertato.
Orbene, con sentenza n. 2142/2017 (cfr. copia sentenza allegata alla produzione di parte attrice), è stato accertato che non è stato generato da Persona_3 Parte_1
[...]
Tale accertamento inoltre è divenuto definitivo poiché avverso la sentenza n. 2142/2017 è stato proposto appello;
la sentenza n. 1138/2020 della Corte d'Appello è poi passata in giudicato.
Ciò posto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha svolto le indagini circa la sussistenza di una parentela tra l'attore e i figli di . Persona_1
Nello svolgimento di tale indagine il consulente ha utilizzato i campioni biologici dell'attore comparandoli con quelli dei figli del de cuius.
All'esito di tale indagine è emerso che “dalla combinazione dei risultati dell'analisi degli STR autosomici e di quelli del cromosoma X emerge l'attribuzione della parentela biologica di origine paterna di con e (fratelli Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 presunti) con una probabilità superiore al 99,999%. Questo indica una parentela biologica praticamente provata”(v. p. 4 relazione depositata in data 22.04.2024 a firma del dott.
). Per_4
Le conclusioni cui è addivenuto il consulente d'ufficio si fondano su accertamenti immuni da vizi logici e pertanto sono fatte proprie dal Tribunale.
Per tale ragione, deve essere accertato e dichiarato che è il padre biologico Persona_1 di . Parte_1 Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate alla luce dei giusti motivi costituiti dalla natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti;
del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale così decide: accerta e dichiara che è il padre biologico di Persona_1 Parte_1
(nato a [...] in data [...]); manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire