CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 32167 del 5.11.2022 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro da
quale erede di Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Nicola Zampieri che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante in riassunzione- contro domiciliato Controparte_1
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio all'esito di Cass. n. 32167/21 che ha cassato con rinvio Corte App. Venezia n. 470/2015
In punto: trattamento retributivo del personale ATA all'esito di passaggio da ente locale a Controparte_1
Causa trattata all'udienza del 17.04.2025 Conclusioni per parte appellante: “che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente controversia, in totale riforma della sentenza n. 261/14 del Tribunale di Venezia depositata in data 16.5.14, voglia:
1- riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente:
2. accertare e dichiarare il diritto della sig. al riconoscimento giuridico ed economico Per_1 dell'anzianità e/o del complessivo trattamento economico maturati presso il Comune di Scorzè e/o alla integrale e corretta applicazione dell'art. 8 della L. n. 124/99, dell'art. 1 della l. n. 266/2005, degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea degli artt. 6 e 46 della CEDU. e dell'art. 1 del Prot. aggiuntivo, nonché della direttiva 77/187, con conseguente declaratoria del diritto della sig. : Per_1 a) all'erogazione presso il convenuto del trattamento giuridico ed economico risultante CP_1 dai richiamati atti normativi, considerando sia ai fini economici che a quelli giuridici anche l'integrale anzianità di servizio e/o il complessivo trattamento economico maturati presso il precedente comparto degli Enti Locali;
b) al riconoscimento della continuità presso il del rapporto lavorativo originariamente CP_1 instaurato nel comparto Enti Locali, con conseguente conservazione di tutti i diritti economici e giuridici maturati ed in primis della pregressa anzianità lavorativa e/o del complessivo trattamento economico percepito nel 1999 alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza e conseguentemente c) disapplicare e/o annullare o dichiarare la nullità, l'invalidità e/o inefficacia del decreto di inquadramento nei ruoli del personale ATA del , nella parte in cui include la sig. CP_2 Per_1 nella fascia retributiva 9 anni (corrispondente a £. 13.324.000) inferiore a quella di 15/20 anni (corrispondente a £. 14.853.000) risultante dovuta per l'anzianità di servizio (16.5.80, data di assunzione presso il Comune di Scorzè) e in base al trattamento economico complessivo percepito nel 1999 nel Comune di provenienza;
d) condannare il e/o l' a reinquadrare la sig. CP_2 Controparte_3
, ai fini dell'applicazione del trattamento economico di cui alla tabella E del CCNL del Per_1 26.5.1999 del comparto Scuola, almeno nella 15 fascia retributiva spettante in base all'anzianità maturata nel precedente comparto degli Enti Locali e/o in base al trattamento economico complessivamente percepito nel 1999 presso il Comune di Scorzè, con la relativa progressione stipendiale, e
e) condannare le convenute amministrazioni ad effettuare l'inquadramento della sig. e a Per_1 ricostruire la sua carriera con criteri conformi al disposto dell'art. 8 della L. n. 124/99 e/o dell'art. 1 della L. n. 266/2005, così come interpretati alla luce della sentenza della Per_1 CGUE. e/o artt. 6 e 46 della CEDU. e dell'art. 1 del Prot. aggiuntivo, nonchè degli artt. 47 e 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché a pagare alla sig. Parte_1
le differenze retributive spettanti a titolo di conguaglio tra quanto corrisposto alla sig.
[...]
a partire dal 01.01.2000 e la maggior somma che la stessa avrebbe invece dovuto Per_1 percepire in base all'anzianità di servizio effettivamente maturata e/o al trattamento economico complessivo percepito nel precedente comparto degli Enti Locali (condanna generica), oltre alla rivalutazione e/o agli interessi dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. c.p.c
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
3) Dichiarare rilevanti le questioni sollevate dalla sig. nel giudizio di primo grado e Per_1 conseguentemente rimettere alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1. se nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dagli artt. 47 e 52, n. 3, della CDFUE. e dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea - in combinato disposto con l'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e l'art. 1 Protocollo n. 1 della CEDU. così come interpretati nelle sentenze Agrati
e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo) -, debbano essere interpretati nel senso che Per_2 ostano all'introduzione da parte dello Stato italiano, dopo quasi 6 anni dal trasferimento del personale scolastico ausiliario dagli Enti Locali allo Stato, di una norma di asserita interpretazione autentica, come quella contenuta nel comma 218 dell'art. 1, della L. 23.12.2005, n° 266 (cd. “legge finanziaria per il 2006”), rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato Italiano è coinvolto come parte, avendo presente che la legge finanziaria per il 2006 ha retroattivamente modificato il contenuto dell'art. 8 della L. n. 124/99 che - in base al significato proprio delle parole usate secondo la loro connessione – aveva espressamente riconosciuto l'anzianità maturata alle dipendenze degli enti di provenienza sia ai fini economici che giuridici, così da indurre la Suprema Corte di Cassazione a mutare il proprio granitico orientamento giurisprudenziale (espresso da Cass. S.L. sentenze n. 3224 del 17 febbraio 2005, n. 3225 del 17 febbraio 2005, n. 7747 del 15 marzo 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 4722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14 aprile 2005, n. 18652- 18657 del 23 settembre 2005, e n. 18829 del 27/09/2005) con conseguente accoglimento dei ricorsi promossi dallo Stato Italiano contro i lavoratori? ». «2. se nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 77/187 i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE. debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come quella contenuta nel comma 218 dell'art. 1, della L. 23.12.2005, n° 266 (cd. “legge finanziaria per il 2006”), che consente di trattare in modo meno favorevole e di discriminare nelle condizioni di impiego dipendenti che svolgono le stesse mansioni di collaboratori scolastici, nelle stesse scuole, per il solo fatto che pur trovandosi in una situazione comparabile sono formalmente remunerati da due diverse PA, il Comune e il
[...] Controparte_
»; «3. Se i principi di effettività e di equivalenza, elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione, e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale sulle controversie giudiziarie ricadenti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione fa gravare sui soggetti che hanno denunciato la violazione della direttiva 77/187/CE l'onere di provare la salvaguardia del trattamento economico e non rimette gli stessi in termini ai fini della modifica delle domande e delle istanze istruttorie rese necessarie dell'emanazione di una legge "interpretativa" che modifica retroattivamente i diritti riconosciuti ai lavoratori» 4. «Se in caso di accertato contrasto da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo fra una norma interna e gli artt. 6 e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU il richiamo operato dall'articolo 6 TUE alla CEDU. e la trattizzazione degli artt. 20, 21, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impongano al Giudice nazionale, nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE., di disapplicare la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale?».
5. «se nell'ambito di applicazione di una direttiva dell'Unione il Giudice interno debba disapplicare o non applicare le norme interne adottate in violazione della Carta di Nizza e/o della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE e mettere il ricorrente nella medesima situazione in cui si
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia sarebbe trovato se non si fosse verificata la violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?» o con i diversi quesiti di legge. 4)Con vittoria di spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità (giusto dispositivo di cui all'ordinanza n. 32167/21 resa nel giudizio di
Cassazione n. 9948/2016 R.G.), nonché dei precedenti gradi di giudizio.” Conclusioni per parte appellata: “in via principale: in accoglimento delle argomentazioni suesposte, rigettare integralmente l'appello proposto in ogni sua parte siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, riformare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'abbassamento del trattamento retributivo della lavoratrice, rigettando comunque il ricorso di primo grado.
- con vittoria di spese e altri oneri di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 470/2015 la Corte di Appello di Venezia dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
(quale erede di ) avverso la sentenza del Tribunale di Persona_1
Venezia n. 261/2014 con cui era stata respinta la domanda della
– transitata dagli Enti Locali al (personale ATA) - Per_1 CP_2
volta al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, a fini giuridici ed economici, maturata nella precedente amministrazione
(Enti locali).
La Corte di Appello dichiarava improcedibile il ricorso in quanto la ricorrente non aveva neanche tentato la notificazione nel termine di 25 giorni prima dell'udienza, notificazione effettuata tardivamente solo il
24.6.2015.
All'esito di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte, con l'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha accolto i primi cinque motivi (relativi all'improcedibilità dell'appello) e dichiarati assorbiti il sesto e settimo (attinenti al merito della controversia), richiamando il proprio consolidato orientamento, distinguendo tra nullità e inesistenza della notificazione e rilevando che nel caso di specie la
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
notificazione non era stata omessa ma era stata tardivamente effettuate e, pertanto, ne andava disposta la rinnovazione.
La sig.ra , erede dell'originaria ricorrente , Pt_1 Persona_1
ha proposto ricorso in riassunzione, deducendo l'erroneità della sentenza del Tribunale di Venezia ed articolando undici motivi di appello.
a) Col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha respinto il ricorso
(depositato nel 2005), assumendo che la ricorrente aveva dedotto che il proprio inquadramento violava la legge n.
124/1999 (che prevedeva l'inquadramento nei ruoli del CP_2
in base all'anzianità maturata alla data del 31.12.1999) ma non la sopravvenuta legge n. 266/2005 (che introduceva l'inquadramento sulla base del maturato economico
'complessivo'). Rileva che la col ricorso introduttivo Per_1
aveva lamentato anche l'abbassamento del trattamento economico complessivo percepito nel 1999, che il ricorso era stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge n.
266/2005 e che, in ogni caso, tale legge era interpretativa dell'art. 8 legge n. 124/1999, di cui la lavoratrice aveva denunciato la violazione. Ribadisce, richiamando l'articolato contenuto del ricorso di primo grado, che la ricorrente aveva impugnato il decreto di inquadramento non solo perché effettuato senza considerare i 20 anni di anzianità maturati presso il comparto Enti locali, ma anche perché non conservava il trattamento economico percepito nel 1999 alle dipendenze del
Comune di Scorzè. Il Giudice, all'esito della CTU, aveva riconosciuto che vi era stato un abbassamento sostanziale della retribuzione e avrebbe quindi dovuto annullare il decreto di
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
inquadramento della , disapplicando la legge n. Per_1
266/2005, e accertare il suo diritto ad essere inserita nella fascia di anzianità 15-20 anni.
b) Col secondo motivo deduce che il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1 legge n. 266/2005 e inquadrare la lavoratrice nella classe stipendiale 15/20 anni del CCNL comparto scuola.
Ribadisce che, quando era stato depositato il ricorso, la predetta legge non era stata ancora emanata ed osserva che il Giudice avrebbe comunque dovuto disapplicare la legge n. 266/2005, ove avesse ritenuto che la stessa non garantisse la conservazione del trattamento complessivo percepito nel 1999, per contrasto con la Direttiva CE n. 77/187. Rileva che l'accordo del 20.7.2000 in base al quale la è CP_4 Per_1
stata inquadrata non esiste più, in quanto dichiarato nullo con la sentenza n. 412/2000 del tribunale di Venezia, confermata nei successivi gradi di giudizio e, da ultimo, dalla Cassazione con la sentenza n. 4045/2012. Richiama Cass. n. 13598/2017, laddove afferma che la Corte di Appello in sede di rinvio deve compiere ogni accertamento al fine di accertare la sussistenza di un peggioramento retributivo sostanziale, tenere conto che gli originari ricorsi sono antecedenti la legge 266/2005 e che vi sono deroghe alla natura 'chiusa' del giudizio di rinvio.
Deduce che il decreto di inquadramento nella fascia 9 anni deve essere annullato, in quanto la ricorrente aveva diritto ad essere inquadrata in base al comma 218 dell'art. 1 legge 266/2005 e, sul punto, sostiene che la fascia retributiva di inserimento va calcolata tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione complessiva annua percepiti nel 1999, compresi il compenso incentivante alla produttività e l'indennità di rischio e di
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
comparto, con conseguente inquadramento nella fascia retributiva 15/20 anni.
c) Col terzo motivo, che integra quanto sostenuto nel secondo, deduce la natura strettamente retributiva e non aleatoria dei compensi per la produttività fino al CCNL del 2001 che, dunque, andrebbero conteggiati nel trattamento economico in godimento presso l'ente locale ai fini della verifica di un peggioramento delle condizioni economiche dopo il passaggio alle dipendenze del . CP_1
d) Col quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 266/2005 nonché del principio di non contestazione e del principio iura novit curia. Sostiene che il
Giudice di prime cure aveva l'obbligo di applicare la disciplina normativa sopravvenuta e tenere in considerazione il fatto che il non aveva contestato l'abbassamento del trattamento CP_1
economico.
e) Col quinto motivo, lamenta la violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 del Protocollo addizionale, degli artt. 6 e 13 CEDU, degli artt. 47 e 52 n. 3, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (violazione dell'equo processo, della parità delle armi, della certezza del diritto e del diritto a un
Giudice indipendente). Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare l'art. 1 della legge n. 266/2005 per contrasto con la CDFUE anche alla luce della sentenza c.d.
Per_3
f) Con i motivi dal sesto al nono argomenta in ordine alla necessità di sottoporre nuovamente alla Corte di Giustizia UE la quarta questione già sollevata in primo grado e dichiarata assorbita dalla Corte del Lussemburgo. Deduce che è stata già
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
accertata dall'Avocato Generale e dalla Grande Sezione della
CGUE la ricevibilità della questione relativa al contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva e gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Osserva che con la sentenza è stata dichiarata Per_1
assorbita la quarta questione sollevata, ovvero “se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi menzionati dal giudice del rinvio nella sua quarta questione”. Tale questione era già stata dichiarata ricevibile dall'Avvocato Generale ma dopo la più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha escluso la rilevanza ai fini del calcolo del maturato economico in godimento presso l'ente locale dei premi e dei compensi incentivanti di cui agli artt. 17 e 18 CCNL 1.4.1999 Enti Locali, sarebbe riemerso l'interesse alla decisione della questione del contrasto con l'art. 47 CDFUE. Chiede, quindi, di rimettere la causa alla CGUE in quanto la sentenza ha dichiarato Per_1
assorbita la quarta questione proposta (vista la risposta data alla seconda e terza questione).
g) Col decimo motivo, 'per mero tuziorismo giuridico' evidenzia che il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel comparto enti locali determinerebbe una illegittima discriminazione tra personale ATA assunto ab origine dal e quello trasferito coattivamente solo a decorrere CP_1
dall'1.1.2000, che avrebbe un trattamento economico diverso solo per la diversa provenienza, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, invocando sul punto gli artt. 20 e 21 CDFUE, artt. 151 e 157 TFUE, Direttive
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
2000/43/CE e 2000/78/CE, con conseguente richiesta di disapplicazione dell'art. 1, legge n. 266/2005.
h) Con l'undicesimo motivo, “sempre per mero scrupolo difensivo” evidenzia come la l. n. 266/2005, qualora interpretata nel senso di non salvaguardare tutte le voci retributive percepite prima del trasferimento, violerebbe anche gli scopi perseguiti dalla direttiva comunitaria sul trasferimento d'azienda, che deve guidare il Giudice nella interpretazione della normativa interna
(ex multis, CGUE. 14 giugno 2017, C 678/15, Per_4
punto 26).
Si è costituito in giudizio il sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dei motivi da 5 a 11, volti ad ottenere il riesame da parte della Corte di Giustizia di una questione già decisa con la sentenza 'Scattolon', su cui si è formato il giudicato. Ne deduce comunque l'infondatezza nel merito.
Sostiene l'inammissibilità delle richieste formulate col ricorso in riassunzione, evidenziando che, indubbiamente, nel corso del precedente grado del giudizio la ricorrente aveva modificato i fatti costitutivi del diritto fatto valere con l'originario ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. Ribadisce, quindi, la correttezza di quanto osservato dal Giudice sul punto circa la modifica della causa petendi ed evidenzia che con l'atto di riassunzione, non è consentito proporre domande diverse rispetto a quelle formulate in precedenza.
Osserva, in particolare, che nel ricorso originario non si trovava la benché minima menzione della perdita del compenso per la produttività collettiva, dell'indennità di qualifica, del compenso per il progetto obiettivo, dell'indennità di mensa, degli incentivi individuali, nonché delle "altre voci accessorie previste dal solo CCNL del comparto Enti Locali e la difesa di controparte non aveva neppure
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
segnalato che la ricorrente era cessata dal servizio, per dimissioni volontarie, dal 01/09/2000, dopo soli otto mesi dall'avvenuto inquadramento nel comparto Statale (dal 01/01/2000 al 31/08/2000).
Nel merito sostiene la correttezza dell'inquadramento giuridico ed economico del personale A.T.A. operato dalla legge n. 124/1999, così come interpretata dalla legge 266/2005 ed in conformità alla direttiva europea n. 77/187. Osserva che nei motivi di gravame da 2 a 4
l'appellante in riassunzione deduce, in sintesi, che la sig.ra , Per_1
nel passaggio ai ruoli ministeriali, avrebbe dovuto percepire un trattamento economico perfettamente coincidente con quello asseritamente precedentemente percepito alle dipendenze dell'ente locale. L'appellante si riferirebbe specificamente alle voci del trattamento accessorio che costituiscono la parte variabile del salario dei lavoratori, costituito, nel caso concreto, dai premi incentivanti. Le voci accessorie del trattamento retributivo, tuttavia, non sarebbero connotate dalla fissità e dalla continuatività, essendo piuttosto riferibili ai parametri soggettivi del lavoratore, sicchè, nella prospettiva del , non potevano incidere nella valutazione del CP_1
trattamento economico percepito nel passaggio tra Enti locali e
. CP_1
Sostiene che la sentenza della CEDU “Agrati” e le altre pronunce di analogo contenuto richiamate da controparte farebbero stato solo tra le parti del rapporto controverso e non sarebbero idonee a introdurre modificazioni nel diritto comunitario e nel diritto interno del singolo
Stato membro. Si oppone ad una nuova remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Il propone, altresì, appello incidentale condizionato, CP_1
subordinatamente all'accoglimento dell'appello proposto da controparte. Dichiara di impugnare specificamente il capo della
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
sentenza che ha avallato le erronee considerazioni emerse in sede di ctu contabile. Il modesto peggioramento delle condizioni retributive rilevato in sede di CTU derivava, infatti, dall'aver erroneamente considerato tutte le voci del trattamento economico precedentemente percepito, comprese quelle variabili.
Deduce che tale impostazione metodologica è errata in quanto pretende di parificare la specificità delle regole contrattuali e del trattamento economico complessivo di un lavoratore di un comparto della pubblica amministrazione ad un altro. Richiama sul punto le osservazioni svolte dal CTP del Ministero che aveva evidenziato la non computabilità delle voci variabili percepite presso l'ente locale e aveva indicato le voci della retribuzione spettante alle dipendenze del al fine di una corretta comparazione Controparte_1
(chiarendo, altresì, che la tredicesima e l'indennità integrativa speciale non vengono quantificate in sede di inquadramento perché automaticamente aggiunte al momento del pagamento).
Inoltre, rileva che, quand'anche l'originaria ricorrente avesse subito un lieve abbassamento del trattamento economico retributivo, se non si fosse dimessa a soli otto mesi dal passaggio nei ruoli del Ministero, avrebbe comunque maturato, alla pari dei colleghi, tutte le voci spettanti in base alla contrattazione nazionale e integrativa e avrebbe partecipato alla distribuzione del FIS.
La causa, dopo la prima udienza del 29.06.2023 - all'esito della quale
è stato concesso un termine per note anche con specifico riferimento alla richiesta di remissione alla Corte di Giustizia UE - e due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 17.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 – Il primo motivo d'appello principale è fondato nella parte in cui lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato il ricorso in ragione della rilevata inammissibile modifica della causa petendi. Il ricorso di primo grado, infatti, è stato depositato prima dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005, che ha inciso profondamente sulla disciplina applicabile introducendo una disposizione di interpretazione autentica, invero fortemente innovativa, su cui ha avuto modo di pronunciarsi – proprio all'esito di questione pregiudiziale sollevata nel presente procedimento – la Corte di Giustizia UE che ne ha chiarito i limiti di compatibilità con l'ordinamento comunitario. Il diritto sopravvenuto ha, quindi, giustificato la parziale modifica degli argomenti posti a base della domanda giudiziale che la difesa della ricorrente ha formalizzato nell'atto di riassunzione all'esito della pronuncia della Corte di
Giustizia depositato il 20.01.2012 (in cui, proprio alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, viene fatta valere una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro ai sensi della direttiva n. 77/187 e richiesta l'attribuzione del trattamento economico dovuto in base all'anzianità di servizio maturata presso il precedente comparto degli
Enti Locali). D'altro canto, proprio in omologhi contenziosi introdotti prima della legge n. 266/05 e della sentenza della Corte di Giustizia
“ ”, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la modifica Per_1
delle allegazioni originariamente formulate, in ragione del c.d. ius superveniens, persino nel giudizio di rinvio (si è affermato, ad esempio nella pronuncia n. 12943/21 che “la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n.
34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n.
422/2014)”.
2 – L'ulteriore rilievo contenuto nel primo motivo d'appello (riferito al fatto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso una volta accertata la diminuzione del trattamento retributivo riconosciuto dopo il passaggio alle dipendenze del ), nonché CP_1
i motivi di appello principale dal secondo al quarto e l'appello incidentale del vanno congiuntamente esaminati in quanto CP_1
tra loro connessi e riferiti all'esistenza di un'effettiva sostanziale diminuzione del trattamento economico in godimento al momento del passaggio nei ruoli del . Controparte_1
2.1 – Nel corso del giudizio di primo grado, all'esito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, è intervenuta la sentenza
6.09.2011 in C-108/10 (ormai identificata con il cognome dell'originaria ricorrente ) con cui la Corte del Persona_1
Lussemburgo, in risposta ai quattro quesiti sottoposti alla sua attenzione, ha affermato che: - la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/18/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti,
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro;
- quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo; - è compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.
In motivazione la Corte di giustizia ha anche rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187/CEE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).
La Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (punti n. 75 e n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può "essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa […] questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario. […] detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui essi godevano precedentemente").
2.2 - Nell'atto di riassunzione del giudizio (sospeso in attesa della sentenza della Corte di Giustizia) l'originaria ricorrente esplicita per la prima volta in che termini si sia realizzato un abbassamento del trattamento economico percepito prima del trasferimento nel comparto scuola (nell'originario ricorso – pag. 13 – si era limitata ad affermare che “la P.A. disconoscendo l'anzianità maturata è venuta anche a pregiudicare il trattamento economico acquisito prima della mobilità intercompartimentale con conseguente ulteriore grave violazione di legge”). Nello specifico in sede di riassunzione lamenta la perdita del compenso per la produttività collettiva, l'indennità di qualifica, il compenso per il progetto obiettivo, l'indennità di mensa, gli incentivi individuali, nonché le altre voci accessorie previste dal solo CCNL del comparto Enti locali e rileva che il , nell'originaria memoria CP_1
di costituzione, neppure aveva contestato l'abbassamento del trattamento economico (rilevo che viene riproposto anche nel quarto motivo d'appello in questa sede).
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
In realtà il , sia pur a fronte della generica asserzione della CP_1
ricorrente circa un pregiudizio al trattamento economico acquisito
(che, peraltro, era stata formulata evidentemente in relazione al mancato riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa), aveva formulato una chiara contestazione volta a negare l'assunto. A pag. 2 della memoria di costituzione si legge: “i dipendenti hanno mantenuto la stessa retribuzione che percepivano quando erano alle dipendenze dell'ente locale” e si richiama il meccanismo della temporizzazione.
Concetto ulteriormente sviluppato nella memoria di costituzione a seguito della riassunzione ove si specifica che “al fine di determinare la fascia retributiva “equivalente” a quella precedentemente goduta nel ruolo di provenienza, si ha riguardo all'integrale trattamento percepito presso l'ente locale di appartenenza al momento del trasferimento, computando non solo lo stipendio e la RIA
(retribuzione individuale di anzianità) manche le indennità proprie della contrattazione collettiva degli EE.LL. […] se il trattamento economico globalmente goduto alla data del trasferimento (tenuto conto, dunque, anche di emolumenti accessori sconosciuti nel CCNL
Scuola) era superiore a quello corrispondente alla fascia retributiva della P.A. statale in cui il dipendente è stato inquadrato, la relativa differenza è computata come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali […] e considerata come utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.
Deve, quindi, escludersi che il non abbia contestato CP_1
l'assunto attoreo circa la diminuzione del trattamento retributivo.
2.3 - La Suprema Corte (nelle pronunce n. 24387/20, n. 29935/19 e altre conformi) ha osservato che secondo la Corte di Giustizia il giudice nazionale, nella definizione delle singole controversie, deve
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn.
75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di
"peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76:
"condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto;
c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").
2.4 – Nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta una CTU contabile al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un pregiudizio economico e l'ausiliario ha concluso affermando “di aver accertato un peggioramento delle condizioni economiche globalmente considerate, relativamente al periodo dal trasferimento stesso alla cessazione del rapporto in data 31.08.2000, cioè per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 agosto 2000, nell'ammontare lordo (alla data del 31 agosto 2000) di vecchie lire 3.120.470
(tremilionicentoventimila470) corrispondenti a circa Euro 1.612,00
(milleseicendododici/00) esclusi eventuali interessi e rivalutazione monetaria”.
La sentenza di primo grado, pur concludendo per il rigetto della domanda, nel corpo della motivazione aveva preso atto delle conclusioni del CTU rilevando che “un peggioramento retributivo complessivo rilevante nei termini di cui alla sentenza CGUE 6.9.2011
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
c'è, ma dipende non già, come da originaria prospettazione attorea, dal mancato riconoscimento, a seguito del trasferimento, dell'effettiva anzianità di servizio, bensì, appunto, dalla mancata considerazione, in sede di parametrazione dell'assegno ad personam, dell'intero stipendio, comprensivo anche delle indennità percepite con continuità. Ebbene, tale profilo – come detto unico idoneo a determinare il peggioramento retributivo eventualmente rilevante alla luce dell'approdo giurisprudenziale comunitario sopramenzionato – non può essere, tuttavia, in concreto considerato trattandosi di una ragione della domanda affatto diversa da quella iniziale, tale da integrare una nuova pretesa per diversità della causa petendi, come tale inammissibile”. Proprio in ragione di tale passaggio motivazionale – in cui si rileva l'emersione all'esito della CTU di un peggioramento retributivo ritenuto “eventualmente” rilevante alla luce della sentenza della Corte di Giustizia – il ha proposto CP_1
appello incidentale (condizionato all'accoglimento del primo motivo di appello principale in cui si è censurata la decisione per aver rigettato la domanda a causa della ritenuta inammissibile modifica della causa petendi in corso di causa). Nell'ambito di tale appello incidentale - divenuto ora rilevante alla luce di quanto sopra affermato nell'analizzare il primo motivo di appello principale -
l'Amministrazione contesta le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado e, in ultima analisi, nega l'effettività di un peggioramento delle condizioni retributive dell'appellante in riassunzione.
2.4 – Le conclusioni cui è giunto il CTU non risultano corrette, sia per ragioni strettamente giuridiche (riferibili alle voci retributive computate), sia in conseguenza della mancata considerazione di
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
alcune componenti retributive riferibili al trattamento economico goduto alle dipendenze del . Controparte_1
Il CTU ha erroneamente computato nel trattamento economico globale in godimento presso l'Ente locale anche il premio incentivante (del rilevante importo di Lire 2.300.000 nell'anno 1999 (come si ricava dal certificato del Comune di Scorzè, mod. 98.2 prodotto in atti).
La giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha chiarito che “un peggioramento retributivo "sostanziale", impedito dalla tutela che la direttiva Eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione "certa" del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicchè non possono essere apprezzati gli importi, che seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il "normale" corrispettivo della prestazione, perchè, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata;
23. ciò detto rileva il Collegio che nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. il ricorrente, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell'assegno personale, fa leva su voci del trattamento accessorio e su istituti contrattuali che, a prescindere dall'accertamento in fatto e dalla rilevanza nella fattispecie, non possono essere apprezzati, o perchè si prospetta un'interpretazione erronea della contrattazione collettiva per il personale del comparto degli enti locali, o in quanto si tratta di voci prive dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
divieto di reformatio in peius;
24. deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e
18 del CCNL 1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'an e nel quantum” (Cass. sez. lav., n. 6006 del 28/02/2023; Cass. sez. lav., n. 20089 del
13/07/2023; Cass. sez. lav., n. 12943 del 13/05/2021 ed ulteriori conformi).
Inoltre, il CTU ha computato il valore della tredicesima solo nell'ammontare del trattamento goduto presso l'ente locale e non anche nel calcolo diretto a quantificare le spettanze dovute alle dipendenze del . Come rilevato dal , Controparte_1 CP_1
la tredicesima e l'indennità integrativa speciale non vengono quantificate in sede di inquadramento ma vengono riconosciute al momento del pagamento. Parte appellante neppure sostiene che il non avrebbe erogato la tredicesima e nelle osservazioni CP_1
inoltrate al CTU dal difensore della ricorrente in data 4.02.2013, allegate alla perizia sub all. 3.1, si afferma che nel trattamento economico globale percepito nel 1999 alle dipendenze del Comune non va computata la tredicesima. Peraltro, l'ammontare della stessa sarebbe stato del tutto equivalente a quella liquidata dal Comune nel
1999. Guardando il prospetto mod. 98.2 si evince che l'importo riconosciuto dal Comune a titolo di tredicesima corrisponde all'importo dello stipendio annuo (pari ad Euro 13.960.584) diviso dodici. Lo stipendio annuo riconosciuto dal nel decreto di CP_1
ricostruzione della carriera è pari ad Euro 13.960.588 alla data
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'1.1.2000. La tredicesima deve calcolarsi in un dodicesimo di tale importo che, all'evidenza, è sovrapponibile a quella riconosciuta dal
Comune. La tredicesima va quindi considerata come un elemento neutro ai fini della verifica di un eventuale peggioramento del trattamento economico globale.
Vanno, pertanto, scomputati dal conteggio effettuato dal CTU in merito al compenso annuo globale qui rilevante presso il Comune sia il premio incentivante, sia la tredicesima (atteso che non è stata computata nel conteggio riferito al compenso spettante presso il e, come si è visto, è un elemento neutro di pari valore). CP_1
Operata questa sottrazione la differenza tra la retribuzione annua in godimento, e qui rilevante, presso il Comune (Lire 27.195.746) e quella percepita presso il Ministero, calcolata sommando lo stipendio tabellare, comprensivo di assegno ad personam, all'indennità integrativa speciale riconosciuta per l'anno 2000 (dati ricavabili dall'estratto SIDI prodotto dal Ministero sub doc. 3, per un totale di
Lire 26.050.948) risulta pari a Lire 1.144.798 annui, pari a Lire 95.400 al mese. La differenza risiede essenzialmente nel differente importo liquidato a titolo di indennità integrativa speciale (Lire 13.110.162 presso il Comune – Lire 12.090.360 presso il Ministero = Lire
1.019.802); voce retributiva che non viene considerata in sede di inquadramento nei ruoli del ma riconosciuta al momento del CP_1
pagamento della retribuzione (cfr. decreto di inquadramento, busta paga acquisita dal CTU ed estratto SIDI dimesso dal Ministero sub doc. 3). Tuttavia, dall'analisi della busta paga del settembre 1999
(quando la ricorrente era alle dipendenze del Comune) l'indennità integrativa speciale è indicata in Lire 1.007.532 che, moltiplicata per dodici mensilità risulta pari a Lire 12.090.384, quindi sostanzialmente sovrapponibile a quella riconosciuta presso il Ministero: 12.090.360
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
ricavabile dall'estratto SIDI : 12 = 1.007.530 (e, infatti, l'art. 3, co. 1 del D.M. 5.04.2001, di recepimento dell'accordo ARAN del
20.07.2000, prevedeva che “al personale destinatario del presente accordo [applicabile dal 1° gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali transitato nel comparto scuola] è corrisposta
l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola”). La differenza, verosimilmente, risiede in massima parte nell'aver considerato nel conteggio della complessiva indennità integrativa speciale erogata dal Comune anche il rateo riferito alla tredicesima mensilità, mentre nel prospetto SIDI del non viene indicata la tredicesima e, conseguentemente, CP_1
neppure l'indennità integrativa speciale erogata assieme ad essa (la conferma la si ricava tenendo presente che moltiplicando per 13 mensilità l'importo dell'indennità integrativa speciale liquidata nel cedolino di aprile 2000, comunque antecedente al decreto di inquadramento e ricostruzione carriera nei ruoli del . 2 CP_5
ric. primo grado- si otterrebbe un importo di 13.020.267 lire, evidentemente superiore a quello indicato come importo erogato a titolo di indennità integrativa speciale nell'estratto SIDI -doc. 3 res.- che non tiene conto della tredicesima mensilità). Conseguentemente, operando un confronto su dati omogenei (indennità integrativa speciale su dodici mensilità o su tredici mensilità presso entrambi i datori di lavoro) la differenza sopra riportata tra gli importi riconosciuti a titolo di indennità integrativa speciale si riduce sino quasi ad azzerarsi, divenendo sostanzialmente irrilevante (poco meno di 90.000 lire annue).
Ad ogni buon conto, il CTU, come si evince anche dalle osservazioni del CTP del , non ha nemmeno computato nel conteggio CP_1
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
riferito agli emolumenti spettanti presso l'Amministrazione scolastica il compenso individuale accessorio (c.d. CIA). Si tratta di un compenso mensile spettante al personale ATA (ex art. 25 CCNI
Scuola 1998/01), che all'epoca – come si evince anche dal cedolino acquisito dal CTU di aprile 2000 – era pari a Lire 76.000 mensili (Lire
912.000 annue). Di qui l'insussistenza di una riduzione di trattamento stipendiale.
Peraltro, anche laddove non si tenesse conto dei rilievi sopra svolti in merito al calcolo dell'indennità integrativa speciale in godimento presso l'amministrazione scolastica tenendo conto del rateo da erogarsi con la tredicesima e si ritenesse, dunque, effettivamente sussistente un delta di Lire 1.144.798 annui, in ogni caso, a fronte della mancata considerazione nella CTU dell'importo spettante a titolo di CIA, la differenza si ridurrebbe comunque a Lire 232.798 annue, pari a Lire 19.400 mensili.
Si tratta, all'evidenza, di una differenza minima, che non può ritenersi un peggioramento sostanziale del trattamento economico globale in godimento. Inoltre, quand'anche questa minima differenza di poco più di 200.000 lire fosse stata riconosciuta dal in sede di CP_1
ricostruzione di carriera, non avrebbe determinato l'inserimento nella fascia stipendiale superiore rivendicata dalla difesa attorea. Sotto altro profilo, si deve inoltre rilevare che a partire dal 1° luglio 2000
(dunque, dopo appena sei mesi dal transito nei ruoli del ) è CP_1
stato riconosciuto un aumento stipendiale di Lire 300.000 annui (come si evince dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera), con conseguente annullamento di ogni differenza.
Si deve, pertanto, escludere che nel passaggio alle dipendenze del l'originaria ricorrente abbia subito un Controparte_1
“peggioramento retributivo sostanziale”. Sul punto si rileva che, in
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
fattispecie riferita al medesimo contenzioso, la Suprema Corte (Cass.
n. 28463/18) ha confermato la decisione di questa Corte in cui era stato escluso un peggioramento retributivo e, nello specifico, si era rilevato che dal raffronto tra i due trattamenti complessivi percepiti emergeva soltanto una riduzione minima della retribuzione pienamente compensata negli anni immediatamente successivi.
2.5 – Vanno, quindi, respinti i motivi di appello principale dal secondo al quarto (oltre alla parte del primo riferita al fatto che il giudice di prime cure, alla luce della CTU, avrebbe dovuto accogliere il ricorso una volta accertata la diminuzione del trattamento retributivo riconosciuto dopo il passaggio alle dipendenze del ), mentre CP_1
va contestualmente accolto il motivo di appello incidentale volto a contestare l'esistenza di un sostanziale peggioramento del trattamento retributivo dell'originaria ricorrente.
3 – I motivi di appello principale dal quinto al nono possono parimenti essere trattati congiuntamente e sono infondati alla luce di quanto già affermato dalla Cassazione in numerosi giudizi omologhi in cui la difesa dei lavoratori (peraltro, la stessa difesa dell'odierna appellante) ha sollevato le medesime censure volte ad ottenere un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Tra le molte pronunce si richiama qui anche ai sensi dell'art. 118, co.
1, disp. att. c.p.c. Cass. n. 20089/2023: “I ricorrenti invocano, in via subordinata, una nuova rimessione alla Corte costituzionale o un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea per un'ulteriore valutazione della compatibilità della norma interna con i principi e le norme unionali. Sennonchè, tutte le relative questioni sono già state affrontate e respinte da questa Corte in numerosi precedenti, alle motivazioni dei quali è pertanto sufficiente fare qui rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. Civ. n.
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
31121/2021; Cass. civ. n. 17991/2021, Cass. civ. n. 17990/2021,
Cass. civ. n. 17989/2021, Cass. civ. n. 17807/2021, Cass. civ. n.
17806/2021, Cass. civ. n. 17805/2021, Cass. civ. n. 17803/2021, Cass. civ. n. 17802/2021, Cass. civ. n. 15470/2021, Cass. civ. n.
15469/2021, recentemente richiamate da Cass. Civ. n. 6006/2023; adde: Cass. civ. n. 35067/2021; Cass. civ. n. 30923/2021; Cass. civ.
n. 8968/2021). In sintesi, quanto alla necessità di disapplicare la L. n.
266 del 2005 in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, i ricorrenti muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza della
Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C-108/10. Infatti, la questione dell'ipotizzata violazione dell'art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della dalla Corte Europea, secondo cui, ai sensi dell'art. 51 della
Carta, il collegamento con il diritto dell'Unione dell'atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa Eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue. E' stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell'Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell'Unione non pongano alcun obbligo specifico agli Stati membri
(Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C-686/18 punti da 52 a 54; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C-32/20 punti da 25 a 27). Con la sentenza 6.9.2011 in causa C-108/10, la Corte di
Giustizia ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati, per effetto del trasferimento, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive. Il collegamento con il diritto dell'Unione è da intendere nei termini precisati nei punti che precedono ed opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l'obiettivo della direttiva e - quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo - non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilità sia garantita e
l'operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione.
Analogamente il collegio, nel ribadire l'orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare
l'attivazione del procedimento incidentale di legittimità in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte costituzionale in più pronunce (Corte Cost. n. 234/2007; Corte cost.
n. 400/2007; Corte Cost. n. 212/2008; Corte cost. n. 311/2009). In particolare, con la sentenza Corte Cost. n. 311/2009 la Corte costituzionale, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica n. 266 del 2005 in relazione al parametro invocato ( art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva evidenziato, da un lato, la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla L. n. 312 del 1980, dall'altro la necessità di un'interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l'impiego pubblico e dell'invarianza della spesa, imposta dalla stessa L. n. 124 del 1999 ai fini del rispetto dell'art. 81
Cost.; invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
carico. La Corte costituzionale, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti”. In termini anche Cass. sez. lav., 13.05.2021, n. 12943.
4 – Il decimo motivo d'appello principale è infondato. L'appellante sostiene che il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel comparto degli Enti locali avrebbe determinato una illegittima discriminazione tra personale ATA assunto ab origine dal e personale coattivamente trasferito alle Controparte_1
dipendenze del a decorrere dal 1.01.2000 e sostiene che la CP_1
legge n. 266/05 avrebbe violato i principi generali di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione in materia di condizioni di impiego consacrati nell'art. 157 TFUE, negli artt. 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nonché nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE che sanciscono un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
In realtà, come anche affermato da Cass. n. 12943/21, le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
dal lavoratore. Nella medesima pronuncia si è, altresì, affermato che l'anzianità pregressa non può essere fatta valere dal lavoratore per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n.
25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché
l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative. Inoltre, la Corte Costituzionale, già investita della questione circa la possibile violazione del principio di uguaglianza da parte della legge n. 266/05 ha affermato che “Secondo la prospettazione dei rimettenti, si sarebbe in presenza, infatti, di una irrazionale disparità di trattamento fra i lavoratori ATA, provenienti dagli enti locali, e i lavoratori ATA inseriti fin dall'origine del loro rapporto di impiego nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, nonché tra i lavoratori inseriti nell'ambito dello stesso comparto di contrattazione collettiva.
Tale impostazione, da un lato, non tiene conto del fatto che il fluire del tempo - il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi - non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della
Costituzione e, dall'altro lato, non considera la specificità propria della disciplina normativa dei due comparti di contrattazione collettiva rappresentati, rispettivamente, da quello della scuola e da quello degli enti locali (si vedano, ex multis, la sentenza n. 276 del
2005 e l'ordinanza n. 190 del 2003). Sotto questo secondo aspetto, in particolare, occorre tenere presente la strutturale diversità esistente
~ 28 ~ Corte d'Appello di Venezia
tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva nei due distinti comparti e, quindi, del diverso ruolo svolto dall'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente.
Né è senza significato che la norma oggetto di censura, la quale si ricollega, interpretandola, ad una disposizione a carattere transitorio, preserva il trattamento economico conseguito dagli interessati alla data del loro trasferimento di ruolo, anche grazie al meccanismo della eventuale corresponsione di un assegno ad personam, che debba tener conto della differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999. Detta differenza è, altresì, considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
In realtà, la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale.
Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per
l'ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili” (Corte Cost. n. 234/2007). Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere che i principi di uguaglianza e di parità
~ 29 ~ Corte d'Appello di Venezia
di trattamento invocati in questa sede in relazione alla disciplina comunitaria non possano considerarsi compromessi dalla legge n.
266/05 atteso che: a) essa concorre a disciplinare, per quanto qui rileva, una vicenda riconducibile ad un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/18/CEE (che non impone di parificare l'anzianità maturata presso il cedente a quella dei dipendenti del cessionario, salva la necessità di tener conto di detta anzianità nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente); ad essa è sottesa la necessità di armonizzare due diversi sistemi di inquadramento nei due comparti, cui corrispondono anche diversi sistemi di determinazione del trattamento economico;
c) ha operato preservando il maturato economico acquisito presso l'ente di provenienza. Una trasposizione integrale dell'anzianità acquista presso l'ente locale nel passaggio nei ruoli del Ministero avrebbe, invece, determinato un incremento della retribuzione rispetto a quella percepita in precedenza.
5 - Parimenti infondato è l'undicesimo motivo d'appello laddove si sostiene che la legge n. 266/05, qualora interpretata nel senso di non salvaguardare tutte le voci retributive percepite prima del trasferimento, viola anche gli scopi perseguiti dalla direttiva comunitaria sul trasferimento d'azienda.
Proprio con la sentenza c.d. “Scattolon” la Corte di Giustizia ha chiarito che “Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima
~ 30 ~ Corte d'Appello di Venezia
del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva”. Inoltre, si è affermato che la direttiva “ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui essi godevano precedentemente”.
Proseguendo il ragionamento si afferma poi che “È altrettanto pacifico che i compiti svolti, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche dal personale ATA degli enti locali erano analoghi, se non identici, a quelli svolti dal personale ATA alle dipendenze del
. Di conseguenza, sarebbe stato possibile qualificare CP_1
l'anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del . In una situazione del genere, CP_1
contrassegnata dalla possibilità di evitare, a causa di un riconoscimento a dir poco parziale dell'anzianità dei lavoratori trasferiti, che questi ultimi subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75-77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente (v., per analogia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-425/02, Racc. pag. I-10823, Per_5
punto 34)”.
~ 31 ~ Corte d'Appello di Venezia
La finalità della direttiva, pertanto, risulterebbe violata se venisse accertato un sostanziale peggioramento del livello retributive goduto in precedenza dai lavoratori transitati nei ruoli ministeriali ma, per le ragioni già esposte in precedenza, tale sostanziale peggioramento non
è ravvisabile.
6 – In conclusione, pur a fronte del parziale accoglimento del primo motivo di appello principale, con l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato del , l'esito finale del giudizio non CP_1
cambia, dovendosi rigettare le domande formulate dall'originaria ricorrente. La sentenza di rigetto emessa in primo grado, in definitiva, viene confermata con diversa motivazione.
7 – Le spese di lite, attesa la complessità della vicenda, che ha visto coinvolte anche la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, possono essere compensate per tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 32167/21 della Corte di cassazione, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In parziale accoglimento del primo motivo di appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale condizionato del
, rigetta le domande formulate dall'originaria CP_1
ricorrente in primo grado confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata;
- Spese compensate per tutti i gradi e la presente fase di giudizio.
Venezia, 17.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Paolo Talamo
~ 32 ~