Articolo 2347 del Codice civile
Articolo 2335Articolo 2348
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2347.

(( (Indivisibilita' delle azioni). )) ((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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