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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/03/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1079/2018, avente ad oggetto: risarcimento del danno;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Antonio Barone e Gaetano Ferretti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Tommaso Fabiano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e CONTRO
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
, in persona del l. r. p. t.; Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE nonché CONTRO
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_4 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Aniello Govetosa, presso cui è elettivamente domiciliata. RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della responsabilità dei convenuti per
1 l'infortunio lavorativo subìto addì 17.4.2009, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in misura di € 150.000,00 ovvero nella misura di giustizia, oltre rivalutazione interessi;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE DE ANGELIS MARIO: rigettare il ricorso;
in subordine, dichiarare satisfattivo il pagamento di € 15.000,00; in ulteriore subordine, decurtare dal risarcimento la detta somma nonché l'importo di € 10.000,00 già pagato a titolo di provvisionale liquidata nella sentenza penale;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare che nulla è dovuto per assenza di CP_4 responsabilità; in subordine, decurtare dal risarcimento tutto quanto corrisposto anche a titolo di provvisionale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 24.11.2017, il sig. esponeva Parte_1 che, in data 17.4.2009, presso il cantiere di via Cione in Avellino, dove era in corso la costruzione di due corpi di fabbrica per civili abitazioni, egli era intento ad espletare la prima giornata di lavoro quale dipendente di con mansioni di posa in Controparte_3 opera dell'intonaco.
Riferiva che, mentre stava raccogliendo buste di intonaco vuote da terra, era precipitato dal secondo piano, per finire, dopo un volo di circa dieci metri, sul solaio del piano seminterrato sottostante, e che, a causa di ciò, aveva riportato lesioni tali da richiedere il trasporto presso l'ospedale civile di Avellino, dove gli venivano diagnosticati frattura del bacino e del polso destro, contusioni ed escoriazioni multiple.
Rappresentava che, all'esito del conseguente procedimento penale, con sentenza n.
1763/2014 del Tribunale di Avellino, veniva accertato il subappalto dei lavori tra e e la designazione dell'arch. quale CP_4 Controparte_3 Controparte_1 responsabile della sicurezza, nonché veniva accertata l'omissione delle misure precauzionali ex artt. 122 e ss. D. Lgs. 81/2008, ed in specie l'assenza dei parapetti sui lati dei solai prospicienti il vuoto.
Sosteneva che la responsabilità dell'accaduto era da imputarsi ai resistenti, ossia
[...] quale datrice di lavoro, il suo l. r. p. t. , arch. CP_3 Controparte_2 CP_1
coordinatore per la sicurezza, e quale committente e proprietaria
[...] CP_4 degli immobili, precisandone i sottesi titoli giuridici.
Evidenziava che il Tribunale penale, nella succitata sentenza, aveva condannato
[...]
e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.500,00 CP_3 Controparte_1 cadauno, altresì condannandoli in solido al risarcimento del danno in suo favore, quale
2 costituita parte civile, assegnando, a titolo di provvisionale, la somma di € 10.000,00.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno all'integrità fisica e morale, stimato dal proprio c.t.p. in misura pari al 16,5%, oltre che del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, da esborsi e da perdita di chances, nel complesso da quantificarsi in misura pari ad € 150.000,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di
Avellino formulando le esposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva CP_4 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Affermava di essere esente da qualsiasi responsabilità per il sinistro, essendo stata assolta dal giudice penale per non aver commesso il fatto, come statuito nella prefata sentenza n. 1763/2014, con accertamento sul fatto assurto a giudicato vincolante ex artt. 652 e 654 c.p.p., giacché si era costituito parte civile. Parte_1
Instava per la sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c., poiché CP_1
aveva appellato detta sentenza, che però non era stata impugnata nel capo
[...] affermativo della sua assoluzione né dal P.M. né dalla parte civile.
Aggiungeva che, in data 14.5.2009, , all'epoca l. r. p. t., corrispose la Persona_1 somma di € 15.000,00 al sig. padre di , a titolo di Persona_2 Parte_1 risarcimento del danno derivante dall'infortunio, a mezzo assegno bancario.
Eccepiva il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, poiché, come accertato nella sentenza penale, i parapetti erano regolarmente installati, ma rimosse uno di tali supporti, ritenendo che fosse d'ostacolo all'attività Parte_1 di lavoro, e ciò proprio in corrispondenza del punto di caduta.
Contestava la quantificazione del danno operata in citazione.
Altresì si costituiva , il quale, parimenti instando per la sospensione Controparte_1 del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c., eccepiva anch'egli che la somma corrisposta al padre del lavoratore, per € 15.000,00, era pienamente satisfattiva.
Affermava che, in ogni caso, egli aveva predisposto il piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla legge e che era stato nominato responsabile di cantiere il geom. , incaricato della concreta vigilanza sulla sicurezza e Parte_2 titolare della correlata posizione di garanzia.
Dichiarava di non essere stato messo a conoscenza dell'inizio dei lavori edili né dell'appalto tra le predette società.
Deduceva di essere esente da responsabilità sia in fase progettuale sia in fase esecutiva.
3 Sosteneva anch'egli che aveva rimosso un supporto perimetrale Parte_1 proprio nel punto in cui era caduto.
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e concludeva ut supra.
Riassegnato il giudizio al giudice del lavoro per competenza funzionale, nonché disposto il mutamento del rito, con ordinanza a verbale del 12.6.2019 veniva disposta la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale ex artt. 75 c.p.p. e 295 c.p.c., pendendo appello avverso la succitata sentenza del Tribunale penale di Avellino.
Con ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato nel termine ex art. 297 c.p.c. assegnato, , premesso che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza Parte_1
n. 8836/2020 del 17.12.2020, depositata addì 14.3.2021 e passata in giudicato in data
3.5.2021, aveva definito il giudizio penale, chiedeva la prosecuzione della causa.
Ripristinato il contraddittorio, e si costituivano in Controparte_1 CP_4 giudizio, insistendo nelle pregresse difese, mentre ed Controparte_2 Controparte_3 non comparivano, benché ritualmente intimati, sicché ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.10.2022.
Con ordinanza del 28.4.2023, veniva richiesta informativa all' ex artt. 213 e CP_5
421 co. 2 c.p.c., mentre, con successivo provvedimento dell'8.9.2023, veniva conferito incarico di C.T.U. medico-legale al dott. . Persona_3
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U. medica, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Innanzitutto, occorre chiarire che il thema decidendum del presente giudizio verte sulla quantificazione del danno subìto dal lavoratore.
Infatti, la costituzione di parte civile di nel processo penale impone Parte_1 di ritenere, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., che la domanda di risarcimento del danno sia stata da lui già proposta e delibata nel giudizio penale stesso, sicché, nella presente sede giudiziale, occorre solo procedere all'accertamento del danno conseguenza ed alla relativa liquidazione, risultando preclusa, ex art. 652 c.p.p., la valutazione della pretesa posizione debitoria di come si vedrà meglio appresso. CP_4
Del resto, nella sentenza (in atti) n. 1763/2014 del Tribunale di Avellino, sezione penale, in persona del dott. Paolo Cassano, depositata addì 9.10.2014, è già pacificamente contenuta una statuizione di condanna generica di , Controparte_1
ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Controparte_2 Controparte_3
4 ex art. 539 c.p.p., per l'appunto da liquidarsi in separata sede, e per Parte_1 di più con l'attribuzione di una provvisionale (ex art. 539 co. 2 c.p.p.) per € 10.000,00, da imputarsi alla liquidazione definitiva.
Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, I sez. pen., n.
8836/2020 (in atti), depositata il 14.3.2021 e passata in giudicato addì 3.5.2021.
Dunque, le statuizioni civili della pronuncia penale in questione sono assurte a res iudicata, rendendo l'an debeatur dell'azione di risarcimento non più esaminabile.
Difatti, allorquando il giudice penale abbia accolto la domanda risarcitoria contenuta nella costituzione di parte civile, anche con condanna generica al risarcimento, ed il relativo capo di sentenza sia passato in giudicato, il giudice civile viene chiamato ad un'opera di mero accertamento della sussistenza dell'an del danno conseguenza e di relativa quantificazione, essendo preclusa qualsivoglia indagine inerente alla responsabilità, poiché, altrimenti opinando, sarebbe violato il criterio del ne bis in idem, che impedisce un nuovo esame di questioni che siano oggetto di pronuncia giudiziale, la quale, come nel caso di specie, è passata in giudicato e, perciò, esplica pienamente i propri effetti vincolanti dei confronti delle parti e dei loro eredi e aventi causa ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4318: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum”).
La portata dell'accertamento demandato a questo giudice include, quindi, unicamente la selezione dei danni risarcibili e del nesso di causalità tra l'evento e questi ultimi.
2. Ciò chiarito, si osserva che tali profili risultano finanche incontestati, giacché le parti resistenti costituite si sono limitate ad una generica contestazione delle voci di danno di cui il lavoratore ha chiesto il risarcimento.
Ciò, tuttavia, non esclude il dovere del giudice di esaminarle compiutamente.
Peraltro, e sempre limitatamente al nesso causale tra evento e singole poste risarcitorie rivendicate da , occorre rammentare che, in subiecta materia, trova Parte_1
5 applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali, e ciò non solo nei giudizi contro l' ma anche in quei giudizi che, CP_5 come il presente, hanno ad oggetto il danno differenziale a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. 81/2008 (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751; Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2018, n. 1770; Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2013, n. 16832).
Reputa il giudicante che, com'è ovvio, il criterio causalistico di equivalenza debba applicarsi non solo nell'accertamento del nesso eziologico rispetto all'evento (cioè alla caduta), ma anche rispetto ai danni conseguenza lamentati, poiché disconoscerne la valenza si tradurrebbe in un aggiramento della regola interpretativa.
Ciò impone di disattendere le difese sollevate sul punto dalle parti resistenti, sia perché la res iudicata formatasi sulla domanda risarcitoria contiene già il definitivo accertamento di sussistenza o d'insussistenza della loro responsabilità, sia in quanto tali difese sono delimitate al solo piano della responsabilità, non risultando, invece, dirette a contestare l'esistenza dei danni ed il nesso causale rispetto all'evento.
Per mera completezza argomentativa, ritiene questo giudice di dover comunque segnalare alle parti resistenti che è del tutto irrilevante la circostanza, da esse dedotta ed invero non specificamente contestata da , secondo cui quest'ultimo Parte_1 aveva rimosso un elemento del parapetto: ciò non è sufficiente ad escludere l'esistenza del nesso eziologico, né rispetto all'evento né rispetto alle lesioni, e ciò in quanto, come noto, permane in ogni caso il dovere del datore di lavoro, nonché del soggetto che la legge individua come responsabile della sicurezza, di vigilare sulla costante applicazione dei presidi antinfortunistici da parte dei lavoratori, e, per l'effetto, parimenti permane l'apporto concausale delle condotte omissive.
Invero, le parti resistenti, al fine di validamente invocare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avrebbero dovuto dimostrare l'intervento di un fattore abnorme, imprevedibile e straordinario, tale da integrare un c.d. rischio elettivo, idoneo a spezzare in radice qualunque legame causale tra i doveri ad esse facenti capo ex art. 2087 c.c. e l'evento sinistroso (Cassazione civile, sez. lav., 16/12/2022, n. 37019:
“Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a
6 tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”).
In concreto, la rimozione del supporto da parte del lavoratore, ipotizzando che si tratti di circostanza dimostrata, costituisce una negligenza del lavoratore stesso che il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza avrebbero dovuto impedire, sorvegliando la sua attività e richiamandolo all'ordine, ossia vietandogli di rimuovere l'elemento oppure imponendogli di riposizionarlo, se già rimosso.
Dalle stesse difese proposte negli atti di costituzione delle resistenti, emerge che non vi è allegazione né di un rischio elettivo né del rispetto dell'obbligo di vigilanza sulla condotta negligente ed imprudente del lavoratore.
Pertanto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, deve riscontrarsi che il datore ed il responsabile della sicurezza abbiano commesso condotte tali da costituire almeno una concausa del lamentato danno, in quanto tale idonea a determinare la responsabilità contrattuale della società datrice e dell'architetto a titolo di violazione dei doveri ex art. 2087 c.c., senza alcuna riduzione del risarcimento.
Né a diversa conclusione si perverrebbe opinando a contrario, restando comunque insuperabile l'efficacia preclusiva del giudicato di condanna suindicato.
Per quanto concerne, infine, le posizioni soggettive debitorie, in disparte quella di
(che sarà appresso esaminata), basti evidenziare che la pronuncia civile CP_4 contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Avellino, sopra indicata, è stata interamente confermata in grado d'appello ed assume forza di giudicato nella parte in cui condanna al risarcimento, con effetto incontrovertibile, , Controparte_1 CP_2
ed a nulla rilevando che la Corte d'Appello di Napoli abbia
[...] Controparte_3 dichiarato estinti per prescrizione i reati addebitati ai primi due, perché ciò non ha inciso sulle statuizioni civili.
3. A questo punto, vanno quantificati e liquidati, previo accertamento, i danni lamentati nell'atto introduttivo.
7 Allo scopo di accertare il danno biologico, trattandosi di accertamento specialistico richiedente competenze scientifiche non possedute dal giudicante, è stata disposta
C.T.U. ex art. 61 c.p.c., con affidamento dell'incarico al dott. il quale, Persona_3 nella relazione definitiva versata in atti, frutto del regolare contradditorio tra le parti ed il consulente e, perciò, pienamente utilizzabile a fini decisori, ha osservato quanto segue: “L'infortunio sul lavoro del 17/04/2009 procurò al periziato una frattura della branca ileo ed ischio-pubica a destra, una frattura dell'ala iliaca e dell'ala sacrale a destra, un trauma al polso destro con frattura composta del pisiforme. In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) risultano soddisfatti nel caso in esame. Dal punto di vista patogenetico il politrauma è compatibile col racconto della parte ricorrente, ossia precipitazione dall'alto. Le fratture a carico del bacino e del polso destro sono state trattate incruentemente mediante immobilizzazione. Le suddette infermità sono causative di una menomazione dell'integrità psico-fisica del periziato, incidendo sul modo di essere dello stesso e sul suo benessere per i motivi che andrò ad illustrare di qui a poco. L'inabilità temporanea assoluta (100%), derivata all'esaminato subito dopo il trauma, va determinata in complessivi giorni 45, corrispondenti alle giornate di completa inibizione delle consuete attività del periziato, anche soltanto potenziali, a causa del ricovero ospedaliero nonché del periodo di inibizione della deambulatoria autonoma per il divieto di carico imposto dai sanitari, così come si evince dalla storia clinica documentata. È seguito un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 75% per ulteriori giorni 28, corrispondente alla fase inziale del percorso riabilitativo, nonché un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 50% per ulteriori giorni 28, coincidente con la concessione del progressivo carico con doppio appoggio a bastoni canadesi. È seguito infine un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 25% per ulteriori giorni 51, corrispondente alla fase finale della riabilitazione ed al periodo di riposo concesso in data 22/02/2010 dagli ortopedici per una riacutizzazione della patologia. Per rispondere ai quesiti peritali relativi al danno biologico permanente, mi avvarrò delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” emanate dalla al fine di pervenire ad una stima ragionata Organizzazione_1 del danno biologico permanente patito dal periziato, inteso quale menomata efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. In merito agli esiti relativi alle fratture del bacino, in diretta connessione causale con
l'infortunio de quo, le risultanze dell'esame clinico peritale e dell'indagine radiografica in atti effettuata in data 10/01/2015 depongono per un quadro anatomo-funzionale assimilabile alla voce tabellare “esiti di frattura extra-articolare del bacino, consolidata con buon allineamento dei monconi ma con plausibile sintomatologia dolorosa” a cui le citate linee guida hanno attribuito una fascia percentuale di danno biologico compresa tra 3 e 5%. Tenuto conto dell'estensione del processo fratturativo alla branca ileo ed ischio-pubica a destra nonché all'ala iliaca e sacrale a destra, alla fattispecie in esame è possibile attribuire la percentuale di danno biologico pari al 5%. Relativamente agli esiti derivati dalla frattura composta del pisiforme al polso destro, essi sono valutabili ricorrendo alla voce tabellare “esiti di frattura di una delle altre ossa del carpo, con dolore e limitazione funzionale di grado lieve”, che prevede una fascia percentuale di danno biologico compresa tra 1 e 3%. Poiché la parte attrice non ha prodotto alcuna indagine strumentale evidenziante eventuali difetti di consolidamento delle fratture patite ed in considerazione delle evidenze cliniche rilevate in sede peritale, nella fattispecie in esame la voce tabellare riconducibile agli esiti post-traumatici al polso destro, deve essere proporzionalmente ridotta all'1%. Complessivamente, le sequele derivanti dall'evento traumatico per cui è causa apportano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto esaminato, incidendo sul suo modo di essere e sul suo stato di benessere, nella misura del 5% di danno biologico. Il lasso di tempo trascorso dall'Aprile 2009 ad oggi fa ritenere che la condizione clinica del periziato sia da giudicarsi stabilizzata ed insuscettibile di aggravamento. La capacità lavorativa specifica non appare compromessa, in quanto gli esiti riportati rientrano nel campo delle cosiddette “micro-permanenti”, ossia esiti modesti di per sé incapaci di ridurre la capacità lavorativa posseduta dal soggetto esaminato. Allegate al fascicolo di parte ricorrente vi sono n°4 fatture rilasciata dal centro Organizzazione_2 di Acerra rispettivamente in data 11/06/2009, 24/06/2009, 16/07/2009 e 04/08/2009 per il pagamento del ticket per cicli di fisiokinesiterapia per un importo totale pari ad € 144,60. Non si intravedono in futuro spese mediche per ipotetiche cure riconducibili al caso specifico. Infine, per rispondere all'ultimo quesito peritale in ordine temporale mi avvarrò della specifica CP_ tabella delle menomazioni dell di cui al D.M. 12/07/2000, al fine di quantificare la percentuale di inabilità permanente
a carico del ricorrente quale esiti dell'infortunio sul lavoro de quo. In particolare, gli esiti della frattura composta del pisiforme
8 al polso destro possono essere valutati per analogia diretta alla voce tabellare riportata al codice 238 “movimenti di flesso- estensione del polso limitati ai gradi estremi”, a cui il Legislatore ha attribuito 2 punti percentuali di danno biologico. Gli esiti fratturativi a carico del bacino non prevedono specifici riferimenti tabellari e la valutazione medico-legale si fonda sul criterio analogico indiretto con la voce tabellare n°272 abbattuta di 2/3 (esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – fino a 8 punti), ovvero riconoscendo una percentuale del 3% di danno biologico. Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che gli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso al periziato abbiano determinato CP_ complessivamente un danno biologico pari al 5% nell'ambito della tutela infortunistica dell . Riguardo l'inabilità temporanea totale (la normativa in materia di infortuni sul lavoro non prevede indennizzi per periodi di inabilità temporanea parziale), il periodo di inabilità temporanea assoluta che ha impedito totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere la sua attività lavorativa ammonta a complessivi giorni 100, corrispondenti alle giornate di ricovero ospedaliero ed alla fase inziale ed intermedia del percorso riabilitativo”.
Ciò rilevato, nel rispondere ai quesiti assegnati, il consulente ha formulato le seguenti conclusioni: “L'infortunio sul lavoro del 17/04/2006 procurò al periziato una frattura della branca ileo ed ischio-pubica a destra, una frattura dell'ala iliaca e dell'ala sacrale a destra, un trauma al polso destro con frattura composta del pisiforme. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riferita dal periziato, ossia precipitazione dall'alto. Le suddette lesioni hanno determinato una menomazione all'integrità psico-fisica dell'infortunato così distinta: • inabilità temporanea assoluta (100%): 45 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 75%): 28 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%):
28 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 25%): 51 giorni;
• permanente menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico): 5 %. In sede di tutela infortunistica prevista dalla normativa vigente afferente all' , il periodo di inabilità temporanea CP_5 assoluta consequenziale all'infortunio sul lavoro del 17/04/2009 è stato pari a complessivi giorni 100
(di cui i primi quattro sono a carico del datore di lavoro), mentre il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio per cui è causa è pari al 5% di danno biologico”.
Come si vede, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la vicenda lavorativa per cui è causa e le lesioni lamentate dal ricorrente, confermandone la compatibilità estrinseca ed intrinseca.
Siffatte conclusioni hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente, sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica.
9 4. Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno biologico, essendo stata accertata l'esistenza della lesione e l'eziologia lavorativa.
La liquidazione, come noto, deve avvenire con applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica, in uso al Tribunale di Milano (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore equo, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità”), come riviste nell'anno 2021, in forza del criterio di attualità della liquidazione.
Il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e danno dinamico-relazionale deve essere maggiorato del 25%, come previsto dalle tabelle stesse, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo l'id quod plerumque accidit ex art. 115 co. 2 c.p.c., in quanto è circostanza di comune esperienza che una pluralità di fratture ossee ed il tortuoso iter terapeutico e riabilitativo che ad esse consegue compromettono non solo la funzionalità fisiologica dell'organismo umano, ma determinano altresì uno stato di prostrazione psichica a carico del danneggiato, come senz'altro verificatosi nel caso di specie.
Il valore del punto, così stabilito in € 1.873,07, in corrispondenza ad una I.P. pari al 5%
e considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti, ossia 17 anni, conduce a quantificare il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 8.616,00.
Anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea va operata sulla scorta dei criteri monetari fissati nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 99,00 die), criteri in forza dei quali si determinano i seguenti importi: per 45 giorni di I.T.T., € 4.455,00; per 28 giorni di
I.T.P. al 75%, € 2.079,00; per 28 giorni di I.T.P. al 50%, € 1.386,00; per 51 giorni di
I.T.P. al 25%, € 1.262,25; il tutto per complessivi € 9.182,25.
Reputa il giudicante che il danno biologico permanente e temporaneo, nei valori medi sopra esposti, debba essere personalizzato nella misura massima stabilita nelle tabelle del Tribunale meneghino, ossia in misura del 50%.
Le concrete contingenze del caso di specie impongono di disattendere il valore
10 monetario medio indicato nelle tabelle e di rivalutarlo in aumento.
Ciò alla luce della particolare estensione cronologica dell'invalidità temporanea, che è sintomo di tempi di recupero significativamente prolungati, il che, peraltro, è compatibile con il politrauma fratturativo in questione, fatto lesivo per di più prodottosi con modalità particolarmente penose, cioè a seguito di una caduta da rilevante altezza (circa 10 metri).
L'incidenza delle lesioni in questione sulle abitudini e sullo stile di vita di
[...]
, quale ulteriore fattore che impone di applicare la personalizzazione in Pt_1 misura massima, può, poi, ritenersi insita non solo nella loro gravità, ma anche e soprattutto nella segnalata protrazione dei tempi di guarigione, che, oltre ad aver compromesso la funzionalità organica del ricorrente (già risarcita a titolo di I.T.T. e
I.T.P.), ha certamente prodotto ricadute nella sfera giuridica del danneggiato più intense rispetto alla media e di lungo termine.
Occorre, infatti considerare che l'evento sinistroso si è verificato in una fase di vita del danneggiato ancora adolescenziale, in un momento di sviluppo psicofisico e di particolare espressione della vitalità umana.
Risponde al già segnalato criterio probatorio della comune esperienza la circostanza per cui il ricorrente, durante il percorso riabilitativo, non abbia potuto dedicarsi a quelle attività giovanili tipiche dei diciassettenni, come praticare attività sportive o ludiche e coltivare relazioni sociali, e ciò a causa della lunga e sofferta convalescenza, perdendo importanti occasioni e momenti di crescita.
Pertanto, si ritiene che la liquidazione secondo i valori medi indicati nelle tabelle, benché modulati secondo l'età, sia insufficiente a ristorare il danno.
L'applicato aumento conduce ad apprezzare il valore monetario del risarcimento in misura pari ad € 26.697,37.
Quanto alle spese mediche, le relative certificazioni (attestati di pagamento dei c.d. ticket sanitari) non risultano presenti nella produzione di parte ricorrente, depositata al momento della costituzione in giudizio, ma sono state comunque tempestivamente depositate (addì 27.5.2019) con le memorie integrative autorizzate dall'ordinanza di mutamento del rito, entro il termine ivi stabilito (30.5.2019).
Gli importi ivi espressi, per complessivi € 144,60, costituiscono esborsi per la fruizione della terapia riabilitativa (magnetoterapia, rieducazione motoria, ecc.), sicché essi vanno considerati conseguenza dannosa connessa all'infortunio, risultando perciò risarcibili.
11 5. Nulla può essere, invece, riconosciuto per perdita della capacità lavorativa, generica e specifica, nonché di chances professionali, e ciò per l'assenza di sufficienti allegazioni in ricorso e finanche nella c.t.p. medico-legale prodotta dal ricorrente.
Difatti, il lavoratore, nell'atto introduttivo, avrebbe dovuto compiutamente descrivere le concrete ricadute del danno biologico sulle proprie abilità lavorative.
In tema, la Suprema Corte ha escluso qualsiasi automaticità tra danno biologico e danno alla capacità di lavoro, spettando al giudice del merito di valutare l'effettiva incidenza della lesione dell'integrità psicofisica sull'attività di lavoro (Cassazione civile, sez. III, 23/05/2023, n. 14241: “… non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza”).
Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto enucleare gli specifici profili della propria capacità di lavoro che sarebbero stati compromessi.
Già in ordine alla capacità lavorativa generica, la giurisprudenza ha evidenziato che la relativa prova, pur evincibile in via presuntiva, richiede comunque una specifica prospettazione da parte del danneggiato, il quale deve fornire elementi da cui possa reputarsi che, in effetti, le lesioni subìte abbiano compromesso la propria attitudine a prestare una qualsiasi attività lavorativa (Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n.
19922: “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo”).
Vieppiù si perviene a tale risultato per la capacità lavorativa specifica, ossia per la capacità di di produrre reddito proseguendo l'attività di operaio edile, Parte_1 non essendo stata allegata e dedotta la relativa circostanza di fatto, la quale non può ritenersi sussistente in re ipsa, a prescindere dalla giovane età al momento del sinistro.
Inoltre, nulla è stato allegato e provato dal ricorrente in ordine alla produzione reddituale antecedente e successiva all'infortunio, non essendo state depositate dichiarazioni dei redditi.
Peraltro, in sede di operazioni peritali, come risulta dalla relazione definitiva di C.T.U.,
12 il sig. secondo quanto da lui stesso dichiarato al consulente, ad oggi svolge Pt_1
l'attività lavorativa di pizzaiolo, sicché è ragionevole presumere che la capacità lavorativa generica non sia stata intaccata dall'infortunio e che la prosecuzione della specifica attività di lavoro nel settore edile non avrebbe determinato la produzione di un reddito da lavoro dipendente superiore a quello attuale.
6. Le somme sopra riconosciute a titolo risarcitorio per danno biologico non sono soggette a scomputo officioso degli importi eventualmente già corrisposti dall' o che il lavoratore avrebbe potuto percepire dall'Istituto ove avesse CP_5 diligentemente provveduto alla relativa denuncia, essendo noto che il datore di lavoro ed il soggetto da lui preposto alla sicurezza dei lavoratori rispondono per il solo danno differenziale.
Difatti, non può esigersi che costoro corrispondano anche le somme dovute in applicazione dell'assicurazione obbligatoria fornita dall' somme che, CP_5 pertanto, vanno detratte dall'importo complessivo del risarcimento anche allorquando il lavoratore non abbia provveduto a chiederne l'erogazione, sussistendo l'imputabilità sibi di tale circostanza (Cassazione civile, sez. VI, 27/08/2021, n. 23529: “In materia di danno cd. differenziale, l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita liquidata a norma, considerando, quindi, la liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale, pertanto, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita
, anche nel caso in cui l'istituto assicuratore non abbia provveduto effettivamente all'indennizzo, CP_5 trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda. Diversamente, il lavoratore percepirebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, in quanto, in caso di eventuale responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione CP_5 dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 9112 del 2019))”.
Allo scopo di appurare se vi fosse o meno stato intervento dell' è stata ad esso CP_5 rivolta apposita richiesta d'informativa ex art. 213 c.p.c., a cui l' forniva CP_6 riscontro con la nota del 23.5.2023 in atti, ove si attestava che il sinistro in controversia non risultava oggetto di denuncia, sebbene ciò, come detto, non escluda lo scomputo.
Nel caso di specie, tuttavia, in base alla stima dell'inabilità lavorativa specificamente operata dal C.T.U. in misura pari al 5%, in risposta all'apposito quesito formulato, si osserva che l'entità della lesione non determina il superamento della soglia di franchigia stabilita dall'art. 13 D. Lgs. 38/2000 per l'indennizzo in conto capitale,
13 stabilita appunto nel 5%, il che elide il dovere di scomputare ex officio le somme percepibili dal lavoratore a carico dell' in quanto quest'ultimo, CP_5 verosimilmente attenendosi ad analoga quantificazione, nulla avrebbe corrisposto al lavoratore stesso ove questi avesse presentato la domanda amministrativa contenente la denuncia d'infortunio.
7. Va, invece, detratta la somma di € 15.000,00 che le parti resistenti hanno dedotto essere stata corrisposta al padre di , a mezzo dell'affoliato Parte_1 assegno bancario (anch'esso depositato tempestivamente in copia, entro il termine per le memorie integrative a seguito di mutamento del rito, addì 30.5.2019, da entrambe le resistenti costituite), proprio allo scopo di risarcire il lavoratore delle conseguenze dannose dell'infortunio per cui è causa.
secondo quanto allegato dalle parti resistenti, avrebbe assunto la Persona_2 veste di rappresentante del figlio, ricevendo la somma per suo conto ed in suo nome.
La prova di tale circostanza di fatto può ricavarsi dal principio di non contestazione, giacché parte ricorrente, nella prima difesa utile (cfr. verbali di causa del 2.5.2018 e del
13.2.2019), ha impugnato la richiesta di chiamata in causa di padre Persona_2 di , limitandosi però a dedurre genericamente la sua estraneità al rapporto Pt_1 causale tra le parti interessate.
Sul punto, occorre osservare che l'istanza di chiamata del terzo deve ritenersi implicitamente rigettata dai precedenti assegnatari del giudizio e dallo scrivente, che pure ritiene di doverla disattendere in quanto il suo accoglimento avrebbe certamente aggravato le tempistiche di causa, pregiudicando l'economia processuale (Cassazione civile, sez. un., 23/02/2010, n. 4309: “Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo”).
Ciò posto, si osserva che la fattispecie del pagamento in mani di terzo è di norma retta dal combinato disposto degli artt. 1188 co. 2 e 1189 co. 1 c.c., secondo cui detto pagamento può avere efficacia liberatoria solo se il creditore effettivo lo ratifichi o ne approfitti, oppure solo se il creditore stesso, con la propria condotta anche concludente, abbia determinato o concorso a determinare la situazione di apparenza agli occhi del solvens, il quale, di conseguenza, versi in buona fede (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, n. 1869: “In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare
14 legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"”).
Nella fattispecie, tali norme non trovano però applicazione, poiché è pacifico che, al momento della consegna dell'assegno bancario in questione, ossia addì 14.5.2009
(come risulta dalla data apposita a latere della sottoscrizione di per Persona_2 ricevuta), era ancora minorenne, giacché avrebbe compiuto 18 anni Parte_1 addì 20.9.2009, e quindi non era ancora munito della capacità di agire, necessaria per negoziare e ricevere l'atto solutorio.
Di conseguenza, si è presentato a in veste di Persona_2 CP_4 rappresentante legale del figlio minore, titolato ipso iure a compiere atti di amministrazione del patrimonio del figlio stesso ed a ricevere, altresì, pagamenti in suo nome e conto.
Non si riscontra, perciò, alcuna situazione di apparenza né di difetto del potere di rappresentanza, essendo quest'ultimo insito nella responsabilità genitoriale di
[...] ai sensi dell'art. 320 c.c.. Per_2
In ossequio al criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova che informa in processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. …”), sarebbe spettato alla parte ricorrente contestare specificamente la circostanza dedotta dalle sue controparti, ad esempio affermando che la somma introitata da Persona_2 avrebbe dovuto essere ascritta ad un diverso rapporto intercorrente tra le parti, ossia fornendo la relativa allegazione, prima ancora che la prova.
In assenza di ciò, deve ritenersi provata, poiché rimasta sfornita di contestazione ex art. 115 e 416 c.p.c., la circostanza secondo cui la corresponsione dell'importo di €
15.000,00, ricevuto da ha costituito una proposta risarcitoria, a Persona_2 titolo di offerta non formale ex art. 1220 c.c., ricevuta dal legittimo rappresentante del minore danneggiato, nonché trattenuta in acconto del maggiore avere e, quindi, da decurtare dal complessivo importo del risarcimento.
Non può, infatti, ritenersi che tra le parti sia intervenuta una transazione che abbia definito l'istanza risarcitoria con la corresponsione del detto importo, giacché l'art. 15 1967 c.c. stabilisce la forma scritta ad probationem per il contratto transattivo, prova non riscontrabile nella fattispecie e non fornibile per testimoni (il che ha escluso l'ammissibilità delle richieste di prova orale sul punto), ma necessaria anche per accertare la definitiva rinuncia del lavoratore al risarcimento.
La qualificazione giuridica dell'atto solutorio in esame, dunque, non può andare oltre l'indicata natura di offerta informale.
8. Parimenti da detrarre, giusta espressa previsione nella succitata sentenza del
Tribunale penale di Avellino, è la somma provvisionale di € 10.000,00 ivi liquidata, a prescindere dalla effettiva corresponsione, poiché il capo della sentenza penale che la dispone è già munito di propria esecutività, non essendo ammissibile una duplicazione dei titoli esecutivi ed essendo ibidem previsto lo scomputo dalla liquidazione definitiva.
Di conseguenza, il risarcimento spettante al lavoratore ammonta a complessivi €
1.841,97, già detratto l'acconto di € 15.000,00 e la provvisionale di € 10.000,00.
Detto importo andrà maggiorato degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo, in applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 01/07/2011, n. 14507: “La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta
a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 c.c., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal comma 2 dell'art. 429 c.p.c. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991”).
9. Restano da individuare i destinatari di siffatta condanna.
Nei confronti di , ed come sopra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 anticipato, si ribadisce che vi è giudicato di condanna solidale al risarcimento, non più controvertibile, sicché, nel presente giudizio di quantificazione, essi vanno condannati in solido al pagamento della somma sopra liquidata.
Va, poi, vagliata la posizione di CP_4
La pronuncia nei confronti di (all'epoca dei fatti amministratore unico Persona_1 di ed in tale veste tratto a giudizio penale), in termini di assoluzione per CP_4 non aver commesso il fatto, contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino sopra indicata, impone di ritenere applicabile nei confronti di detta società la norma di cui all'art. 652 c.p.p., sussistendo i presupposti ivi stabiliti, e soprattutto l'assoluzione con formula piena e la costituzione di parte civile del danneggiato, oltre alla pacifica
16 irrevocabilità di tale statuizione della sentenza stessa.
Nel presente giudizio, l'azione di danno nei confronti di deve, per ciò solo, CP_4 ritenersi preclusa, non potendo paventarsi che la diversità soggettiva, tra amministratore prosciolto e società, osti alla definitiva efficacia dell'accertamento del fatto, in termini di esclusione di responsabilità per la pretesa omissione delle cautele antifortunistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2006, n. 9235: “In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente c.p.p. del 1988 (ai sensi degli art.
652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) - l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. Tuttavia, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione
(c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa
(c.d. "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale” - Nella specie, la S.C., con riguardo all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. "danno differenziale", ha rigettato il motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata con la quale correttamente era stato ritenuto che la predetta azione doveva considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento pregiudizievole, che copriva, quantomeno implicitamente, anche l'addebito di "omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge").
Pertanto, nessun altro profilo di responsabilità di può essere oggetto di CP_4 esame in questa sede, incluso quello inerente alla veste di subcommittente dei lavori.
In ogni caso, e di nuovo per puro scrupolo argomentativo, si osserva che la tesi prospettata nell'atto introduttivo, secondo cui risponderebbe del danno CP_4 poiché comunque tenuta a garantire la sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice, è sguarnita di idonea allegazione e prova.
Difatti, secondo i condivisibili indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, il committente dei lavori ed il subcommittente, sebbene titolari di posizione di garanzia in quanto responsabili anch'essi per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori, non possono essere chiamati ad un costante controllo sull'attività
17 dell'appaltatore o del subappaltatore, dovendo essere verificata in concreto, alla luce delle circostanze contingenti, la sussistenza di una loro capacità di ingerenza
(Cassazione civile, sez. III, 03/04/2023, n. 9178: “Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata
l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole
e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”).
Onde affermare la responsabilità di non è sufficiente indicarne la CP_4 posizione soggettiva di subcommittente, ma occorrerebbe compiutamente allegare una culpa in eligendo della società stessa ovvero la sussistenza di un suo concreto potere di controllo dell'attività di e segnatamente la capacità di rilevare e Controparte_3 segnalare, nella fattispecie, l'assenza o l'insufficienza dei parapetti anticaduta, anche solo momentanea, oppure l'assenza di idonea sorveglianza dell'effettivo rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori addetti al cantiere.
In disparte ciò, il giudicato di assoluzione copre dedotto e deducibile, sicché la responsabilità di radicalmente esclusa dalla sentenza irrevocabile di CP_4 assoluzione, non può essere oggetto di esame sotto alcun profilo.
La domanda proposta nei suoi confronti va perciò rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra e l'oggetto della Parte_1 CP_4 controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la condizione di incertezza interpretativa in ordine all'efficacia del giudicato penale, quale questione dirimente che ha reso necessario il processo sul punto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 co.
2 c.p.c., come risultante ex C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione per due terzi.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, con attribuzione.
18 Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , ed , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 ed a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro del 17.4.2009, della complessiva somma di € 1.841,97, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna , ed , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.315,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 545,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) nel rapporto processuale tra e compensa le spese di Parte_1 CP_4 lite in misura di due terzi e condanna il ricorrente al pagamento della residua parte, che liquida in € 440,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore della società dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, , in persona del Controparte_1 Controparte_7
l. r. p. t., in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, lì 8.3.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1079/2018, avente ad oggetto: risarcimento del danno;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Antonio Barone e Gaetano Ferretti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Tommaso Fabiano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e CONTRO
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
, in persona del l. r. p. t.; Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE nonché CONTRO
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_4 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Aniello Govetosa, presso cui è elettivamente domiciliata. RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della responsabilità dei convenuti per
1 l'infortunio lavorativo subìto addì 17.4.2009, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in misura di € 150.000,00 ovvero nella misura di giustizia, oltre rivalutazione interessi;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE DE ANGELIS MARIO: rigettare il ricorso;
in subordine, dichiarare satisfattivo il pagamento di € 15.000,00; in ulteriore subordine, decurtare dal risarcimento la detta somma nonché l'importo di € 10.000,00 già pagato a titolo di provvisionale liquidata nella sentenza penale;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare che nulla è dovuto per assenza di CP_4 responsabilità; in subordine, decurtare dal risarcimento tutto quanto corrisposto anche a titolo di provvisionale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 24.11.2017, il sig. esponeva Parte_1 che, in data 17.4.2009, presso il cantiere di via Cione in Avellino, dove era in corso la costruzione di due corpi di fabbrica per civili abitazioni, egli era intento ad espletare la prima giornata di lavoro quale dipendente di con mansioni di posa in Controparte_3 opera dell'intonaco.
Riferiva che, mentre stava raccogliendo buste di intonaco vuote da terra, era precipitato dal secondo piano, per finire, dopo un volo di circa dieci metri, sul solaio del piano seminterrato sottostante, e che, a causa di ciò, aveva riportato lesioni tali da richiedere il trasporto presso l'ospedale civile di Avellino, dove gli venivano diagnosticati frattura del bacino e del polso destro, contusioni ed escoriazioni multiple.
Rappresentava che, all'esito del conseguente procedimento penale, con sentenza n.
1763/2014 del Tribunale di Avellino, veniva accertato il subappalto dei lavori tra e e la designazione dell'arch. quale CP_4 Controparte_3 Controparte_1 responsabile della sicurezza, nonché veniva accertata l'omissione delle misure precauzionali ex artt. 122 e ss. D. Lgs. 81/2008, ed in specie l'assenza dei parapetti sui lati dei solai prospicienti il vuoto.
Sosteneva che la responsabilità dell'accaduto era da imputarsi ai resistenti, ossia
[...] quale datrice di lavoro, il suo l. r. p. t. , arch. CP_3 Controparte_2 CP_1
coordinatore per la sicurezza, e quale committente e proprietaria
[...] CP_4 degli immobili, precisandone i sottesi titoli giuridici.
Evidenziava che il Tribunale penale, nella succitata sentenza, aveva condannato
[...]
e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.500,00 CP_3 Controparte_1 cadauno, altresì condannandoli in solido al risarcimento del danno in suo favore, quale
2 costituita parte civile, assegnando, a titolo di provvisionale, la somma di € 10.000,00.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno all'integrità fisica e morale, stimato dal proprio c.t.p. in misura pari al 16,5%, oltre che del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, da esborsi e da perdita di chances, nel complesso da quantificarsi in misura pari ad € 150.000,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di
Avellino formulando le esposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva CP_4 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Affermava di essere esente da qualsiasi responsabilità per il sinistro, essendo stata assolta dal giudice penale per non aver commesso il fatto, come statuito nella prefata sentenza n. 1763/2014, con accertamento sul fatto assurto a giudicato vincolante ex artt. 652 e 654 c.p.p., giacché si era costituito parte civile. Parte_1
Instava per la sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c., poiché CP_1
aveva appellato detta sentenza, che però non era stata impugnata nel capo
[...] affermativo della sua assoluzione né dal P.M. né dalla parte civile.
Aggiungeva che, in data 14.5.2009, , all'epoca l. r. p. t., corrispose la Persona_1 somma di € 15.000,00 al sig. padre di , a titolo di Persona_2 Parte_1 risarcimento del danno derivante dall'infortunio, a mezzo assegno bancario.
Eccepiva il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, poiché, come accertato nella sentenza penale, i parapetti erano regolarmente installati, ma rimosse uno di tali supporti, ritenendo che fosse d'ostacolo all'attività Parte_1 di lavoro, e ciò proprio in corrispondenza del punto di caduta.
Contestava la quantificazione del danno operata in citazione.
Altresì si costituiva , il quale, parimenti instando per la sospensione Controparte_1 del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c., eccepiva anch'egli che la somma corrisposta al padre del lavoratore, per € 15.000,00, era pienamente satisfattiva.
Affermava che, in ogni caso, egli aveva predisposto il piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla legge e che era stato nominato responsabile di cantiere il geom. , incaricato della concreta vigilanza sulla sicurezza e Parte_2 titolare della correlata posizione di garanzia.
Dichiarava di non essere stato messo a conoscenza dell'inizio dei lavori edili né dell'appalto tra le predette società.
Deduceva di essere esente da responsabilità sia in fase progettuale sia in fase esecutiva.
3 Sosteneva anch'egli che aveva rimosso un supporto perimetrale Parte_1 proprio nel punto in cui era caduto.
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e concludeva ut supra.
Riassegnato il giudizio al giudice del lavoro per competenza funzionale, nonché disposto il mutamento del rito, con ordinanza a verbale del 12.6.2019 veniva disposta la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale ex artt. 75 c.p.p. e 295 c.p.c., pendendo appello avverso la succitata sentenza del Tribunale penale di Avellino.
Con ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato nel termine ex art. 297 c.p.c. assegnato, , premesso che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza Parte_1
n. 8836/2020 del 17.12.2020, depositata addì 14.3.2021 e passata in giudicato in data
3.5.2021, aveva definito il giudizio penale, chiedeva la prosecuzione della causa.
Ripristinato il contraddittorio, e si costituivano in Controparte_1 CP_4 giudizio, insistendo nelle pregresse difese, mentre ed Controparte_2 Controparte_3 non comparivano, benché ritualmente intimati, sicché ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.10.2022.
Con ordinanza del 28.4.2023, veniva richiesta informativa all' ex artt. 213 e CP_5
421 co. 2 c.p.c., mentre, con successivo provvedimento dell'8.9.2023, veniva conferito incarico di C.T.U. medico-legale al dott. . Persona_3
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U. medica, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Innanzitutto, occorre chiarire che il thema decidendum del presente giudizio verte sulla quantificazione del danno subìto dal lavoratore.
Infatti, la costituzione di parte civile di nel processo penale impone Parte_1 di ritenere, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., che la domanda di risarcimento del danno sia stata da lui già proposta e delibata nel giudizio penale stesso, sicché, nella presente sede giudiziale, occorre solo procedere all'accertamento del danno conseguenza ed alla relativa liquidazione, risultando preclusa, ex art. 652 c.p.p., la valutazione della pretesa posizione debitoria di come si vedrà meglio appresso. CP_4
Del resto, nella sentenza (in atti) n. 1763/2014 del Tribunale di Avellino, sezione penale, in persona del dott. Paolo Cassano, depositata addì 9.10.2014, è già pacificamente contenuta una statuizione di condanna generica di , Controparte_1
ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Controparte_2 Controparte_3
4 ex art. 539 c.p.p., per l'appunto da liquidarsi in separata sede, e per Parte_1 di più con l'attribuzione di una provvisionale (ex art. 539 co. 2 c.p.p.) per € 10.000,00, da imputarsi alla liquidazione definitiva.
Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, I sez. pen., n.
8836/2020 (in atti), depositata il 14.3.2021 e passata in giudicato addì 3.5.2021.
Dunque, le statuizioni civili della pronuncia penale in questione sono assurte a res iudicata, rendendo l'an debeatur dell'azione di risarcimento non più esaminabile.
Difatti, allorquando il giudice penale abbia accolto la domanda risarcitoria contenuta nella costituzione di parte civile, anche con condanna generica al risarcimento, ed il relativo capo di sentenza sia passato in giudicato, il giudice civile viene chiamato ad un'opera di mero accertamento della sussistenza dell'an del danno conseguenza e di relativa quantificazione, essendo preclusa qualsivoglia indagine inerente alla responsabilità, poiché, altrimenti opinando, sarebbe violato il criterio del ne bis in idem, che impedisce un nuovo esame di questioni che siano oggetto di pronuncia giudiziale, la quale, come nel caso di specie, è passata in giudicato e, perciò, esplica pienamente i propri effetti vincolanti dei confronti delle parti e dei loro eredi e aventi causa ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4318: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum”).
La portata dell'accertamento demandato a questo giudice include, quindi, unicamente la selezione dei danni risarcibili e del nesso di causalità tra l'evento e questi ultimi.
2. Ciò chiarito, si osserva che tali profili risultano finanche incontestati, giacché le parti resistenti costituite si sono limitate ad una generica contestazione delle voci di danno di cui il lavoratore ha chiesto il risarcimento.
Ciò, tuttavia, non esclude il dovere del giudice di esaminarle compiutamente.
Peraltro, e sempre limitatamente al nesso causale tra evento e singole poste risarcitorie rivendicate da , occorre rammentare che, in subiecta materia, trova Parte_1
5 applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali, e ciò non solo nei giudizi contro l' ma anche in quei giudizi che, CP_5 come il presente, hanno ad oggetto il danno differenziale a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. 81/2008 (Cassazione civile, sez.
VI, 13/12/2021, n. 39751; Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2018, n. 1770; Cassazione civile, sez. lav., 05/07/2013, n. 16832).
Reputa il giudicante che, com'è ovvio, il criterio causalistico di equivalenza debba applicarsi non solo nell'accertamento del nesso eziologico rispetto all'evento (cioè alla caduta), ma anche rispetto ai danni conseguenza lamentati, poiché disconoscerne la valenza si tradurrebbe in un aggiramento della regola interpretativa.
Ciò impone di disattendere le difese sollevate sul punto dalle parti resistenti, sia perché la res iudicata formatasi sulla domanda risarcitoria contiene già il definitivo accertamento di sussistenza o d'insussistenza della loro responsabilità, sia in quanto tali difese sono delimitate al solo piano della responsabilità, non risultando, invece, dirette a contestare l'esistenza dei danni ed il nesso causale rispetto all'evento.
Per mera completezza argomentativa, ritiene questo giudice di dover comunque segnalare alle parti resistenti che è del tutto irrilevante la circostanza, da esse dedotta ed invero non specificamente contestata da , secondo cui quest'ultimo Parte_1 aveva rimosso un elemento del parapetto: ciò non è sufficiente ad escludere l'esistenza del nesso eziologico, né rispetto all'evento né rispetto alle lesioni, e ciò in quanto, come noto, permane in ogni caso il dovere del datore di lavoro, nonché del soggetto che la legge individua come responsabile della sicurezza, di vigilare sulla costante applicazione dei presidi antinfortunistici da parte dei lavoratori, e, per l'effetto, parimenti permane l'apporto concausale delle condotte omissive.
Invero, le parti resistenti, al fine di validamente invocare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avrebbero dovuto dimostrare l'intervento di un fattore abnorme, imprevedibile e straordinario, tale da integrare un c.d. rischio elettivo, idoneo a spezzare in radice qualunque legame causale tra i doveri ad esse facenti capo ex art. 2087 c.c. e l'evento sinistroso (Cassazione civile, sez. lav., 16/12/2022, n. 37019:
“Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a
6 tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”).
In concreto, la rimozione del supporto da parte del lavoratore, ipotizzando che si tratti di circostanza dimostrata, costituisce una negligenza del lavoratore stesso che il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza avrebbero dovuto impedire, sorvegliando la sua attività e richiamandolo all'ordine, ossia vietandogli di rimuovere l'elemento oppure imponendogli di riposizionarlo, se già rimosso.
Dalle stesse difese proposte negli atti di costituzione delle resistenti, emerge che non vi è allegazione né di un rischio elettivo né del rispetto dell'obbligo di vigilanza sulla condotta negligente ed imprudente del lavoratore.
Pertanto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, deve riscontrarsi che il datore ed il responsabile della sicurezza abbiano commesso condotte tali da costituire almeno una concausa del lamentato danno, in quanto tale idonea a determinare la responsabilità contrattuale della società datrice e dell'architetto a titolo di violazione dei doveri ex art. 2087 c.c., senza alcuna riduzione del risarcimento.
Né a diversa conclusione si perverrebbe opinando a contrario, restando comunque insuperabile l'efficacia preclusiva del giudicato di condanna suindicato.
Per quanto concerne, infine, le posizioni soggettive debitorie, in disparte quella di
(che sarà appresso esaminata), basti evidenziare che la pronuncia civile CP_4 contenuta nella sentenza penale del Tribunale di Avellino, sopra indicata, è stata interamente confermata in grado d'appello ed assume forza di giudicato nella parte in cui condanna al risarcimento, con effetto incontrovertibile, , Controparte_1 CP_2
ed a nulla rilevando che la Corte d'Appello di Napoli abbia
[...] Controparte_3 dichiarato estinti per prescrizione i reati addebitati ai primi due, perché ciò non ha inciso sulle statuizioni civili.
3. A questo punto, vanno quantificati e liquidati, previo accertamento, i danni lamentati nell'atto introduttivo.
7 Allo scopo di accertare il danno biologico, trattandosi di accertamento specialistico richiedente competenze scientifiche non possedute dal giudicante, è stata disposta
C.T.U. ex art. 61 c.p.c., con affidamento dell'incarico al dott. il quale, Persona_3 nella relazione definitiva versata in atti, frutto del regolare contradditorio tra le parti ed il consulente e, perciò, pienamente utilizzabile a fini decisori, ha osservato quanto segue: “L'infortunio sul lavoro del 17/04/2009 procurò al periziato una frattura della branca ileo ed ischio-pubica a destra, una frattura dell'ala iliaca e dell'ala sacrale a destra, un trauma al polso destro con frattura composta del pisiforme. In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) risultano soddisfatti nel caso in esame. Dal punto di vista patogenetico il politrauma è compatibile col racconto della parte ricorrente, ossia precipitazione dall'alto. Le fratture a carico del bacino e del polso destro sono state trattate incruentemente mediante immobilizzazione. Le suddette infermità sono causative di una menomazione dell'integrità psico-fisica del periziato, incidendo sul modo di essere dello stesso e sul suo benessere per i motivi che andrò ad illustrare di qui a poco. L'inabilità temporanea assoluta (100%), derivata all'esaminato subito dopo il trauma, va determinata in complessivi giorni 45, corrispondenti alle giornate di completa inibizione delle consuete attività del periziato, anche soltanto potenziali, a causa del ricovero ospedaliero nonché del periodo di inibizione della deambulatoria autonoma per il divieto di carico imposto dai sanitari, così come si evince dalla storia clinica documentata. È seguito un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 75% per ulteriori giorni 28, corrispondente alla fase inziale del percorso riabilitativo, nonché un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 50% per ulteriori giorni 28, coincidente con la concessione del progressivo carico con doppio appoggio a bastoni canadesi. È seguito infine un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 25% per ulteriori giorni 51, corrispondente alla fase finale della riabilitazione ed al periodo di riposo concesso in data 22/02/2010 dagli ortopedici per una riacutizzazione della patologia. Per rispondere ai quesiti peritali relativi al danno biologico permanente, mi avvarrò delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” emanate dalla al fine di pervenire ad una stima ragionata Organizzazione_1 del danno biologico permanente patito dal periziato, inteso quale menomata efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. In merito agli esiti relativi alle fratture del bacino, in diretta connessione causale con
l'infortunio de quo, le risultanze dell'esame clinico peritale e dell'indagine radiografica in atti effettuata in data 10/01/2015 depongono per un quadro anatomo-funzionale assimilabile alla voce tabellare “esiti di frattura extra-articolare del bacino, consolidata con buon allineamento dei monconi ma con plausibile sintomatologia dolorosa” a cui le citate linee guida hanno attribuito una fascia percentuale di danno biologico compresa tra 3 e 5%. Tenuto conto dell'estensione del processo fratturativo alla branca ileo ed ischio-pubica a destra nonché all'ala iliaca e sacrale a destra, alla fattispecie in esame è possibile attribuire la percentuale di danno biologico pari al 5%. Relativamente agli esiti derivati dalla frattura composta del pisiforme al polso destro, essi sono valutabili ricorrendo alla voce tabellare “esiti di frattura di una delle altre ossa del carpo, con dolore e limitazione funzionale di grado lieve”, che prevede una fascia percentuale di danno biologico compresa tra 1 e 3%. Poiché la parte attrice non ha prodotto alcuna indagine strumentale evidenziante eventuali difetti di consolidamento delle fratture patite ed in considerazione delle evidenze cliniche rilevate in sede peritale, nella fattispecie in esame la voce tabellare riconducibile agli esiti post-traumatici al polso destro, deve essere proporzionalmente ridotta all'1%. Complessivamente, le sequele derivanti dall'evento traumatico per cui è causa apportano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto esaminato, incidendo sul suo modo di essere e sul suo stato di benessere, nella misura del 5% di danno biologico. Il lasso di tempo trascorso dall'Aprile 2009 ad oggi fa ritenere che la condizione clinica del periziato sia da giudicarsi stabilizzata ed insuscettibile di aggravamento. La capacità lavorativa specifica non appare compromessa, in quanto gli esiti riportati rientrano nel campo delle cosiddette “micro-permanenti”, ossia esiti modesti di per sé incapaci di ridurre la capacità lavorativa posseduta dal soggetto esaminato. Allegate al fascicolo di parte ricorrente vi sono n°4 fatture rilasciata dal centro Organizzazione_2 di Acerra rispettivamente in data 11/06/2009, 24/06/2009, 16/07/2009 e 04/08/2009 per il pagamento del ticket per cicli di fisiokinesiterapia per un importo totale pari ad € 144,60. Non si intravedono in futuro spese mediche per ipotetiche cure riconducibili al caso specifico. Infine, per rispondere all'ultimo quesito peritale in ordine temporale mi avvarrò della specifica CP_ tabella delle menomazioni dell di cui al D.M. 12/07/2000, al fine di quantificare la percentuale di inabilità permanente
a carico del ricorrente quale esiti dell'infortunio sul lavoro de quo. In particolare, gli esiti della frattura composta del pisiforme
8 al polso destro possono essere valutati per analogia diretta alla voce tabellare riportata al codice 238 “movimenti di flesso- estensione del polso limitati ai gradi estremi”, a cui il Legislatore ha attribuito 2 punti percentuali di danno biologico. Gli esiti fratturativi a carico del bacino non prevedono specifici riferimenti tabellari e la valutazione medico-legale si fonda sul criterio analogico indiretto con la voce tabellare n°272 abbattuta di 2/3 (esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale – fino a 8 punti), ovvero riconoscendo una percentuale del 3% di danno biologico. Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che gli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso al periziato abbiano determinato CP_ complessivamente un danno biologico pari al 5% nell'ambito della tutela infortunistica dell . Riguardo l'inabilità temporanea totale (la normativa in materia di infortuni sul lavoro non prevede indennizzi per periodi di inabilità temporanea parziale), il periodo di inabilità temporanea assoluta che ha impedito totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere la sua attività lavorativa ammonta a complessivi giorni 100, corrispondenti alle giornate di ricovero ospedaliero ed alla fase inziale ed intermedia del percorso riabilitativo”.
Ciò rilevato, nel rispondere ai quesiti assegnati, il consulente ha formulato le seguenti conclusioni: “L'infortunio sul lavoro del 17/04/2006 procurò al periziato una frattura della branca ileo ed ischio-pubica a destra, una frattura dell'ala iliaca e dell'ala sacrale a destra, un trauma al polso destro con frattura composta del pisiforme. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riferita dal periziato, ossia precipitazione dall'alto. Le suddette lesioni hanno determinato una menomazione all'integrità psico-fisica dell'infortunato così distinta: • inabilità temporanea assoluta (100%): 45 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 75%): 28 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%):
28 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 25%): 51 giorni;
• permanente menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico): 5 %. In sede di tutela infortunistica prevista dalla normativa vigente afferente all' , il periodo di inabilità temporanea CP_5 assoluta consequenziale all'infortunio sul lavoro del 17/04/2009 è stato pari a complessivi giorni 100
(di cui i primi quattro sono a carico del datore di lavoro), mentre il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio per cui è causa è pari al 5% di danno biologico”.
Come si vede, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la vicenda lavorativa per cui è causa e le lesioni lamentate dal ricorrente, confermandone la compatibilità estrinseca ed intrinseca.
Siffatte conclusioni hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente, sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica.
9 4. Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno biologico, essendo stata accertata l'esistenza della lesione e l'eziologia lavorativa.
La liquidazione, come noto, deve avvenire con applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica, in uso al Tribunale di Milano (Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore equo, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità”), come riviste nell'anno 2021, in forza del criterio di attualità della liquidazione.
Il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e danno dinamico-relazionale deve essere maggiorato del 25%, come previsto dalle tabelle stesse, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo l'id quod plerumque accidit ex art. 115 co. 2 c.p.c., in quanto è circostanza di comune esperienza che una pluralità di fratture ossee ed il tortuoso iter terapeutico e riabilitativo che ad esse consegue compromettono non solo la funzionalità fisiologica dell'organismo umano, ma determinano altresì uno stato di prostrazione psichica a carico del danneggiato, come senz'altro verificatosi nel caso di specie.
Il valore del punto, così stabilito in € 1.873,07, in corrispondenza ad una I.P. pari al 5%
e considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti, ossia 17 anni, conduce a quantificare il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nell'importo di € 8.616,00.
Anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea va operata sulla scorta dei criteri monetari fissati nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 99,00 die), criteri in forza dei quali si determinano i seguenti importi: per 45 giorni di I.T.T., € 4.455,00; per 28 giorni di
I.T.P. al 75%, € 2.079,00; per 28 giorni di I.T.P. al 50%, € 1.386,00; per 51 giorni di
I.T.P. al 25%, € 1.262,25; il tutto per complessivi € 9.182,25.
Reputa il giudicante che il danno biologico permanente e temporaneo, nei valori medi sopra esposti, debba essere personalizzato nella misura massima stabilita nelle tabelle del Tribunale meneghino, ossia in misura del 50%.
Le concrete contingenze del caso di specie impongono di disattendere il valore
10 monetario medio indicato nelle tabelle e di rivalutarlo in aumento.
Ciò alla luce della particolare estensione cronologica dell'invalidità temporanea, che è sintomo di tempi di recupero significativamente prolungati, il che, peraltro, è compatibile con il politrauma fratturativo in questione, fatto lesivo per di più prodottosi con modalità particolarmente penose, cioè a seguito di una caduta da rilevante altezza (circa 10 metri).
L'incidenza delle lesioni in questione sulle abitudini e sullo stile di vita di
[...]
, quale ulteriore fattore che impone di applicare la personalizzazione in Pt_1 misura massima, può, poi, ritenersi insita non solo nella loro gravità, ma anche e soprattutto nella segnalata protrazione dei tempi di guarigione, che, oltre ad aver compromesso la funzionalità organica del ricorrente (già risarcita a titolo di I.T.T. e
I.T.P.), ha certamente prodotto ricadute nella sfera giuridica del danneggiato più intense rispetto alla media e di lungo termine.
Occorre, infatti considerare che l'evento sinistroso si è verificato in una fase di vita del danneggiato ancora adolescenziale, in un momento di sviluppo psicofisico e di particolare espressione della vitalità umana.
Risponde al già segnalato criterio probatorio della comune esperienza la circostanza per cui il ricorrente, durante il percorso riabilitativo, non abbia potuto dedicarsi a quelle attività giovanili tipiche dei diciassettenni, come praticare attività sportive o ludiche e coltivare relazioni sociali, e ciò a causa della lunga e sofferta convalescenza, perdendo importanti occasioni e momenti di crescita.
Pertanto, si ritiene che la liquidazione secondo i valori medi indicati nelle tabelle, benché modulati secondo l'età, sia insufficiente a ristorare il danno.
L'applicato aumento conduce ad apprezzare il valore monetario del risarcimento in misura pari ad € 26.697,37.
Quanto alle spese mediche, le relative certificazioni (attestati di pagamento dei c.d. ticket sanitari) non risultano presenti nella produzione di parte ricorrente, depositata al momento della costituzione in giudizio, ma sono state comunque tempestivamente depositate (addì 27.5.2019) con le memorie integrative autorizzate dall'ordinanza di mutamento del rito, entro il termine ivi stabilito (30.5.2019).
Gli importi ivi espressi, per complessivi € 144,60, costituiscono esborsi per la fruizione della terapia riabilitativa (magnetoterapia, rieducazione motoria, ecc.), sicché essi vanno considerati conseguenza dannosa connessa all'infortunio, risultando perciò risarcibili.
11 5. Nulla può essere, invece, riconosciuto per perdita della capacità lavorativa, generica e specifica, nonché di chances professionali, e ciò per l'assenza di sufficienti allegazioni in ricorso e finanche nella c.t.p. medico-legale prodotta dal ricorrente.
Difatti, il lavoratore, nell'atto introduttivo, avrebbe dovuto compiutamente descrivere le concrete ricadute del danno biologico sulle proprie abilità lavorative.
In tema, la Suprema Corte ha escluso qualsiasi automaticità tra danno biologico e danno alla capacità di lavoro, spettando al giudice del merito di valutare l'effettiva incidenza della lesione dell'integrità psicofisica sull'attività di lavoro (Cassazione civile, sez. III, 23/05/2023, n. 14241: “… non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza”).
Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto enucleare gli specifici profili della propria capacità di lavoro che sarebbero stati compromessi.
Già in ordine alla capacità lavorativa generica, la giurisprudenza ha evidenziato che la relativa prova, pur evincibile in via presuntiva, richiede comunque una specifica prospettazione da parte del danneggiato, il quale deve fornire elementi da cui possa reputarsi che, in effetti, le lesioni subìte abbiano compromesso la propria attitudine a prestare una qualsiasi attività lavorativa (Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n.
19922: “Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo”).
Vieppiù si perviene a tale risultato per la capacità lavorativa specifica, ossia per la capacità di di produrre reddito proseguendo l'attività di operaio edile, Parte_1 non essendo stata allegata e dedotta la relativa circostanza di fatto, la quale non può ritenersi sussistente in re ipsa, a prescindere dalla giovane età al momento del sinistro.
Inoltre, nulla è stato allegato e provato dal ricorrente in ordine alla produzione reddituale antecedente e successiva all'infortunio, non essendo state depositate dichiarazioni dei redditi.
Peraltro, in sede di operazioni peritali, come risulta dalla relazione definitiva di C.T.U.,
12 il sig. secondo quanto da lui stesso dichiarato al consulente, ad oggi svolge Pt_1
l'attività lavorativa di pizzaiolo, sicché è ragionevole presumere che la capacità lavorativa generica non sia stata intaccata dall'infortunio e che la prosecuzione della specifica attività di lavoro nel settore edile non avrebbe determinato la produzione di un reddito da lavoro dipendente superiore a quello attuale.
6. Le somme sopra riconosciute a titolo risarcitorio per danno biologico non sono soggette a scomputo officioso degli importi eventualmente già corrisposti dall' o che il lavoratore avrebbe potuto percepire dall'Istituto ove avesse CP_5 diligentemente provveduto alla relativa denuncia, essendo noto che il datore di lavoro ed il soggetto da lui preposto alla sicurezza dei lavoratori rispondono per il solo danno differenziale.
Difatti, non può esigersi che costoro corrispondano anche le somme dovute in applicazione dell'assicurazione obbligatoria fornita dall' somme che, CP_5 pertanto, vanno detratte dall'importo complessivo del risarcimento anche allorquando il lavoratore non abbia provveduto a chiederne l'erogazione, sussistendo l'imputabilità sibi di tale circostanza (Cassazione civile, sez. VI, 27/08/2021, n. 23529: “In materia di danno cd. differenziale, l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita liquidata a norma, considerando, quindi, la liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale, pertanto, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita
, anche nel caso in cui l'istituto assicuratore non abbia provveduto effettivamente all'indennizzo, CP_5 trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda. Diversamente, il lavoratore percepirebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, in quanto, in caso di eventuale responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione CP_5 dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato
l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 9112 del 2019))”.
Allo scopo di appurare se vi fosse o meno stato intervento dell' è stata ad esso CP_5 rivolta apposita richiesta d'informativa ex art. 213 c.p.c., a cui l' forniva CP_6 riscontro con la nota del 23.5.2023 in atti, ove si attestava che il sinistro in controversia non risultava oggetto di denuncia, sebbene ciò, come detto, non escluda lo scomputo.
Nel caso di specie, tuttavia, in base alla stima dell'inabilità lavorativa specificamente operata dal C.T.U. in misura pari al 5%, in risposta all'apposito quesito formulato, si osserva che l'entità della lesione non determina il superamento della soglia di franchigia stabilita dall'art. 13 D. Lgs. 38/2000 per l'indennizzo in conto capitale,
13 stabilita appunto nel 5%, il che elide il dovere di scomputare ex officio le somme percepibili dal lavoratore a carico dell' in quanto quest'ultimo, CP_5 verosimilmente attenendosi ad analoga quantificazione, nulla avrebbe corrisposto al lavoratore stesso ove questi avesse presentato la domanda amministrativa contenente la denuncia d'infortunio.
7. Va, invece, detratta la somma di € 15.000,00 che le parti resistenti hanno dedotto essere stata corrisposta al padre di , a mezzo dell'affoliato Parte_1 assegno bancario (anch'esso depositato tempestivamente in copia, entro il termine per le memorie integrative a seguito di mutamento del rito, addì 30.5.2019, da entrambe le resistenti costituite), proprio allo scopo di risarcire il lavoratore delle conseguenze dannose dell'infortunio per cui è causa.
secondo quanto allegato dalle parti resistenti, avrebbe assunto la Persona_2 veste di rappresentante del figlio, ricevendo la somma per suo conto ed in suo nome.
La prova di tale circostanza di fatto può ricavarsi dal principio di non contestazione, giacché parte ricorrente, nella prima difesa utile (cfr. verbali di causa del 2.5.2018 e del
13.2.2019), ha impugnato la richiesta di chiamata in causa di padre Persona_2 di , limitandosi però a dedurre genericamente la sua estraneità al rapporto Pt_1 causale tra le parti interessate.
Sul punto, occorre osservare che l'istanza di chiamata del terzo deve ritenersi implicitamente rigettata dai precedenti assegnatari del giudizio e dallo scrivente, che pure ritiene di doverla disattendere in quanto il suo accoglimento avrebbe certamente aggravato le tempistiche di causa, pregiudicando l'economia processuale (Cassazione civile, sez. un., 23/02/2010, n. 4309: “Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo”).
Ciò posto, si osserva che la fattispecie del pagamento in mani di terzo è di norma retta dal combinato disposto degli artt. 1188 co. 2 e 1189 co. 1 c.c., secondo cui detto pagamento può avere efficacia liberatoria solo se il creditore effettivo lo ratifichi o ne approfitti, oppure solo se il creditore stesso, con la propria condotta anche concludente, abbia determinato o concorso a determinare la situazione di apparenza agli occhi del solvens, il quale, di conseguenza, versi in buona fede (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, n. 1869: “In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare
14 legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"”).
Nella fattispecie, tali norme non trovano però applicazione, poiché è pacifico che, al momento della consegna dell'assegno bancario in questione, ossia addì 14.5.2009
(come risulta dalla data apposita a latere della sottoscrizione di per Persona_2 ricevuta), era ancora minorenne, giacché avrebbe compiuto 18 anni Parte_1 addì 20.9.2009, e quindi non era ancora munito della capacità di agire, necessaria per negoziare e ricevere l'atto solutorio.
Di conseguenza, si è presentato a in veste di Persona_2 CP_4 rappresentante legale del figlio minore, titolato ipso iure a compiere atti di amministrazione del patrimonio del figlio stesso ed a ricevere, altresì, pagamenti in suo nome e conto.
Non si riscontra, perciò, alcuna situazione di apparenza né di difetto del potere di rappresentanza, essendo quest'ultimo insito nella responsabilità genitoriale di
[...] ai sensi dell'art. 320 c.c.. Per_2
In ossequio al criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova che informa in processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. …”), sarebbe spettato alla parte ricorrente contestare specificamente la circostanza dedotta dalle sue controparti, ad esempio affermando che la somma introitata da Persona_2 avrebbe dovuto essere ascritta ad un diverso rapporto intercorrente tra le parti, ossia fornendo la relativa allegazione, prima ancora che la prova.
In assenza di ciò, deve ritenersi provata, poiché rimasta sfornita di contestazione ex art. 115 e 416 c.p.c., la circostanza secondo cui la corresponsione dell'importo di €
15.000,00, ricevuto da ha costituito una proposta risarcitoria, a Persona_2 titolo di offerta non formale ex art. 1220 c.c., ricevuta dal legittimo rappresentante del minore danneggiato, nonché trattenuta in acconto del maggiore avere e, quindi, da decurtare dal complessivo importo del risarcimento.
Non può, infatti, ritenersi che tra le parti sia intervenuta una transazione che abbia definito l'istanza risarcitoria con la corresponsione del detto importo, giacché l'art. 15 1967 c.c. stabilisce la forma scritta ad probationem per il contratto transattivo, prova non riscontrabile nella fattispecie e non fornibile per testimoni (il che ha escluso l'ammissibilità delle richieste di prova orale sul punto), ma necessaria anche per accertare la definitiva rinuncia del lavoratore al risarcimento.
La qualificazione giuridica dell'atto solutorio in esame, dunque, non può andare oltre l'indicata natura di offerta informale.
8. Parimenti da detrarre, giusta espressa previsione nella succitata sentenza del
Tribunale penale di Avellino, è la somma provvisionale di € 10.000,00 ivi liquidata, a prescindere dalla effettiva corresponsione, poiché il capo della sentenza penale che la dispone è già munito di propria esecutività, non essendo ammissibile una duplicazione dei titoli esecutivi ed essendo ibidem previsto lo scomputo dalla liquidazione definitiva.
Di conseguenza, il risarcimento spettante al lavoratore ammonta a complessivi €
1.841,97, già detratto l'acconto di € 15.000,00 e la provvisionale di € 10.000,00.
Detto importo andrà maggiorato degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo, in applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 01/07/2011, n. 14507: “La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta
a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 c.c., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal comma 2 dell'art. 429 c.p.c. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991”).
9. Restano da individuare i destinatari di siffatta condanna.
Nei confronti di , ed come sopra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 anticipato, si ribadisce che vi è giudicato di condanna solidale al risarcimento, non più controvertibile, sicché, nel presente giudizio di quantificazione, essi vanno condannati in solido al pagamento della somma sopra liquidata.
Va, poi, vagliata la posizione di CP_4
La pronuncia nei confronti di (all'epoca dei fatti amministratore unico Persona_1 di ed in tale veste tratto a giudizio penale), in termini di assoluzione per CP_4 non aver commesso il fatto, contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino sopra indicata, impone di ritenere applicabile nei confronti di detta società la norma di cui all'art. 652 c.p.p., sussistendo i presupposti ivi stabiliti, e soprattutto l'assoluzione con formula piena e la costituzione di parte civile del danneggiato, oltre alla pacifica
16 irrevocabilità di tale statuizione della sentenza stessa.
Nel presente giudizio, l'azione di danno nei confronti di deve, per ciò solo, CP_4 ritenersi preclusa, non potendo paventarsi che la diversità soggettiva, tra amministratore prosciolto e società, osti alla definitiva efficacia dell'accertamento del fatto, in termini di esclusione di responsabilità per la pretesa omissione delle cautele antifortunistiche (Cassazione civile, sez. lav., 20/04/2006, n. 9235: “In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente c.p.p. del 1988 (ai sensi degli art.
652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) - l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. Tuttavia, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione
(c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa
(c.d. "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale” - Nella specie, la S.C., con riguardo all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. "danno differenziale", ha rigettato il motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata con la quale correttamente era stato ritenuto che la predetta azione doveva considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento pregiudizievole, che copriva, quantomeno implicitamente, anche l'addebito di "omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge").
Pertanto, nessun altro profilo di responsabilità di può essere oggetto di CP_4 esame in questa sede, incluso quello inerente alla veste di subcommittente dei lavori.
In ogni caso, e di nuovo per puro scrupolo argomentativo, si osserva che la tesi prospettata nell'atto introduttivo, secondo cui risponderebbe del danno CP_4 poiché comunque tenuta a garantire la sicurezza dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice, è sguarnita di idonea allegazione e prova.
Difatti, secondo i condivisibili indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, il committente dei lavori ed il subcommittente, sebbene titolari di posizione di garanzia in quanto responsabili anch'essi per l'adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori, non possono essere chiamati ad un costante controllo sull'attività
17 dell'appaltatore o del subappaltatore, dovendo essere verificata in concreto, alla luce delle circostanze contingenti, la sussistenza di una loro capacità di ingerenza
(Cassazione civile, sez. III, 03/04/2023, n. 9178: “Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata
l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole
e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”).
Onde affermare la responsabilità di non è sufficiente indicarne la CP_4 posizione soggettiva di subcommittente, ma occorrerebbe compiutamente allegare una culpa in eligendo della società stessa ovvero la sussistenza di un suo concreto potere di controllo dell'attività di e segnatamente la capacità di rilevare e Controparte_3 segnalare, nella fattispecie, l'assenza o l'insufficienza dei parapetti anticaduta, anche solo momentanea, oppure l'assenza di idonea sorveglianza dell'effettivo rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori addetti al cantiere.
In disparte ciò, il giudicato di assoluzione copre dedotto e deducibile, sicché la responsabilità di radicalmente esclusa dalla sentenza irrevocabile di CP_4 assoluzione, non può essere oggetto di esame sotto alcun profilo.
La domanda proposta nei suoi confronti va perciò rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra e l'oggetto della Parte_1 CP_4 controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la condizione di incertezza interpretativa in ordine all'efficacia del giudicato penale, quale questione dirimente che ha reso necessario il processo sul punto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 co.
2 c.p.c., come risultante ex C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione per due terzi.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, con attribuzione.
18 Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , ed , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 ed a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro del 17.4.2009, della complessiva somma di € 1.841,97, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna , ed , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.315,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 545,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) nel rapporto processuale tra e compensa le spese di Parte_1 CP_4 lite in misura di due terzi e condanna il ricorrente al pagamento della residua parte, che liquida in € 440,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore della società dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, , in persona del Controparte_1 Controparte_7
l. r. p. t., in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, lì 8.3.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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