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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5592/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Altri contratti d'opera
vertente TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice concludeva, riportandosi all'atto di citazione, chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere dall'Istituto Parte_1
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 1 di 9 convenuto il pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorta capitale azionata (di cui alle fatture emesse originariamente da NI S.p.A. per
Part forniture di servizi in favore dell'Istituto stesso e poi cedute a nonché
degli interessi anatocistici sugli interessi moratori maturati sulla predetta sorte, il tutto ai sensi del D.Lgs. 231/2002, oltre al riconoscimento dell'importo forfettario di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e alle spese di lite.
Parte convenuta non ha depositato note per la udienza di precisazione delle conclusioni;
nei propri atti difensivi aveva concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie, deducendo l'inefficacia della cessione di
Part credito azionata da per difetto di accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione debitrice (ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e dell'art. 9, All. E, L. 2248/1865).
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la esponeva di Parte_1
aver acquisito dalla società NI S.p.A., in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 52/1991, i crediti vantati dalla cedente verso l'I.C. in relazione a forniture di servizi resi in Controparte_1
favore di detto Istituto scolastico;
al riguardo, specificava che le fatture emesse da NI per il pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi prestati erano state pagate tardivamente dall'Amministrazione, per cui rimanevano impagati e dovuti gli interessi moratori maturati per il ritardo.
Part La società agiva quindi per ottenere dal debitore ceduto il pagamento di tali interessi di mora maturati ex D.Lgs. 231/2002 (oltre interessi ulteriori su quelli scaduti ed il forfait di €40).
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 2 di 9 Si costituiva l' convenuto, tramite l'Avvocatura dello Stato, eccependo CP_1
Part l'inefficacia della cessione del credito operata da NI a favore di per mancato rispetto delle norme speciali in tema di crediti verso la Pubblica
Amministrazione. In particolare, richiamava gli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 (nonché l'art. 9 della L. 2248/1865, All. E), che subordinano la validità e l'opponibilità delle cessioni di crediti verso lo Stato all'accettazione espressa da parte dell'amministrazione debitrice ovvero a formale notificazione della cessione. Nel caso di specie – ad avviso della difesa erariale – la cessione non sarebbe stata accettata dall'Amministrazione né
Part notificata secondo le prescritte modalità, con la conseguenza che cessionaria, non sarebbe legittimata a pretendere alcunché dall'Istituto
debitore.
All'udienza fissata ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, stante la natura della controversia. Successivamente, in sede di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
14.11.2024, il Giudice sollevava d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto di fornitura tra NI e l' convenuto, per difetto di CP_1
forma scritta ad substantiam, invitando le parti a prendere posizione sul punto prima della decisione.
In seguito a tale ordinanza, parte attrice insisteva nelle proprie domande;
Part contestando la tesi della controparte, evidenziava la speciale disciplina dettata dalla L. 21/02/1991 n. 52 in materia di cessione dei crediti d'impresa,
sostenendo che essa deroga alle norme invocate dalla difesa erariale: nel caso
Part di specie – osserva – risultano integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicabilità della L. 52/1991 (cedente impresa fornitrice,
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 3 di 9 crediti pecuniari nascenti da forniture commerciali, cessionaria
Part banca/intermediario finanziario). Pertanto, la cessione in favore di avrebbe piena efficacia ed opponibilità nei confronti dell'ente debitore senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, in deroga alle norme speciali sui crediti verso la P.A. (artt. 69-70 R.D. 2440/1923). In via
Part ulteriormente subordinata, formulava domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un equo indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., qualora fosse stata ritenuta la nullità del contratto originario.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
nella comparsa conclusionale la parte attrice sosteneva che poteva ritenersi provata la esistenza del contratto, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla controparte;
parte convenuta sosteneva la nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam.
Orbene, la domanda proposta dalla Parte_2
risulta infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Ritiene questo giudice che, in consonanza con numerose precedenti decisioni pronunziate con sentenze emesse da questo stesso Tribunale su analoghe
Part azioni proposte dal la domanda di pagamento proposta dalla parte attrice va respinta in quanto il rapporto a monte, cioè quello tra la cedente il credito e l'Istituto scolastico, è nullo, non essendo stato depositato alcun contratto avente la forma scritta richiesta ad substantiam.
In proposito, va considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 4 di 9 agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita,
desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n.
19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass. 08/01/2020, n. 142).
Il principio di diritto è stato così efficacemente sintetizzato dalla Suprema
Corte: “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a
pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento
non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti
attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto,
che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono
rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di
rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del
diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali
la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la
produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita
da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle
parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
A conferma di tale principio, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), con la Delibera del 15 marzo 2023, n. 119, ha ribadito che, per i
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 5 di 9 contratti della Pubblica Amministrazione, vige l'obbligo della forma scritta
ad substantiam, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni né concludere contratti se non in forma scritta, né può
attribuirsi rilevanza a comportamenti taciti o a manifestazioni di volontà
espresse in forme diverse.
Ne discende che anche il mancato disconoscimento o la tacita ammissione dell'esistenza di un accordo da parte dell'ente pubblico in giudizio non possono sanare la mancanza della forma scritta né conferire efficacia a un contratto invalido.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la mera emissione e registrazione di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un valido contratto tra le parti (Cass. 22/06/2018, n. 16562, che richiama Cass. 17/03/2015, n.
5263), né l'eventuale pagamento delle fatture vale a sanare la nullità della fonte negoziale.
Inoltre, è irrilevante la circostanza per cui le fatture richiamerebbero un CIG
(ossia il Codice Identificativo Gara). In tali termini si è già pronunciato questo
Tribunale, evidenziando che priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del
CIG (codice identificativo gara) nelle fatture emesse dalla società cedente, in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del Tribunale di Bologna secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 6 di 9 della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito”, ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall'ANAC a seguito della gara di appalto e dei dovuti controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione, sicchè il rilascio di tale codice da parte dell'ANAC avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG
non si può desumere che il contratto sia stato validamente stipulato per iscritto.
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.: ed invero, il predetto principio non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam" atteso che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è
prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass.17/10/2018, n. 25999).
Nel caso concreto, il rapporto contrattuale con l'Istituto scolastico convenuto
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 7 di 9 non risulta da alcun documento contrattuale perfezionato in forma scritta:
pertanto, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve concludersi per la nullità del rapporto per difetto di forma scritta ad substantiam. La nullità ex lege del contratto comporta l'inesistenza di qualunque obbligazione contrattuale a carico della Pubblica
Amministrazione convenuta, ivi compresa l'obbligazione accessoria al pagamento di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
Alla luce di tale assorbente rilievo, risultano superflue le ulteriori questioni dedotte.
Da ultimo, va esaminata la domanda subordinata avanzata da parte attrice ex art. 2041 c.c. Quest'ultima mira ad ottenere dall'Amministrazione convenuta un indennizzo per ingiustificato arricchimento, corrispondente – nelle
Part intenzioni di – agli interessi moratori che la P.A. avrebbe risparmiato non pagando puntualmente il dovuto.
Tale domanda non può trovare ingresso per difetto dei suoi elementi costitutivi. Giova rammentare che l'azione di arricchimento senza causa è caratterizzata dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08) che si ravvisa laddove difetti qualunque altro strumento giuridico per tutelare il depauperato. Nel caso in esame anzitutto manca il requisito della sussidiarietà considerato che la banca attrice avrebbe potuto agire, in astratto, nei confronti del cedente, in forza del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1266 c.c.; in aggiunta, va rilevato che non ogni mancato esborso da parte della P.A. può qualificarsi come
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 8 di 9 “arricchimento” ingiusto: gli interessi moratori hanno la funzione di risarcire il creditore dal pregiudizio da ritardo, ma non rappresentano di per sé un incremento patrimoniale concreto per il debitore (semmai, l'ente pubblico ha evitato un esborso, ma ciò non equivale automaticamente a un arricchimento giuridicamente rilevante).
Rimangono assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese.
Mette conto aggiungere che le pregresse considerazioni sono state già
condivise dalla Corte di Appello di Napoli in varie decisioni che hanno confermato le sentenze adottate in primo grado su vicende analoghe;
tuttavia,
tenuto conto della esistenza anche di talune decisioni parzialmente difformi rese da altri tribunali, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
respinta, così decide:
1) Rigetta le domande proposte in via principale e subordinata da Parte_1
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 26/05/2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5592/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Altri contratti d'opera
vertente TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice concludeva, riportandosi all'atto di citazione, chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto di ad ottenere dall'Istituto Parte_1
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 1 di 9 convenuto il pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorta capitale azionata (di cui alle fatture emesse originariamente da NI S.p.A. per
Part forniture di servizi in favore dell'Istituto stesso e poi cedute a nonché
degli interessi anatocistici sugli interessi moratori maturati sulla predetta sorte, il tutto ai sensi del D.Lgs. 231/2002, oltre al riconoscimento dell'importo forfettario di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e alle spese di lite.
Parte convenuta non ha depositato note per la udienza di precisazione delle conclusioni;
nei propri atti difensivi aveva concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie, deducendo l'inefficacia della cessione di
Part credito azionata da per difetto di accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione debitrice (ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e dell'art. 9, All. E, L. 2248/1865).
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la esponeva di Parte_1
aver acquisito dalla società NI S.p.A., in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della L. 52/1991, i crediti vantati dalla cedente verso l'I.C. in relazione a forniture di servizi resi in Controparte_1
favore di detto Istituto scolastico;
al riguardo, specificava che le fatture emesse da NI per il pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi prestati erano state pagate tardivamente dall'Amministrazione, per cui rimanevano impagati e dovuti gli interessi moratori maturati per il ritardo.
Part La società agiva quindi per ottenere dal debitore ceduto il pagamento di tali interessi di mora maturati ex D.Lgs. 231/2002 (oltre interessi ulteriori su quelli scaduti ed il forfait di €40).
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 2 di 9 Si costituiva l' convenuto, tramite l'Avvocatura dello Stato, eccependo CP_1
Part l'inefficacia della cessione del credito operata da NI a favore di per mancato rispetto delle norme speciali in tema di crediti verso la Pubblica
Amministrazione. In particolare, richiamava gli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 (nonché l'art. 9 della L. 2248/1865, All. E), che subordinano la validità e l'opponibilità delle cessioni di crediti verso lo Stato all'accettazione espressa da parte dell'amministrazione debitrice ovvero a formale notificazione della cessione. Nel caso di specie – ad avviso della difesa erariale – la cessione non sarebbe stata accettata dall'Amministrazione né
Part notificata secondo le prescritte modalità, con la conseguenza che cessionaria, non sarebbe legittimata a pretendere alcunché dall'Istituto
debitore.
All'udienza fissata ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, stante la natura della controversia. Successivamente, in sede di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
14.11.2024, il Giudice sollevava d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto di fornitura tra NI e l' convenuto, per difetto di CP_1
forma scritta ad substantiam, invitando le parti a prendere posizione sul punto prima della decisione.
In seguito a tale ordinanza, parte attrice insisteva nelle proprie domande;
Part contestando la tesi della controparte, evidenziava la speciale disciplina dettata dalla L. 21/02/1991 n. 52 in materia di cessione dei crediti d'impresa,
sostenendo che essa deroga alle norme invocate dalla difesa erariale: nel caso
Part di specie – osserva – risultano integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicabilità della L. 52/1991 (cedente impresa fornitrice,
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 3 di 9 crediti pecuniari nascenti da forniture commerciali, cessionaria
Part banca/intermediario finanziario). Pertanto, la cessione in favore di avrebbe piena efficacia ed opponibilità nei confronti dell'ente debitore senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, in deroga alle norme speciali sui crediti verso la P.A. (artt. 69-70 R.D. 2440/1923). In via
Part ulteriormente subordinata, formulava domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un equo indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., qualora fosse stata ritenuta la nullità del contratto originario.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
nella comparsa conclusionale la parte attrice sosteneva che poteva ritenersi provata la esistenza del contratto, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla controparte;
parte convenuta sosteneva la nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam.
Orbene, la domanda proposta dalla Parte_2
risulta infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
Ritiene questo giudice che, in consonanza con numerose precedenti decisioni pronunziate con sentenze emesse da questo stesso Tribunale su analoghe
Part azioni proposte dal la domanda di pagamento proposta dalla parte attrice va respinta in quanto il rapporto a monte, cioè quello tra la cedente il credito e l'Istituto scolastico, è nullo, non essendo stato depositato alcun contratto avente la forma scritta richiesta ad substantiam.
In proposito, va considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 4 di 9 agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita,
desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n.
19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass. 08/01/2020, n. 142).
Il principio di diritto è stato così efficacemente sintetizzato dalla Suprema
Corte: “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a
pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento
non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti
attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto,
che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono
rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di
rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del
diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali
la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la
produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita
da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle
parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
A conferma di tale principio, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), con la Delibera del 15 marzo 2023, n. 119, ha ribadito che, per i
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 5 di 9 contratti della Pubblica Amministrazione, vige l'obbligo della forma scritta
ad substantiam, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni né concludere contratti se non in forma scritta, né può
attribuirsi rilevanza a comportamenti taciti o a manifestazioni di volontà
espresse in forme diverse.
Ne discende che anche il mancato disconoscimento o la tacita ammissione dell'esistenza di un accordo da parte dell'ente pubblico in giudizio non possono sanare la mancanza della forma scritta né conferire efficacia a un contratto invalido.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la mera emissione e registrazione di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un valido contratto tra le parti (Cass. 22/06/2018, n. 16562, che richiama Cass. 17/03/2015, n.
5263), né l'eventuale pagamento delle fatture vale a sanare la nullità della fonte negoziale.
Inoltre, è irrilevante la circostanza per cui le fatture richiamerebbero un CIG
(ossia il Codice Identificativo Gara). In tali termini si è già pronunciato questo
Tribunale, evidenziando che priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del
CIG (codice identificativo gara) nelle fatture emesse dalla società cedente, in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del Tribunale di Bologna secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 6 di 9 della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito”, ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall'ANAC a seguito della gara di appalto e dei dovuti controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione, sicchè il rilascio di tale codice da parte dell'ANAC avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG
non si può desumere che il contratto sia stato validamente stipulato per iscritto.
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.: ed invero, il predetto principio non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam" atteso che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è
prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass.17/10/2018, n. 25999).
Nel caso concreto, il rapporto contrattuale con l'Istituto scolastico convenuto
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 7 di 9 non risulta da alcun documento contrattuale perfezionato in forma scritta:
pertanto, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve concludersi per la nullità del rapporto per difetto di forma scritta ad substantiam. La nullità ex lege del contratto comporta l'inesistenza di qualunque obbligazione contrattuale a carico della Pubblica
Amministrazione convenuta, ivi compresa l'obbligazione accessoria al pagamento di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
Alla luce di tale assorbente rilievo, risultano superflue le ulteriori questioni dedotte.
Da ultimo, va esaminata la domanda subordinata avanzata da parte attrice ex art. 2041 c.c. Quest'ultima mira ad ottenere dall'Amministrazione convenuta un indennizzo per ingiustificato arricchimento, corrispondente – nelle
Part intenzioni di – agli interessi moratori che la P.A. avrebbe risparmiato non pagando puntualmente il dovuto.
Tale domanda non può trovare ingresso per difetto dei suoi elementi costitutivi. Giova rammentare che l'azione di arricchimento senza causa è caratterizzata dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08) che si ravvisa laddove difetti qualunque altro strumento giuridico per tutelare il depauperato. Nel caso in esame anzitutto manca il requisito della sussidiarietà considerato che la banca attrice avrebbe potuto agire, in astratto, nei confronti del cedente, in forza del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1266 c.c.; in aggiunta, va rilevato che non ogni mancato esborso da parte della P.A. può qualificarsi come
Proc. N.R.G. 5592/2022 – sentenza Pagina 8 di 9 “arricchimento” ingiusto: gli interessi moratori hanno la funzione di risarcire il creditore dal pregiudizio da ritardo, ma non rappresentano di per sé un incremento patrimoniale concreto per il debitore (semmai, l'ente pubblico ha evitato un esborso, ma ciò non equivale automaticamente a un arricchimento giuridicamente rilevante).
Rimangono assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese.
Mette conto aggiungere che le pregresse considerazioni sono state già
condivise dalla Corte di Appello di Napoli in varie decisioni che hanno confermato le sentenze adottate in primo grado su vicende analoghe;
tuttavia,
tenuto conto della esistenza anche di talune decisioni parzialmente difformi rese da altri tribunali, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
respinta, così decide:
1) Rigetta le domande proposte in via principale e subordinata da Parte_1
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 26/05/2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
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