Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2015, n. 13982
CASS
Sentenza 7 luglio 2015

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In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. (Principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2015, n. 13982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13982
Data del deposito : 7 luglio 2015

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