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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA IA AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595/2023 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giuseppe Russotto;
appellante contro
(cf: , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Lo Piccolo;
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'avv. Anna Iachella;
(cf: , rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'avv. Anna Iachella;
(cf: ), non costituito;
Controparte_2 CodiceFiscale_4
appellati
All'udienza collegiale del 26 settembre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.12.2015, il proponeva Controparte_1
opposizione, per i motivi ivi esposti, al decreto ingiuntivo n. 1759/2015, col quale il
Tribunale di Ragusa gli aveva ingiunto di pagare la somma di €. 42.005,98, oltre interessi e spese, in favore della , a Parte_4
corrispettivo di lavori di pavimentazione della via comunale Monte Pellegrino, asseritamente eseguiti su incarico dell'ente, in forza di “disposizione di servizio a firma congiunta del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del 20.04.2009”, adottata nel corso dell'esecuzione di lavori di pavimentazione e ripavimentazione di strade urbane già appaltati alla stessa impresa con contratto del 17.4.2008.
La società opposta, costituitasi, chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna, in solido, al pagamento dei corrispondenti importi di Pt_2
e (rispettivamente, sindaco e assessore
[...] Parte_3 Controparte_2
ai lavori pubblici dell'epoca del nonché direttore dei lavori Controparte_1
appaltati), in tesi direttamente responsabili dell'ordine di servizio, che chiedeva di poter chiamare in giudizio;
in ulteriore subordine, chiedeva la condanna del CP_1
al pagamento dei medesimi importi a titolo di arricchimento ingiustificato.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in giudizio dei terzi su indicati, questi si costituivano, resistendo alle domande.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.1.2022, avendo i terzi chiamati rappresentato che - circostanza taciuta dalla parte opposta - la società
[...]
era stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_4
Tribunale di Ragusa n. 21 del 16.5.2018, il giudice di prime cure dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il 16.3.2022, riassumeva il giudizio , Parte_4
esponendo che il fallimento dell'opposta società era stato chiuso con provvedimento del 18.6.2019 e la società cancellata dal registro delle imprese l'1.8.2019, sicchè egli, già socio accomandatario della società estinta, in qualità di successore a titolo universale della stessa, era ormai titolare del credito opposto.
2 Ripristinato il contraddittorio, con sentenza n. 1617/2022, il Tribunale di Ragusa revocava l'opposto decreto ingiuntivo, condannando al rimborso Parte_4
alle altre parti delle spese di lite.
In particolare, per quanto qui ancora d'interesse, il giudice evidenziava:
a) l'insussistenza del credito oggetto di domanda, non essendo idonea fonte di obbligazione l'indicata “disposizione di servizio a firma congiunta del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del 20.04.2009”, mera disposizione interna, rivolta al
RUP, diretta a sollecitare la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva dei lavori di pavimentazione di via Monte Pellegrino, poi in realtà mai adottata;
b) altresì, la mancanza di prova della concreta esecuzione, della consistenza e dell'entità dei lavori in questione da parte dell'impresa opposta;
c) in ogni caso, il difetto di titolarità della pretesa azionata in capo a Parte_4
, dovendosi ritenere che il credito in questione fosse stato implicitamente
[...]
rinunciato dal curatore, il quale non si era costituito in giudizio per proseguire la causa e cercare di acquisire risorse all'attivo.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , con atto di citazione Parte_4
notificato il 27.4.2023, cui resistevano il e Controparte_1 Parte_2
. Non si costituiva , pur ritualmente citato. Parte_3 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appello è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso l'obbligo del di pagare la somma ingiunta, per assenza di un contratto scritto CP_1
tra le parti. Il tribunale, secondo il avrebbe erroneamente trascurato di Pt_4
considerare che “non si doveva stipulare alcun contratto, perché già esistente e in corso, ma solo apportare al contratto in corso una perizia di variante, ovvero aggiungere un ulteriore lavoro a quelli appaltati”. La soluzione adottata - assume -
“equivale a disconoscere la statuizione contenuta all'art. 25 della l. 11 febbraio n.
209 (recte: 11.2.1994 n.109) che espressamente prevede le varianti in corso d'opera per le esigenze nella norma elencate”.
3 Con il secondo motivo, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità da contatto sociale, ovvero precontrattuale, del
, per violazione del legittimo affidamento. Controparte_1
Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non proposta l'azione contrattuale nei confronti dei funzionari o organi dell'ente, senza tenere in considerazione l'azione esercitata dalla società opposta tramite la chiamata in causa del sindaco, dell'assessore e del direttore dei lavori, diretta proprio ad affermarne la responsabilità contrattuale.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento formulata, in subordine, nei confronti del . Controparte_1
Con il quinto motivo, impugna la decisione di primo grado nella Parte_4
parte in cui ne ha escluso la legittimazione attiva, in assenza di eccezione da parte dei convenuti, e sulla base di mere supposizioni, essendosi limitato il curatore a rinunciare al giudizio, senza che risulti invece alcuna rinuncia al credito, per la quale è necessaria una manifestazione espressa di volontà.
2.) È preliminare l'esame del quinto motivo, concernente questione (quella della legittimazione di a proseguire il giudizio, in qualità di preteso Parte_4
successore nel credito della ormai estinta società Parte_4
) avente rilievo prioritario, e potenzialmente assorbente, rispetto al merito.
[...]
La statuizione del tribunale sul punto (peraltro su espressa eccezione di parte) va confermata, sia pure per le ragioni in parte diverse che si vengono ad esporre.
Il tribunale, nel ritenere che difetti, nel caso di specie, la legittimazione attiva del
, ha fatto applicazione dei principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite Pt_4
della Corte di cassazione nn. 6070 e 6071 del 2013, secondo le quali l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione volontaria dal registro delle imprese non comporta il trasferimento in capo ai soci delle pretese e dei diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti l'accertamento giudiziale non ancora iniziato o concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato.
4 In altri termini, ove la cancellazione della società conseguente a liquidazione della stessa intervenga in pendenza di giudizio, la corrispondente azione non portata avanti dal liquidatore non si trasferisce in capo ai soci, presumendosi il credito rinunziato.
Tuttavia, il principio in questione, oltre ad essere stato superato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, non può trovare applicazione nel caso in questione.
Innanzitutto, la Corte di cassazione – con la sentenza n. 19750 del 2025 – ha esplicitamente ritenuto di escludere, nell'ipotesi summenzionata, l'operatività di una presunzione di estinzione della pretesa creditoria in tal senso, avallando, invece,
l'orientamento opposto, secondo il quale “l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.
In ogni caso, i principi qui richiamati, non risultano pertinenti nel caso di specie.
Infatti, sia le pronunce del 2013, che la recente sentenza del 2025, hanno tutte ad oggetto la diversa ipotesi di cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese – o comunque conseguente a ipotesi diverse da quella di cui all'art. 118, c.1,
n. 4, l. fall. – non potendosi, quindi, direttamente applicare al caso qui in esame, concernente la cancellazione della società dal registro delle imprese eseguita, su richiesta del curatore, in seguito a chiusura del fallimento della Parte_4
(e personale dello stesso ) per insufficienza dell'attivo.
[...] Parte_4
5 In caso di cancellazione obbligatoria della società, invece, opera il principio, già affermato dalla Corte di legittimità nell'ordinanza n. 13921 del 2019, e confermato dalla recente pronuncia della Corte di cassazione n. 27208 del 2025, secondo il quale l'ex-socio succede alla società estinta nei crediti residui – e può, quindi, agire in giudizio o riassumere un giudizio precedentemente instaurato – a condizione che provi che l'esistenza del diritto (anche sub iudice) sia stata portata a conoscenza del curatore anteriormente alla chiusura della procedura fallimentare, sì da poter ritenere che questi abbia consapevolmente deciso di non farlo valere, rinunziandovi.
Al contrario, invece, qualora il fallimento si sia chiuso per insufficienza dell'attivo senza che vi sia la prova che i soci abbiano precedentemente informato la curatela dell'esistenza della pretesa creditoria o della pendenza del relativo giudizio, alla mancata attivazione del curatore del fallimento non può attribuirsi il significato univoco di un'implicita rinunzia al diritto, che possa, quindi, essere fatto valere dai soci medesimi successivamente all'estinzione della società. La mancata informazione del curatore, piuttosto, è da ritenersi equivalente ad un'implicita rinunzia da parte della società e dei suoi soci a far valere il credito anche successivamente alla chiusura del fallimento per mancanza di attivo, integrando un comportamento omissivo plausibilmente interpretabile come volto a sottrarre la pretesa all'esecuzione concorsuale e, quindi, per coerenza di sistema, anche a rinunciare alla sua successiva soddisfazione a favore dello stesso fallito ritornato in bonis o del suo successore.
Se così non fosse, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “si perverrebbe alla conseguenza, evidentemente contraria alla ratio che ispira l'intero sistema dell'esecuzione concorsuale, di incentivare condotte tese a nascondere pretese creditorie, (…) per sottrarle alla massa dei creditori” (Cass. n. 27208 del
2025 citata).
In buona sostanza, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, qui non viene in rilievo la rinunzia del curatore della società fallita alla pretesa azionabile, quanto, piuttosto, la rinunzia della fallita stessa e dei suoi soci, ostativa alla configurabilità di un fenomeno successorio a favore dell'ex socio della società ormai estinta.
6 Per le considerazioni che precedono, deve, quindi, pervenirsi al rigetto dell'appello, dovendosi presumere, dalla mancata prova dell'avvenuta comunicazione alla curatela della pendenza del giudizio relativo all'asserito credito della società Parte_4
nei confronti del o dei terzi convenuti, la rinuncia della
[...] Controparte_1
società in questione alla pretesa creditoria, ostativa alla successione di Parte_4
nella titolarità della stessa.
[...]
In conseguenza della dichiarata insussistenza della legittimazione attiva in capo all'appellante, resta assorbito l'esame dei restanti motivi di appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore delle parti costituite, come in dispositivo, applicati i valori medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale (in assenza di attività istruttoria o di trattazione: Cass. n. 10206/2021).
va, inoltre, condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte Parte_4
costituita, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in misura pari ad euro 2.000,00, sussistendone i relativi presupposti, tenuto conto in particolare, sia del suo conclamato difetto di legittimazione ad agire, sia della manifesta infondatezza delle domande originariamente proposte dalla società e proseguite dal , in assenza di alcun Pt_4
titolo contrattuale e di delibera autorizzativa della spesa, ovvero di approvazione di variante (cfr. Cass. n. 8275 del 2023, n. 29988 del 2020, n. 16366 del 2014, n. 343 del
2013 tra le tante) o, comunque, in mancanza di qualsivoglia atto di incarico da parte dei terzi chiamati in causa, concernente l'esecuzione dei lavori oggetto di pretesa, come infine di alcuna prova circa l'effettiva esecuzione degli stessi. Invero, incorre in colpa grave, la parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata con la normale diligenza.
Nulla per le spese , rimasto contumace. Controparte_2
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
7 LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore del di Parte_4 Controparte_1
e di delle spese del presente grado, che liquida, per Parte_2 Parte_3
ciascuna parte, in €. 6.946,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento, in favore di ciascuno dei predetti appellati, dell'ulteriore somma di €.2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; nulla per le spese del contumace;
Controparte_2
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao LA IA AL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale in tirocinio, dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA IA AL Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595/2023 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giuseppe Russotto;
appellante contro
(cf: , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Lo Piccolo;
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2
dall'avv. Anna Iachella;
(cf: , rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'avv. Anna Iachella;
(cf: ), non costituito;
Controparte_2 CodiceFiscale_4
appellati
All'udienza collegiale del 26 settembre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.12.2015, il proponeva Controparte_1
opposizione, per i motivi ivi esposti, al decreto ingiuntivo n. 1759/2015, col quale il
Tribunale di Ragusa gli aveva ingiunto di pagare la somma di €. 42.005,98, oltre interessi e spese, in favore della , a Parte_4
corrispettivo di lavori di pavimentazione della via comunale Monte Pellegrino, asseritamente eseguiti su incarico dell'ente, in forza di “disposizione di servizio a firma congiunta del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del 20.04.2009”, adottata nel corso dell'esecuzione di lavori di pavimentazione e ripavimentazione di strade urbane già appaltati alla stessa impresa con contratto del 17.4.2008.
La società opposta, costituitasi, chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna, in solido, al pagamento dei corrispondenti importi di Pt_2
e (rispettivamente, sindaco e assessore
[...] Parte_3 Controparte_2
ai lavori pubblici dell'epoca del nonché direttore dei lavori Controparte_1
appaltati), in tesi direttamente responsabili dell'ordine di servizio, che chiedeva di poter chiamare in giudizio;
in ulteriore subordine, chiedeva la condanna del CP_1
al pagamento dei medesimi importi a titolo di arricchimento ingiustificato.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in giudizio dei terzi su indicati, questi si costituivano, resistendo alle domande.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.1.2022, avendo i terzi chiamati rappresentato che - circostanza taciuta dalla parte opposta - la società
[...]
era stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_4
Tribunale di Ragusa n. 21 del 16.5.2018, il giudice di prime cure dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il 16.3.2022, riassumeva il giudizio , Parte_4
esponendo che il fallimento dell'opposta società era stato chiuso con provvedimento del 18.6.2019 e la società cancellata dal registro delle imprese l'1.8.2019, sicchè egli, già socio accomandatario della società estinta, in qualità di successore a titolo universale della stessa, era ormai titolare del credito opposto.
2 Ripristinato il contraddittorio, con sentenza n. 1617/2022, il Tribunale di Ragusa revocava l'opposto decreto ingiuntivo, condannando al rimborso Parte_4
alle altre parti delle spese di lite.
In particolare, per quanto qui ancora d'interesse, il giudice evidenziava:
a) l'insussistenza del credito oggetto di domanda, non essendo idonea fonte di obbligazione l'indicata “disposizione di servizio a firma congiunta del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del 20.04.2009”, mera disposizione interna, rivolta al
RUP, diretta a sollecitare la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva dei lavori di pavimentazione di via Monte Pellegrino, poi in realtà mai adottata;
b) altresì, la mancanza di prova della concreta esecuzione, della consistenza e dell'entità dei lavori in questione da parte dell'impresa opposta;
c) in ogni caso, il difetto di titolarità della pretesa azionata in capo a Parte_4
, dovendosi ritenere che il credito in questione fosse stato implicitamente
[...]
rinunciato dal curatore, il quale non si era costituito in giudizio per proseguire la causa e cercare di acquisire risorse all'attivo.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , con atto di citazione Parte_4
notificato il 27.4.2023, cui resistevano il e Controparte_1 Parte_2
. Non si costituiva , pur ritualmente citato. Parte_3 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appello è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso l'obbligo del di pagare la somma ingiunta, per assenza di un contratto scritto CP_1
tra le parti. Il tribunale, secondo il avrebbe erroneamente trascurato di Pt_4
considerare che “non si doveva stipulare alcun contratto, perché già esistente e in corso, ma solo apportare al contratto in corso una perizia di variante, ovvero aggiungere un ulteriore lavoro a quelli appaltati”. La soluzione adottata - assume -
“equivale a disconoscere la statuizione contenuta all'art. 25 della l. 11 febbraio n.
209 (recte: 11.2.1994 n.109) che espressamente prevede le varianti in corso d'opera per le esigenze nella norma elencate”.
3 Con il secondo motivo, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità da contatto sociale, ovvero precontrattuale, del
, per violazione del legittimo affidamento. Controparte_1
Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non proposta l'azione contrattuale nei confronti dei funzionari o organi dell'ente, senza tenere in considerazione l'azione esercitata dalla società opposta tramite la chiamata in causa del sindaco, dell'assessore e del direttore dei lavori, diretta proprio ad affermarne la responsabilità contrattuale.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento formulata, in subordine, nei confronti del . Controparte_1
Con il quinto motivo, impugna la decisione di primo grado nella Parte_4
parte in cui ne ha escluso la legittimazione attiva, in assenza di eccezione da parte dei convenuti, e sulla base di mere supposizioni, essendosi limitato il curatore a rinunciare al giudizio, senza che risulti invece alcuna rinuncia al credito, per la quale è necessaria una manifestazione espressa di volontà.
2.) È preliminare l'esame del quinto motivo, concernente questione (quella della legittimazione di a proseguire il giudizio, in qualità di preteso Parte_4
successore nel credito della ormai estinta società Parte_4
) avente rilievo prioritario, e potenzialmente assorbente, rispetto al merito.
[...]
La statuizione del tribunale sul punto (peraltro su espressa eccezione di parte) va confermata, sia pure per le ragioni in parte diverse che si vengono ad esporre.
Il tribunale, nel ritenere che difetti, nel caso di specie, la legittimazione attiva del
, ha fatto applicazione dei principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite Pt_4
della Corte di cassazione nn. 6070 e 6071 del 2013, secondo le quali l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione volontaria dal registro delle imprese non comporta il trasferimento in capo ai soci delle pretese e dei diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti l'accertamento giudiziale non ancora iniziato o concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato.
4 In altri termini, ove la cancellazione della società conseguente a liquidazione della stessa intervenga in pendenza di giudizio, la corrispondente azione non portata avanti dal liquidatore non si trasferisce in capo ai soci, presumendosi il credito rinunziato.
Tuttavia, il principio in questione, oltre ad essere stato superato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, non può trovare applicazione nel caso in questione.
Innanzitutto, la Corte di cassazione – con la sentenza n. 19750 del 2025 – ha esplicitamente ritenuto di escludere, nell'ipotesi summenzionata, l'operatività di una presunzione di estinzione della pretesa creditoria in tal senso, avallando, invece,
l'orientamento opposto, secondo il quale “l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.
In ogni caso, i principi qui richiamati, non risultano pertinenti nel caso di specie.
Infatti, sia le pronunce del 2013, che la recente sentenza del 2025, hanno tutte ad oggetto la diversa ipotesi di cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese – o comunque conseguente a ipotesi diverse da quella di cui all'art. 118, c.1,
n. 4, l. fall. – non potendosi, quindi, direttamente applicare al caso qui in esame, concernente la cancellazione della società dal registro delle imprese eseguita, su richiesta del curatore, in seguito a chiusura del fallimento della Parte_4
(e personale dello stesso ) per insufficienza dell'attivo.
[...] Parte_4
5 In caso di cancellazione obbligatoria della società, invece, opera il principio, già affermato dalla Corte di legittimità nell'ordinanza n. 13921 del 2019, e confermato dalla recente pronuncia della Corte di cassazione n. 27208 del 2025, secondo il quale l'ex-socio succede alla società estinta nei crediti residui – e può, quindi, agire in giudizio o riassumere un giudizio precedentemente instaurato – a condizione che provi che l'esistenza del diritto (anche sub iudice) sia stata portata a conoscenza del curatore anteriormente alla chiusura della procedura fallimentare, sì da poter ritenere che questi abbia consapevolmente deciso di non farlo valere, rinunziandovi.
Al contrario, invece, qualora il fallimento si sia chiuso per insufficienza dell'attivo senza che vi sia la prova che i soci abbiano precedentemente informato la curatela dell'esistenza della pretesa creditoria o della pendenza del relativo giudizio, alla mancata attivazione del curatore del fallimento non può attribuirsi il significato univoco di un'implicita rinunzia al diritto, che possa, quindi, essere fatto valere dai soci medesimi successivamente all'estinzione della società. La mancata informazione del curatore, piuttosto, è da ritenersi equivalente ad un'implicita rinunzia da parte della società e dei suoi soci a far valere il credito anche successivamente alla chiusura del fallimento per mancanza di attivo, integrando un comportamento omissivo plausibilmente interpretabile come volto a sottrarre la pretesa all'esecuzione concorsuale e, quindi, per coerenza di sistema, anche a rinunciare alla sua successiva soddisfazione a favore dello stesso fallito ritornato in bonis o del suo successore.
Se così non fosse, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “si perverrebbe alla conseguenza, evidentemente contraria alla ratio che ispira l'intero sistema dell'esecuzione concorsuale, di incentivare condotte tese a nascondere pretese creditorie, (…) per sottrarle alla massa dei creditori” (Cass. n. 27208 del
2025 citata).
In buona sostanza, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, qui non viene in rilievo la rinunzia del curatore della società fallita alla pretesa azionabile, quanto, piuttosto, la rinunzia della fallita stessa e dei suoi soci, ostativa alla configurabilità di un fenomeno successorio a favore dell'ex socio della società ormai estinta.
6 Per le considerazioni che precedono, deve, quindi, pervenirsi al rigetto dell'appello, dovendosi presumere, dalla mancata prova dell'avvenuta comunicazione alla curatela della pendenza del giudizio relativo all'asserito credito della società Parte_4
nei confronti del o dei terzi convenuti, la rinuncia della
[...] Controparte_1
società in questione alla pretesa creditoria, ostativa alla successione di Parte_4
nella titolarità della stessa.
[...]
In conseguenza della dichiarata insussistenza della legittimazione attiva in capo all'appellante, resta assorbito l'esame dei restanti motivi di appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore delle parti costituite, come in dispositivo, applicati i valori medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale (in assenza di attività istruttoria o di trattazione: Cass. n. 10206/2021).
va, inoltre, condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte Parte_4
costituita, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in misura pari ad euro 2.000,00, sussistendone i relativi presupposti, tenuto conto in particolare, sia del suo conclamato difetto di legittimazione ad agire, sia della manifesta infondatezza delle domande originariamente proposte dalla società e proseguite dal , in assenza di alcun Pt_4
titolo contrattuale e di delibera autorizzativa della spesa, ovvero di approvazione di variante (cfr. Cass. n. 8275 del 2023, n. 29988 del 2020, n. 16366 del 2014, n. 343 del
2013 tra le tante) o, comunque, in mancanza di qualsivoglia atto di incarico da parte dei terzi chiamati in causa, concernente l'esecuzione dei lavori oggetto di pretesa, come infine di alcuna prova circa l'effettiva esecuzione degli stessi. Invero, incorre in colpa grave, la parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata con la normale diligenza.
Nulla per le spese , rimasto contumace. Controparte_2
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
7 LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore del di Parte_4 Controparte_1
e di delle spese del presente grado, che liquida, per Parte_2 Parte_3
ciascuna parte, in €. 6.946,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento, in favore di ciascuno dei predetti appellati, dell'ulteriore somma di €.2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; nulla per le spese del contumace;
Controparte_2
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao LA IA AL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale in tirocinio, dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
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