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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4961/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DEIDDA ROSELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DEIDDA ROSELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 12/04/2022, omologato con decreto
Cron. n. 3790/2022 del 30/05/2022 – R. G. 431/2022 - Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_1
23/08/1997 e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
1 08/04/2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel comune di Montereale
Valcellina, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio presso il Comune di
Montereale Valcellina dell'anno 1997, parte I, serie A, n 1;
2) darsi atto che le parti non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra,
per qualsiasi ragione o titolo;
3) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di Stato Civile del
Comune di Montereale Valcellina (PN) ai sensi dell'art.69 del DPR 369/2000”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 13/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Montereale Valcellina (PN), in data Pt_1 Controparte_1
19/04/1997;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEREALE
EL (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 1, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 13/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4961/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DEIDDA ROSELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DEIDDA ROSELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 12/04/2022, omologato con decreto
Cron. n. 3790/2022 del 30/05/2022 – R. G. 431/2022 - Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_1
23/08/1997 e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
1 08/04/2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nel comune di Montereale
Valcellina, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio presso il Comune di
Montereale Valcellina dell'anno 1997, parte I, serie A, n 1;
2) darsi atto che le parti non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra,
per qualsiasi ragione o titolo;
3) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di Stato Civile del
Comune di Montereale Valcellina (PN) ai sensi dell'art.69 del DPR 369/2000”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 13/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Montereale Valcellina (PN), in data Pt_1 Controparte_1
19/04/1997;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTEREALE
EL (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 1, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 13/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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