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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2024, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 12091 del
2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Seidita, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Alessandro
Doa e Marianotinetta Piras.
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 26.11.2024, alle ore 15.15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00010728 18 000 emesso dall' CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 08.10.2023, il ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 596
2023 00010728 18 000 emesso dall' per il recupero di CP_1 somme indebitamente riscosse su pensione cat. 5500 VOCTPS
N.05306773 della sig.ra nata a [...] e deceduta Persona_1 in Palermo in data 31.01.2021, deducendo la mancanza di legittimazione passiva avendo presentato, innanzi al
Tribunale di Palermo, nel proc. n. 4645/2021 R.G. in data
11.10.2021, rinuncia all'eredità.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne CP_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che erano state fatte operazioni sul conto corrente della de cuius, successivamente al suo decesso.
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente, con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Tribunale in data
11/10/2021, abbia rinunciato all'eredità di Persona_1
Inoltre il ricorrente ha documentato che i prelievi effettuati sul conto della de cuius furono precedenti alla sua morte e che i prelievi successivi sono stati effettuatI da Per_2
[...]
Pertanto, non avendo mai assunto la qualità di erede, difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione dell'indebito, proposta dall' CP_1
Infatti, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr.
Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011)
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'opponente assunto la qualità di erede, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 26/11/2024
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 12091 del
2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Seidita, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Alessandro
Doa e Marianotinetta Piras.
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 26.11.2024, alle ore 15.15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00010728 18 000 emesso dall' CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.200,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 08.10.2023, il ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 596
2023 00010728 18 000 emesso dall' per il recupero di CP_1 somme indebitamente riscosse su pensione cat. 5500 VOCTPS
N.05306773 della sig.ra nata a [...] e deceduta Persona_1 in Palermo in data 31.01.2021, deducendo la mancanza di legittimazione passiva avendo presentato, innanzi al
Tribunale di Palermo, nel proc. n. 4645/2021 R.G. in data
11.10.2021, rinuncia all'eredità.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne CP_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che erano state fatte operazioni sul conto corrente della de cuius, successivamente al suo decesso.
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente, con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Tribunale in data
11/10/2021, abbia rinunciato all'eredità di Persona_1
Inoltre il ricorrente ha documentato che i prelievi effettuati sul conto della de cuius furono precedenti alla sua morte e che i prelievi successivi sono stati effettuatI da Per_2
[...]
Pertanto, non avendo mai assunto la qualità di erede, difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione dell'indebito, proposta dall' CP_1
Infatti, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr.
Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011)
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'opponente assunto la qualità di erede, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 26/11/2024
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio