TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12 marzo 2025
Causa n. 274 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Monica Grazzi e per la parte convenuta il sig. ssistito dall'avv. Cavaleri Mattia. CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 12 marzo 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 274 / 2022 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BALBI FRANCO e dell'avv. GRASSI MONICA ( ) C.F._1
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv. SARTORI MAURIZIO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la società suindicata adiva il giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci irrogata al dipendente , a seguito della seguente specifica Controparte_2
contestazione: “-ha indicato nel Piano di Lavoro una modalità di realizzazione della condizione di assicurazione contro la richiusura non coerente con la situazione impiantistica effettiva (10 3405 – part. 8.1. –
F1) senza previamente acquisire dal Responsabile Impianto, sig. Pt_2
le informazioni necessarie a garantire che la suddetta condizione fosse effettivamente realizzabile”.
1 Parte resistente, già in sede di audizione e, con maggior dovizia di dettagli tecnici e giuridici in ricorso, ha chiarito che non era prevista la sua presenza in loco e non era neppure necessaria, che aveva correttamente redatto il PDL sulla base delle informazioni ricevute dal sig. e che Pt_2
questi non aveva segnalato nessuna discordanza fra quanto risultante dal
PDL e quanto eventualmente riscontrato nella fase esecutiva di detto piano di intervento.
Parte ricorrente argomentava altresì l'illegittimità del procedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, per sproporzionalità e intempestività della sanzione.
Esaurita la fase di istruzione della causa, le parti la discutevano oralmente riportandosi alle rispettive conclusioni.
***
E' utile riportare integralmente il contenuto della contestazione. La missiva, consegnata in data 1.12.2021, riporta una premessa che da'
conto della vicenda nei suoi aspetti tecnici e concreti ed è esplicitata nei seguenti termini testuali.
“Si fa riferimento all'esecuzione di lavori di riparazione di un guasto sulla linea MT denominata “Belgioioso” in uscita dalla Cabina Primaria Palù in
data 26 settembre 2021, nel corso dei quali è deceduto il dipendente,
Signor Persona_1
Secondo quanto sino ad ora accertato, Lei, in qualità di tecnico reperibile
nella giornata indicata, è stato contattato dal sig. Testimone_1
preposto della squadra composta da e Persona_1 Persona_2
incaricati dal CO di Verona dell'esecuzione delle Parte_3
manovre di ricerca guasto sulla Linea MT Belgioioso”, per redigere e
validare il Piano di lavoro (PdL) ed il relativo Piano di Intervento
2 (Pl),necessari alia messa in sicurezza del tratto di linea guasto e la sostituzione dell'isolatore rigido rotto in prossimità del nodo rigido 224827.
Una volta appresa l'informazione relativa alia localizzazione del guasto,
Lei ha eseguito la redazione e validazione del Piano di lavoro (PdL -
D250P2021R03797) e del relativo Piano di Intervento (Pl -
D250PI202103797) per la messa in sicurezza el tratto di linea interessato
dai lavori e consentire la sostituzione dell'isolatore rigido di cui sopra.
II sig. in qualità di Responsabile Impianto e Preposto ai Lavori, ha Pt_2
ricevuto il Piano di Lavoro e il Piano di Intervento da Lei redatti.
Il Piano di Lavoro prevedeva la messa in sicurezza del tratto di linea di cui
sopra, da effettuarsi tramite l'apertura dei due IMS - Interruttori di Manovra
Sezionatori di linea -108971 “Loc. Torretta” e 246286 “Pila Reversóla”,
con la disattivazione della motorizzazione attraverso la disconnessione
fisica del cavo di alimentazione e la messa a terra e in corto circuito con
funzionalità di interblocco verso la richiusura degli IMS stessi.
Il Piano di Intervento prevedeva l'apposizione delle terre di lavoro (messa
a terra e in corto circuito in prossimità del sostegno oggetto di intervento)
e del dispositivo di equipotenzialitá tra i conduttori della Linea MT e le parti
metalliche dell'armamento del sostegno in CAC - Calcestruzzo Armato e
Centrifugate.
Nella successiva fase di esecuzione delle attività lavorative, una volta
infissi i picchetti di terra del dispositivo mobile di messa a terra e in corto
circuito, il sig. individuate come addetto all'esecuzione della messa Per_1
in sicurezza della linea e alia sostituzione dell'isolatore, dotato di DPI, si è
posizionato in quota tramite scala a sfilo, ha effettuato la verifica di assenza tensione, ha apposto le terre di lavoro ed ha avviato l'attività di
sostituzione di isolatore rigido su una linea MT aerea con conduttori nudi.
3 Successivamente, per cause ancora da accertare, il Sig. decedeva Per_1
durante la fase di ultimazione dell'intervento.”
In sintesi, nella lettera di contestazione è descritto in termini coerenti con il resoconto dei testimoni il tipo di intervento che doveva essere eseguito.
Il sig. in qualità di responsabile dell'impianto e di preposto, ha Pt_2
confermato che durante il sopralluogo individuò un interruttore “guasto” e ha confermato di aver richiesto il PDL al sig. come previsto dalle CP_1
procedure interne.
Con specifico riferimento alle prassi e alle procedure interne, il testimone citato dalla società convenuta e ritenuto ben Testimone_2
informato sugli aspetti tecnici della vicenda per il suo ruolo di “Capo Unità
Sicurezza e Ambiente” ha dichiarato: “Non so cosa si fossero detti al telefono il e il La situazione presente in quell'impianto Pt_2 CP_1
posso dire che era riferita ad un guasto per noi ordinario che non necessitasse della presenza sul posto del tecnico.
Noi non abbiamo uno strumento che ci consenta di capire quale tipologia di blocco o di assicurazione contro la chiusura adottare. Ciò che deve fare il tecnico redattore del PDL è predisporre il PDL sulla base delle informazioni che riceve da chi è sul posto…..Quando arriva la segnalazione alla centrale operativa, l'unica cosa che la centrale può
vedere è il punto in cui si è verificato il guasto (cioè fra due sezionatori) e verificare quali sono i due o più sezionatori su cui intervenire per mettere in sicurezza la porzione di impianto oggetto del guasto.. Non sa però il tipo di sezionatori presenti.
Il in assenza di sopralluogo, non poteva avere l'evidenza che il CP_1
tipo di sezionatori presenti non fossero dotati del dispositivo di blocco mediante sezionatore di terra.
4 In caso di guasto il tecnico operativo deve concentrarsi sul luogo di lavoro affinché congiuntamente col preposto ai lavori possa elaborare il piano di intervento per la messa in sicurezza del posto di lavoro. L'azienda dà
indicazioni ai tecnici operativi di raccogliere più informazioni possibili per la redazione del PDI e PDL. Non sempre ciò è possibile perché i punti di sezionamento possono essere molto distanti tra loro e in tali casi, il preposto lavori che è l'occhio del tecnico quando si mette in sicurezza l'impianto, se ravvede che le indicazioni inserite nel PDL non sono attuabili, è tenuto ad avvisare il tecnico che corregge il PDL e lo adatta alla situazione reale.
Non sono in grado di riferire se vi sia o meno un obbligo da parte del tecnico operativo di chiedere espressamente al preposto o al responsabile che tipo di sezionatori vi siano sul luogo in cui intervenire.”
In sintesi, il testimone ha chiarito i seguenti punti:
-il guasto era di tipo ordinario e non era necessaria la presenza in loco del tecnico CP_1
-Il PDL viene redatto dal tecnico sulla base delle informazioni del preposto presente nel luogo del guasto;
-Non si conosce il preciso contenuto della conversazione fra preposto e tecnico;
-Il tecnico che opera in centrale non è in grado di sapere che tipo di sezionatori sono presenti sul luogo;
-non sempre i sezionatori sono visibili perché i punti di sezionamento possono essere lontani;
-il preposto, che è l'occhio del tecnico, quando mette in sicurezza l'impianto e prende visione del tipo di sezionatori deve avvisare il tecnico dell'eventuale inattuabiità del PDL.
5 Chiarita la vicenda, sotto il profilo descrittivo e delle procedure interne cui doveva attenersi il resistente, si riporta in termini testuali il seguito della lettera di contestazione, in cui sono descritte le attività e le omissioni inerenti alla fase esecutiva riferite alla squadra di lavoro presente sul luogo del guasto tecnico:
Da quanto sino ad ora accertato, è emerso quanto segue:
■ non sono state utilizzate le messe a terra come interblocco sugli IMS
108971 “Loe. ” e 246286 ”, come invece indicato Per_3 Persona_4
nel PdL, in quanto tali modelli di IMS ne erano sprovvisti;
■ sulle Unitá Periferiche degli IMS 108971 “Loc. Torretta” e 246286 “Pila
Roversola” si è provveduto a settare il comando “in lócale” ma non si è
provveduto a staccare i connettori così come previsto dal PdL;
■ non si è provveduto ad installare sugli IMS 108971 “Loc. ” e Per_3
246286 “Pila ” dei blocchi atti a garantire l'assicurazione
contro
Per_4
eventuali richiusure;
Da quanto sopra descritto emergono inosservanze delle procedure interne
e gravi violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza;
in particolare
Lei:
- ha indicato nel Piano di Lavoro una modalità di realizzazione della
condizione di assicurazione contro la richiusura non coerente con la
situazione impiantistica effettiva (10 3405 - par. 8.1 - F1) senza
previamente acquisire dal Responsabile Impianto, sig. , Testimone_1
le informazioni necessarie a garantire che la suddetta condizione fosse
effettivamente realizzabile.
Le contestiamo, pertanto, ai sensi dell'articolo 25 del vigente CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico e dell'Accordo Sindacale Nazionale
del 28 luglio 1982, i comportamenti innanzi descritti, sia unitariamente che
6 singolarmente considerati, anche in via disgiuntiva, che integrano
violazioni rilevanti sul piano disciplinare. La informiamo che, in virtù
dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, richiamato dal citato art. 25, può farci
pervenire eventuali elementi a Sua discolpa
In sostanza, viene rimproverato al ricorrente di aver indicato una modalità
di realizzazione della condizione di assicurazione (contro il rischio di riapertura del blocco dell'energia elettrica) non coerente con lo stato dei luoghi, quindi non attuabile e di fatto non attuata.
Dall'istruzione della causa, tuttavia, è emerso che il PDL redatto dal ricorrente era in linea con quanto comunicatogli dal preposto e che l'inattuabilità del “blocco” della corrente elettrica non fu comunicata al resistente ed emerse durante l'esecuzione dei lavori.
Il testimone non più in servizio (è stato licenziato in relazione alla Pt_2
vicenda per cui è causa) sentito quale testimone quanto dal giudice delegato quanto da questo giudice, per verificarne in modo esaustivo la credibilità e attendibilità, ha deposto nei seguenti termini.
“... I sezionamenti erano giusti, le misure contro le richiusure erano indicate correttamente, il piano di intervento era giusto.
So che ci sarà un processo penale, io non ho avuto nessuna comunicazione.
Quindi confermo quanto detto e cioè che il PDL era conforme a quanto avevo detto al CP_1
I sezionatori (IMS) impediscono il passaggio di energia elettrica ed erano aperti e quindi non doveva esserci passaggio di energia elettrica. E' stata eseguita la verifica di assenza di tensione e risulta assente la tensione e poi abbiamo fatto la messa a terra ed in corto circuito (fissando a terra dei picchetti e attraverso la messa a terra in corto circuito).
7 Esistono altri ed ulteriori sistemi per evitare richiusure (dei sezionatori che impediscono il passaggio di energia), ad esempio l'interblocco o la disattivazione della motorizzazione.
L'interblocco era indicato nel piano di lavoro (mostrato al testimone), attraverso la spunta delle espressioni “MAT e in c.c. interbloccata” e
“disattivazione motorizzazione”.
Noi siamo riusciti ad attuare la disattivazione motorizzazione, portando il comando del sezionatore da telecontrollo a locale. Quanto alla messa a terra, m.a.t. e in c.c., non siamo riusciti a farla e per questo mi hanno licenziato;
non siamo riusciti anche per le condizioni metereologiche.
Non ricordo di aver avvisato il dell'impossibilità di realizzare le CP_1
m.a.t. e in c.c.. come interblocco.”.
Pertanto, risulta chiaramente dall'istruzione testimoniale della causa che il on aveva l'obbligo di portarsi sul luogo dell'intervento potendo e CP_1
dovendo contare sulle informazioni a lui trasmesse dal è stato Pt_2
altresì accertato che il PDL era coerente con quanto dallo stesso comunicato al ricorrente e che in fase di esecuzione dell'intervento emerse l'inattuabilità del c.d. “interblocco” che il ricorrente aveva indicato nel piano di lavoro. Non è stato provato che tale informazione sia stata trasmessa al tecnico che, dunque, ben poteva non esserne a CP_1
conoscenza, essendo emersa nella fase di esecuzione della messa in sicurezza.
Parte ricorrente non ha quindi assolto all'onere di provare la fondatezza dell'addebito mosso in via disciplinare.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità indicati da parte resistente.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto dell'articolata fase istruttoria e della durata del suo procedimento, nonché della sua complessità in ragione delle questioni tecniche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato al sig. n data 7.1.2022; Controparte_2
3) Condanna la società ricorrente a rifondere le spese a parte ricorrente con distrazione in favore dei procuratore antistatario e le liquida in € 3.940,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
9