Articolo 66 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 65Articolo 67
Versione
10 dicembre 2000
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Versione
1 gennaio 2026
Art. 66. (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)) .
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 , e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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