polizia) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)) .
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 , e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.