TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1572/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO Parte_1
NASUTI
- attore contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MIGLIASSI
[...]
- convenuta
OGGETTO: BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO)
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
1. accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, del contratto di conto corrente ordinario N. 08/01/01445, stipulato il 24.04.2001 e di cui in premessa, oggetto del rapporto tra il sig.
e la , Parte_1 Controparte_2
Filiale di Alba (CN), particolarmente in relazione:
a) alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali e contrari alla legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale e annuale, anche ex art. 1283 e 1418 c.c.;
c) all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per violazione degli artt.1284, 1325 e 1418 c.c.;
1 d) alla mancata informativa, all'insussistenza di trasparenza delle condizioni e dei tassi ap-plicati di cui al contratto sub 1), come risultanti dalle condizioni particolari di contratto, e conseguentemente dichiarane la nullità relativamente alle pattuizioni ivi contenute ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.;
e) all'applicazione un tasso di mora più elevato rispetto alla soglia prevista dalla legge;
2. accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, del mutuo ipotecario mensile N.
99207, stipulato il 23.07.2007 e di cui in premessa, oggetto del rapporto tra il sig. e la Parte_1
Filiale di Alba (CN), Controparte_2
particolarmente in relazione:
a) alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultra-legali e contrari al-la legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale e annuale, anche ex art. 1283 e 1418 c.c.;
c) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per violazione degli artt.1284, 1325 e 1418 c.c.;
d) alla mancata informativa, all'insussistenza di trasparenza delle condizioni e dei tassi applicati di cui al contratto sub 1), come risultanti dalle condizioni particolari di con-tratto, e conseguentemente dichiarane la nullità relativamente alle pattuizioni ivi con-tenute ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.;
3. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo, in relazione ai rapporti di cui ai capi 1) e 2) delle conclusioni, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e alla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. Un., 12028/2010 e
Cass. Civ., Sez. Un., 24418/2010);
4. determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
5. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, com-missioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419, II comma, c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
6. condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore;
7. dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario;
2
8. in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dalle società conchiudenti in relazione anche agli artt. 1337, 1338, 1366 e 2043 c.c., da determinarsi in via equitativa;
9. protestate spese diritti e onorari.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo ipotecario del 23.7.2007, la legittimità ed efficacia delle pattuizioni intervenute con il signor in ordine al conto corrente e al contratto di affidamento e dei relativi Parte_1
addebiti operati dalla Dichiarare vere e corrette le risultanze degli estratti conto e, per CP_1
l'effetto, respingere ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria dichiarando che nulla è dovuto dalla CP_1
Si chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso con il favore delle spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA, eventuali costi di c.t.p. e
c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare la nullità di diverse clausole contrattuali regolanti
[...]
rispettivamente il contratto di conto corrente ordinario N. 08/01/01445 e il contratto di mutuo ipotecario n. 99207 del 23.07.2007 stipulati tra le parti e all'esito ricalcolare i reali rapporti di dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse.
In particolare, con riferimento al contratto di conto corrente l'attore ha rilevato:
- la nullità delle clausole determinative di tassi d'interesse ultralegali;
- l'usurarietà del tasso d'interesse convenuto;
- l'illegittima determinazione e applicazione d'interessi anatocistici;
- la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli inte- ressi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca;
- la nullità della clausole inerenti i tassi d'interesse in ragione della mancata informativa e all'insussistenza di trasparenza su tali condizioni;
- la nullità derivante dall'applicazione di un tasso di mora più elevato rispetto a quello previsto dalla
3 legge.
In riferimento al contratto di mutuo ipotecario, l'attore ha, formulato le stesse doglianze salvo quella riferita all'applicazione di un tasso d'interesse moratorio più elevato rispetto a quello previsto dalla legge.
L'attore ha altresì chiesto di “dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario” e svolto domanda risarcitoria con determinazione equitativa del danno, oltre a riproporre in relazione al “indicato rapporto bancario” la richiesta di dichiarare l'usurarietà del TEG convenuto.
2. si è costituita formulando Controparte_3 eccezione di prescrizione, contestando nel merito le pretese avversarie, rilevando l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dall'attore stante la persistenza in essere dei rapporti e chiedendo comunque il rigetto delle domande avversarie.
La convenuta ha inoltre chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
4. In ordine al contratto di conto corrente si osserva quanto segue.
4.a. Il contratto di conto corrente n. 08/01/01445 risulta stipulato con la in data 24.4.2001 CP_1
(doc.1 convenuta) e risulta tuttora in essere.
Nel corpo del contratto, sottoscritto dalla banca e dal cliente (doc. 1 convenuta), risultano indicati i tassi d'interesse creditori e debitori (inizialmente, stante l'assenza di un'apertura di credito, solo relativamente all'eventuale scoperto e poi dopo l'apertura di credito in conto del 24.12.2012 in base al fido pattuito - doc. 3).
I tassi debitori ultralegali risultano dunque regolarmente pattuiti per iscritto.
4.b. Nel contratto (sempre doc. 1 convenuta, prima pagina e condizioni economiche) si rinvengono inoltre svariate pattuizioni inerenti i giorni valuta e le voci di costo addebitabili al cliente nel corso dello svolgimento del rapporto. A fronte delle numerose e specifiche clausole regolative dei costi del rapporto, la doglianza dell'attore circa l'invalidità o assenza di pattuizioni idonee a dare causa agli addebiti si rivela assolutamente generica non chiarendo neppure le ragioni per le quali tali pattuizioni andrebbero considerate invalide o a quali addebiti si riferiscano. I rilievi vanno quindi ritenuti assolutamente infondati.
In particolare in riferimento alla commissione di massimo scoperto, si rileva che nel contratto di apertura di credito non risulta pattuita una commissione di massimo scoperto, ma, coerentemente con le disposizioni in vigore al tempo del contratto, una commissione onnicomprensiva (cfr. doc. 3 convenuta), circa la regolarità della quale non è formulato alcuno specifico rilievo e che, ad un vaglio
4 ufficioso, non presenta invalidità di sorta (0,5% della somma messa a disposizione ex art. art. 117 bis
T.U.B.).
4.c. L'attore, a sostegno della doglianza riferita all'usurarietà degli interessi, si è limitato a invocare gli esiti della relazione tecnica depositata a corredo dell'atto introduttivo (doc. 2 attoreo).
In tale elaborato, tuttavia, non è indicata alcuna pattuizione d'interessi usurari, ma soltanto il superamento, in alcuni trimestri, del tasso soglia da parte del tasso applicato.
Il dato è quindi irrilevante ai fini della valutazione della domanda proposta alla luce della ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante
e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ., Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675).
4.d. In merito all'invocata nullità della clausole inerenti i tassi d'interesse in ragione della mancata informativa e all'insussistenza di trasparenza su tali condizioni, si osserva che tutte le condizioni contrattuali risultano sottoscritte dal cliente e non è chiarito in nessun punto dell'atto introduttivo o nelle altre difese dell'attore in cosa sia consistita la violazione dei doveri di trasparenza, né risulta in alcun modo documentata o provata l'applicazione di clausole difformi da quelle stipulate per iscritto.
La doglianza inerente la nullità derivante dall'applicazione di un tasso di mora più elevato rispetto a quello previsto dalla legge è, infine, assolutamente generica e, laddove intesa in correlazione con la doglianza riferita all'usurarietà dei tassi d'interesse afferenti il contratto di conto corrente, infondata per quanto sopra osservato.
4.e. Quanto all'illegittimo addebito d'interessi anatocistici, si rileva che in relazione al periodo successivo al luglio 2000 ed anteriore al 1.1.2014 il dato normativo ha consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità fosse riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120
T.U.B. ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle
5 operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, 2° comma, TUB, inserito dall' art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342). Il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché operante tanto per gli interessi debitori che per quelli creditori e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto. Nella fattispecie per cui è causa il contratto è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori. Nel contratto la clausola è specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina (cfr. sempre doc. 1 convenuta Allegato “Modifica all'art. 4…”). Tale modalità di calcolo degli interessi deve pertanto ritenersi legittima alla luce della normativa sopra richiamata.
In riferimento al periodo successivo al primo gennaio 2014 si deve tenere conto che a decorrere dal
1.1.2014 è entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629,
l. 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare è stato modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il testo della disposizione nella formulazione appena riportata è rimasto in vigore sino al 14.4.2016 stante la mancata conferma in sede di legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) della modifica prevista dall'art. 31, comma 1, D.L.
24 giugno 2014, n. 91.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma, sia alla sua immediata applicabilità. In riferimento all'interpretazione della disposizione ed in particolare all'infelice formulazione della lettera b) ove si adopera il termine “capitalizzati”, si osserva che, alla luce del seguito della disposizione e della prima parte del comma secondo (in precedenza riferito alla “produzione di interessi sugli interessi […] nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e dal gennaio 2014 invece riferito alla semplice “produzione di interessi…”) emerge come l'unica interpretazione idonea a superare la contraddizione derivante dall'impiego dei termini “capitalizzati” e
“capitalizzazione” (in sé già includenti il concetto d'imputazione a capitale di una somma maturata a titolo d'interessi) con l'indicazione di calcolo d'interessi esclusivamente sulla sorte capitale, sia quella d'intendere tale termine nel senso di “contabilizzati”. Una diversa interpretazione priverebbe, infatti,
6 di efficacia la disposizione che da un lato autorizzerebbe e dall'altro vieterebbe l'anatocismo nelle operazioni bancarie. Si deve dunque ritenere che il lemma capitalizzare sia stato impiegato nel senso di contabilizzare e che dunque la norma in oggetto vieti l'anatocismo nelle operazioni bancarie. In relazione all'immediata applicabilità della norma sono emersi due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe, invece, immediatamente applicabile.
Sul punto si osserva anzitutto che, salva diversa disposizione, le leggi si applicano a decorrere dalla loro entrata in vigore e che la formulazione letterale della disposizione non contiene riferimenti ad una posticipazione della sua applicabilità, né la lega all'adozione di ulteriori provvedimenti di natura regolamentare. Le leggi, inoltre, trovano applicazione solo fino alla loro abrogazione e, stante il generale divieto di anatocismo (preventivo) previsto dal codice civile, l'art. 120 T.U.B., nella sua formulazione precedente alla modifica dovuta alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, costituiva la norma che consentiva (alle condizioni previste dalla disposizione stessa) il ricorso all'anatocismo nelle operazioni bancarie. Venuta meno la disposizione secondo la quale: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (comma 2 art. 120 TUB in vigore sino al 12.12.2013), non vi è più stata nell'ordinamento una norma derogante al generale disposto dell'art. 1283 c.c. e dunque idonea ad autorizzare nelle operazioni bancarie il preventivo ricorso all'anatocismo.
Sotto altro profilo, non pare possibile invocare il disposto dell'art. 161 quinto comma TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”) per ritenere ultrattivo il provvedimento del CICR del 9.2.2000 nonostante la modifica dell'art. 120 TUB.
Il quinto comma dell'art. 161 non può essere letto disgiuntamente dal resto dell'articolo di cui fa parte ed è evidente che tale comma si riferisce ai provvedimenti adottati sulla scorta delle disposizioni di legge abrogate o sostituite dai commi che lo precedono. L'inserimento del comma oggetto di disamina nell'articolo 161, rubricato “norme abrogate” anziché in un articolo a parte e l'impiego del tempo presente (continuano) sono ulteriori elementi che confortano la tesi per cui l'ultrattività si riferisce ai provvedimenti emanati sulla scorta delle norme oggetto delle modifiche e abrogazioni operate con
7 l'articolo 161 e comunque già in essere prima dell'entrata in vigore del TUB e non anche a quelli successivi. In ogni caso, anche ove si ritenesse applicabile l'articolo 161 del TUB, il meccanismo previsto da tale disposizione non si vede come potrebbe escludere l'immediata precettività della lettera b) del comma secondo dell'art. 120 secondo cui: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce di quanto osservato e tenuto conto che, in assenza di una precisa disposizione di legge in tal senso, nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto previsto dalla legge, atteso che diversamente opinando, si ammetterebbe che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.
L'interpretazione appena esposta è stata per altro recentemente accolta da Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
30/07/2024, n. 21344 secondo la quale: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio
2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).”
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del conto corrente oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca abbia continuato ad applicare in violazione del divieto stesso. La causa andrà rimessa sul ruolo a tale fine.
In riferimento al regime successivo alle modifiche introdotte dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 risulta invece prodotta la modifica di condizioni approvata specificamente dal cliente (doc. 4 convenuta).
5. In riferimento al mutuo si osserva, invece, quanto segue.
5.a. Circa l'illegittima determinazione e applicazione d'interessi ultralegali nel contratto di mutuo è sufficiente rilevare che il tasso d'interesse è stato stabilito nel contratto (cfr. doc. 2 convenuta).
Quanto all'usurarietà del tasso d'interesse riferito al mutuo, si rileva che Cass. civ., Sez. Unite,
18/09/2020, n. 19597 ha ritenuto che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove
8 questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.”
Nel caso di specie il TEG medio per il trimestre luglio-settembre 2007 per i mutui ipotecari a tasso variabile era del 5,58% che, aumentato della metà, determina quindi un tasso soglia pari a 8,37% (cfr. doc. 11 convenuta).
Posto che il tasso nominale indicato in contratto è pari al 5,6% annuo non è neppure allegato, né emerge in alcun modo che il tasso d'interesse convenzionale superasse il tasso soglia.
Quanto al tasso di mora, da contratto stabilito sommando 3 punti al tasso corrispettivo e quindi nel
8,6% annuo, si osserva che il decreto del 2007 riportava la verifica circa la maggiorazione media dei tassi moratori, in particolare indicandola nel 2,1% (cfr. sempre doc. 11 convenuta), con la conseguenza che neppure il tasso moratorio si può ritenere essere stato convenuto in misura superiore alla soglia di legge.
5.b. Incomprensibili e non dettagliate sono poi le doglianze riferite al mutuo in punto applicazione d'interessi anatocistici ed invalidità di altre pattuizioni (lett. b,c,d delle conclusioni attoree riferite al mutuo) anche considerato che lo stesso risulta, secondo quanto riferito dalla convenuta e non contestato, in regolare ammortamento.
6. La domanda risarcitoria attorea non risulta assistita dalla dimostrazione di alcun comportamento illegittimo o lesivo della convenuta e può essere rigettata anche senza attendere l'esito degli accertamenti inerenti i risvolti sul contratto di conto corrente dell'anatocismo praticato, atteso che la conseguenza dell'illegittimità di tale pratica è l'espunzione degli effetti dell'anatocismo dal saldo, senza che a tale attività o effetto siano automaticamente connessi ulteriori profili risarcitori.
7. In definitiva vanno rigettate tutte le domande dell'attore relative al mutuo e la domanda risarcitoria,
e, con riferimento alle domande inerenti il contratto di conto corrente, vanno rigettate tutte le domande attoree ad eccezione di quella riferita alla richiesta di accertamento dell'illegittima capitalizzazione d'interessi nel periodo dal 1.1.2014 in poi e quella di condanna alla ripetizione d'indebiti associati a tale rapporto. Domande che, anche alla luce di Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214, meritano di essere scrutinate nel prosieguo del giudizio.
9 Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande dell'attore ad eccezione di quella di cui al punto 1.b delle conclusioni attoree limitatamente al periodo successivo al 31.12.2013 e di quelle di cui ai punti 3 e 6 delle conclusioni attoree entro i limiti delle conseguenze derivanti dalla decisione sulla domanda di cui al punto 1.b per il periodo successivo al 31.12.2013.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso il 10 marzo 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1572/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO Parte_1
NASUTI
- attore contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MIGLIASSI
[...]
- convenuta
OGGETTO: BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO)
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
1. accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, del contratto di conto corrente ordinario N. 08/01/01445, stipulato il 24.04.2001 e di cui in premessa, oggetto del rapporto tra il sig.
e la , Parte_1 Controparte_2
Filiale di Alba (CN), particolarmente in relazione:
a) alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali e contrari alla legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale e annuale, anche ex art. 1283 e 1418 c.c.;
c) all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per violazione degli artt.1284, 1325 e 1418 c.c.;
1 d) alla mancata informativa, all'insussistenza di trasparenza delle condizioni e dei tassi ap-plicati di cui al contratto sub 1), come risultanti dalle condizioni particolari di contratto, e conseguentemente dichiarane la nullità relativamente alle pattuizioni ivi contenute ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.;
e) all'applicazione un tasso di mora più elevato rispetto alla soglia prevista dalla legge;
2. accertare e dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, del mutuo ipotecario mensile N.
99207, stipulato il 23.07.2007 e di cui in premessa, oggetto del rapporto tra il sig. e la Parte_1
Filiale di Alba (CN), Controparte_2
particolarmente in relazione:
a) alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultra-legali e contrari al-la legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale e annuale, anche ex art. 1283 e 1418 c.c.;
c) all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per violazione degli artt.1284, 1325 e 1418 c.c.;
d) alla mancata informativa, all'insussistenza di trasparenza delle condizioni e dei tassi applicati di cui al contratto sub 1), come risultanti dalle condizioni particolari di con-tratto, e conseguentemente dichiarane la nullità relativamente alle pattuizioni ivi con-tenute ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.;
3. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo, in relazione ai rapporti di cui ai capi 1) e 2) delle conclusioni, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e alla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. Un., 12028/2010 e
Cass. Civ., Sez. Un., 24418/2010);
4. determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
5. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, com-missioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419, II comma, c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
6. condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno attore;
7. dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario;
2
8. in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dalle società conchiudenti in relazione anche agli artt. 1337, 1338, 1366 e 2043 c.c., da determinarsi in via equitativa;
9. protestate spese diritti e onorari.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo ipotecario del 23.7.2007, la legittimità ed efficacia delle pattuizioni intervenute con il signor in ordine al conto corrente e al contratto di affidamento e dei relativi Parte_1
addebiti operati dalla Dichiarare vere e corrette le risultanze degli estratti conto e, per CP_1
l'effetto, respingere ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria dichiarando che nulla è dovuto dalla CP_1
Si chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso con il favore delle spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA, eventuali costi di c.t.p. e
c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare la nullità di diverse clausole contrattuali regolanti
[...]
rispettivamente il contratto di conto corrente ordinario N. 08/01/01445 e il contratto di mutuo ipotecario n. 99207 del 23.07.2007 stipulati tra le parti e all'esito ricalcolare i reali rapporti di dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse.
In particolare, con riferimento al contratto di conto corrente l'attore ha rilevato:
- la nullità delle clausole determinative di tassi d'interesse ultralegali;
- l'usurarietà del tasso d'interesse convenuto;
- l'illegittima determinazione e applicazione d'interessi anatocistici;
- la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli inte- ressi per giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca;
- la nullità della clausole inerenti i tassi d'interesse in ragione della mancata informativa e all'insussistenza di trasparenza su tali condizioni;
- la nullità derivante dall'applicazione di un tasso di mora più elevato rispetto a quello previsto dalla
3 legge.
In riferimento al contratto di mutuo ipotecario, l'attore ha, formulato le stesse doglianze salvo quella riferita all'applicazione di un tasso d'interesse moratorio più elevato rispetto a quello previsto dalla legge.
L'attore ha altresì chiesto di “dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario” e svolto domanda risarcitoria con determinazione equitativa del danno, oltre a riproporre in relazione al “indicato rapporto bancario” la richiesta di dichiarare l'usurarietà del TEG convenuto.
2. si è costituita formulando Controparte_3 eccezione di prescrizione, contestando nel merito le pretese avversarie, rilevando l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dall'attore stante la persistenza in essere dei rapporti e chiedendo comunque il rigetto delle domande avversarie.
La convenuta ha inoltre chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. La causa è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
4. In ordine al contratto di conto corrente si osserva quanto segue.
4.a. Il contratto di conto corrente n. 08/01/01445 risulta stipulato con la in data 24.4.2001 CP_1
(doc.1 convenuta) e risulta tuttora in essere.
Nel corpo del contratto, sottoscritto dalla banca e dal cliente (doc. 1 convenuta), risultano indicati i tassi d'interesse creditori e debitori (inizialmente, stante l'assenza di un'apertura di credito, solo relativamente all'eventuale scoperto e poi dopo l'apertura di credito in conto del 24.12.2012 in base al fido pattuito - doc. 3).
I tassi debitori ultralegali risultano dunque regolarmente pattuiti per iscritto.
4.b. Nel contratto (sempre doc. 1 convenuta, prima pagina e condizioni economiche) si rinvengono inoltre svariate pattuizioni inerenti i giorni valuta e le voci di costo addebitabili al cliente nel corso dello svolgimento del rapporto. A fronte delle numerose e specifiche clausole regolative dei costi del rapporto, la doglianza dell'attore circa l'invalidità o assenza di pattuizioni idonee a dare causa agli addebiti si rivela assolutamente generica non chiarendo neppure le ragioni per le quali tali pattuizioni andrebbero considerate invalide o a quali addebiti si riferiscano. I rilievi vanno quindi ritenuti assolutamente infondati.
In particolare in riferimento alla commissione di massimo scoperto, si rileva che nel contratto di apertura di credito non risulta pattuita una commissione di massimo scoperto, ma, coerentemente con le disposizioni in vigore al tempo del contratto, una commissione onnicomprensiva (cfr. doc. 3 convenuta), circa la regolarità della quale non è formulato alcuno specifico rilievo e che, ad un vaglio
4 ufficioso, non presenta invalidità di sorta (0,5% della somma messa a disposizione ex art. art. 117 bis
T.U.B.).
4.c. L'attore, a sostegno della doglianza riferita all'usurarietà degli interessi, si è limitato a invocare gli esiti della relazione tecnica depositata a corredo dell'atto introduttivo (doc. 2 attoreo).
In tale elaborato, tuttavia, non è indicata alcuna pattuizione d'interessi usurari, ma soltanto il superamento, in alcuni trimestri, del tasso soglia da parte del tasso applicato.
Il dato è quindi irrilevante ai fini della valutazione della domanda proposta alla luce della ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante
e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ., Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675).
4.d. In merito all'invocata nullità della clausole inerenti i tassi d'interesse in ragione della mancata informativa e all'insussistenza di trasparenza su tali condizioni, si osserva che tutte le condizioni contrattuali risultano sottoscritte dal cliente e non è chiarito in nessun punto dell'atto introduttivo o nelle altre difese dell'attore in cosa sia consistita la violazione dei doveri di trasparenza, né risulta in alcun modo documentata o provata l'applicazione di clausole difformi da quelle stipulate per iscritto.
La doglianza inerente la nullità derivante dall'applicazione di un tasso di mora più elevato rispetto a quello previsto dalla legge è, infine, assolutamente generica e, laddove intesa in correlazione con la doglianza riferita all'usurarietà dei tassi d'interesse afferenti il contratto di conto corrente, infondata per quanto sopra osservato.
4.e. Quanto all'illegittimo addebito d'interessi anatocistici, si rileva che in relazione al periodo successivo al luglio 2000 ed anteriore al 1.1.2014 il dato normativo ha consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità fosse riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120
T.U.B. ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle
5 operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, 2° comma, TUB, inserito dall' art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342). Il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché operante tanto per gli interessi debitori che per quelli creditori e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto. Nella fattispecie per cui è causa il contratto è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori. Nel contratto la clausola è specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina (cfr. sempre doc. 1 convenuta Allegato “Modifica all'art. 4…”). Tale modalità di calcolo degli interessi deve pertanto ritenersi legittima alla luce della normativa sopra richiamata.
In riferimento al periodo successivo al primo gennaio 2014 si deve tenere conto che a decorrere dal
1.1.2014 è entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629,
l. 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare è stato modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il testo della disposizione nella formulazione appena riportata è rimasto in vigore sino al 14.4.2016 stante la mancata conferma in sede di legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) della modifica prevista dall'art. 31, comma 1, D.L.
24 giugno 2014, n. 91.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma, sia alla sua immediata applicabilità. In riferimento all'interpretazione della disposizione ed in particolare all'infelice formulazione della lettera b) ove si adopera il termine “capitalizzati”, si osserva che, alla luce del seguito della disposizione e della prima parte del comma secondo (in precedenza riferito alla “produzione di interessi sugli interessi […] nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e dal gennaio 2014 invece riferito alla semplice “produzione di interessi…”) emerge come l'unica interpretazione idonea a superare la contraddizione derivante dall'impiego dei termini “capitalizzati” e
“capitalizzazione” (in sé già includenti il concetto d'imputazione a capitale di una somma maturata a titolo d'interessi) con l'indicazione di calcolo d'interessi esclusivamente sulla sorte capitale, sia quella d'intendere tale termine nel senso di “contabilizzati”. Una diversa interpretazione priverebbe, infatti,
6 di efficacia la disposizione che da un lato autorizzerebbe e dall'altro vieterebbe l'anatocismo nelle operazioni bancarie. Si deve dunque ritenere che il lemma capitalizzare sia stato impiegato nel senso di contabilizzare e che dunque la norma in oggetto vieti l'anatocismo nelle operazioni bancarie. In relazione all'immediata applicabilità della norma sono emersi due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe, invece, immediatamente applicabile.
Sul punto si osserva anzitutto che, salva diversa disposizione, le leggi si applicano a decorrere dalla loro entrata in vigore e che la formulazione letterale della disposizione non contiene riferimenti ad una posticipazione della sua applicabilità, né la lega all'adozione di ulteriori provvedimenti di natura regolamentare. Le leggi, inoltre, trovano applicazione solo fino alla loro abrogazione e, stante il generale divieto di anatocismo (preventivo) previsto dal codice civile, l'art. 120 T.U.B., nella sua formulazione precedente alla modifica dovuta alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, costituiva la norma che consentiva (alle condizioni previste dalla disposizione stessa) il ricorso all'anatocismo nelle operazioni bancarie. Venuta meno la disposizione secondo la quale: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (comma 2 art. 120 TUB in vigore sino al 12.12.2013), non vi è più stata nell'ordinamento una norma derogante al generale disposto dell'art. 1283 c.c. e dunque idonea ad autorizzare nelle operazioni bancarie il preventivo ricorso all'anatocismo.
Sotto altro profilo, non pare possibile invocare il disposto dell'art. 161 quinto comma TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”) per ritenere ultrattivo il provvedimento del CICR del 9.2.2000 nonostante la modifica dell'art. 120 TUB.
Il quinto comma dell'art. 161 non può essere letto disgiuntamente dal resto dell'articolo di cui fa parte ed è evidente che tale comma si riferisce ai provvedimenti adottati sulla scorta delle disposizioni di legge abrogate o sostituite dai commi che lo precedono. L'inserimento del comma oggetto di disamina nell'articolo 161, rubricato “norme abrogate” anziché in un articolo a parte e l'impiego del tempo presente (continuano) sono ulteriori elementi che confortano la tesi per cui l'ultrattività si riferisce ai provvedimenti emanati sulla scorta delle norme oggetto delle modifiche e abrogazioni operate con
7 l'articolo 161 e comunque già in essere prima dell'entrata in vigore del TUB e non anche a quelli successivi. In ogni caso, anche ove si ritenesse applicabile l'articolo 161 del TUB, il meccanismo previsto da tale disposizione non si vede come potrebbe escludere l'immediata precettività della lettera b) del comma secondo dell'art. 120 secondo cui: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce di quanto osservato e tenuto conto che, in assenza di una precisa disposizione di legge in tal senso, nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto previsto dalla legge, atteso che diversamente opinando, si ammetterebbe che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.
L'interpretazione appena esposta è stata per altro recentemente accolta da Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
30/07/2024, n. 21344 secondo la quale: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio
2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).”
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del conto corrente oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca abbia continuato ad applicare in violazione del divieto stesso. La causa andrà rimessa sul ruolo a tale fine.
In riferimento al regime successivo alle modifiche introdotte dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 risulta invece prodotta la modifica di condizioni approvata specificamente dal cliente (doc. 4 convenuta).
5. In riferimento al mutuo si osserva, invece, quanto segue.
5.a. Circa l'illegittima determinazione e applicazione d'interessi ultralegali nel contratto di mutuo è sufficiente rilevare che il tasso d'interesse è stato stabilito nel contratto (cfr. doc. 2 convenuta).
Quanto all'usurarietà del tasso d'interesse riferito al mutuo, si rileva che Cass. civ., Sez. Unite,
18/09/2020, n. 19597 ha ritenuto che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove
8 questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.”
Nel caso di specie il TEG medio per il trimestre luglio-settembre 2007 per i mutui ipotecari a tasso variabile era del 5,58% che, aumentato della metà, determina quindi un tasso soglia pari a 8,37% (cfr. doc. 11 convenuta).
Posto che il tasso nominale indicato in contratto è pari al 5,6% annuo non è neppure allegato, né emerge in alcun modo che il tasso d'interesse convenzionale superasse il tasso soglia.
Quanto al tasso di mora, da contratto stabilito sommando 3 punti al tasso corrispettivo e quindi nel
8,6% annuo, si osserva che il decreto del 2007 riportava la verifica circa la maggiorazione media dei tassi moratori, in particolare indicandola nel 2,1% (cfr. sempre doc. 11 convenuta), con la conseguenza che neppure il tasso moratorio si può ritenere essere stato convenuto in misura superiore alla soglia di legge.
5.b. Incomprensibili e non dettagliate sono poi le doglianze riferite al mutuo in punto applicazione d'interessi anatocistici ed invalidità di altre pattuizioni (lett. b,c,d delle conclusioni attoree riferite al mutuo) anche considerato che lo stesso risulta, secondo quanto riferito dalla convenuta e non contestato, in regolare ammortamento.
6. La domanda risarcitoria attorea non risulta assistita dalla dimostrazione di alcun comportamento illegittimo o lesivo della convenuta e può essere rigettata anche senza attendere l'esito degli accertamenti inerenti i risvolti sul contratto di conto corrente dell'anatocismo praticato, atteso che la conseguenza dell'illegittimità di tale pratica è l'espunzione degli effetti dell'anatocismo dal saldo, senza che a tale attività o effetto siano automaticamente connessi ulteriori profili risarcitori.
7. In definitiva vanno rigettate tutte le domande dell'attore relative al mutuo e la domanda risarcitoria,
e, con riferimento alle domande inerenti il contratto di conto corrente, vanno rigettate tutte le domande attoree ad eccezione di quella riferita alla richiesta di accertamento dell'illegittima capitalizzazione d'interessi nel periodo dal 1.1.2014 in poi e quella di condanna alla ripetizione d'indebiti associati a tale rapporto. Domande che, anche alla luce di Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214, meritano di essere scrutinate nel prosieguo del giudizio.
9 Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande dell'attore ad eccezione di quella di cui al punto 1.b delle conclusioni attoree limitatamente al periodo successivo al 31.12.2013 e di quelle di cui ai punti 3 e 6 delle conclusioni attoree entro i limiti delle conseguenze derivanti dalla decisione sulla domanda di cui al punto 1.b per il periodo successivo al 31.12.2013.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso il 10 marzo 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
10