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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Michele Grande, udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3949/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. e pendente tra
MA PE , rappresentato e difeso da sé C.F._1 stesso,
-parte opponente-
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- IN PE ha adito questo Tribunale per ottenere la riforma del decreto di rigetto del Tribunale di Lecce sez. II penale depositato il
07/06/2024 e comunicatogli in pari data, relativo alla istanza di liquidazione dell'attività svolta quale difensore d'ufficio di De AO IA nel procedimento penale n. 854/2021 R.G.T. R.G. 3949/2024.
In particolare, ha dedotto che il decreto sarebbe illegittimo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione per la mancata produzione della documentazione attestante il patrimonio del debitore e per la mancata documentazione dell'attività svolta in favore dell'assistito.
A sostegno dell'opposizione ha allegato: - di aver prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio in favore di De AO
IA nell'ambito del processo n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lecce;
- che l'attività svolta è consistita nello studio della controversia e degli atti del fascicolo del pubblico ministero, nella partecipazione all'udienza dibattimentale ove ha controesaminato due testimoni, nella discussione della causa;
- che ha tentato il recupero del credito professionale, agendo innanzi al giudice di pace di Lecce per l'ottenimento del titolo creditorio, precettando la somma liquidata in suo favore e ricercando a norma dell'art. 492 bis c.p.c. beni del debitore, con dichiarazione negativa dell'unico terzo pignorato.
Ha concluso domandando l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso spettante per l'attività defensionale espletata.
Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso dell'08/06/2024).
1.2.- Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
1.3.- All'udienza del 20/12/2024 la parte attrice ha chiesto che la causa sia decisa, riportandosi al ricorso introduttivo. All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2.- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Ministero della
Giustizia, il quale nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituito.
3.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che la parte attrice ha dato sufficiente dimostrazione di aver prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di De AO
IA nell'ambito del processo penale n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce. Ha, infatti, prodotto il verbale dell'udienza dibattimentale del 10/03/2022 nel quale si dà atto della sostituzione del
2 R.G. 3949/2024.
difensore di fiducia ex art. 97 co. 4 c.p.p. e della discussione orale in merito all'imputazione.
3.2.- Ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio nel processo penale sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 t.u. cit., quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
L'istituto di cui all'art. 116 t.u. cit. configura una anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito. Tale meccanismo, pertanto, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità, sicché è sufficiente per il difensore dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 7275 del 13/03/2023).
Orbene, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, nei compensi anticipabili dallo Stato ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. vi rientrano anche quelli maturati in relazione alle infruttuose attività di recupero del proprio credito, le quali rappresentano invero un presupposto per ottenere l'anticipazione dell'onorario relativo alle prestazioni professionali prestate in favore dell'imputato (da ultimo, Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del
08/02/2024 nonché Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
I costi delle procedure stesse devono essere liquidati autonomamente dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (in termini,
Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 3673 del 07/02/2019).
3.3.- Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito, avendo compiuto, dopo l'ottenimento del titolo giudiziale, le seguenti attività: intimazione dell'atto di precetto, istanza ex art. 492 bis c.p.c., atto di pignoramento mobiliare presso terzi (cfr. all. n. 2 del ricorso introduttivo).
3.4.- Occorre, dunque, liquidare i compensi per l'opera professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio e quelli per le attività di recupero del credito secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 t.u.s.g. e le tariffe professionali di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente al momento in
3 R.G. 3949/2024.
cui le prestazioni professionale si sono concluse (cfr. Cass. Sez. U., ordinanza n. 33482 del 14/11/2022), avuto riguardo alla natura dell'impegno professionale.
3.5.- I compensi per l'attività defensionale nel giudizio penale sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti penali innanzi al tribunale in composizione monocratica, apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna fase introduttiva e dimidiazione delle fasi istruttoria e decisionale).
Tabella parametri: procedimenti penali dinanzi al tribunale monocratico
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 450,00 - Euro 450,00 Istruttoria Euro 1.080,00 -50% Euro 540,00 Decisionale Euro 1.350,00 -50% Euro 675,00
TOTALE Euro 1.665,00
3.5.- Quanto alle spese sostenute per il tentativo di recuperare il credito, occorre distinguere.
In particolare, la liquidazione del compenso relativo all'attività professionale prestata nel giudizio n. 7687/2022 R.G. deve essere compiuta avuto riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 (così determinato in base al decisum), operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta e esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo la seguente tabella:
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al giudice di pace Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 225,00 -50% Euro 112,50 Introduttiva Euro 240,00 -50% Euro 120,00 Decisoria Euro 405,00 -50% Euro 202,50
TOTALE Euro 435,00
4 R.G. 3949/2024.
Quanto alle competenze per la redazione dell'atto di precetto occorre aver riguardo ai parametri all'uopo previsti per i crediti dal valore sino a €
5.200,00. E così per € 142,00.
Quanto alle competenze per l'istanza ex art. 492 bis c.p.c., la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione del valore sino a € 5.200,00. E così per € 425,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive presso terzi del valore da € 1.100,01 a €
5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (soltanto fase introduttiva). E così per €
331,00.
3.6.- Il totale delle competenze spettanti alla parte attrice ammonta, pertanto, a € 2.998,00. Tale importo non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis t.u.s.g., riferibile unicamente ai compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024)
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta. Tuttavia, la natura istituzionale del contraddittore necessario nonché il suo atteggiamento processuale rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione nella misura della metà.
4.1.- I compensi sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi sommari di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(determinato in base al decisum), apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale
5 R.G. 3949/2024.
Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 425,00 - Euro 425,00 Introduttiva Euro 425,00 - Euro 425,00 Istruttoria - - - Decisoria Euro 851,00 -50% Euro 425,50
TOTALE Euro 1.275,50
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 3949/2024, introdotto con ricorso del 08/06/2024 da
IN PE nei confronti di Ministero della Giustizia, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del Ministero della Giustizia;
2) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento impugnato, LIQUIDA in favore di IN PE, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di De AO IA nel processo penale n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce nonché a titolo di compensi per le attività di recupero del credito professionale, la somma di € 2.998,00 oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA il Ministero della Giustizia alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che si liquidano, nella misura intera, in €
1.275,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 02/04/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Michele Grande, udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3949/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. e pendente tra
MA PE , rappresentato e difeso da sé C.F._1 stesso,
-parte opponente-
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- IN PE ha adito questo Tribunale per ottenere la riforma del decreto di rigetto del Tribunale di Lecce sez. II penale depositato il
07/06/2024 e comunicatogli in pari data, relativo alla istanza di liquidazione dell'attività svolta quale difensore d'ufficio di De AO IA nel procedimento penale n. 854/2021 R.G.T. R.G. 3949/2024.
In particolare, ha dedotto che il decreto sarebbe illegittimo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione per la mancata produzione della documentazione attestante il patrimonio del debitore e per la mancata documentazione dell'attività svolta in favore dell'assistito.
A sostegno dell'opposizione ha allegato: - di aver prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio in favore di De AO
IA nell'ambito del processo n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lecce;
- che l'attività svolta è consistita nello studio della controversia e degli atti del fascicolo del pubblico ministero, nella partecipazione all'udienza dibattimentale ove ha controesaminato due testimoni, nella discussione della causa;
- che ha tentato il recupero del credito professionale, agendo innanzi al giudice di pace di Lecce per l'ottenimento del titolo creditorio, precettando la somma liquidata in suo favore e ricercando a norma dell'art. 492 bis c.p.c. beni del debitore, con dichiarazione negativa dell'unico terzo pignorato.
Ha concluso domandando l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso spettante per l'attività defensionale espletata.
Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso dell'08/06/2024).
1.2.- Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
1.3.- All'udienza del 20/12/2024 la parte attrice ha chiesto che la causa sia decisa, riportandosi al ricorso introduttivo. All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2.- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Ministero della
Giustizia, il quale nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituito.
3.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che la parte attrice ha dato sufficiente dimostrazione di aver prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di De AO
IA nell'ambito del processo penale n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce. Ha, infatti, prodotto il verbale dell'udienza dibattimentale del 10/03/2022 nel quale si dà atto della sostituzione del
2 R.G. 3949/2024.
difensore di fiducia ex art. 97 co. 4 c.p.p. e della discussione orale in merito all'imputazione.
3.2.- Ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio nel processo penale sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 t.u. cit., quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
L'istituto di cui all'art. 116 t.u. cit. configura una anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito. Tale meccanismo, pertanto, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità, sicché è sufficiente per il difensore dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 7275 del 13/03/2023).
Orbene, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, nei compensi anticipabili dallo Stato ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. vi rientrano anche quelli maturati in relazione alle infruttuose attività di recupero del proprio credito, le quali rappresentano invero un presupposto per ottenere l'anticipazione dell'onorario relativo alle prestazioni professionali prestate in favore dell'imputato (da ultimo, Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del
08/02/2024 nonché Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
I costi delle procedure stesse devono essere liquidati autonomamente dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (in termini,
Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 3673 del 07/02/2019).
3.3.- Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito, avendo compiuto, dopo l'ottenimento del titolo giudiziale, le seguenti attività: intimazione dell'atto di precetto, istanza ex art. 492 bis c.p.c., atto di pignoramento mobiliare presso terzi (cfr. all. n. 2 del ricorso introduttivo).
3.4.- Occorre, dunque, liquidare i compensi per l'opera professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio e quelli per le attività di recupero del credito secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 t.u.s.g. e le tariffe professionali di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente al momento in
3 R.G. 3949/2024.
cui le prestazioni professionale si sono concluse (cfr. Cass. Sez. U., ordinanza n. 33482 del 14/11/2022), avuto riguardo alla natura dell'impegno professionale.
3.5.- I compensi per l'attività defensionale nel giudizio penale sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti penali innanzi al tribunale in composizione monocratica, apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna fase introduttiva e dimidiazione delle fasi istruttoria e decisionale).
Tabella parametri: procedimenti penali dinanzi al tribunale monocratico
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 450,00 - Euro 450,00 Istruttoria Euro 1.080,00 -50% Euro 540,00 Decisionale Euro 1.350,00 -50% Euro 675,00
TOTALE Euro 1.665,00
3.5.- Quanto alle spese sostenute per il tentativo di recuperare il credito, occorre distinguere.
In particolare, la liquidazione del compenso relativo all'attività professionale prestata nel giudizio n. 7687/2022 R.G. deve essere compiuta avuto riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 (così determinato in base al decisum), operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta e esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo la seguente tabella:
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al giudice di pace Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 225,00 -50% Euro 112,50 Introduttiva Euro 240,00 -50% Euro 120,00 Decisoria Euro 405,00 -50% Euro 202,50
TOTALE Euro 435,00
4 R.G. 3949/2024.
Quanto alle competenze per la redazione dell'atto di precetto occorre aver riguardo ai parametri all'uopo previsti per i crediti dal valore sino a €
5.200,00. E così per € 142,00.
Quanto alle competenze per l'istanza ex art. 492 bis c.p.c., la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione del valore sino a € 5.200,00. E così per € 425,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive presso terzi del valore da € 1.100,01 a €
5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (soltanto fase introduttiva). E così per €
331,00.
3.6.- Il totale delle competenze spettanti alla parte attrice ammonta, pertanto, a € 2.998,00. Tale importo non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis t.u.s.g., riferibile unicamente ai compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024)
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta. Tuttavia, la natura istituzionale del contraddittore necessario nonché il suo atteggiamento processuale rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione nella misura della metà.
4.1.- I compensi sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi sommari di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(determinato in base al decisum), apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale
5 R.G. 3949/2024.
Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 425,00 - Euro 425,00 Introduttiva Euro 425,00 - Euro 425,00 Istruttoria - - - Decisoria Euro 851,00 -50% Euro 425,50
TOTALE Euro 1.275,50
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 3949/2024, introdotto con ricorso del 08/06/2024 da
IN PE nei confronti di Ministero della Giustizia, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del Ministero della Giustizia;
2) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento impugnato, LIQUIDA in favore di IN PE, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di De AO IA nel processo penale n. 854/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce nonché a titolo di compensi per le attività di recupero del credito professionale, la somma di € 2.998,00 oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA il Ministero della Giustizia alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che si liquidano, nella misura intera, in €
1.275,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 02/04/2025.
Il giudice
Michele Grande
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