Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 9313/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 04/06/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BALDUCCI CLAUDIA Opponente
C O N T R O
. CP_1
Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 583/24 RG 7798/24 con il quale il
Tribunale di Taranto aveva ingiunto il pagamento della somma di € 327,24 a titolo di differenze retributive in favore del Sig. . CP_1
La parte opposta non si costituiva in giudizio e parte opponente non compariva e non forniva la prova della regolare notifica del ricorso e del decreto.
Poichè all'odierna udienza le parti non sono comparse la causa è decisa allo stato degli atti ex art 429 cpc.
La domanda è improcedibile per inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, atteso che, in difetto della costituzione dell'opposto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, ed in mancanza di qualsivoglia impulso di parte, stante la mancata comparizione delle parti all'odierna udienza, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti, conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, nel rito del lavoro il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della
04.02.2015 n. 2005).
Tale orientamento discende dal principio secondo cui nel rito del lavoro “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. Civ. sez Lavoro 05.02.2003 n.
3251). Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. che non necessità dell'accettazione di controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio (Cfr. Trib. Velletri sent. n. 173/23)
Su questa scia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. n.
20604/2008) hanno evidenziato che, in virtù del principio di cui all'art. 111 Cost,
a fronte di una notifica inesistente, è inapplicabile anche nel rito del lavoro un sistema sanante come quello di cui all'art 291 cpc.
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata, improcedibile.
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 04/06/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli