Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 24/2023 avverso la sentenza n. 1437/2022 del
03.06.2022 e pubblicata in data 06.06.2022, emessa dal Tribunale di Genova nella causa
R.G.5893/2020
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Edoardo Canepa e Parte_1 dall'Avv.to Alessandro Repetto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Genova
(GE), Via Malta n. 4/1
- APPELLANTE
Contro in persona del procuratore speciale p.t. Dott.ssa Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio Romagnoli e dall'Avv.to Controparte_2
Gianfrancesco Esposito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Vivaio
n. 24
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 1437/2022 emessa in data 3 giugno 2022 dal Tribunale di Genova nel procedimento RG 5893/2020, previa declaratoria di procedibilità dell'appello, accogliere le seguenti conclusioni: In parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che, con riguardo alla polizza n. 108563430, l'indennizzo spettante al sig. ammonta ad Parte_1 euro 120.000,00 e per l'effetto condannare la medesima alla rifusione della predetto importo, detratto di quanto già corrisposto all'attore all'esito del primo grado di giudizio, corrispondente ad euro 32.840,00 e pertanto complessivi euro 87.160,00 oltre interessi e rivalutazione dal
Angelo Canepa ponendo integralmente a carico di parte convenuta le liquidate spese di CTU”.
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita: Confermare integralmente la decisione impugnata e pertanto respingere l'appello avversario in quanto inammissibile o quantomeno infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2020 il Sig. citava Parte_1
al fine di essere indennizzato per le lesioni subite nel sinistro Controparte_1 occorso il 09.02.2019 sulle piste da sci del comprensorio denominato “Via Lattea” in località
San Sicario. A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che: - il 09.02.2019 mentre stava sciando sulle piste di San Sicario, cadeva procurandosi la frattura scomposta del femore destro. - Veniva pertanto soccorso dalla Croce Verde e, stante la gravità delle lesioni, veniva trasportato con l'ausilio dell'elisoccorso presso il nosocomio CTO di Torino ove veniva operato per ridurre la frattura;
- a seguito di tale evento l'attore procedeva all'apertura del sinistro nei confronti della propria compagnia assicurativa in forza delle Controparte_1 due polizze infortuni “Pluriattiva” n. 105536512 e n. 108563430 stipulate con la società
Motorquattro S.r.l. della quale era socio;
- si sottoponeva a visita medico legale presso il medico legale fiduciario della Compagnia, all'esito della quale formulava una proposta di CP_1 risarcimento che non veniva ritenuta congrua dall'assicurato sia in punto quantificazione della invalidità permanente che in relazione alla metodologia del calcolo del danno a termini di polizza.
Tutto ciò premesso, il chiedeva che fosse condannata ad indennizzarlo Parte_1 CP_1 nella misura di € 220.304,00 o di quella somma che fosse risultata dall'istruttoria svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, avendo egli riportato, sulla base della valutazione effettuata dal suo medico legale di fiducia, una IP del 36 % secondo Tabelle Inail o del 30% secondo Tabelle ANIA, oltre IT al 100% di 177 giorni e ITP al 50% di 40 giorni.
La convenuta si costituiva in giudizio in data 06.11.2020 Controparte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via principale contestava l'an ed in via subordinata il quantum. La convenuta deduceva, in particolare, la mancanza di prova in punto di fatto storico rilevando che il proprio fiduciario all'esito della visita medica cui si era sottoposto il aveva Parte_1
individuato i postumi permanenti in 22 punti percentuali (Tabella ANIA) e che l'eventuale
2 indennizzo, sempre che fosse provata la domanda in punto di an, doveva aver luogo alla luce dei parametri stabiliti ex contractu.
Nelle more della prima udienza parte attrice instaurava il procedimento di mediazione nei confronti della compagnia di assicurazione, che risultava negativo per la mancata partecipazione della stessa compagnia.
All'udienza del 09.04.2021 parte attrice dava prova dell'esito negativo della mediazione e la convenuta effettuava offerta pro bono pacis rispettivamente, per la polizza n. 105536512, di euro 11.000,00 e, per la polizza n. 108563430, di euro 20.000,00, sulla scorta della quantificazione dei postumi accertati dal medico fiduciario in fase stragiudiziale e, alla successiva udienza del 23.04.2021, offriva banco judicis tali somme depositando gli assegni circolari nn. 2130857044-04 e 2130857036-09 tratti su Poste Italiane, che il difensore del accettava a titolo di acconto sul maggior dovuto. Il Tribunale, pertanto, concedeva i Parte_1
termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito, il Tribunale disponeva CTU medico legale per accertare e valutare i postumi invalidanti subiti a causa dell'infortunio, tenendo conto dei criteri di cui alle polizze assicurative azionate, ed affidando l'incarico al CTU Dott. senza ritenere necessaria la prova orale richiesta dal Persona_1
in quanto superflua alla luce delle emergenze istruttorie presenti in atti. Parte_1
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed alla suddetta udienza concedeva i termini di legge per il deposito di memorie e repliche. Il
Tribunale, con l'appellata sentenza, in parziale accoglimento della domanda così disponeva:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda ed eccezione disattesa;
accerta e dichiara l'operatività delle polizze assicurative n. 105536512 e n.
108563430 in relazione all'infortunio dedotto in giudizio;
accerta e dichiara che gli indennizzi spettanti al sig. ammontano a Euro 11.000,00 con riguardo alla polizza n. 105536512, Parte_1
Euro 20.000,00 con riguardo alla polizza 108563430 ed euro 1.840,00 per le spese di cura e per il ricovero, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
respinge per l'effetto la domanda di condanna dell'attore alla restituzione degli importi predetti versati da accerta Controparte_1
e dichiara che complessivamente ha corrisposto all'attore la Controparte_1 somma di € 31.000,00 in data 23.4.2021; dichiara tenuta e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...]
del residuo importo di euro 1.840,00 oltre interessi e rivalutazione come Parte_1
calcolati in parte motiva in relazione all'intero ammontare di 32.840,00 euro;
compensa le spese di lite;
pone in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna il compenso liquidato al CTU”.
3 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 impugnando la decisione del Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, ritenendo errata l'interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali di liquidazione dell'indennizzo, sostenendo altresì l'errore del giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite e nell'avere posto a carico di entrambe le parti le spese della CTU.
Si costituiva in giudizio on comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 insistendo per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo in subordine ex art. 346 cpc le difese già svolte in primo grado insistendo sulla infondatezza della domanda e sulla mancanza di prova del fatto storico.
Le parti all'udienza del 17.09.2024 precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte e la causa, con ordinanza del 19.09.2024 era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione di parte appellante è contenuta nei seguenti motivi di appello: 1) errata interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali di liquidazione dell'indennizzo (in particolare con riferimento alla polizza n. 108563430); 2) erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nonché delle spese di CTU.
In primo luogo, la Corte rileva che il fatto storico è stato documentalmente provato da parte attrice e non sono stati introdotti elementi dall'appellata per discostarsi dalle conclusioni sul punto raggiunte dal Tribunale, non avendo questa formulato appello incidentale.
Con riferimento alla contestata quantificazione dell'indennizzo in relazione alla polizza infortuni n. 108563430, in conseguenza dell'erronea applicazione della clausola c.d. “opzioni facoltative”, la Corte osserva quanto segue.
Il contratto di polizza nr. 108563430, sottoscritto da parte attrice, all'art. 59 V Opzione prevede una franchigia: “- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 20%; se invece essa risulterà di grado superiore al
20%, l'indennizzo verrà corrisposto in base alla percentuale eccedente tale limite ed inoltre, in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia”.
La franchigia è quella parte di danno che rimane a carico dell'assicurato, cioè la somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato. La legittimità della franchigia nelle polizze è confermata da costante giurisprudenza (Cassazione: Sentenza nr. 7916 del 30.3.2016; Sentenza nr.19997 del 6.10.2016; Sez. III ordinanza n. 11283 del 12 giugno 2020).
4 Ciò premesso, appare chiaro che il sig. aveva sottoscritto la polizza prevedendo una Parte_1
franchigia del 20% (punti percentuali) ovvero che in caso di accertamento di una percentuale di invalidità permanente uguale o inferiore al 20% non gli sarebbe spettato alcun indennizzo: sul punto si veda il doc. 3 prodotto dall'appellante alla pagina 10, con riferimento alla polizza
108563430 (art. 59 Opzione V del C. d. Polizza).
Dall'esame della polizza emerge che il Sig. aveva optato per una sopravalutazione Parte_1
dei valori di liquidazione (art. 62 del c. di polizza), che prevede: “ART. 62 - C –
Sopravalutazione valori di liquidazione: A parziale deroga dell'art. 31, si conviene di liquidare l'Invalidità Permanente accertata di grado pari o superiore al 20%, secondo le percentuali riportate nella seguente tabella…”, nel caso di specie è stata accertata una percentuale di invalidità pari al 22% e la Tabella in questo caso prevede una sopravalutazione al 24% (si veda doc. 3 Pluriattiva Infortuni - Fascicolo convenuta). CP_1
La combinazione dei due articoli comporta, fatta salva l'applicazione della franchigia del 20%, che la liquidazione nel caso di specie avviene nella misura del 24%, ovvero viene sopravalutata la percentuale di invalidità permanente accertata.
Ma tale sopravalutazione non sostituisce quanto disposto dalle condizioni del contratto di polizza ovvero di avere optato per l'applicazione di una franchigia del 20% invalidità permanente, ottenendo una riduzione del premio assicurativo.
Va altresì considerato che l'art. 59 V Opzione “Franchigia del 20% sull'invalidità permanente”
è collocato nel quadro “Sezione Opzione per Invalidità Permanente”, mentre l'art. 62 è collocato nella “Sezione Condizioni Facoltative relative alla Garanzia invalidità permanente”, quindi l'art. 59 disciplina le possibili modalità di liquidazione dell'invalidità permanente (sono cinque dalla I alla V opzione) con o senza franchigia e la percentuale della franchigia ( scaglioni,
5%, 10%, 20%), mentre l'art. 62 disciplina una condizione facoltativa (la polizza prevede diverse condizioni facoltative dalla A alla G) relativa alla garanzia, quindi i due articoli svolgono due funzioni diverse all'interno della polizza e non sono alternativi.
Infine, in merito alle “Condizioni più favorevoli all'assicurato” richiamate dall'art. 31 del C. di
Polizza, queste si applicano esclusivamente alle condizioni facoltative (previste dall'art. 60 all'art. 66 lettere dalla A alla G), come emerge dall'interpretazione letterale dell'art. 31: “Criteri di Liquidazione dell'Invalidità Permanente e Relative Franchigie – Opzione Base”:
“L'indennizzo per l'Invalidità Permanente è calcolato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, secondo quanto disposto dall'art. 27. La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata, sulla somma assicurata, in base alle percentuali riportate nella tabella sottostante. Qualora siano richiamate in polizza (mod. 220040) una o più condizioni facoltative
5 relative alla garanzia di Invalidità Permanente nella liquidazione dell'indennizzo saranno applicate le norme più favorevoli all'Assicurato”. Questo articolo va interpretato nel senso che se l'assicurato nella polizza abbia scelto più condizioni favorevoli tra queste si applica quella a lui più favorevole. Nel caso di specie all'assicurato a seguito dell'infortunio è stata riconosciuta una invalidità permanente del 22%, ma in forza delle condizioni favorevoli sottoscritte (art. 62 lettera C) ai fini della liquidazione è stata applicata la tabella prevista dalla lettera C e la percentuale del 22% di invalidità permanente è stata supervalutata al 24%, comunque poi da sottoporre alla franchigia del 20% di invalidità permanente prevista dall'Opzione V art. 59.
In questo modo, la condizione favorevole prevista dall'art. 62 lettera C ha determinato un aumento della liquidazione al netto della franchigia dal 2% al 4%.
La corretta interpretazione del contratto svolta dal Tribunale e condivisa da questa Corte, si evince anche da quanto dedotto nella comparsa conclusionale dall'appellante, il quale chiaramente fa presente di sapere che la polizza prevedeva una franchigia del 20%, e per tale ragione aveva sottoscritto volutamente due polizze infortuni (sempre con l'appellante come beneficiario ma con diverso contraente), la prima (nr. 105536512) con un massimale più basso
(€ 50.000,00) senza applicazione di franchigia (Opzione I) ed una seconda (nr. 108563430), ovvero quella oggetto di causa, con un massimale più alto (€ 500.000,00) ma con la franchigia del 20% (Opzione V), così da garantirsi una copertura infortunistica completa ad un costo più vantaggioso;
si richiama quanto dedotto dall'appellante: “Infatti la polizza piccola avrebbe coperto le lesioni inferiori al 20% senza applicazione di alcuna franchigia, mentre la polizza grande avrebbe coperto le lesioni gravi superiori al 20% con l'applicazione della tabella di supervalutazione “C”. Tale volontà contrattuale veniva espressa proprio dalla franchigia applicata alla polizza grande che escludeva la copertura per le lesioni inferiori al 20% dove avrebbe garantito la polizza piccola. Questa in sostanza era la volontà contrattuale delle parti”.
Per le considerazioni che precedono il primo motivo di appello deve essere respinto.
L'appellante lamenta poi la mancata liquidazione delle spese di lite, in quanto il giudice ha disposto l'integrale compensazione così motivando: “Quanto alla regolamentazione delle spese del procedimento, il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 342/2016) e l'offerta banco iudicis, in prima udienza, da parte di Controparte_1
di un importo pari quasi al credito complessivo giustifica la compensazione delle spese di
[...] lite”.
La Corte osserva che la riduzione della domanda originaria non integra quella grave ed eccezionale ragione tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese. Va altresì considerato il fatto che la compagnia di assicurazione ha sempre contestato la fondatezza della
6 domanda, ed ha effettuato l'offerta banco iudicis non alla prima udienza ma solo successivamente, ed in particolare a seguito dell'istanza ex art. 186 bis c.p.c. presentata dalla parte attrice, poi ritirata con la consegna degli assegni.
Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese di lite.
Deve essere invece confermata la decisione del Tribunale sulla liquidazione a carico di entrambe le parti delle spese di CTU in considerazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente, condivise dal consulente di parte attrice e non contestate dal difensore, inoltre la quantificazione dei punti di invalidità permanente (22%) fatta dal CTU coincide con quella precedentemente effettuata dal consulente medico della Compagnia di assicurazione e sulla base della quale era stata fatta l'offerta conciliativa, fatta solo eccezione per il rimborso delle spese mediche non calcolate.
In considerazione dell'esito complessivo della causa le spese di entrambi i gradi del giudizio possono allora essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi i residui 2/3 delle spese stesse a carico dell'appellata. Esse vanno liquidate, in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al
DM 147/2022,
– Per il primo grado, nella misura già ridotta di euro 1.269,00 oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%;
– Per il secondo grado, con l'esclusione della fase istruttoria, nella misura già ridotta di euro 849,00 oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 24/2023 avverso la sentenza 1437/2022 del 06.06.2022, emessa dal Tribunale di Genova, così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l'appellata in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella misura complessiva, già ridotta di 1/3 come in motivazione, di euro 1.269,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%, da distrarsi a favore dell'avv. Enrico Angelo Canepa dichiaratosi antistatario;
2) condanna l'appellata , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
pro-tempore, al pagamento a favore del sig. delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva, già ridotta di 1/3 come in motivazione,
7 di euro 849,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa, da distrarsi a favore dell'avv. Enrico Angelo Canepa dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
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