Ordinanza collegiale 8 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16333/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16333 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 0037540 dell’11 novembre 2022 – Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza con il quale venivano differiti gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali al 23 novembre 2022 e quindi veniva rigettata la richiesta di differimento all'esito della guarigione;
- del silenzio serbato dall'amministrazione sulla pec del 12 novembre 2022;
- del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza in via di autotutela del 21 novembre 2022;
- del bando relativo al concorso pubblico, per esame, a 1.650 posti per allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020 – Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio attività concorsuali n. 333-B/12D.4.20;
- delle disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati,
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dell'odierno ricorrente ad essere ammesso a sostenere le prove di idoneità psico-fisica,
nonché per l'accertamento e la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge, o all'inserimento nella graduatoria finale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 febbraio 2023:
- del provvedimento prot. n. 0042845 del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, n. 333 CON/nr., comunicato in data 20 dicembre 2022;
- degli atti e dei comportamenti già impugnati, nonché per l’accoglimento delle richieste già formulate con il ricorso originario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per esame, a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020; dopo aver superato le prove scritte, è stato convocato, in sede di procedura di scorrimento ai sensi dell’art. 16- quater del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, per essere sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 21 novembre 2022.
1.1. Rimanendo coinvolto in un incidente stradale in data 4 novembre 2022, in occasione del quale ha riportato la frattura della tibia sinistra e contusioni multiple, guaribili, secondo il pronto soccorso del presidio ospedaliero di -OMISSIS-, in 30 giorni, il sig. -OMISSIS- ha chiesto in data 10 novembre 2022 all’amministrazione procedente il differimento delle prove, ottenendo risposta il giorno successivo, con la quale gli è stato comunicato che avrebbe dovuto presentarsi a sostenere le prove ‒ «previa presentazione di idonea certificazione medica di guarigione dall’infortunio» ‒ in data 23 novembre 2022, ultimo giorno utile «per insuperabili difficoltà di carattere organizzativo connesse a indifferibili esigenze assunzionali nonché di avvio al corso di formazione» .
1.2. Nonostante l’ulteriore istanza inviata all’amministrazione in data 21 novembre 2022, volta a rappresentare la non congruità del rinvio concesso in quanto non compatibile con i tempi di guarigione, in ordine ai quali ha fatto presente che avrebbe avuto notizie più precise all’esito della visita specialistica e degli esami radiologici fissati il 13 dicembre 2022, e rimasta senza riscontro, il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso.
2. Il sig. -OMISSIS- ha, pertanto, impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti presupposti dinanzi a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, sulla base di 2 motivi in diritto e, segnatamente, per:
I. «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, del Bando. Violazione e/o falsa applicazione delle Disposizioni per l’accertamento dell’efficienza fisica del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato. Violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta» , in quanto il rifiuto (tacitamente) opposto al rinvio delle prove al momento della guarigione, in applicazione della clausola del bando che non consente differimenti oltre l’ultima data utile del calendario degli accertamenti già predisposto, si porrebbe in contrasto con la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, di prevedere sessioni straordinarie per lo svolgimento di quelle prove che non richiedono di essere svolte simultaneamente da parte di tutti i candidati a favore dei soggetti temporaneamente indisposti a causa di un documentato infortunio, in violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza;
II. «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge 241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta» , in quanto l’amministrazione avrebbe affidato il rifiuto ad una motivazione «streotipata» , che non ha minimamente tenuto conto «delle oggettive e gravi ragioni ostative alla presentazione del ricorrente per l’espletamento della prova e della sua impossibilità specifica a deambulare attesa l’inabilità assoluta in corso» , rivelando una carenza di istruttoria e venendo meno al dovere di trasparenza.
In subordine, nell’ipotesi in cui la domanda di annullamento non dovesse essere accolta, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a ripetere le prove concorsuali o inserito direttamente in graduatoria a titolo di risarcimento in forma specifica, ai sensi degli artt. 30, co. 2, c.p.a. e 2058 c.c.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito il 28 dicembre 2022 e con successiva memoria ha ribadito le argomentazioni già poste a fondamento del diniego al differimento sine die delle prove impugnato dal ricorrente, richiamando l’attenzione sul fatto che nemmeno il sig. -OMISSIS- conoscesse i tempi del suo recupero fisico (come da lui stesso ammesso nella p.e.c. del 12 novembre 2022), sottolineando che «la pur legittima tutela della posizione giuridica soggettiva di un candidato infortunato, come nel caso di specie, non può irragionevolmente determinare il detrimento dell’interesse dell’Amministrazione a concludere la procedura di assunzione in un termine definito, che è connesso all’esigenza di colmare le vacanze organiche con ulteriori unità di personale» , invocando il principio di par condicio come limite alla valorizzazione degli impedimenti soggettivi dei candidati e contestando la sussistenza dei presupposti per una sua responsabilità civile.
4. In data 22 febbraio 2023 il sig. -OMISSIS- ha depositato motivi aggiunti al fine di estendere le censure già proposte alla comunicazione del 19 dicembre 2022 con la quale il Ministero dell’Interno ha riscontrato la sua istanza di annullamento in autotutela del 21 novembre 2022 confermando l’impossibilità di accordare differimenti oltre il 23 novembre 2022, cioè oltre l’ultimo giorno delle prove previsto dal calendario già stabilito.
5. La trattazione della domanda cautelare, originariamente fissata alla camera di consiglio del 7 marzo 2023, è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 al fine di consentire al ricorrente di «procurarsi e depositare documentazione sanitaria al fine di dimostrare la conclusione della riabilitazione» .
6. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, depositato in data 31 marzo 2023 la relazione dell’ortopedico dal quale era in cura che ha stimato in 6 mesi i tempi per la guarigione completa dall’infortunio, sicché, alla camera di consiglio del 4 aprile 2023, ha rinunciato alla domanda cautelare, riservandosi di riproporla al termine del percorso riabilitativo.
7. La domanda cautelare è stata riproposta in data 29 novembre 2023, allegando il certificato di avvenuta guarigione rilasciatogli il 24 novembre 2023.
8. Con memoria depositata in data 29 febbraio 2024, riportandosi ai contenuti della relazione contestualmente allegata, il Ministero dell’Interno ha rimarcato l’insostenibilità di differimenti della prova di concorso oltre tempi «ragionevoli», rilevando che, nel caso di specie, nel quale è avvenuta anche la pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori con decreto direttoriale del 19 novembre 2021, «il termine ragionevole per il differimento della prova fisica sia ampiamente spirato» , adombrando la possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’elenco finale dei candidati idonei e notando che «lo stesso svolgimento del processo, con la rinuncia alla sospensiva inizialmente invocata (per la mancanza delle condizioni oggettive per il suo accoglimento), disvel [a] la ragionevolezza della scelta amministrativa e l’infondatezza della pretesa del ricorrente, cui non possono piegarsi le esigenze organizzative della pubblica amministrazione e la certezza dei rapporti giuridici…» .
9. All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2024, con ordinanza dell’-OMISSIS-, questo T.a.r. ha chiesto chiarimenti all’amministrazione sulla data e sulle modalità di pubblicazione dell’elenco degli idonei alla procedura di scorrimento in parola e sull’eventuale proposizione di impugnative da parte del ricorrente al Capo dello Stato.
10. Il Ministero dell’Interno ha adempiuto con memoria depositata in data 25 marzo 2024, precisando che il ricorrente non ha impugnato in altre sedi l’elenco in questione e che quest’ultimo è stato pubblicato esclusivamente sul proprio sito istituzionale.
11. Il ricorrente si è, quindi, opposto alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso sostenendo la natura endoprocedimentale degli elenchi redatti all’esito della procedura di scorrimento alla quale ha partecipato.
12. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024 è stata adottata l’ordinanza dell’-OMISSIS-, con la quale il Collegio, ritenendo che «l’elenco pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato in data 7 dicembre 2022, privo dei nominativi dei candidati e di un formale provvedimento di approvazione dell’autorità competente, non sembra possedere i requisiti necessari per apprezzarne il carattere di definitività tipico della graduatoria finale di un concorso» e rinvenendo nel ricorso profili di possibile fondatezza, ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’amministrazione di ammettere “con riserva” il ricorrente alle prove mai sostenute e di convocarlo «a quelle già calendarizzate per i concorsi in atto o, in mancanza, ad eventuali sessioni straordinarie del concorso al quale ha partecipato» .
13. La citata ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, adito con appello cautelare dall’amministrazione resistente, che, con ordinanza del -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, ritenendo che l’interesse del ricorrente fosse recessivo rispetto alle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa e di contenimento dei tempi delle procedure concorsuali.
14. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria sia in data 2 settembre 2024 sia, a seguito della nuova rinuncia del ricorrente alla sospensiva alla camera di consiglio del 19 novembre 2024, in data 1° aprile 2025, insistendo per il rigetto del ricorso anche nel merito, segnatamente per il fatto che «il ricorrente non ha mai prodotto direttamente all’Amministrazione l’ultimo certificato specialistico, in data 30 marzo 2023, depositato in corso di giudizio, attestante una prognosi di sei mesi per ottenere la completa guarigione» e che «proprio il notevole lasso temporale richiesto per permettere al ricorrente di rientrare nelle condizioni fisiche per sostenere le prove concorsuali sia dirimente, ex se, per dimostrare l’inammissibilità della richiesta dallo stesso formulata» , in quanto l’accoglimento di una richiesta di rinvio a data da definirsi «comporterebbe un non condivisibile adeguamento dell’azione amministrativa alle esigenze personali del privato (sebbene imputabili come nel caso in esame a causa di forza maggiore) , di protrarre la procedura concorsuale sine die» .
15. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. All’esito del più approfondito esame proprio della sede di merito, questo Collegio, pur confermando il superamento dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per le ragioni già enunciate nell’ordinanza n. 1789/2024, ritiene, tuttavia, che il ricorso vada respinto.
I due motivi di ricorso, che ruotano entrambi attorno alla mancata concessione del differimento delle prove di efficienza fisica al momento della guarigione completa dall’infortunio occorso al sig. -OMISSIS- in data 4 novembre 2022, prospettandone l’illegittimità sotto diverse angolazioni, possono essere trattati congiuntamente.
16.1. Secondo l’art. 1, co. 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, « [i] l concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento…» , cioè, innanzitutto, contingentando i tempi di espletamento della procedura, al fine di corrispondere sia all’interesse pubblico al tempestivo inserimento in ruolo delle nuove unità di personale sia alle esigenze di certezza della pluralità di rapporti giuridici coinvolti nel procedimento, oggi espressamente presidiati dalla previsione di un termine massimo di 180 giorni, decorrenti dallo svolgimento delle prove scritte, per la conclusione delle operazioni concorsuali (art. 11, co. 4, del d.P.R. 487/1994).
Il giudice d’appello ha, pertanto, chiarito che l’impossibilità di un candidato di prendere parte ad una prova, benché sia dovuta a circostanze oggettive e imprevedibili e si frapponga all’esecuzione di prove di cui non è previsto lo svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati, non può condizionare (o addirittura stravolgere) i tempi della selezione, soprattutto quando i tempi di recupero siano estremamente incerti o superino l’ultima data utile prevista dal calendario degli accertamenti (Cons. Stato, IV, ord. 28 febbraio 2020, n. 945, e 6 dicembre 2019, n. 6135).
Questo stesso T.a.r., sia pure a proposito di una diversa fattispecie, ha affermato l’inesistenza di un «diritto al rinvio» in capo al candidato temporaneamente indisposto e la necessità di un bilanciamento del suo interesse con quello pubblico, atteso che «la valutazione dei motivi dell’assenza integra, comunque, un’apertura all’interesse individuale del candidato che comprime il principio di parità di trattamento, garantito anche, come si è più volte ricordato, dal rispetto dei criteri di scansione temporale delle prove stabiliti dal bando di concorso» , al fine di «evitare che gli uffici preposti alle procedure di reclutamento restino «immobilizzati» a causa della necessità di valutare e rivalutare la posizione di singoli soggetti, con effetti esiziali sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché, a ben vedere, sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa» (T.a.r. Roma, I-q, 13 dicembre 2024, n. 22575; 21 ottobre 2024, n. 18171).
Il solo fatto che l’impedimento non sia imputabile al candidato non significa, in altre parole, che il rischio del caso fortuito debba essere senz’altro sopportato dall’amministrazione e dagli altri candidati, titolari, per ragioni diverse, dell’opposto interesse ad una celere definizione dell’intera procedura, indipendentemente dalle modalità (per titoli ed esami, per soli titoli o per “scorrimento”) del reclutamento.
16.2. D’altra parte, la ragionevolezza di un provvedimento che si pronunci sull’istanza di differimento di una prova va valutata sulla base della situazione di fatto e delle conoscenze disponibili alla data in cui viene adottato.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, «la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum» (Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10556 e i precedenti ivi richiamati) e, quindi, «valutata alla luce delle cognizioni e degli elementi fattuali e documentali» in possesso dell’amministrazione al momento in cui lo stesso fu emesso (Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2012, n. 6190).
Da ciò deriva che il diniego al rinvio di una prova concorsuale espresso nei confronti di un candidato quando non c’è ancora alcuna prognosi sui tempi di guarigione è viepiù legittimo.
16.3. Nella vicenda in esame il sig. -OMISSIS- ha avanzato richiesta di differimento all’amministrazione in data 10 novembre 2022, riservandosi di fornire aggiornamenti sui successivi accertamenti medici e senza riuscire a dare, a quella data, alcuna informazione sui tempi di guarigione. La non prevedibilità dei tempi necessari alla riabilitazione è stata da lui confermata nella pec del 12 novembre 2022 (doc. 6 allegato alla memoria depositata dall’amministrazione in data 18 gennaio 2023), con la quale, a fronte del rinvio accordato al 23 novembre 2022, ha confermato di non sapere quando sarebbe stato pronto a sostenere le prove di efficienza fisica.
Come osservato dalla parte resistente è stato poi lo stesso andamento del processo a dimostrare che i tempi di recupero si sono oltremodo dilatati a causa della necessità di una lunga riabilitazione, tant’è che lo stesso ricorrente ha rinunciato all’originaria domanda cautelare per poi riproporla in data 29 novembre 2023, avendo acquisito solo in data 24 novembre 2023 un certificato di completa guarigione.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra delineate il rifiuto opposto dall’amministrazione ad un rinvio in data successiva al 23 novembre 2022 risulta, pertanto, pienamente legittimo, perché assunto sia nel rispetto del termine ultimo delle prove di efficienza fisica previsto per la procedura di scorrimento alla quale ha preso parte il sig. -OMISSIS- sia in coerenza con l’esigenza di certezza dei rapporti amministrativi, che non consente di subordinare la conclusione del procedimento (soprattutto laddove di natura concorsuale) agli indefiniti tempi di recupero di un candidato, ancorché impossibilitato a sostenere le prove per causa a lui non imputabile. In tali casi il rischio dell’infortunio o dell’impedimento non può che restare a suo carico.
17. La domanda di annullamento va, pertanto, respinta.
18. La richiesta di risarcimento in forma specifica mediante ripetizione delle prove concorsuali non espletate o diretta ammissione ed inserimento del ricorrente in graduatoria non può, poi, essere accolta sia perché fanno difetto i presupposti soggettivi ed oggettivi per una responsabilità civile dell’amministrazione ex art. 2043 c.c. (nei sensi precisati da Cons. Stato, Ad. Pl., 23 aprile 2021, n. 7) sia per i limiti che simili statuizioni da parte del giudice amministrativo incontrano ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, co. 1, lett. c), e 31, co. 3, c.p.a., residuando in capo all’amministrazione un potere di accertamento dell’idoneità fisica che non può essere compresso (o aggirato) mediante sentenze di condanna ex art. 30 c.p.a. bensì esclusivamente conformato mediante sentenze di annullamento ex art. 29 c.p.a.
19. Tenuto conto dell’andamento del processo e della peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.