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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 16 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) in Parte_1 C.F._1
proprio e quale erede di nata il [...] e deceduta il 05/02/2009, Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia Giordano in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via Dogali n. 25
APPELLANTE
E
con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (cod. fis. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61
APPELLATA nata ad [...] il [...] (cod. fis. ), Controparte_2 C.F._2 quale unica erede di , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_3
Giacomo Carrozza presso il cui studio in Messina Via Centonze n. 36 ha eletto domicilio
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
società incorporante per fusione di nuova Controparte_4 Controparte_5
denominazione sociale di già in Controparte_6 Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t. (cod. fis. ) rappresentata e difesa giusta P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Carlo De Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Messina Largo Bozzi n. 9
APPELLATA
(cod. fis. Controparte_8
), con sede in Milano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa giusta procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò sito in Messina Via Università n. 8
APPELLATA
in persona del legale rappresentante pro-tempore (cod. fis. Controparte_9
) P.IVA_4
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2232/2019 del Tribunale di Messina, pubblicata in data
21/11/2019 nel procedimento R.G. 555/2011.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21/01/2011 in proprio e nella Parte_1
qualità di erede della madre , conveniva in giudizio la Persona_1 [...]
la dott.ssa e la CP_1 Controparte_10 Controparte_11
pag. 2/17 – chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla madre a causa di un erroneo trattamento sanitario alla stessa praticato dalla convenuta presso CP_2
la Esponeva che la , sottoposta in data 24/06/2008 ad Controparte_1 Per_1
intervento chirurgico di quadrantectomia supero-esterna della mammella sinistra e linfoadenectomia ascellare omolaterale, aveva successivamente intrapreso cicli di chemioterapia: il primo ciclo in data 20/07/2008 (presso la casa di cura ), il Pt_2
secondo ciclo in data 20/08/2008 e il terzo ciclo in data 16/09/2008 (presso la
[...]
. A seguito della somministrazione del terzo ciclo di chemioterapia, CP_1
tuttavia, la aveva riscontrato la comparsa di edema e ipertermia a carico della Per_1
mammella destra. Diagnosticata presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina in data 18/09/2008 una mastite destra, la paziente era stata ricoverata presso la Casa di
Cura il giorno seguente e dimessa il 26/09/2008. Atteso il peggioramento delle CP_1
sue condizioni di salute, la era stata, poi, ricoverata presso altro nosocomio, dove, Per_1
a seguito della diagnosi di necrosi della mammella destra da stravaso di chemioterapici, le era stata asportata parzialmente la mammella destra. La decedeva il Per_1
05/02/2009.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva il risarcimento sia iure hereditatis dei danni subiti dalla a causa dell'erroneo trattamento sanitario al quale quest'ultima era Per_1 stata sottoposta dalla che aveva comportato prima l'asportazione parziale della CP_2
mammella destra e successivamente il decesso della madre, sia dei danni non patrimoniali subiti iure proprio a causa dello stravolgimento delle sue abitudini di vita derivante dalle peggiorate condizioni di salute (e poi dal decesso) della madre.
Si costituiva la negando una responsabilità̀ dei propri Controparte_1 sanitari in relazione a quanto lamentato dall'attore; contestava le voci di danno indicate dallo stesso e, in caso di accoglimento della pretesa dello chiedeva di essere Pt_1
manlevata dalla dott.ssa Si costituiva anche la dott.ssa la CP_2 Controparte_3
quale chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di avere operato con la massima diligenza possibile;
chiedeva, comunque, di poter chiamare in causa la CP_12 per essere da quest'ultima manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza.
[...]
L'attore, preso atto di aver convenuto in giudizio erroneamente la piuttosto CP_11 che l' società che garantiva la Casa di Cura convenuta, chiedeva al Controparte_13
pag. 3/17 giudice termine per convenire in giudizio quest'ultima. L Controparte_9
costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo parte attrice azione diretta nei suoi confronti in quanto soggetto estraneo al rapporto assicurativo intercorrente tra la assicurata e la compagnia di assicurazioni. CP_1
La costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_7 dell'attore, non avendo questi dimostrato di essere l'unico erede della;
Per_1
contestava, comunque, la fondatezza delle domande attrici ed eccepiva l'inadempimento, da parte della dell'obbligo di tempestivo avviso della CP_2
compagnia assicuratrice del sinistro. Chiedeva, inoltre, di poter chiamare in causa la
Zurich Assicurazione, dovendo la rispondere solo per la parte eccedente i CP_7
massimali garantiti da altre Assicurazioni. La Zurich Insurance P.L.C., Rappresentanza
Generale per l'Italia, si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della e svolgeva varie eccezione in merito alla operatività della CP_7
polizza; contestava poi la fondatezza nel merito delle domande svolte dallo Pt_1
Veniva disposta CTU affidata alla Dott.ssa che depositava il proprio Persona_2
elaborato peritale.
Con sentenza pubblicata in data 21/11/2019 il Tribunale di Messina, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione dello dichiarava la inammissibilità Pt_1
della domanda risarcitoria fondata sulla dedotta lesione del diritto di autodeterminazione della madre, in quanto avanzata con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1., c.p.c., e, quindi, tardivamente. Rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento danni per responsabilità medica proposta dall'attore in citazione.
Il Giudice di prime cure, ricondotta la responsabilità medica sia della struttura sanitaria che dei medici al paradigma della responsabilità contrattuale con le conseguenti ricadute sul piano dell'onere probatorio, richiamava le considerazioni del CTU, il quale “dopo aver chiarito che lo stravaso da chemioterapici avviene per rottura del catetere o per mancata eparinizzazione del dispositivo, ha precisato che nel caso di specie deve escludersi sia la rottura del porth a cath, essendo lo stesso ancora integro dopo il mese di settembre 2008, come emerge dalla TC torace eseguita sulla in data 13/11/2008, Per_1
sia la formazione di coaguli perché in caso di ostruzione del dispositivo, la dott.ssa o l'infermiere che somministrava il farmaco chemioterapico, avrebbe notato CP_2
pag. 4/17 una differente pressione di infusione con un aumento della resistenza e un reflusso ematico”. Il Tribunale evidenziava, quindi, che il CTU aveva concluso affermando che
“potrebbe essersi verificato un caso, la cui ricorrenza è rara, di “stillicidio”, non evitabile in alcun modo dai sanitari”. Nessuna negligenza poteva poi ascriversi ai sanitari per non avere riscontrato tempestivamente il denunciato stravaso da chemioterapici verificatosi, così impedendo un intervento risolutivo della complicanza.
Ciò sulla base della constatazione che la , dopo aver eseguito il ciclo di Per_1
chemioterapia presso la in data 16/09/2008 ed essere stata Controparte_1
dimessa il 17/09/2008 senza accusare alcun sintomo, solo due giorni dopo, in data
18/09/2008, in serata (alle ore 20,24) si era presentata presso il P.S. del Policlinico di
Messina, dove le era stata diagnosticata “mastite destra” e solo il giorno seguente, il
19/09/2008, si era recata presso la Casa di cura convenuta, dove era stata ricoverata e sottoposta alle cure necessarie. Aggiungeva il primo giudice che “lo stesso attore afferma che la madre decise di lasciare la Casa di cura in data 26/09/2008, CP_1
dimissioni contro il parere dei sanitari come emerge dagli atti, perché evidentemente non riceveva adeguati trattamenti medici (pag. 5 citazione), per poi ricoverarsi in data
07/11/2008 (quindi dopo oltre un mese) presso altra struttura, con ciò ulteriormente ritardando le cure necessarie”. Il primo giudice, quindi, rigettava la domanda attorea e condannava lo al pagamento delle spese processuali a favore della Pt_1 CP_1
della della e della (già
[...] CP_2 Controparte_13 CP_14 CP_7
condannava, altresì, la al pagamento delle spese processuali sostenute CP_7 CP_6
dalla . CP_8
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione. Parte_1
Nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, di essere tenuta indenne dalla dott.ssa in caso di soccombenza. CP_2
La (poi costituendosi, ha Controparte_6 Controparte_4 chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, di riconoscere “l'operatività a secondo rischio della polizza nei limiti dei massimali assicurati”. CP_6
La ha chiesto dichiararsi coperto da Controparte_8
giudicato il capo di sentenza con il quale è stata accertata la carenza di legittimazione pag. 5/17 attiva della (già nei confronti di;
oltre a chiedere il rigetto CP_6 CP_7 CP_8 dell'appello ed a proporre le eccezioni di prescrizione e di inoperatività della garanzia assicurativa, ha avanzato richiesta di riduzione del risarcimento al danno provato nei limiti del danno iatrogeno e di accertamento del proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dallo e, in via incidentale subordinata, di essere tenuta Pt_1
indenne dalla (già ) in caso di soccombenza. Controparte_6 CP_7
La non si costituiva in giudizio. Controparte_9
All'udienza del 10/03/2022 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Con sentenza non definitiva del 29/11/2022 la Corte ha rigettato il primo motivo di impugnazione con il quale lo ha censurato la sentenza appellata nella parte in Pt_1
cui è stata dichiarata la inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata sul presupposto della lesione del diritto di autodeterminazione della madre, , per Persona_1
omessa acquisizione del consenso informato al trattamento chemioterapico;
all'uopo ha dedotto che nell'atto di citazione aveva dedotto la responsabilità medica da inadempimento anche con riferimento alla mancata acquisizione del consenso informato della da parte della Casa di Cura e che con la memoria ex art. 183, comma VI, n. Per_1
1, c.p.c., aveva specificato la domanda senza alcun mutamento dell'oggetto della controversia.
Sul punto la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una "mutatio libelli" e non una mera "emendatio", in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini pag. 6/17 della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Cassazione 24071/2017)”
La Corte ha invece rimesso la causa sul ruolo per decidere sul secondo e terzo motivo di impugnazione ed all'uopo con separata ordinanza ha disposto integrazione di CTU affidando l'incarico al Prof. ed alla Prof.ssa che Persona_3 Persona_4
depositavano il chiesto elaborato peritale.
A seguito della morte di , con comparsa del 07/11/2024 si è nelle Controparte_3
more costituita in giudizio quale erede . Controparte_2
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, benché Controparte_9
regolarmente citata, non si è costituta nel giudizio.
In ragione di quanto già deciso da questa Corte con sentenza non definitiva del 29/11/2022 si procede con riferimento al secondo e terzo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura le conclusioni del consulente tecnico, fatte proprie dal primo giudice, che, richiamando genericamente le linee guida, e confondendo due distinti fenomeni come lo “stillicidio “ e lo “stravaso”, ha affermato che “la dott.ssa e l'equipe sanitaria hanno eseguito tutte le fasi che precedono la somministrazione CP_2
nonchè quelle coeve alla terapia e dopo la stessa, con la dovuta competenza e vigilanza alla terapia e dopo la stessa con la dovuta competenza e vigilanza alla terapia endovenosa”.
Secondo il CTU si sarebbe verificata una complicanza dovuta allo “stillicidio” di farmaci antineoplastici, che non sarebbe stata immediata, ossia contestuale all'infusione dei chemioterapici attraverso il porth a cath, poiché in cartella non risulta documentata la sintomatologia lamentata dalla SI.ra , consistente in “dolore e bruciore”, né tanto meno Per_1 trascritta la comparsa di edema e rossore nel punto d'inserzione. L'appellante sul punto evidenzia che la complicanza che il CTU definisce come “stillicidio” di farmaci antineoplastici, altro non è se non uno “stravaso” di chemioterapici e che non è condivisibile che lo “stillicidio” asserito dal CTU “possa non essere stato immediato, ossia contestuale all'infusione dei chemioterapici attraverso il porth a cath. Ed invero, erano stati gli stessi sanitari a pag. 7/17 diagnosticare lo stravaso, le relative manifestazioni sintomatologiche e cliniche. Aggiunge lo
AN che la CTU è lacunosa quanto all'eventuale osservanza delle linee guida e dei protocolli relativi alla somministrazione dei farmaci antiblastici e quanto alla valutazione del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il decesso della . Per_1
Evidenzia, ancora, l'appellante che quanto affermato dal CTU in ordine alla assenza di sintomatologia ricollegabile al possibile stravaso del farmaco chemioterapico era smentito dallo stesso CTU, il quale alla pag. 7 del proprio elaborato richiamava la cartella clinica relativa al ricovero della del 19.9.2008 (“... da circa 2 gg, riferisce dolore alla mammella dx, in Per_1 sede del porth, edema, cute arrossata. Per il persistere della suddetta sintomatologia si ricovera presso la nostra clinica per le cure del caso...”). Sul punto, lo AN conclude ribadendo che l'avvenuto stravaso del farmaco chemioterapico è inequivocabilmente da ricondurre all'attività svolta dal professionista che ha proceduto alla somministrazione dello stesso, al quale va imputato anche il mancato tempestivo riconoscimento di tale evento, con conseguente omesso trattamento. Aggiunge l'appellante che “della sussistenza di tale errore colposo è altresì prova il quadro di necrosi tessutale - contiguo al sistema di infusione- rilevato nel corso dell'intervento di asportazione parziale della mammella destra eseguita presso altra struttura ospedaliera;
reperto che, ovviamente, risulta giustificabile solo nel caso di avvenuto stravaso di farmaci chemioterapici”. Invocando il rinnovo della CTU, l'appellante ribadisce che la complicanza dell'ipotesi di stravaso di farmaci chemioterapici si rende solitamente manifesta per la comparsa di sintomatologia dolorosa e può essere associata a bruciore e prurito nella sede d'inoculazione del farmaco, con progressivo sviluppo di fenomeni edematosi e di iperemia, successivo indurimento dei tessuti ed esfoliazione della cute sino a comparsa di ulcerazioni. La , infatti, aveva lamentato già durante la somministrazione del farmaco Per_1
forte dolore localizzato, associato a prurito e bruciore, ma, ciò nonostante, veniva dimessa con fenomeni edematosi in corso. Prova ne è la diagnosi di “mastite” fatta poche ore dopo al
Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Messina, dal quale poi la si allontanava Per_1
per ricoverarsi presso la Casa di Cura Carmona. Lo AN deduce, altresì, che le condizioni generali della mammella destra della non migliorarono tanto che la paziente si allontanò Per_1 volontariamente dalla struttura sanitaria.
Con il terzo motivo di impugnazione lo chiede la riforma del capo di sentenza relativo Pt_1
alle spese processuali nella prospettiva dell'accoglimento del superiore motivo di gravame.
pag. 8/17 In ragione di quanto sopra la Corte con ordinanza del 29/11/2022 ha disposto integrazione di
CTU nominando quali consulenti il Prof. e la Prof.ssa con il Persona_3 Persona_4
seguente incarico: “a) dica il c.t.u. se il ciclo chemioterapico a cui è stata sottoposta Persona_1
in data 16.9.08 sia stato correttamente eseguito e specifichi le eventuali complicanze riconducibili ad erronea o cattiva esecuzione della somministrazione della terapia;
b) dica il
c.t.u. se il sanitario/i ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
c) dica il c.t.u. se l'evento morte sia o meno riconducibile a condotta colposa del sanitario specificando i criteri medico-legali utilizzati per
l'accertamento delle cause;
dica, altresì, quale sarebbe stata la prevedibile sopravvivenza e se la stessa sia stata o meno ridotta dalla condotta professionale del convenuto;
d) accerti se la condotta colposa del sanitario abbia comunque provocato un danno alla salute, indicando la percentuale di invalidità permanente e durata e la percentuale di invalidità temporanea”.
I nominati consulenti hanno quindi risposto ai quesiti nella seguente maniera.
Con riferimento ai primi due quesiti, afferenti sostanzialmente la possibile responsabilità professionale in ordine all'accaduto, i consulenti hanno risposto che: “La suddetta complicanza nella fattispecie potrebbe essere ascrivibile ad un dislocazione del dispositivo successivamente alla esecuzione del II ciclo in rapporto al calo ponderale di 12 Kg riferito in occasione del ricovero effettuato per la somministrazione del III ciclo;
calo che ha determinato una perdita di stabilità della tasca in cui viene allocato il port e che solitamente non deve essere fissata alla fascia muscolare. A seguito di tale dislocazione l'ago, al momento della somministrazione del farmaco, non ha raggiunto il serbatoio con conseguente stravaso dello stesso. Ma i sanitari i sarebbero dovuti accorgere della anomala somministrazione atteso che, come più sopra riportato, sono da porre in essere tutta una serie di accorgimenti per essere sicuri della corretta infusione del farmaco;
accorgimenti che evidentemente non sono stati posti in essere. Ed in ogni caso, gli stessi sanitari non hanno tempestivamente diagnosticato lo stravaso omettendo così di somministrare l'antitodo che avrebbe limitato i suoi effetti necrotizzanti con possibile risparmio della mammella. I proposito è chiaramente riportato nella cartella clinica relativa al ricovero del19.9.2008 che la da “circa 2 gg riferisce dolore alla Per_1 mammella, in sede di port, edema, cute arrossata. Per il persiste della suddetta sintomatologia si ricovera presso la nostra clinica per le cure del caso”. Ma nessuna iniziativa terapeutica utile
pag. 9/17 a contrastare lo stravaso - che ben poteva essere ipotizzato e diagnosticato - veniva intrapresa dai sanitari della struttura né delle necessità di un siffatto trattamento veniva resa edotta la
che in data 26.9.2008 chiedeva le dimissioni volontarie. In data 7.10.2008, in regime di Per_1
DH, presso la medesima casa di cura, il soggetto veniva poi sottoposto alla somministrazione del IV° ciclo di chemioterapia secondo schema AC. Nulla è annotato sulla relativa cartella clinica con riferimento alle condizioni cliniche della mammella destra al ricovero, pur se poi al termine della prestazione i sanitari “confermavano medicazione mammella ogni mattina con garza connettivina e Rocefin 1 F IM ogni sera per 12 gg” prescrivendo controllo ecografico della stessa mammella a dieci giorni. Il che dimostra che comunque la mammella presentava un processo morboso in atto. Visto il sospetto di “Mastite da stravaso di liquidi” e il quadro clinico evidenziato già durante il ricovero del 19.09.2008, sarebbe invece stato utile procedere ad un controllo radiologico del torace volto a identificare malposizioni o kinking del Port;
nonché procedere all'eventuale attivazione di protocollo per trattamento degli stravasi da chemioterapia differendo la somministrazione del IV° ciclo. Ma niente di tutto ciò risulta essere stato effettuato”.
Con riferimento al terzo quesito avente ad oggetto la possibile riconducibilità dell'evento morte della paziente al comportamento colposo dei sanitari i consulenti affermano che: “La morte della non è da attribuirsi alla complicanza “stravaso”, che si è verificata durante la Per_1
somministrazione di chemioterapia, essendo la stessa riconducibile alla evoluzione sfavorevole
- con stato di cachessia - del carcinoma mammario di cui il soggetto risultava essere affetto e che per le caratteristiche della patologia medesima risultava a prognosi sfavorevole”.
Con riferimento, infine, al quarto quesito avente ad oggetto la verifica se la condotta colposa dei sanitari abbia comunque provocato un danno alla salute, indicando la percentuale di invalidità permanente e durata e la percentuale di invalidità temporanea, i consulenti hanno risposto che: “La suddetta complicanza “stravaso”, come già detto correlata a comportamento colposo dei sanitari della , ha comunque determinato nella un Controparte_1 Per_1
danno biologico temporaneo e permanente. Il primo della complessiva durata di giorni novantacinque, di cui venti come danno biologico temporaneo assoluto e settantacinque come danno biologico temporaneo parziale, di cui venticinque al 75%, venticinque al 50% e venticinque al 25%. Il danno biologico permanente, correlato alla asportazione di gran parte della mammella destra e del relativo complesso areola/capezzolo, è valutabile nella misura del
pag. 10/17 quindici per cento. Ovviamente il prospettato danno permanente è da ritenere sussistente fino all'epoca della morte avvenuta a distanza di tre mesi dall'intervento di mastectomia quasi totale. Di non trascurabile entità infine il danno morale subiettivo patito dalla per le Per_1
sofferenze correlate alla complicanza “stravaso” non diagnosticata presso la casa di cura
e conseguentemente non trattata”. CP_1
Esaminata la CTU, questa Corte, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni dei consulenti in sede collegiale siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria ed al medico è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza n. 9556/2002 la Suprema Corte SS.UU. ha infatti definitivamente confermato l'orientamento per il quale quella della struttura sanitaria è responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. III, 11/05/2009, n. 10473, Cass., sez. III,
14/06/2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14/07/2004, n. 13066).
La struttura sanitaria risponde in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.civ.. Sentenza di riferimento sul tema, è la nota Cass. n. 28987/2019, la quale ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla pag. 11/17 ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due.
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico
è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta,
l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto.
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica, vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
Già il decreto Balduzzi sulla responsabilità medica, convertito in Legge 8/11/2012, n. 189, pur consistendo nella prima vera riforma sanitaria dello Stato non ha inciso né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 cod.civ., ed è indifferente che il creditore/ danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
Si rileva che il fatto oggetto di causa, come pure l'avvio della controversia, sono antecedenti l'entrata in vigore della cd Legge Gelli/Bianco (Legge 24/2017); ad ogni buon conto cambia poco essendo costante l'orientamento per il quale la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti, quello pag. 12/17 derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza) e quello derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 cod civ..
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione e interventi di difficile esecuzione;
dopo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30/04/2001, n. 13533, per il caso di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto di natura sanitaria, tre successive pronunce (Cass., sez. III, 19/05/2004, n. 9471, Cass. sez. III, 28/05/2004, n. 10297 e
Cass. sez. III, 21/06/2004, n. 11488) hanno chiarito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento di controparte, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento;
al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, mentre spetta al medico ovvero alla struttura sanitaria, dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.. In particolare, con riguardo al nesso di causalità tra condotta del medico ovvero della struttura sanitaria ed evento, sul piano generale la valutazione in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. preferisce la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
In ragione dei suddetti principi va riconosciuta la responsabilità contrattuale in solido della e del medico in ordine ai danni cagionati a Controparte_1 Controparte_3
. Persona_1
pag. 13/17 I danni in questione, alla luce del contenuto della CTU che ha escluso il nesso di causalità fra il trattamento della paziente e l'evento morte, consistono nel danno biologico inteso come invalidità permanente e invalidità temporanea per come quantificati dal CTU, spettanti oggi iure hereditatis all'odierno appellante quale figlio erede della nel frattempo deceduta. Per_1
Non spetta all'appellante alcun danno iure proprio.
Nello specifico il danno non patrimoniale iure proprio ritenuto risarcibile sia come danno biologico di tipo psichico sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale, consiste in una tipologia di danno diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e si tratta di una tipologia di danno che va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti;
in pratica è il danno da perdita del rapporto parentale che si concretizza nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, pertanto, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti parentali.
La risarcibilità di tale danno va quindi strettamente collegata alla imputabilità dell'evento morte (rectius perdita) all'altra parte, cosa che nella fattispecie per cui è causa non si è concretizzata atteso che dall'esito istruttorio è emersa l'inesistenza di qualsivoglia ricollegabilità dell'evento morte alla terapia medica.
Per la valutazione del risarcimento spettante, e cioè quello iure hereditatis, possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione (anno 2024) per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
pag. 14/17 Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età della danneggiata al 16/09/2008, data del terzo ciclo di chemioterapia presso la dal quale sono scaturiti i Controparte_1
danni, e cioè 68 anni, ne consegue un importo complessivo di Euro 48.578,50 di cui Euro
41.966,00 per danno biologico non patrimoniale (15% invalidità) con incremento per sofferenza soggettiva, ed Euro 6.612,50 per invalidità temporanea (venticinque giorni al 75%, venticinque al 50% e venticinque al 25%.).
La Corte ha ritenuto di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 31% stante l'evidente sofferenza patita dalla de cuius con dolori e fastidi determinati dall'errore medico e con necessità di ricoveri ospedalieri e consistente compromissione della vita quotidiana.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
La condanna va disposta in solido a carico della e del medico Controparte_1
e per essa della sua erede , sussistendo come detto la Controparte_3 Controparte_2
responsabilità solidale e dovendosi sul punto rigettare la domanda di manleva della Casa di cura nei confronti del medico stante lo stretto rapporto organico fra struttura sanitaria e professionista per i principi sopra richiamati;
va invece accolta la domanda in garanzia spiegata da nei confronti della propria compagnia assicurativa, oggi Controparte_3 [...]
subentrata nella polizza assicurativa a suo tempo stipulata con Controparte_4 [...]
in ragione di ciò va dichiarata tenuta a mantenere CP_7 Controparte_4
indenne , quale erede di , da qualsivoglia pagamento Controparte_2 Controparte_3
quest'ultima dovesse essere chiamata ad effettuare in ragione della presente sentenza.
pag. 15/17 Va rilevato che l'accoglimento della domanda è conseguenziale alla chiamata di terzo in quanto formulata nel giudizio di primo grado e ribadita nel presente grado sotto forma di domanda incidentale.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e in ragione del parziale accoglimento dell'appello vanno poste per metà a carico delle appellate e , potendosi compensare la Controparte_1 Controparte_2 restante metà.
Va infine accolta la domande di che ha chiesto Controparte_8
dichiararsi coperto da giudicato il capo di sentenza con il quale è stata accertata la carenza di legittimazione attiva della (già , oggi nei suoi CP_6 CP_7 Controparte_4
confronti; va invece rigettata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale, la domanda di rigetto rivolta nei confronti dell'impugnazione di in quanto Parte_1
ritenuta infondata in fatto e in diritto e quindi di conferma della sentenza di prime cure, e pertanto per tale ragione va disposta la compensazione delle spese del presente grado fra l'appellante e la suddetta Compagnia assicurativa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2232/2019 del Tribunale di Messina, Parte_1
pubblicata in data 21/11/2019 nel procedimento R.G. 555/2011, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_9
2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna in solido la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e , quale erede di
[...] Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore di dell'importo di Euro 48.578,50 a titolo CP_3 Parte_1
di risarcimento iure hereditatis quale erede di , oltre interessi come in motivazione;
Persona_1
3) Accoglie l'appello incidentale con la chiamata in garanzia proposta da e per Controparte_2
l'effetto dichiara la in persona del legale rappresentante p.t. tenuta a Controparte_4
pag. 16/17 garantire e manlevare da qualsivoglia pagamento quest'ultima dovesse essere Controparte_2 chiamata ad effettuare in ragione della presente sentenza;
4) Condanna in solido la in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
al rimborso in favore di di metà di spese e compensi di Controparte_2 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che liquida, già ridotte a metà, per il primo grado in Euro 3.000,00 per compensi ponendone il pagamento direttamente in favore dell'Erario stante l'ammissione CP_ dell'appellante al gratuito patrocinio a spese dello e per il presente grado in Euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. ; compensa la restante metà e pone le spese di CTU per intero a carico, in solido, della
[...] in persona del legale rappresentante p.t. e di;
Controparte_1 Controparte_2
5) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_4
in favore di delle spese per la costituzione e chiamata in garanzia nel presente Controparte_2
giudizio che liquida in Euro 777,00 per spese ed Euro 7.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
6) Dichiara coperto da giudicato il capo di sentenza con il quale è stata accertata la carenza di legittimazione attiva della (già , oggi nei confronti di CP_6 CP_7 Controparte_4
; Controparte_8
7) Compensa interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra l'appellante e la
[...]
; Controparte_8
8) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Messina, camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
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