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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1730/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Cosimo Stefanelli e Maria Silvia Esposito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31720230000215905000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso d'addebito n. 31720230000215905000, formato dall' in data CP_1
24.5.2023 e notificato in data 31.5.2023, per l'importo complessivo di € 5.656,53, relativo a contributi I.V.S. e sanzioni a carico dei datori di lavoro della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per DM10 insoluti in ordine al periodo dal 9/2022 al
1 12/2022.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo per indeterminatezza della pretesa, come ivi enucleata.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'avviso d'addebito per assenza dei requisiti di forma ex art. 12 co. 7 L. 212/2000.
In specie, affermava che l'avviso d'addebito poteva essere emesso solo successivamente al decorso del termine di 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica delle irregolarità contributive.
Lamentava di non aver ricevuto alcun avviso bonario prima della notificazione del titolo esecutivo, né altro atto prodromico.
Deduceva, pertanto, di essersi trovata nell'impossibilità di presentare osservazioni, finalizzate a rivedere le conclusioni illustrate nel verbale di accertamento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che il credito previdenziale aveva il suo fondamento nelle denunce contributive mensili (DM10), presentate telematicamente dalla società ricorrente e parzialmente insolute.
Affermava l'assenza di contestazione di detta circostanza, che era da ritenersi, pertanto, pacifica ed incontroversa, in virtù dei consolidati principi di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione.
Deduceva il carattere di confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c., delle dette denunce mensili inoltrate con modello DM10, oltre che di riconoscimento del debito, vieppiù trattandosi di dichiarazioni che, per il loro contenuto, integravano atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al
2 merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e art. 618 bis c.p.c. in quanto i motivi di opposizione articolati in ricorso si focalizzano sui vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie sull'assenza dei requisiti di compiuta motivazione e di perfezionamento dell'iter procedimentale.
Di conseguenza, l'azione è assoggettata al termine perentorio di 20 giorni stabilito dal succitato art. 617 c.p.c.
Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre,
e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. III, n. 21080 del 19/10/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta
a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In
3 CP_ materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”; Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di CP addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto
è rilevabile d'ufficio”).
Ebbene, si rileva la tempestività dell'azione proposta in quanto l'atto introduttivo è intervenuto entro il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, giacché il ricorso è stato depositato addì 20.6.2023, mentre l'avviso opposto è stato notificato il 31.5.2023.
2. L'esame del primo motivo di opposizione, attinente alla eccepita indeterminatezza dell'avviso di addebito, ne rivela l'infondatezza.
Difatti, deve ritenersi pienamente ammissibile una enucleazione sintetica della pretesa contributiva, che però contenga elementi sufficienti a rendere il contribuente edotto della causale sottesa.
Nella fattispecie, l'avviso reca la dicitura “INADEMPIENZA 3106 - MODELLI DM10
INSOLUTI”, con indicazione analitica delle singole mensilità di riferimento, da settembre 2022 a dicembre 2022.
Dunque, risulta perfettamente comprensibile, ad una persona di media avvedutezza, che la pretesa creditoria si basa sulle dichiarazioni mensili (flussi UniEmens) che la società ricorrente, in qualità di datrice di lavoro, ha trasmesso all'Istituto di previdenza in assolvimento del correlato obbligo di legge.
Del tutto intellegibile, poi, è il dedotto inadempimento agli obblighi di versamento contributivo derivanti dalle dichiarazioni della società stessa.
Peraltro, quest'ultima avrebbe certamente avuto la possibilità di reperire le dichiarazioni in questione, che essa stessa aveva inviato in via telematica e che di certo sono in sua disponibilità, sì da ricostruire i fatti sottesi e verificare eventuali inadempimenti parziali o totali.
In sintesi, siffatta motivazione per relationem, ossia esplicitata a mezzo di richiamo alle denunce contributive della società, è sufficiente a soddisfare il criterio di determinatezza e di specificità del titolo esecutivo e, comunque, della pretesa creditoria
4 ivi tracciata.
3. Parimenti si rivela infondato il motivo di opposizione basato sulla violazione dell'art. 12 co. 7 L. 212/2000, atteso che tale disposizione trova applicazione esclusivamente per il recupero dei crediti di natura tributaria.
Difatti, l'attività di riscossione, relativa al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all' è regolata dall'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, CP_1 che ha introdotto nell'ordinamento, con decorrenza dall'1.1.2011, lo strumento dell'avviso d'addebito (“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
La notifica dell'avviso di addebito non deve, ma può essere preceduta da un provvedimento dell'Istituto da cui risulti l'esistenza dell'obbligo contributivo, ossia dal cosiddetto avviso bonario, il cui inoltro rientra, tuttavia, nella facoltà dell'Ente.
Più precisamente, l'ordinamento non impone all'Ente previdenziale l'invio di alcuna comunicazione preliminare all'avviso d'addebito al fine di procedere al recupero contributivo, a differenza di quanto accade nella fattispecie del recupero dei crediti tributari, in cui l'assenza dell'atto presupposto determina l'invalidità dell'atto finale.
È noto che la materia della riscossione dei contributi previdenziali è retta dalle disposizioni di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 (“Iscrizioni a ruolo dei (Emissione di avviso di addebito per i) crediti degli enti previdenziali”), che, ai co. 1 e 2, espressamente prevede quanto segue: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo (richiesti con emissione di avviso di addebito), unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (di emissione dell'avviso), al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita (l'avviso di addebito non è emesso), in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso (bonario), il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo (ad emettere avviso di addebito) delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità dell'avviso d'addebito, l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile sez. lav.,
5 10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo
l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme
Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav.,
20/08/2019, n. 21534).
In ogni caso, l'avviso bonario non è atto prodromico dell'avviso di addebito e la sua assenza non inficia, come detto, la legittimità della procedura esattiva.
Da ciò deriva l'infondatezza del motivo di impugnazione, stante la regolarità del procedimento di riscossione esperito dall' , nonché in Controparte_3 considerazione dell'origine del procedimento, scaturito dalle denunce contributive obbligatorie effettuate dalla ricorrente società (modelli DM10), rimaste insolute.
4. A ciò si aggiunga che l'opposizione al ruolo contributivo ex art. 24 D. Lgs.
46/1999 s'identifica in una domanda di accertamento negativo del diritto, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di conseguenza, trova applicazione in questa sede la regola di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. tracciata in tema di obbligazioni pecuniarie, nel senso che il creditore non essendo stata contestata la fonte dell'obbligo contributivo, CP_1 come individuata nelle denunce mensili, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è la società, quale debitrice, a dover dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito, ovvero altra causa di non imputabilità dell'inadempimento.
In specie, il processo del lavoro è retto dal criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, sicché, a fronte della precisazione, ad opera dell' della CP_1 fonte del credito, individuata, sin dall'avviso di addebito, nelle denunce periodiche da settembre 2022 a dicembre 2022, e non già in un verbale di accertamento, la società ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestarne l'effettiva esistenza o la validità
(Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2019, n. 31704: “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la
6 prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all' art. 420 c.p.c. , in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt.
414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.”).
Tuttavia, non ha contestato né l'esistenza delle denunce mensili predette, Parte_1 né i corrispondenti importi, quali fatti costitutivi della pretesa (contestazioni che avrebbero integrato un'opposizione c.d. di “merito contributivo”, regolata ex art. 615 co. 1 c.p.c. ma con cognizione estesa ai fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo).
Di conseguenza, la fonte del credito indicata dall' deve ritenersi non contestata CP_1
e, dunque, provata ex art. 115 c.p.c.
Per di più, parte ricorrente non ha allegato né provato, com'era in suo onere ex art. 2697 c.c., un qualunque fatto idoneo a paralizzare il credito in esame, non potendo a ciò soccorrere la dedotta assenza di notificazione del verbale di accertamento di omissioni contributive, accertamento, come detto, non propedeutico.
Per tali ragioni, il credito vantato dall'Istituto di previdenza deve, perciò, reputarsi pienamente dimostrato e sussistente, in uno alle sanzioni applicate per omesso pagamento ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000, per gli importi indicati nell'avviso opposto e per i periodi ivi esposti.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di in persona del Presidente p. t., che liquida in € 1.865,00, inclusi CP_1 oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1730/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Cosimo Stefanelli e Maria Silvia Esposito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31720230000215905000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.6.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso d'addebito n. 31720230000215905000, formato dall' in data CP_1
24.5.2023 e notificato in data 31.5.2023, per l'importo complessivo di € 5.656,53, relativo a contributi I.V.S. e sanzioni a carico dei datori di lavoro della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per DM10 insoluti in ordine al periodo dal 9/2022 al
1 12/2022.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo per indeterminatezza della pretesa, come ivi enucleata.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'avviso d'addebito per assenza dei requisiti di forma ex art. 12 co. 7 L. 212/2000.
In specie, affermava che l'avviso d'addebito poteva essere emesso solo successivamente al decorso del termine di 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica delle irregolarità contributive.
Lamentava di non aver ricevuto alcun avviso bonario prima della notificazione del titolo esecutivo, né altro atto prodromico.
Deduceva, pertanto, di essersi trovata nell'impossibilità di presentare osservazioni, finalizzate a rivedere le conclusioni illustrate nel verbale di accertamento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che il credito previdenziale aveva il suo fondamento nelle denunce contributive mensili (DM10), presentate telematicamente dalla società ricorrente e parzialmente insolute.
Affermava l'assenza di contestazione di detta circostanza, che era da ritenersi, pertanto, pacifica ed incontroversa, in virtù dei consolidati principi di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione.
Deduceva il carattere di confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c., delle dette denunce mensili inoltrate con modello DM10, oltre che di riconoscimento del debito, vieppiù trattandosi di dichiarazioni che, per il loro contenuto, integravano atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al
2 merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dal ricorrente va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e art. 618 bis c.p.c. in quanto i motivi di opposizione articolati in ricorso si focalizzano sui vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie sull'assenza dei requisiti di compiuta motivazione e di perfezionamento dell'iter procedimentale.
Di conseguenza, l'azione è assoggettata al termine perentorio di 20 giorni stabilito dal succitato art. 617 c.p.c.
Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre,
e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. III, n. 21080 del 19/10/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta
a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In
3 CP_ materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”; Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di CP addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto
è rilevabile d'ufficio”).
Ebbene, si rileva la tempestività dell'azione proposta in quanto l'atto introduttivo è intervenuto entro il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, giacché il ricorso è stato depositato addì 20.6.2023, mentre l'avviso opposto è stato notificato il 31.5.2023.
2. L'esame del primo motivo di opposizione, attinente alla eccepita indeterminatezza dell'avviso di addebito, ne rivela l'infondatezza.
Difatti, deve ritenersi pienamente ammissibile una enucleazione sintetica della pretesa contributiva, che però contenga elementi sufficienti a rendere il contribuente edotto della causale sottesa.
Nella fattispecie, l'avviso reca la dicitura “INADEMPIENZA 3106 - MODELLI DM10
INSOLUTI”, con indicazione analitica delle singole mensilità di riferimento, da settembre 2022 a dicembre 2022.
Dunque, risulta perfettamente comprensibile, ad una persona di media avvedutezza, che la pretesa creditoria si basa sulle dichiarazioni mensili (flussi UniEmens) che la società ricorrente, in qualità di datrice di lavoro, ha trasmesso all'Istituto di previdenza in assolvimento del correlato obbligo di legge.
Del tutto intellegibile, poi, è il dedotto inadempimento agli obblighi di versamento contributivo derivanti dalle dichiarazioni della società stessa.
Peraltro, quest'ultima avrebbe certamente avuto la possibilità di reperire le dichiarazioni in questione, che essa stessa aveva inviato in via telematica e che di certo sono in sua disponibilità, sì da ricostruire i fatti sottesi e verificare eventuali inadempimenti parziali o totali.
In sintesi, siffatta motivazione per relationem, ossia esplicitata a mezzo di richiamo alle denunce contributive della società, è sufficiente a soddisfare il criterio di determinatezza e di specificità del titolo esecutivo e, comunque, della pretesa creditoria
4 ivi tracciata.
3. Parimenti si rivela infondato il motivo di opposizione basato sulla violazione dell'art. 12 co. 7 L. 212/2000, atteso che tale disposizione trova applicazione esclusivamente per il recupero dei crediti di natura tributaria.
Difatti, l'attività di riscossione, relativa al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all' è regolata dall'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, CP_1 che ha introdotto nell'ordinamento, con decorrenza dall'1.1.2011, lo strumento dell'avviso d'addebito (“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
La notifica dell'avviso di addebito non deve, ma può essere preceduta da un provvedimento dell'Istituto da cui risulti l'esistenza dell'obbligo contributivo, ossia dal cosiddetto avviso bonario, il cui inoltro rientra, tuttavia, nella facoltà dell'Ente.
Più precisamente, l'ordinamento non impone all'Ente previdenziale l'invio di alcuna comunicazione preliminare all'avviso d'addebito al fine di procedere al recupero contributivo, a differenza di quanto accade nella fattispecie del recupero dei crediti tributari, in cui l'assenza dell'atto presupposto determina l'invalidità dell'atto finale.
È noto che la materia della riscossione dei contributi previdenziali è retta dalle disposizioni di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 (“Iscrizioni a ruolo dei (Emissione di avviso di addebito per i) crediti degli enti previdenziali”), che, ai co. 1 e 2, espressamente prevede quanto segue: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo (richiesti con emissione di avviso di addebito), unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (di emissione dell'avviso), al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita (l'avviso di addebito non è emesso), in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso (bonario), il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo (ad emettere avviso di addebito) delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità dell'avviso d'addebito, l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile sez. lav.,
5 10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo
l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme
Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav.,
20/08/2019, n. 21534).
In ogni caso, l'avviso bonario non è atto prodromico dell'avviso di addebito e la sua assenza non inficia, come detto, la legittimità della procedura esattiva.
Da ciò deriva l'infondatezza del motivo di impugnazione, stante la regolarità del procedimento di riscossione esperito dall' , nonché in Controparte_3 considerazione dell'origine del procedimento, scaturito dalle denunce contributive obbligatorie effettuate dalla ricorrente società (modelli DM10), rimaste insolute.
4. A ciò si aggiunga che l'opposizione al ruolo contributivo ex art. 24 D. Lgs.
46/1999 s'identifica in una domanda di accertamento negativo del diritto, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di conseguenza, trova applicazione in questa sede la regola di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. tracciata in tema di obbligazioni pecuniarie, nel senso che il creditore non essendo stata contestata la fonte dell'obbligo contributivo, CP_1 come individuata nelle denunce mensili, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è la società, quale debitrice, a dover dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito, ovvero altra causa di non imputabilità dell'inadempimento.
In specie, il processo del lavoro è retto dal criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, sicché, a fronte della precisazione, ad opera dell' della CP_1 fonte del credito, individuata, sin dall'avviso di addebito, nelle denunce periodiche da settembre 2022 a dicembre 2022, e non già in un verbale di accertamento, la società ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestarne l'effettiva esistenza o la validità
(Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2019, n. 31704: “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la
6 prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all' art. 420 c.p.c. , in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt.
414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.”).
Tuttavia, non ha contestato né l'esistenza delle denunce mensili predette, Parte_1 né i corrispondenti importi, quali fatti costitutivi della pretesa (contestazioni che avrebbero integrato un'opposizione c.d. di “merito contributivo”, regolata ex art. 615 co. 1 c.p.c. ma con cognizione estesa ai fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo).
Di conseguenza, la fonte del credito indicata dall' deve ritenersi non contestata CP_1
e, dunque, provata ex art. 115 c.p.c.
Per di più, parte ricorrente non ha allegato né provato, com'era in suo onere ex art. 2697 c.c., un qualunque fatto idoneo a paralizzare il credito in esame, non potendo a ciò soccorrere la dedotta assenza di notificazione del verbale di accertamento di omissioni contributive, accertamento, come detto, non propedeutico.
Per tali ragioni, il credito vantato dall'Istituto di previdenza deve, perciò, reputarsi pienamente dimostrato e sussistente, in uno alle sanzioni applicate per omesso pagamento ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000, per gli importi indicati nell'avviso opposto e per i periodi ivi esposti.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di in persona del Presidente p. t., che liquida in € 1.865,00, inclusi CP_1 oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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