Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la "regula iuris" sancita, in via generale, dall'art. 5 della legge 689 del 1981 (secondo la quale ciascuna delle persone che abbia concorso nella commissione di un illecito amministrativo soggiace alla relativa sanzione, salva diversa disposizione di legge) deve ritenersi applicabile anche alle violazioni dell'art. 1 della legge 197 del 1991 in tema di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, mancando, nella legge ora richiamata, una espressa disposizione derogatoria al principio generale di cui all'art. 5 legge 689 del 1981, con la conseguenza che a ciascuno dei soggetti che (come nella specie) abbia concorso nel trasferimento di titoli al portatore senza il tramite di un intermediario autorizzato è legittimamente irrogata la sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo irregolarmente trasferito.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38946 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 07/12/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 07/12/2021), n.38946 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – Presidente – Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18267/2019 proposto da: M.M.V.A., quale erede di M.D.M., e M.M.P., M.M.T., quale erede universale testamentaria di M.O.I., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIA FORTUNATO, GIOVANNA CARROZZO, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE IA SU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO RENI 2, presso l'avvocato ACCORRETTI VALERIO VIANELLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5773/96 della Pretura di ROMA, depositata l'11/10/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Gregorio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Bachetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. CC GE RI, con ricorso depositato l'1 febbraio 1996, proponeva opposizione, dinanzi al ET di Roma, avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 23744 del 28 dicembre 1995, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 48.000.000 quale sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art.1, comma 1, della legge n. 197 del 1991.
Deduceva che il Ministero del Tesoro, il 20 giugno 1994, le aveva notificato un verbale di contestazione della su detta violazione per avere trasferito a GA LM certificati di deposito per lire 200.000.000, senza il tramite di intermediari autorizzati. Deduceva di avere presentato al Ministero deduzioni difensive, con le quali aveva sostenuto che detti titoli erano stati ceduti con la intermediazione del Banco di Napoli, agenzia 1 di Roma, presso la quale aveva rilasciato una dichiarazione relativa all'avvenuto trasferimento, ma tali deduzioni erano state ritenute comprovate dal Ministero del Tesoro solo quanto a due certificati di lire 20.000.000 ciascuno, cosicché la sanzione era stata irrogata in relazione violazioni di importo pari a lire 160.000.000. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ingiunzione, sostenendo la legittimità del trasferimento dei titoli. Il Ministero del Tesoro si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato e di un proprio funzionario, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto la dichiarazione presentata dalla CC riguardava solo due dei dieci certificati ceduti dalla CC al GA, mentre l'infrazione riguardava i residui certificati di deposito per un ammontare lire 160.000.000, in relazione ai quali soltanto era stata, quindi, emanata l'ingiunzione di pagamento di lire 48.000.000 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 1991. Il ET di Roma, con sentenza depositata l'11 ottobre 1996, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza la CC ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 6 dicembre 1996, al Ministero del Tesoro, presso l'Avvocatura generale dello Stato, formulando un unico motivo di gravame. Il Ministero del Tesoro si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione
1. Con il ricorso si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge n. 197 del 1991. Si deduce in particolare che l'art. 1 vieta il trasferimento di titoli al portatore effettuato fra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20.000.000 e l'art. 5 commina la sanzione amministrativa fino al 40% dell'importo trasferito, cosicché il ET, non poteva irrogare, come ha fatto con la sentenza impugnata ed altra n. 5893/96, tanto alla CC, che aveva trasferito i titoli, tanto al GA, che li aveva acquistati, la sanzione di lire 48.000.000, perché in tal modo la sanzione complessivamente irrogata supera il 40% dell'importo dei titoli irregolarmente trasmessi e sarebbe violata anche la regola del ne bis in idem.
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, come sostituito dall'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (di conversione in legge del d. l.
anzi detto, recante "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio") ha vietato il "trasferimento di denaro contante, o di titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni", salvo che per mezzo di intermediari abilitati.
L'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 199, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, dispone che alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 (sulla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito. È richiamata la legge 689/81. L'art. 5 della legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative, dispone che "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge". Ne consegue che, mancando nella materia de qua una norma derogatrice a quella generale del sopra citato art. 5 della legge n. 689 del 1981, il motivo è infondato, essendo conforme a diritto che a ciascuno dei soggetti che concorsero nella violazione - consistita nel trasferimento di titoli al portatore senza il tramite di un intermediario autorizzato - sia imposta una sanzione pari al 40% dell'importo irregolarmente trasferito. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999.