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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/07/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4783/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Alvaro Storella
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Salvatore Graziuso
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
26/4/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex L.118/71, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso. Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
2 Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene il CTU, Dott. nominato in questa fase Persona_1 procedimentale, nella relazione tecnica depositata il 23/4/2025 ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, ha determinato nel medesimo una invalidità pari al 67%, percentuale non sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici richiesti.
In particolare, il CTU conclude che:
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Dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici e dall'esame clinico eseguito è emerso che, la ricorrente, è affetta da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, endocrino, cardiocircolatorio e psichico. L'apparato osteoarticolare presenta un quadro di poliartrosi a lieve incidenza.
Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con lievi segni clinici di sofferenza radicolare da discopatie, identificati nel solo lasegue positivo ai gradi estremi con ROT normoevocati. L'impegno funzionale del tronco mostra una limitazione dei movimenti su base algica di appena 1/3. Da segnalare, inoltre, segni di gonartrosi senza significativi deficit e un'artropatia scapolo-omerale sx con segni d'interessamento della cuffia dei rotatori con limitazione dei movimenti
3 ai gradi estremi. Sulla patologia artrosica, grava uno stato di obesità lieve di I° classe con un BMI = 34,67.
L'apparato cardiocircolatorio è interessato da una cardiopatia ipertensiva in buon compenso e senza segni documentati di patologia a significativa incidenza. I valori pressori sono 150/90.
Lo stato psichico del soggetto è caratterizzato ormai da qualche tempo da un disturbo ansioso depressivo. I vari accertamenti eseguiti (in regime di libera professione), hanno indicato uno stato ansioso depressivo ormai cronicizzato in trattamento con terapia psicofarmacologica. In sede di operazioni peritali il soggetto è apparso collaborante, orientato, umore dimesso in assenza di stato ansioso, risponde prontamente alle domande poste con buona collaborazione.
Infine, da segnalare esiti di pregresso intervento di asportazione di mixofibrosarcoma senza segni documentati di eventuali recidive e senza segni di quadro disfunzionale.
Per quanto sopra riportato, si condivide il giudizio espresso dalla commissione di
Casarano in data 19/02/2021 e del CTU di primo ricorso, dr.ssa . La Persona_2 ricorrente risulta essere invalida nella misura del 67%.
Non sono emerse patologie ad incidenza tale da poter giustificare la concessione di quanto richiesto in sede di ricorso.”
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
Invero, il procuratore di parte ricorrente nelle note depositate il 18/6/2025 evidenzia di aver presentato in data 3/4/2025 osservazioni redatte dal C.T.P.
Dott. e lamenta che il CTU non abbia risposto a tali osservazioni. Per_3
Si deve tuttavia rilevare che il procuratore di parte ricorrente ha depositato la relazione del C.T.P. in allegato alle note depositate il 3/4/2025 nel fascicolo telematico, ma non ha documentato né in data 3/4/2025, né in allegato alle note poi depositate il 18/6/2025 che le osservazioni del Consulente di parte siano state effettivamente inoltrate al CTU nel termine di trenta giorni dalla ricezione della bozza di relazione peritale (termine stabilito dal Giudice nella ordinanza di conferimento incarico), sicchè non è stata offerta prova della tempestività di dette osservazioni.
Inoltre, si ritiene che le osservazioni del Dott. , allegate, come già detto, Per_3 alle note depositate il 3/4/2025, non inducano ad una richiesta di chiarimenti al CTU già nominato o al rinnovo della Consulenza di ufficio, poiché tali
4 osservazioni contestano esclusivamente la percentuale di invalidità applicata dal perito alle patologie della ricorrente.
Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di CTU vanno considerate irripetibili.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi CP_1 irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese processuali e di CTU irripetibili.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 20/6/2025 – 19/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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