TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COCCIA ENDRIO Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ALUNNO ROSSETTI FRANCO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima ditta, conveniva in giudizio la compagnia di ass.ne CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare la verificazione del sinistro in base alle modalità indicate in narrativa e preso atto dell'avvenuto pagamento dei danni subiti dal mezzo del sig.
[...]
da Parte del sig. condannare parte convenuta, in virtù della Pt_2 Parte_1 pagina 1 di 6 polizza rc generale n.105040557 a rimborsare all'attore la somma di €. 12.953,66 IVA esclusa, oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo, o quella diversa somma minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
chiedendo “In via preliminare di accertare e dichiarare che il danno per cui è causa è escluso dalla garanzia assicurativa di cui alla polizza RC Generale n. 105040557 in virtù della previsione di cui all'art. 17 lett. e) delle Condizioni Generali di
Assicurazione; per l'effetto respingere la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in virtù della predetta polizza, perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova;
In ogni caso respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova”. All'udienza del
14.01.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e successivamente il Giudice si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti. A scioglimento della riserva assunta il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e rinviava per il relativo espletamento. Terminata l'audizione dei testi il
Giudice ammetteva la richiesta CTU al fine di valutare e ricostruire la dinamica del sinistro nonché di quantificare i danni riportati dal mezzo danneggiato. La causa è stata istruita, oltre che con le produzioni documentali effettuate dalle parti, con l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dall'attore con l' acquisizione di documentazione fotografica dei mezzi e planimetrie dei luoghi, nonché con l'espletamento di C.T.U. per la “valutazione della dinamica del sinistro come riportata dai testimoni e della quantificazione dei danni provocati, nonché del maggior eventuale valore del mezzo danneggiato dopo le subite sistemazioni con pezzi nuovi l'accertamento”. Veniva successivamente disposto, successivamente da questo Giudicante, il richiamo del CTU per l'integrazione dell'elaborato peritale ai fini dell'effettuazione delle verifiche tecniche indicate nell'ordinanza riservata 21/5/2023 Terminata l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta in decisione pagina 2 di 6 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza 30 marzo 2024, per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Diritto
Veniva nominato il CTU Dr. Agr. sul quesito: “…esaminati gli atti Persona_1
di causa, le dichiarazioni testimoniali, le fatturazioni prodotte, la scheda tecnica del mezzo che ha provocato i danni e la scheda tecnica del mezzo riparato, nonché i mezzi stessi se ancora presenti, dichiari: 1) se i danni riparati sono compatibili con la dinamica dei fatti come riportati;
2) se poteva essere affrontata una spesa minore utilizzando pezzi di ricambio usati;
3)se la spesa effettuata è congrua relativamente al valore e vetustà del mezzo riparato;
4) se vi è stato un aumento di valore del mezzo riparato essendo stati utilizzati pezzi di ricambio nuovi indicandone l' eventuale plus valore acquisito.” Lo stesso deduceva preliminarmente: “…va premesso che in atti esiste la perizia redatta dalla società LES per conto di nella quale il Geom. CP_1
afferma di avere accertato la causa del sinistro e la descrizione del Persona_2
danno, per cui il tecnico incaricato al momento dell'evento, e che poté prendere visione dei mezzi, nessuna obiezione sollevò in merito all'accaduto”; Sui quesiti posti il CTU nominato rispondeva: “Lo scrivente ha ritenuto corretto indicare le probabilità con una scala graduata, a seconda delle condizioni desunte dagli atti di causa, poiché si ribadisce che l'assenza di dettagli tecnici oggettivi, anche in loco, impedisce a posteriori una verifica rigorosa e certa. A completamento si rimanda alle tre prospettazioni grafiche con le verifiche di compatibilità. Si ritiene comunque che la possibilità di utilizzo di pezzi di ricambio usati sia stata di difficile percorribilità ed affidabilità. Lo scrivente ritiene che i prezzi indicati nella fattura n. 2249 del 30/09/2016 in atti, documento contabile comprovante la spesa sostenuta, appaiono, pur con le riserve sopraesposte, sufficientemente congrui per l'epoca. Proseguendo l'iter di verifica, la spesa sostenuta
(iva esclusa), rappresenta nell'anno 2016 il 18% circa del valore della macchina usata.
Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria del mezzo, si ritiene che possano essere ragionevolmente ricomprese in un range ordinario di congruità. In conclusione,
pagina 3 di 6 sommando le due voci si avrà l'importo di € 2.980,00, che può ragionevolmente rappresentare il maggior valore che assume la macchina danneggiata al 2016, per la sostituzione con pezzi di ricambio nuovi.” Il CTU nominato stante la impossibilità sino a quel momento di effettuare le prove alla presenza dei mezzi in loco, veniva chiamato a chiarimenti e gli veniva posto il seguente necessario ed ulteriore quesito, stante le risultanze della perizia depositata:” in accordo con le Parti ed i nominati CTP questi ed il CTU si rechino sul posto per verificare le altezze dei piani di carico, verificare lo stato attuale dei luoghi, l'eventuale modifica degli stessi, vedere i mezzi anche in sito diverso dai luoghi dell'incidente se il trasporto ivi fosse troppo oneroso, o se i luoghi fossero stati modificati sensibilmente simulando con delle prove i fatti di causa e la compatibilità con il sinistro ed i danni lamentati…”. Il CTU effettuata tale verifica sul posto con i mezzi interessati, stabilendo altresì che l' incidente non era stato causato nel luogo di effettuazione dei lavori, ma in un parcheggio adiacente, confermava le valutazioni tecniche già espresse nell'elaborato depositato, con la stessa metodica adottata, qui di seguito riportate: “prima prospettazione: poco probabile, seconda prospettazione: probabile, terza prospettazione: probabile. Sulla base di questa accurata perizia del CTU nominato Dr. nonché dalle foto allegato n. 3 Persona_3
alle memorie 183 VI comma c.p.c. della difesa di parte attrice, in riferimento all'urto tra l'escavatore del sig. matricola ZEF223MBNBLA10529, e Parte_1 CP_3
quello del sig. , tg. AJW 103 matricola 130276, sono emersi tutti gli Parte_2
elementi che possono legittimare le richieste di parte attrice: 1) i danni subiti dal mezzo tg. AJW 103 matricola 130276 di proprietà del in sosta, sono compatibili Parte_2
con un urto con un braccio di un mezzo escavatore matricola CP_4
ZEF223MBNBLA10529. 2) il danno è stato provocato in area diversa da quella interessata dai lavori e non certo in concomitanza di manovre di lavorazione, non all' interno della zona interessata da lavori di scavo, ma in una parte in cui i lavori non si effettuavano ed era adibita al parcheggio, come verificato in loco dal CTU, alla presenza dei CTP, mentre il mezzo che ha subito danni era fermo al parcheggio. 3) i pezzi di pagina 4 di 6 ricambio montati sono nuovi, il loro valore come da fattura è congruo con i prezzi dell' epoca in cui si è verificato l' evento e la successiva riparazione;
4) la riparazione del mezzo ne ha comportato un aumento di valore, come usato, di stimati € 2.980,00.
Tali risultanze peritali sono state confermate nella dinamica del fatto, dai testimoni escussi, seppur contestati nella loro attendibilità da parte convenuta, in quanto secondo detta parte, interessati all' esito della causa
L' accertato plus-valore del mezzo incidentato, post sinistro, a causa del montaggio di nuovi pezzi di ricambio e non di pezzi riciclati, secondo il presente Giudicante, non potrà essere decurtato dalle somme richieste da parte attrice, che ha provveduto alla sua riparazione ed al pagamento della fattura relativa, in quanto detta parte attrice, non è la proprietaria del mezzo stesso e ne ha subito anche la conseguenza negativa di dover aspettare, per il suo utilizzo, il tempo necessario per la riparazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-In accoglimento della domanda di parte attrice, stante le motivazioni di cui sopra e le risultanze degli elaborati peritali del CTU nominato Dr. Persona_3
condanna parte convenuta, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza rc generale n.105040557, a rimborsare all'attore , la somma di € 12.953,66 oltre IVA come da Parte_1
fatturazione di spesa, oltre ad interessi legali dall' atto di citazione al saldo
-Condanna parte convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme come liquidate al CTU nominato Dr. e come si liquidano con la presente Sentenza pari Persona_3
ad € 750,00 per onorari, oltre oneri di legge ed € 150,00 per spese per la prima perizia, €
251,00 per onorari oltre oneri di legge ed € 150,00 per spese per il supplemento di pagina 5 di 6 perizia , e così in totale alla somma di € 1001,00 per onorari oltre oneri di legge ed €
300,00 per spese
-Condanna altresì parte convenuta in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore di parte attrice, , che si liquidano in: € 473,00 per la fase Parte_1
di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, €1134,00 per la fase istruttoria, € 1418,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 3592,00 oltre a spese generali 15%, pari ad €
538,80, e così in totale alla somma di € 4130,80, oltre a C.P.A ed IVA se dovuta.
Spoleto, 15.12.2024
Il Giudice
dott. Vittorina Sbaraglini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COCCIA ENDRIO Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ALUNNO ROSSETTI FRANCO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima ditta, conveniva in giudizio la compagnia di ass.ne CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare la verificazione del sinistro in base alle modalità indicate in narrativa e preso atto dell'avvenuto pagamento dei danni subiti dal mezzo del sig.
[...]
da Parte del sig. condannare parte convenuta, in virtù della Pt_2 Parte_1 pagina 1 di 6 polizza rc generale n.105040557 a rimborsare all'attore la somma di €. 12.953,66 IVA esclusa, oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo, o quella diversa somma minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
chiedendo “In via preliminare di accertare e dichiarare che il danno per cui è causa è escluso dalla garanzia assicurativa di cui alla polizza RC Generale n. 105040557 in virtù della previsione di cui all'art. 17 lett. e) delle Condizioni Generali di
Assicurazione; per l'effetto respingere la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in virtù della predetta polizza, perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova;
In ogni caso respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova”. All'udienza del
14.01.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e successivamente il Giudice si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti. A scioglimento della riserva assunta il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e rinviava per il relativo espletamento. Terminata l'audizione dei testi il
Giudice ammetteva la richiesta CTU al fine di valutare e ricostruire la dinamica del sinistro nonché di quantificare i danni riportati dal mezzo danneggiato. La causa è stata istruita, oltre che con le produzioni documentali effettuate dalle parti, con l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dall'attore con l' acquisizione di documentazione fotografica dei mezzi e planimetrie dei luoghi, nonché con l'espletamento di C.T.U. per la “valutazione della dinamica del sinistro come riportata dai testimoni e della quantificazione dei danni provocati, nonché del maggior eventuale valore del mezzo danneggiato dopo le subite sistemazioni con pezzi nuovi l'accertamento”. Veniva successivamente disposto, successivamente da questo Giudicante, il richiamo del CTU per l'integrazione dell'elaborato peritale ai fini dell'effettuazione delle verifiche tecniche indicate nell'ordinanza riservata 21/5/2023 Terminata l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta in decisione pagina 2 di 6 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza 30 marzo 2024, per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Diritto
Veniva nominato il CTU Dr. Agr. sul quesito: “…esaminati gli atti Persona_1
di causa, le dichiarazioni testimoniali, le fatturazioni prodotte, la scheda tecnica del mezzo che ha provocato i danni e la scheda tecnica del mezzo riparato, nonché i mezzi stessi se ancora presenti, dichiari: 1) se i danni riparati sono compatibili con la dinamica dei fatti come riportati;
2) se poteva essere affrontata una spesa minore utilizzando pezzi di ricambio usati;
3)se la spesa effettuata è congrua relativamente al valore e vetustà del mezzo riparato;
4) se vi è stato un aumento di valore del mezzo riparato essendo stati utilizzati pezzi di ricambio nuovi indicandone l' eventuale plus valore acquisito.” Lo stesso deduceva preliminarmente: “…va premesso che in atti esiste la perizia redatta dalla società LES per conto di nella quale il Geom. CP_1
afferma di avere accertato la causa del sinistro e la descrizione del Persona_2
danno, per cui il tecnico incaricato al momento dell'evento, e che poté prendere visione dei mezzi, nessuna obiezione sollevò in merito all'accaduto”; Sui quesiti posti il CTU nominato rispondeva: “Lo scrivente ha ritenuto corretto indicare le probabilità con una scala graduata, a seconda delle condizioni desunte dagli atti di causa, poiché si ribadisce che l'assenza di dettagli tecnici oggettivi, anche in loco, impedisce a posteriori una verifica rigorosa e certa. A completamento si rimanda alle tre prospettazioni grafiche con le verifiche di compatibilità. Si ritiene comunque che la possibilità di utilizzo di pezzi di ricambio usati sia stata di difficile percorribilità ed affidabilità. Lo scrivente ritiene che i prezzi indicati nella fattura n. 2249 del 30/09/2016 in atti, documento contabile comprovante la spesa sostenuta, appaiono, pur con le riserve sopraesposte, sufficientemente congrui per l'epoca. Proseguendo l'iter di verifica, la spesa sostenuta
(iva esclusa), rappresenta nell'anno 2016 il 18% circa del valore della macchina usata.
Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria del mezzo, si ritiene che possano essere ragionevolmente ricomprese in un range ordinario di congruità. In conclusione,
pagina 3 di 6 sommando le due voci si avrà l'importo di € 2.980,00, che può ragionevolmente rappresentare il maggior valore che assume la macchina danneggiata al 2016, per la sostituzione con pezzi di ricambio nuovi.” Il CTU nominato stante la impossibilità sino a quel momento di effettuare le prove alla presenza dei mezzi in loco, veniva chiamato a chiarimenti e gli veniva posto il seguente necessario ed ulteriore quesito, stante le risultanze della perizia depositata:” in accordo con le Parti ed i nominati CTP questi ed il CTU si rechino sul posto per verificare le altezze dei piani di carico, verificare lo stato attuale dei luoghi, l'eventuale modifica degli stessi, vedere i mezzi anche in sito diverso dai luoghi dell'incidente se il trasporto ivi fosse troppo oneroso, o se i luoghi fossero stati modificati sensibilmente simulando con delle prove i fatti di causa e la compatibilità con il sinistro ed i danni lamentati…”. Il CTU effettuata tale verifica sul posto con i mezzi interessati, stabilendo altresì che l' incidente non era stato causato nel luogo di effettuazione dei lavori, ma in un parcheggio adiacente, confermava le valutazioni tecniche già espresse nell'elaborato depositato, con la stessa metodica adottata, qui di seguito riportate: “prima prospettazione: poco probabile, seconda prospettazione: probabile, terza prospettazione: probabile. Sulla base di questa accurata perizia del CTU nominato Dr. nonché dalle foto allegato n. 3 Persona_3
alle memorie 183 VI comma c.p.c. della difesa di parte attrice, in riferimento all'urto tra l'escavatore del sig. matricola ZEF223MBNBLA10529, e Parte_1 CP_3
quello del sig. , tg. AJW 103 matricola 130276, sono emersi tutti gli Parte_2
elementi che possono legittimare le richieste di parte attrice: 1) i danni subiti dal mezzo tg. AJW 103 matricola 130276 di proprietà del in sosta, sono compatibili Parte_2
con un urto con un braccio di un mezzo escavatore matricola CP_4
ZEF223MBNBLA10529. 2) il danno è stato provocato in area diversa da quella interessata dai lavori e non certo in concomitanza di manovre di lavorazione, non all' interno della zona interessata da lavori di scavo, ma in una parte in cui i lavori non si effettuavano ed era adibita al parcheggio, come verificato in loco dal CTU, alla presenza dei CTP, mentre il mezzo che ha subito danni era fermo al parcheggio. 3) i pezzi di pagina 4 di 6 ricambio montati sono nuovi, il loro valore come da fattura è congruo con i prezzi dell' epoca in cui si è verificato l' evento e la successiva riparazione;
4) la riparazione del mezzo ne ha comportato un aumento di valore, come usato, di stimati € 2.980,00.
Tali risultanze peritali sono state confermate nella dinamica del fatto, dai testimoni escussi, seppur contestati nella loro attendibilità da parte convenuta, in quanto secondo detta parte, interessati all' esito della causa
L' accertato plus-valore del mezzo incidentato, post sinistro, a causa del montaggio di nuovi pezzi di ricambio e non di pezzi riciclati, secondo il presente Giudicante, non potrà essere decurtato dalle somme richieste da parte attrice, che ha provveduto alla sua riparazione ed al pagamento della fattura relativa, in quanto detta parte attrice, non è la proprietaria del mezzo stesso e ne ha subito anche la conseguenza negativa di dover aspettare, per il suo utilizzo, il tempo necessario per la riparazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-In accoglimento della domanda di parte attrice, stante le motivazioni di cui sopra e le risultanze degli elaborati peritali del CTU nominato Dr. Persona_3
condanna parte convenuta, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza rc generale n.105040557, a rimborsare all'attore , la somma di € 12.953,66 oltre IVA come da Parte_1
fatturazione di spesa, oltre ad interessi legali dall' atto di citazione al saldo
-Condanna parte convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme come liquidate al CTU nominato Dr. e come si liquidano con la presente Sentenza pari Persona_3
ad € 750,00 per onorari, oltre oneri di legge ed € 150,00 per spese per la prima perizia, €
251,00 per onorari oltre oneri di legge ed € 150,00 per spese per il supplemento di pagina 5 di 6 perizia , e così in totale alla somma di € 1001,00 per onorari oltre oneri di legge ed €
300,00 per spese
-Condanna altresì parte convenuta in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore di parte attrice, , che si liquidano in: € 473,00 per la fase Parte_1
di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, €1134,00 per la fase istruttoria, € 1418,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 3592,00 oltre a spese generali 15%, pari ad €
538,80, e così in totale alla somma di € 4130,80, oltre a C.P.A ed IVA se dovuta.
Spoleto, 15.12.2024
Il Giudice
dott. Vittorina Sbaraglini
pagina 6 di 6