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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3642/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3642/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto richiesta di apertura liquidazione
giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del
24.9.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3642/2025 R.G., avente ad oggetto
“Reclamo avverso decreto di rigetto di ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 24/09/2025, e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 2
quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via F. Caracciolo, 13 ovvero al domicilio digitale ReGinDe -
P.E.C. ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Email_1
cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private.
RICORRENTE
E
con sede in Napoli (NA), alla Via Campegna, n. 127, c.f. Controparte_1
, Partita IVA: , in persona del legale rapp.te pro – P.IVA_1 P.IVA_1
tempore, con indirizzo di posta elettronica certificata:
estratto dal seguente Elenco Pubblico: Email_2
REGINDE.
RESISTENTE – NON COSTTUITA
E
, procuratore di se stesso, nato a [...] il Controparte_2
7.1.1967, c.f. con domicilio digitale CodiceFiscale_2
Email_3
RESISTENTE – NON COSTTUITO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 6.8.2025,
l'Avv. premetteva che, all'esito del giudizio R.G. n. 28564/2022 Parte_1
svoltosi presso il Tribunale di Napoli, nella contumacia della CP_1
era emessa l'ordinanza n. cronol. 5788/2024 del 04/07/2024 - Repert. n.
[...]
7968/2024 del 04/07/2024 che cosi disponeva: “accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1 3
, della somma di euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese Pt_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna la al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente, Avv. , delle spese del presente Pt_1
procedimento, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2536,00 per
onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge”.
La sentenza era stata notificata alla predetta debitrice unitamente all'atto di precetto, senza alcun riscontro;
anche il successivo pignoramento mobiliare in danno - come da verbale in atti - era risultato negativo, risultando la società domiciliata presso un parcheggio.
Sul presupposto, quindi, che la predetta società si fosse sottratta reiteratamente al pagamento di quanto dovuto, tanto da far ritenere che essa si trovasse nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte, esso istante aveva quindi proposto al Tribunale di Napoli in data 27.12.2024 ricorso per la declaratoria di Liquidazione Giudiziale della stessa.
Nel corso della procedura venivano acquisiti dalla Cancelleria le attestazioni di Inps, Inail e e l'ultimo bilancio depositato della società. CP_3
All'udienza di comparizione del 4.3.2025 la causa era rinviata al
18.3.2025 per consentire la notifica della convocazione “per chiarimenti” al legale rappresentante pro - tempore ; in tale data esso istante Persona_1
aveva segnalato che la notifica non aveva avuto buon esito e chiedeva ulteriore rinvio.
A tale ultima udienza partecipava anche l'Avv. Enrico Chiusolo -
anche egli nominato Curatore Speciale della società in altri contenziosi e parimenti creditore della società - che preannunciava il suo intervento “ad
adiuvandum”. 4
All'udienza del 6.5.2025 esso istante depositava la visura camerale aggiornata della società debitrice, che riportava l'indicazione di un nuovo amministratore e socio unico - tale nato a [...] Parte_2
il 19.1.1980 - e la notifica del precedente verbale rimessa al domicilio digitale di quest'ultimo; nelle more, con suo autonomo ricorso, era intervenuto in giudizio l'Avv. che, a dire del reclamante, aveva documentato la CP_2
propria copiosa e articolata attività di Curatore Speciale svolta in favore della società, dichiarando il suo credito per € 32.164,00, chiedendo anch'egli l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò nonostante il Tribunale, con decreto dell'8.7.2025, rigettava l'originario ricorso, rilevando che il credito posto a fondamento dello stesso non risultava superiore al limite di cui all'art.49, comma 5, CCII, non sussistendo, pertanto, i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Avverso detta decisione proponeva reclamo Parte_1
convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, e , al fine Controparte_2
di veder accolta l'originaria domanda, previa remissione degli atti al Tribunale
di Napoli per la declaratoria di apertura della Liquidazione Giudiziale in danno della predetta società.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio, ed all'esito della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 7.8.2025 per la udienza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte ricorrente, la causa veniva decisa come di seguito si espone. 5
*******************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e Controparte_1 [...]
, i quali, pur avendo ricevuto in data 14.8.2025 regolare CP_2
notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, unitamente al provvedimento presidenziale del 7.8.2025 di fissazione dell'udienza del
24.9.2025, non si sono costituiti in giudizio.
Nel merito, il reclamo è fondato, e va dunque accolto, con conseguente riforma dell'impugnato provvedimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Orbene, il reclamante ha evidenziato che il credito azionato da esso reclamante era fondato su di un titolo certo e passato in cosa giudicata;
peraltro, benché lo stesso, di per se solo, non raggiungesse il limite di legge,
all'esito dell'istruttoria compiuta dal Tribunale era risultato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era comunque complessivamente superiore ad
€ 30.000,00.
Il primo giudice non aveva infatti tenuto conto della circostanza relativa all'esistenza del credito dell'Avv. che - quantunque non CP_2
consolidato da un titolo - era certamente legittimo e certo, in quanto
“giustificato” da un'attività pacificamente svolta e determinata nel quantum
da diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
Ulteriori debiti emergevano poi dalle risultanze degli accessi richiesti dalla Cancelleria presso INPS e Agenzia delle Entrate e, soprattutto, dalla lettura dell'ultimo bilancio depositato che riporta la presenza di una consistente debitoria. 6
Orbene, osserva questo giudicante, in punto di diritto, che la Suprema
Corte (v. Ordinanza n. 31531 del 3.11.2021) ha da tempo affermato che “Il
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta
l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale
mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito
dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal
reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto
di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne
il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il
riesame completo della "res iudicanda".
Ciò posto, non vi è dubbio che il credito del sia ampiamente Pt_1
sotto il limite fissato dall'art. 49 e che il credito del , almeno in questa CP_2
sede, non sia stato pienamente documentato.
Va tuttavia osservato che dall'ultimo bilancio in atti allegato, relativo all'esercizio conclusosi al 31.12.2019, risulta dichiarata dalla stessa società
l'esistenza di una consistente debitoria, pari ad € 24.073,00 esigibili entro il successivo esercizio ed € 612.861,00 esigibili oltre quest'ultimo, per un totale di € 636.934,00, per i quali non risulta stata data da parte resistente, rimasta contumace nel presente giudizio, alcuna dimostrazione della relativa estinzione.
Risulta peraltro dal conto economico che nel predetto esercizio,
conclusosi al 31.12.2019, la società non ha realizzato alcun ricavo, dovendosi ritenere che, di fatto, la stessa abbia cessato la propria attività. 7
Non solo quindi deve ritenersi che l'ammontare complessivo dei debiti societari - ivi compreso quello dell'odierno reclamante - superi certamente il limite di € 30.000,00 ma che, inoltre, appaia anche evidente la situazione di insolvenza, e ciò anche alla luce del verbale negativo di pignoramento del
6.12.2024 in atti allegato.
Ritiene in conclusione la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, possa senz'altro ritenersi dimostrata l'incapacità della resistente di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi Controparte_1
ordinari.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi accolto il proposto reclamo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto dell'8.7.2025 del Tribunale di Napoli, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
con sede in Napoli alla Piazza Municipio, 84 C.F./P.I.
[...] P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te pro - tempore c.f. Parte_2
nato a [...] il [...]; gli atti C.F._3
vanno quindi rimessi al Tribunale di Napoli, per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Le spese e competenze di lire relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamata in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, e si liquidano d'ufficio in favore del reclamante , Parte_1
come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con
D.M. 147/2022, e precisamente, quanto al primo grado, sulla base dello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della Tabella n. 20,
trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 6508/2004) 8
in materia di dichiarazione di fallimento, e, quanto al presente giudizio di reclamo, della Tabella n. 12, relativa ai giudizi innanzi alla Corte di Appello,
come espressamente previsto dal citato DM.
Nulla va disposto quanto al reclamato , Controparte_2
risultato comunque vittorioso, non costituito nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie il reclamo proposto a , e, per l'effetto, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto dell'8.7.2025 del Tribunale di Napoli,
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
con sede in Napoli alla Piazza Municipio, 84 Controparte_1
C.F./P.I. in persona del suo legale rapp.te pro - P.IVA_1
tempore c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GHANA) il 19.1.1980 e rimette gli atti al Tribunale di Napoli, per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma
3;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , delle spese e Parte_1
competenze relative al presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.625,00 di cui € 125,00 per spese ed €
2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.202,00 di cui € 202,00 per spese ed € 6.000.00 per 9
compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15%
dei compensi;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3642/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3642/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto richiesta di apertura liquidazione
giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del
24.9.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3642/2025 R.G., avente ad oggetto
“Reclamo avverso decreto di rigetto di ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 24/09/2025, e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 2
quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via F. Caracciolo, 13 ovvero al domicilio digitale ReGinDe -
P.E.C. ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Email_1
cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private.
RICORRENTE
E
con sede in Napoli (NA), alla Via Campegna, n. 127, c.f. Controparte_1
, Partita IVA: , in persona del legale rapp.te pro – P.IVA_1 P.IVA_1
tempore, con indirizzo di posta elettronica certificata:
estratto dal seguente Elenco Pubblico: Email_2
REGINDE.
RESISTENTE – NON COSTTUITA
E
, procuratore di se stesso, nato a [...] il Controparte_2
7.1.1967, c.f. con domicilio digitale CodiceFiscale_2
Email_3
RESISTENTE – NON COSTTUITO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 6.8.2025,
l'Avv. premetteva che, all'esito del giudizio R.G. n. 28564/2022 Parte_1
svoltosi presso il Tribunale di Napoli, nella contumacia della CP_1
era emessa l'ordinanza n. cronol. 5788/2024 del 04/07/2024 - Repert. n.
[...]
7968/2024 del 04/07/2024 che cosi disponeva: “accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1 3
, della somma di euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese Pt_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna la al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente, Avv. , delle spese del presente Pt_1
procedimento, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2536,00 per
onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge”.
La sentenza era stata notificata alla predetta debitrice unitamente all'atto di precetto, senza alcun riscontro;
anche il successivo pignoramento mobiliare in danno - come da verbale in atti - era risultato negativo, risultando la società domiciliata presso un parcheggio.
Sul presupposto, quindi, che la predetta società si fosse sottratta reiteratamente al pagamento di quanto dovuto, tanto da far ritenere che essa si trovasse nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte, esso istante aveva quindi proposto al Tribunale di Napoli in data 27.12.2024 ricorso per la declaratoria di Liquidazione Giudiziale della stessa.
Nel corso della procedura venivano acquisiti dalla Cancelleria le attestazioni di Inps, Inail e e l'ultimo bilancio depositato della società. CP_3
All'udienza di comparizione del 4.3.2025 la causa era rinviata al
18.3.2025 per consentire la notifica della convocazione “per chiarimenti” al legale rappresentante pro - tempore ; in tale data esso istante Persona_1
aveva segnalato che la notifica non aveva avuto buon esito e chiedeva ulteriore rinvio.
A tale ultima udienza partecipava anche l'Avv. Enrico Chiusolo -
anche egli nominato Curatore Speciale della società in altri contenziosi e parimenti creditore della società - che preannunciava il suo intervento “ad
adiuvandum”. 4
All'udienza del 6.5.2025 esso istante depositava la visura camerale aggiornata della società debitrice, che riportava l'indicazione di un nuovo amministratore e socio unico - tale nato a [...] Parte_2
il 19.1.1980 - e la notifica del precedente verbale rimessa al domicilio digitale di quest'ultimo; nelle more, con suo autonomo ricorso, era intervenuto in giudizio l'Avv. che, a dire del reclamante, aveva documentato la CP_2
propria copiosa e articolata attività di Curatore Speciale svolta in favore della società, dichiarando il suo credito per € 32.164,00, chiedendo anch'egli l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò nonostante il Tribunale, con decreto dell'8.7.2025, rigettava l'originario ricorso, rilevando che il credito posto a fondamento dello stesso non risultava superiore al limite di cui all'art.49, comma 5, CCII, non sussistendo, pertanto, i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Avverso detta decisione proponeva reclamo Parte_1
convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, e , al fine Controparte_2
di veder accolta l'originaria domanda, previa remissione degli atti al Tribunale
di Napoli per la declaratoria di apertura della Liquidazione Giudiziale in danno della predetta società.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio, ed all'esito della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 7.8.2025 per la udienza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte ricorrente, la causa veniva decisa come di seguito si espone. 5
*******************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e Controparte_1 [...]
, i quali, pur avendo ricevuto in data 14.8.2025 regolare CP_2
notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, unitamente al provvedimento presidenziale del 7.8.2025 di fissazione dell'udienza del
24.9.2025, non si sono costituiti in giudizio.
Nel merito, il reclamo è fondato, e va dunque accolto, con conseguente riforma dell'impugnato provvedimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Orbene, il reclamante ha evidenziato che il credito azionato da esso reclamante era fondato su di un titolo certo e passato in cosa giudicata;
peraltro, benché lo stesso, di per se solo, non raggiungesse il limite di legge,
all'esito dell'istruttoria compiuta dal Tribunale era risultato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era comunque complessivamente superiore ad
€ 30.000,00.
Il primo giudice non aveva infatti tenuto conto della circostanza relativa all'esistenza del credito dell'Avv. che - quantunque non CP_2
consolidato da un titolo - era certamente legittimo e certo, in quanto
“giustificato” da un'attività pacificamente svolta e determinata nel quantum
da diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
Ulteriori debiti emergevano poi dalle risultanze degli accessi richiesti dalla Cancelleria presso INPS e Agenzia delle Entrate e, soprattutto, dalla lettura dell'ultimo bilancio depositato che riporta la presenza di una consistente debitoria. 6
Orbene, osserva questo giudicante, in punto di diritto, che la Suprema
Corte (v. Ordinanza n. 31531 del 3.11.2021) ha da tempo affermato che “Il
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta
l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale
mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito
dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal
reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto
di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne
il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il
riesame completo della "res iudicanda".
Ciò posto, non vi è dubbio che il credito del sia ampiamente Pt_1
sotto il limite fissato dall'art. 49 e che il credito del , almeno in questa CP_2
sede, non sia stato pienamente documentato.
Va tuttavia osservato che dall'ultimo bilancio in atti allegato, relativo all'esercizio conclusosi al 31.12.2019, risulta dichiarata dalla stessa società
l'esistenza di una consistente debitoria, pari ad € 24.073,00 esigibili entro il successivo esercizio ed € 612.861,00 esigibili oltre quest'ultimo, per un totale di € 636.934,00, per i quali non risulta stata data da parte resistente, rimasta contumace nel presente giudizio, alcuna dimostrazione della relativa estinzione.
Risulta peraltro dal conto economico che nel predetto esercizio,
conclusosi al 31.12.2019, la società non ha realizzato alcun ricavo, dovendosi ritenere che, di fatto, la stessa abbia cessato la propria attività. 7
Non solo quindi deve ritenersi che l'ammontare complessivo dei debiti societari - ivi compreso quello dell'odierno reclamante - superi certamente il limite di € 30.000,00 ma che, inoltre, appaia anche evidente la situazione di insolvenza, e ciò anche alla luce del verbale negativo di pignoramento del
6.12.2024 in atti allegato.
Ritiene in conclusione la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, possa senz'altro ritenersi dimostrata l'incapacità della resistente di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi Controparte_1
ordinari.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi accolto il proposto reclamo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto dell'8.7.2025 del Tribunale di Napoli, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
con sede in Napoli alla Piazza Municipio, 84 C.F./P.I.
[...] P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te pro - tempore c.f. Parte_2
nato a [...] il [...]; gli atti C.F._3
vanno quindi rimessi al Tribunale di Napoli, per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Le spese e competenze di lire relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamata in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, e si liquidano d'ufficio in favore del reclamante , Parte_1
come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con
D.M. 147/2022, e precisamente, quanto al primo grado, sulla base dello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00 della Tabella n. 20,
trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 6508/2004) 8
in materia di dichiarazione di fallimento, e, quanto al presente giudizio di reclamo, della Tabella n. 12, relativa ai giudizi innanzi alla Corte di Appello,
come espressamente previsto dal citato DM.
Nulla va disposto quanto al reclamato , Controparte_2
risultato comunque vittorioso, non costituito nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie il reclamo proposto a , e, per l'effetto, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto dell'8.7.2025 del Tribunale di Napoli,
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
con sede in Napoli alla Piazza Municipio, 84 Controparte_1
C.F./P.I. in persona del suo legale rapp.te pro - P.IVA_1
tempore c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GHANA) il 19.1.1980 e rimette gli atti al Tribunale di Napoli, per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma
3;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , delle spese e Parte_1
competenze relative al presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.625,00 di cui € 125,00 per spese ed €
2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.202,00 di cui € 202,00 per spese ed € 6.000.00 per 9
compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15%
dei compensi;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo