Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 02/05/1980, residente in [...]9/2 16013 CAMPO
LIGURE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
FERRARI SILVIA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
05/01/1984, residente in [...]9/2 16013 CAMPO LIGURE
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRARI
SILVIA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
16.04.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SASSELLO il 30/08/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. le figlie minori , ed rimangono affidate in via condivisa Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori e vivranno abitualmente con il padre nell'attuale abitazione;
2. la casa coniugale, sita in Campo Ligure, Piazzale Marconi 9/2, di proprietà del sig. , rimane assegnata in via esclusiva allo stesso che vi abiterà Parte_1
unitamente alle figlie;
la sig.ra provvederà a prelevare ed asportare i Pt_2
propri effetti personali non appena disponibile la nuova dimora;
3. al fine di non turbare la serenità e quotidianità di , ed in Per_1 Per_2 Per_3
considerazione del suo orario di lavoro e delle relative turnazioni, la sig.ra continuerà ad occuparsi delle necessità ed esigenze delle figlie, dall'ora Pt_2 della loro colazione sino all'orario di rientro dal lavoro del padre, come già tuttora;
4. , ed potranno trascorrere il fine settimana con la madre in Per_1 Per_2 Per_3
via alternativa con il padre, previo accordo tra i genitori, anche compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago delle stesse;
in considerazione della vicinanza dell'abitazione ove la sig.ra si trasferirà, potranno far visita Pt_2
alla madre allorquando la stessa non sarà da loro nonché pernottare presso di lei non appena ne manifesteranno il desiderio;
le stesse, inoltre, trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore nonché un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive sia con il padre sia con la madre;
5. in considerazione di quanto sopra, i coniugi concorreranno direttamente ed autonomamente a far fronte alle necessità delle figlie minori, concordando la sola suddivisione, nella misura del 50% ciascuno, dell'assegno unico nonché delle spese di natura straordinaria, secondo la seguente indicazione, non esaustiva:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
3 farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h)
4 acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. con il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni concordare, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5