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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice deSInato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 4.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2024 R.G.L. vertente
T R A
e rappresentate e difese dalle Avv.te Maria Michela Parte_1 Parte_2
Cammarino e Velia Scarnecchia;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.2.2024, le ricorrenti in epigrafe indicate – premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di collaboratrici scolastiche in Controparte_1 forza di numerosi contratti di supplenze brevi e, precisamente, quanto a dal 14.10.2020 Parte_1 all'11.6.2021, dal 14.10.2021 al 4.12.2021 e dal 6.12.2021 al 10.6.2022 e, quanto a dal Parte_2
15.12.2020 all'11.6.2021 – adivano l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di non aver percepito, per i periodi ivi precisati, il compenso individuale accessorio previsto dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
Richiamata, pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del ConSIlio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, le predette parti rassegnavano le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto delle SIg.re e a percepire il Compenso Individuale accessorio in relazione Parte_1 Parte_2 agli incarichi di supplenza temporanea indicati ai punti 1 e 2 della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da pagina 1 di 5 calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che per la SI.ra
, in relazione al numero di giorni (480, dei quali 319 fino al 31 dicembre 2021 e 161 nell'anno 2022) e Parte_1 alle ore lavorate (36 ore settimanali) rapportate ai vari contratti, ammonta ad €. 1.100,99, e per la SI.ra Parte_2 in relazione al numero di giorni (179 fino al 31 dicembre 2021) e alle ore lavorate (36 ore settimanali) rapportate ai vari contratti, ammonta ad €. 440,34, oltre che, per entrambi gli importi, la rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del al pagamento dell'importo Controparte_1 CP_3 lordo di €. 1.100,99 in favore della SI.ra , calcolato a titolo di compenso individuale accessorio in relazione Parte_1 agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1 della presente narrativa, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorate, nonchè al pagamento dell'importo lordo di €. 440,34 in favore della SI.ra , calcolata Parte_2
a titolo di compenso individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 2 della presente narrativa, in ragione dei giorni e delle ore effettivamente lavorate;
entrambi gli importi quantificati alla data di deposito del ricorso secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
…”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti allegati al ricorso introduttivo del giudizio, doc. da 1 a 8), che e abbiano prestato attività Parte_1 Parte_2 lavorativa in qualità di collaboratrici scolastiche nei periodi indicati in ricorso.
Ciò posto, le ricorrenti si dolgono, in questa sede, di non aver percepito il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31.8.1999.
2.2. Così delineati i termini della controversia, deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno pagina 2 di 5 scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va precisato che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli pagina 3 di 5 assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4.
Si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma
5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
2.3. Alla stregua dei principi innanzi illustrati, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento.
D'altro canto, il non ha contestato l'attività di collaboratrici scolastiche svolta dalle ricorrenti, CP_1 limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto delle ricorrenti a percepire il compenso individuale accessorio per i periodi indicati, con esclusione delle giornate di assenza del 27.1.2021, 28.1.2021, 10.3.2021
e 11.3.2021 per la ricorrente e delle giornate di assenza dall'1.2.2021 al 6.2.2021 per la Parte_1 ricorrente con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore della Parte_2 parte ricorrente della relativa somma spettante, così come quantificata all'udienza del 28.1.2025, pari ad euro 1.092,97 in favore di e ad euro 425,58 in favore di sulla scorta dei Parte_1 Parte_2 conteggi analitici predisposti dalle predette parti e i cui risultati sono stati condivisi dal (cfr. verbale CP_4 di udienza del 28.1.2025).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie, secondo i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 (cause di lavoro, fino ad euro 5.200,00, con l'aumento del 30% per la seconda posizione, ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018), tenuto conto della bassa complessità della causa, del valore della stessa nonché della marcata serialità del contenzioso. Si precisa che il valore di causa tiene conto, ex art. 10
c.p.c., della sorte capitale e degli interessi scaduti, come determinato dalla difesa di parte ricorrente nelle note depositate il 31.1.2025: “€. 1.161,33, dei quali 1.092,07 a titolo di sorte capitale ed €. 69,26 a titolo di interessi legali”.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1484/2024, proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara il diritto di e a percepire la retribuzione professionale Parte_1 Parte_2 docenti per i periodi indicati, con esclusione delle giornate di assenza del 27.1.2021, 28.1.2021, 10.3.2021 e
11.30201 per la ricorrente e delle giornate di assenza dall'1.2.2021 al 6.2.2021 per la Parte_1 ricorrente Parte_2
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore delle ricorrenti, Controparte_1 della somma spettante pari ad euro 1.092,97 in favore di e ad euro 425,58 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
Parte_2
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.708,20 per CP_1 compensi professionali [€ 1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro, scaglione “infra € 5.200,00”); €
394,20 per la seconda posizione - secondo l'aumento del 30% ex art. 4, 2°comma D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti] oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie,
Avv.te Maria Michela Cammarino e Velia Scarnecchia.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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