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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2377/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 2377/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con l'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
PECORARO come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato a [...] il [...] con CP_1 C.F._2
l'Avv. Paola RAGONESI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: parte resistente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato in Vasanello in data 06/09/2014, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vasanello al n 6 parte I anno 2014. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava, non contestando la domanda di separazione. Nel corso del processo parte resistente, aderendo alla domanda avanzata in ricorso dal ricorrente, ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio, dovendo, poi provvedere con ulteriore decisione in merito alle restanti richieste avanzate dalle parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione al matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in data in data 06/09/2014, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vasanello al n 6 parte I anno 2014, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Spese al definitivo;
Viterbo, 22/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 2377/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con l'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
PECORARO come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato a [...] il [...] con CP_1 C.F._2
l'Avv. Paola RAGONESI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: parte resistente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato in Vasanello in data 06/09/2014, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vasanello al n 6 parte I anno 2014. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava, non contestando la domanda di separazione. Nel corso del processo parte resistente, aderendo alla domanda avanzata in ricorso dal ricorrente, ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio, dovendo, poi provvedere con ulteriore decisione in merito alle restanti richieste avanzate dalle parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione al matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in data in data 06/09/2014, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vasanello al n 6 parte I anno 2014, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Spese al definitivo;
Viterbo, 22/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco