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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2393 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 1 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. Esaminate le note su richiamate,
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice, ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2393/2025 R.G.
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. GOVERNALE SERGIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. tempore rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità degli atti impugnati;
annullare gli atti impugnati;
dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 08/05/2025; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso con vittoria di spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il provvedimento reso dall in data 17 giugno 2025, con il quale è stata CP_1
rigettata la domanda di assegno sociale, presentata in data 08.05.2025. A tal uopo sostiene l'erroneità della motivazione addotta dall'Ente a sostegno del rigetto, rilevando che con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non le ha stato riconosciuto il diritto ad alcun assegno divorzile.
Versando pertanto in uno stato di bisogno economico, sussistendo il requisito economico, come da documentazione allegata al ricorso, ha chiesto la condanna dell'Ente assistenziale al riconoscimento e liquidazione della prestazione, dalla data della domanda amministrativa.
L' costituendosi ha contestato il dedotto stato di bisogno economico, evidenziando l'ingiustificata CP_1
rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richiamando inoltre l'obbligo del familiare di corrispondere gli alimenti ex artt. 433 e seguenti.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non necessitando di alcuna ulteriore istruttoria.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento) (cfr. Cass. , sez. lav., 01/12/2023, n. 33513; conf. Cass. , sez. lav., 13/08/2024, n. 22799). Tale principio è pacifico sia nella giurisprudenza di legittimità che il quella di merito;
basti a tal fine richiamare la pronuncia della Corte di Appello di Torino n. 32/2021: “Poiché il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale si basa sullo stato di bisogno del titolare desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti inferiori al limite massimo indicato dalla legge, si deve escludere che ai fini del requisito reddituale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Di conseguenza la mancata richiesta di contributo al mantenimento da parte del coniuge in sede di separazione consensuale, in caso di omessa allegazione e prova di ragioni ostative alla concessione del contributo o alla sua effettiva conseguibilità, rilevi nel senso di escludere lo stato di bisogno.” e quella del
Tribunale di Palermo n. 3354/2023 “Ha diritto a percepire l'assegno sociale il coniuge che si trova in uno stato di bisogno effettivo, non essendo rilevante la mancata richiesta dell'assegno divorzile all'ex coniuge oppure una modifica ovvero la revoca delle condizioni di divorzio. Lo stato di bisogno in cui versa il richiedente l'assegno sociale non può essere condizionato dalle vischiosità dei rapporti familiari, acclusi quelli discendenti dall'obbligo periodico di corrispondere l'assegno di mantenimento”
Dunque, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività.
Nel caso di specie è documentato uno stato di insufficienza reddituale (non oggetto peraltro di specifica contestazione da parte di;
né l' ha, del resto, dedotto o provato che la scelta da parte CP_1 CP_1
dell'assistito (la paventata rinuncia alla percezione di un assegno) sia il frutto di una preordinazione dolosa ovvero che la separazione non sia effettiva e che il predetto ed il coniuge continuino in realtà a condurre una regolare vita familiare. Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal
01.06.2025 (e cioè a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non
è stata espletata attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2393 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la illegittimità degli atti impugnati;
dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 08/05/2025; condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della controversia, CP_1
delle questioni trattate e dell'effettiva attività svolta, in € 1.400,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala in data 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2393 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 1 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. Esaminate le note su richiamate,
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice, ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2393/2025 R.G.
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. GOVERNALE SERGIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. tempore rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità degli atti impugnati;
annullare gli atti impugnati;
dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 08/05/2025; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso con vittoria di spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il provvedimento reso dall in data 17 giugno 2025, con il quale è stata CP_1
rigettata la domanda di assegno sociale, presentata in data 08.05.2025. A tal uopo sostiene l'erroneità della motivazione addotta dall'Ente a sostegno del rigetto, rilevando che con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non le ha stato riconosciuto il diritto ad alcun assegno divorzile.
Versando pertanto in uno stato di bisogno economico, sussistendo il requisito economico, come da documentazione allegata al ricorso, ha chiesto la condanna dell'Ente assistenziale al riconoscimento e liquidazione della prestazione, dalla data della domanda amministrativa.
L' costituendosi ha contestato il dedotto stato di bisogno economico, evidenziando l'ingiustificata CP_1
rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richiamando inoltre l'obbligo del familiare di corrispondere gli alimenti ex artt. 433 e seguenti.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non necessitando di alcuna ulteriore istruttoria.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento) (cfr. Cass. , sez. lav., 01/12/2023, n. 33513; conf. Cass. , sez. lav., 13/08/2024, n. 22799). Tale principio è pacifico sia nella giurisprudenza di legittimità che il quella di merito;
basti a tal fine richiamare la pronuncia della Corte di Appello di Torino n. 32/2021: “Poiché il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale si basa sullo stato di bisogno del titolare desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti inferiori al limite massimo indicato dalla legge, si deve escludere che ai fini del requisito reddituale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Di conseguenza la mancata richiesta di contributo al mantenimento da parte del coniuge in sede di separazione consensuale, in caso di omessa allegazione e prova di ragioni ostative alla concessione del contributo o alla sua effettiva conseguibilità, rilevi nel senso di escludere lo stato di bisogno.” e quella del
Tribunale di Palermo n. 3354/2023 “Ha diritto a percepire l'assegno sociale il coniuge che si trova in uno stato di bisogno effettivo, non essendo rilevante la mancata richiesta dell'assegno divorzile all'ex coniuge oppure una modifica ovvero la revoca delle condizioni di divorzio. Lo stato di bisogno in cui versa il richiedente l'assegno sociale non può essere condizionato dalle vischiosità dei rapporti familiari, acclusi quelli discendenti dall'obbligo periodico di corrispondere l'assegno di mantenimento”
Dunque, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività.
Nel caso di specie è documentato uno stato di insufficienza reddituale (non oggetto peraltro di specifica contestazione da parte di;
né l' ha, del resto, dedotto o provato che la scelta da parte CP_1 CP_1
dell'assistito (la paventata rinuncia alla percezione di un assegno) sia il frutto di una preordinazione dolosa ovvero che la separazione non sia effettiva e che il predetto ed il coniuge continuino in realtà a condurre una regolare vita familiare. Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal
01.06.2025 (e cioè a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non
è stata espletata attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2393 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la illegittimità degli atti impugnati;
dichiara la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 08/05/2025; condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della controversia, CP_1
delle questioni trattate e dell'effettiva attività svolta, in € 1.400,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala in data 16/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.