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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. ,385/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1978 con l'Avv. GIANLUCA ANGELELLI RICORRENTE
E
( ) nata a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELA PIUNTI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell' 08.05.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato quanto dedotto in narrativa a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 comune di competenza di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, in modo Per_1 Per_2 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando l'allocazione prevalente delle stesse presso la madre;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nepi in Via 2 Giugno n. 12 alla Sig.ra in quanto rispondente Controparte_1 all'interesse delle figlie;
d) determinare a carico del Sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento in favore di ciascuna figlia minore in € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo;
e) stabilire tempi e modalità della presenza delle figlie minori presso il padre come segue: il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, conducendole anche presso la sua nuova residenza con la nuova compagna, e comunque almeno il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola (dalle 11,00 nei giorni in cui la scuola è chiusa) alle 19,30; alternativamente un sabato o una domenica a settimana dalle ore 12.00 alle ore 19.00; due settimane disgiunte, durante le vacanze estive, dalla mattina alle 11,00 alla sera alle 21,00. Quanto alle festività: durante le Vacanze pasquali: Pasqua o SQ alternativamente con la madre (con il padre dalla mattina alle 11,00 alle 19,30); durante le Vacanze Natalizie: alternativamente con la madre il giorno di Natale o la Vigilia;
il 31 dicembre o il 1 gennaio. Parte resistente, che ha aderito alla richiesta di divorzio, nelle proprie conclusioni ha chiesto: 2).. di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie di minore età ed alla madre Per_1 Per_2
2) confermare il collocamento delle figlie presso la madre, con residenza Controparte_1 domicilio e dimora presso la stessa;
4) confermare le modalità e tempi di frequentazione disposti in sentenza di separazione n.537/2023 del Tribunale di Viterbo;
5) confermare l'assegnazione della casa coniugale con tutto quanto in esse presente alla sig.ra
[...]
in ragione della collocazione delle figlie di minore età; 6) in ragione dei redditi CP_1 attuali dei coniugi e dei rispettivi oneri, del loro collocamento presso la madre e del limitato periodo e modalità di frequentazione paterna, della esclusiva cura parentale materna, determinare la misura del contributo economico a carico del padre per il mantenimento delle figlie ed nella misura di euro 300,00 per ciascuna (euro 600 complessive), con Per_1 Per_2 accredito entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie della sig.ra Controparte_1 con rivalutazione Istat di legge. Confermare il criterio di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie nella misura del loro 50%, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Viterbo, da intendersi integralmente richiamato e qui trascritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con a Nepi il 28/07/2007, atto trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 11 atto, parte II seria A, anno 2007 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A sostegno della domanda deduceva che: a) con sentenza n. 537 del 23/05/2023 del Tribunale di Viterbo veniva dichiarata la separazione personale stabilendosi le seguenti condizioni: a1) un affidamento condiviso delle figlie minori nata a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente delle stesse presso la madre e con facoltà per il padre di specifiche modalità di incontri;
1 a2) assegnazione alla moglie della casa familiare sita in Nepi;
a3) obbligo per il di corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento delle figlie Pt_1 minori pari ad euro 235,00 per ciascuna di esse, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che erano trascorsi oltre dodici mesi dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13/01/2023) senza che vi fosse stata riconciliazione tra le parti, avendo, nel frattempo, entrambe le parti, instaurato nuove relazioni;
c) che entrambi svolgevano attività lavorative, in particolare: la lavorava come CP_1 operaia presso la Great Lengths Srl in Nepi con uno stipendio mensile di 800 euro, mentre lo stesso ricorrente presso la Ceramica SIMAS SpA in Civita Castellana, fino a quanto, poi era stato posto in Cassa Integrazione, con reddito mensile di euro 1050 (in udienza dichiarerà di euro 1.400) a fronte di spese mensili per circa 1.000 euro: € 450,00 per il pagamento del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, unico bene di sua proprietà unitamente alla moglie al 50%; euro 435 per il mantenimento delle figlie ed euro 100 mensili per le spese straordinarie. Aggiungeva inoltre, di non essere riuscito a pagare rate di finanziamenti accesi nell'interesse della famiglia e in cui risultano coobbligati entrambi i coniugi, in particolare un finanziamento AGOS di € 41.629,31 per il quale gli era stato notificato atto di pignoramento e un altro finanziamento presso Intesa San Paolo n. 0059265342 per € 2.241,71; d) che il rapporto con le figlie, che gli addebitavano il fallimento dell'unione, era particolarmente difficoltoso. Inoltre la madre non aveva mai agevolato le visite delle figlie con lui. Inoltre la mancanza di un luogo in cui ospitare le bambine e la carenza di disponibilità economica non avevano facilitato i rapporti tra il padre e le figlie. In merito a tale aspetto rappresentava che dopo la separazione aveva intrapreso con la moglie un percorso comune di psicoterapia presso la ASL di Viterbo, percorso che era stato poi interrotto, dopo solo quattro sedute, dalla moglie la quale nutriva sfiducia sulla possibilità di tale percorso a raggiungere utili obiettivi utile. Alla luce di tali circostanze concludeva articolando le conclusioni indicate in atti Costituendosi in giudizio parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, contestando, poi le questioni di merito avanzate da parte ricorrente. In particolare: quanto al rapporto del padre con le figlie e sulle modalità di frequentazione rappresentava che lo stesso ctu nel corso del giudizio di separazione aveva espresso serie criticità in merito ai comportamenti del marito
“ qualora il continui ad incolpare la sig.ra non mettendosi in gioco per Pt_1 CP_1 risolvere la situazione, riconoscendo la parte che lui deve mettere per migliorare il rapporto con le figlie, allora sarà necessario pensare un esclusivo alla madre”. Inoltre, la presenza di un grave conflitto tra le parti, ancora sussistente, interessava non solo la moglie ma anche le figlie “.. con in maniera diretta e rabbiosa, con in maniera più indiretta e Per_1 Per_2 sommessa.” (CTU pag.47) tanto da indurre le parti, al fine di evitare pressioni sulle minori, ad adottare limitate modalità e tempi di frequentazione padre-figlie, condiviso dalle parti ed ancora oggi attuato. Ha aggiunto che nonostante gli impegni assunti dal al fine di superare le criticità Pt_1 denunciate dalla CTU, quest'ultimo nulla aveva fatto. Al contrario aveva alimentato un clima negativo per le minori alla luce di comportamenti ed atteggiamenti contrari all'interesse delle stesse figlie. Con riguardo alle condizioni economiche e reddituali delle parti, in via preliminare si contestava la richiesta di riduzione del contributo mensile per il mantenimento delle figlie. A tal riguardo, nelle conclusive note difensive del 06.05.2025 (in occasione delle quali si operavano depositi da valutare ex art. 473.bis 19 cpc) si rappresentava che il reddito effettivo del alla luce della stessa dichiarazione resa dal datore di lavoro (la Simas Srl pec del Per_5
6.5.2025) era di euro 1.700 euro al mese per 13 mensilità, importo al quale si aggiungeva la quota di assegno unico per i figli (cfr doc. A); che la cassa integrazione in cui era stato posto il era di recente terminata, il 04.5.2025, con l'effetto attualmente la retribuzione del Per_5 non era più quella di euro 1.050,00 ma di euro 1.700 mensili, importo sul quale poi Pt_1 considerare, alla pari della moglie, le trattenute per pignoramento della IFIS Banca. Si aggiungeva poi che il ricorrente non era onerato da spese abitative in quanto viveva con la madre nell'abitazione di Civita Castellana, né provvedeva al pagamento di utenze come attestato dagli estratti conti in atti. I cedolini stipendiali della sig.ra attestavano, CP_1 secondo parte resistente, una contrazione del reddito mensile (oggi in media di euro 700 circa al netto della trattenuta mensile per pignoramento di IFIS Banca), oltre a rimborsi per il finanziamento assunto per fare fronte alle difficoltà di ordine economico sorte nel periodo Covid. Pertanto, concludeva la resistente, mentre da un lato le condizioni economiche del Pt_1 potevano dirsi migliorate rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti in sede di separazione e del provvedimento ex art.472 bis cpc nel presente procedimento, dall'altro, le condizioni di parte resistente erano sensibilmente peggiorate, lamentandosi, infine, il grave ritardo nel versamento da parte del del contributo di mantenimento per le figlie. Per_5
Alla luce di tali circostanze e dell'incremento delle esigenze di vita delle figlie, parte resistente oltre a richiedere l'affidamento esclusivo delle figlie minori in ragione delle condotte pregiudizievoli del padre, ha richiesto un incremento del contributo per il mantenimento delle figlie fino ad euro 300,00 per ciascuna di esse Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed in assenza di istanze istruttorie, dopo l'emissione della sentenza sullo status (n. 953/2024), all'udienza dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Emessa sentenza parziale sullo status, quanto alle ulteriore questioni in particolare riguardo alla richiesta di affido esclusivo delle figlie minori ed in assenza di nuovi elementi istruttori, appare legittimo confermare anche in questa sede le determinazioni già assunte all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi con il provvedimenti provvisori. In merito alla richiesta di incremento del contributo di mantenimento delle figlie lo stesso può essere accolto, seppur in maniera ridotta rispetto a quanto richiesto e con l'ulteriore determinazioni in merito all'assegno unico. Ciò considerando: a) il venir meno per il Per_5 diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, del periodo di CIG che aveva determinato una riduzione della retribuzione mensile fino ad euro 1050,00; b) il fatto che l'attuale retribuzione media mensile del è di euro 1700,00, per 13 mensilità; c) il Per_5 decorso del tempo, elemento, che di per sé legittima un incremento del contributo, alla luce non solo di regole di comune esperienza, ma anche di autorevoli insegnamenti espressi al riguardo (“l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità ( Cass. n. 13664/22 Cass. . n. 11724/2023, n. 8927/2012). In ragione, poi, della prevalente collocazione delle figlie minori presso la madre, deve disposri che l'assegno familiare dovrà essere corrisposto per intero in favore della resistente. Alla luce di tali considerazioni il contributo mensile per il mantenimento delle due figlie può essere stabilito in euro 250,00 mensili oltre, all'assegno unico che sarà corrisposto dall'INPS in favore della sola resistente per intero. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 953/2024 depositata in data 08.10.2024, in merito alle ulteriori richieste così provvede: 1. dovrà corrispondere a entro il giorno 25 di ogni mese, un Parte_1 CP_2 contributo per il mantenimento delle figlie ed pari ad euro 250,00 Persona_3 Persona_4 per ciascuna e così complessivamente euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. conferma nel resto quanto già stabilito con la sentenza di separazione n. 537/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo;
3. rigetta ogni altra richiesta;
4. dispone che l'INPS verserà a e per intero, l'assegno unico familiare. Parte_2
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola (dalle 11,00 nei giorni in cui la scuola è chiusa) alle 19,30 nonché quindici giorni anche non consecutivi con la sig.ra due settimane CP_1 disgiunte con il sig. dalla mattina alle 11,00 alla sera alle 21,00; quanto alle festività: Pt_1
Vacanze pasquali: Pasqua o SQ alternativamente (con il padre dalla mattina alle 11,00 alle 19,30). Vacanze Natale: alternativamente Natale o la Vigilia, il 31-12 o il 1 gennaio);
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. ,385/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1978 con l'Avv. GIANLUCA ANGELELLI RICORRENTE
E
( ) nata a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELA PIUNTI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell' 08.05.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato quanto dedotto in narrativa a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 comune di competenza di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, in modo Per_1 Per_2 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando l'allocazione prevalente delle stesse presso la madre;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nepi in Via 2 Giugno n. 12 alla Sig.ra in quanto rispondente Controparte_1 all'interesse delle figlie;
d) determinare a carico del Sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento in favore di ciascuna figlia minore in € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo;
e) stabilire tempi e modalità della presenza delle figlie minori presso il padre come segue: il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, conducendole anche presso la sua nuova residenza con la nuova compagna, e comunque almeno il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola (dalle 11,00 nei giorni in cui la scuola è chiusa) alle 19,30; alternativamente un sabato o una domenica a settimana dalle ore 12.00 alle ore 19.00; due settimane disgiunte, durante le vacanze estive, dalla mattina alle 11,00 alla sera alle 21,00. Quanto alle festività: durante le Vacanze pasquali: Pasqua o SQ alternativamente con la madre (con il padre dalla mattina alle 11,00 alle 19,30); durante le Vacanze Natalizie: alternativamente con la madre il giorno di Natale o la Vigilia;
il 31 dicembre o il 1 gennaio. Parte resistente, che ha aderito alla richiesta di divorzio, nelle proprie conclusioni ha chiesto: 2).. di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie di minore età ed alla madre Per_1 Per_2
2) confermare il collocamento delle figlie presso la madre, con residenza Controparte_1 domicilio e dimora presso la stessa;
4) confermare le modalità e tempi di frequentazione disposti in sentenza di separazione n.537/2023 del Tribunale di Viterbo;
5) confermare l'assegnazione della casa coniugale con tutto quanto in esse presente alla sig.ra
[...]
in ragione della collocazione delle figlie di minore età; 6) in ragione dei redditi CP_1 attuali dei coniugi e dei rispettivi oneri, del loro collocamento presso la madre e del limitato periodo e modalità di frequentazione paterna, della esclusiva cura parentale materna, determinare la misura del contributo economico a carico del padre per il mantenimento delle figlie ed nella misura di euro 300,00 per ciascuna (euro 600 complessive), con Per_1 Per_2 accredito entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie della sig.ra Controparte_1 con rivalutazione Istat di legge. Confermare il criterio di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie nella misura del loro 50%, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Viterbo, da intendersi integralmente richiamato e qui trascritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con a Nepi il 28/07/2007, atto trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 11 atto, parte II seria A, anno 2007 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A sostegno della domanda deduceva che: a) con sentenza n. 537 del 23/05/2023 del Tribunale di Viterbo veniva dichiarata la separazione personale stabilendosi le seguenti condizioni: a1) un affidamento condiviso delle figlie minori nata a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente delle stesse presso la madre e con facoltà per il padre di specifiche modalità di incontri;
1 a2) assegnazione alla moglie della casa familiare sita in Nepi;
a3) obbligo per il di corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento delle figlie Pt_1 minori pari ad euro 235,00 per ciascuna di esse, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) che erano trascorsi oltre dodici mesi dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13/01/2023) senza che vi fosse stata riconciliazione tra le parti, avendo, nel frattempo, entrambe le parti, instaurato nuove relazioni;
c) che entrambi svolgevano attività lavorative, in particolare: la lavorava come CP_1 operaia presso la Great Lengths Srl in Nepi con uno stipendio mensile di 800 euro, mentre lo stesso ricorrente presso la Ceramica SIMAS SpA in Civita Castellana, fino a quanto, poi era stato posto in Cassa Integrazione, con reddito mensile di euro 1050 (in udienza dichiarerà di euro 1.400) a fronte di spese mensili per circa 1.000 euro: € 450,00 per il pagamento del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale, unico bene di sua proprietà unitamente alla moglie al 50%; euro 435 per il mantenimento delle figlie ed euro 100 mensili per le spese straordinarie. Aggiungeva inoltre, di non essere riuscito a pagare rate di finanziamenti accesi nell'interesse della famiglia e in cui risultano coobbligati entrambi i coniugi, in particolare un finanziamento AGOS di € 41.629,31 per il quale gli era stato notificato atto di pignoramento e un altro finanziamento presso Intesa San Paolo n. 0059265342 per € 2.241,71; d) che il rapporto con le figlie, che gli addebitavano il fallimento dell'unione, era particolarmente difficoltoso. Inoltre la madre non aveva mai agevolato le visite delle figlie con lui. Inoltre la mancanza di un luogo in cui ospitare le bambine e la carenza di disponibilità economica non avevano facilitato i rapporti tra il padre e le figlie. In merito a tale aspetto rappresentava che dopo la separazione aveva intrapreso con la moglie un percorso comune di psicoterapia presso la ASL di Viterbo, percorso che era stato poi interrotto, dopo solo quattro sedute, dalla moglie la quale nutriva sfiducia sulla possibilità di tale percorso a raggiungere utili obiettivi utile. Alla luce di tali circostanze concludeva articolando le conclusioni indicate in atti Costituendosi in giudizio parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, contestando, poi le questioni di merito avanzate da parte ricorrente. In particolare: quanto al rapporto del padre con le figlie e sulle modalità di frequentazione rappresentava che lo stesso ctu nel corso del giudizio di separazione aveva espresso serie criticità in merito ai comportamenti del marito
“ qualora il continui ad incolpare la sig.ra non mettendosi in gioco per Pt_1 CP_1 risolvere la situazione, riconoscendo la parte che lui deve mettere per migliorare il rapporto con le figlie, allora sarà necessario pensare un esclusivo alla madre”. Inoltre, la presenza di un grave conflitto tra le parti, ancora sussistente, interessava non solo la moglie ma anche le figlie “.. con in maniera diretta e rabbiosa, con in maniera più indiretta e Per_1 Per_2 sommessa.” (CTU pag.47) tanto da indurre le parti, al fine di evitare pressioni sulle minori, ad adottare limitate modalità e tempi di frequentazione padre-figlie, condiviso dalle parti ed ancora oggi attuato. Ha aggiunto che nonostante gli impegni assunti dal al fine di superare le criticità Pt_1 denunciate dalla CTU, quest'ultimo nulla aveva fatto. Al contrario aveva alimentato un clima negativo per le minori alla luce di comportamenti ed atteggiamenti contrari all'interesse delle stesse figlie. Con riguardo alle condizioni economiche e reddituali delle parti, in via preliminare si contestava la richiesta di riduzione del contributo mensile per il mantenimento delle figlie. A tal riguardo, nelle conclusive note difensive del 06.05.2025 (in occasione delle quali si operavano depositi da valutare ex art. 473.bis 19 cpc) si rappresentava che il reddito effettivo del alla luce della stessa dichiarazione resa dal datore di lavoro (la Simas Srl pec del Per_5
6.5.2025) era di euro 1.700 euro al mese per 13 mensilità, importo al quale si aggiungeva la quota di assegno unico per i figli (cfr doc. A); che la cassa integrazione in cui era stato posto il era di recente terminata, il 04.5.2025, con l'effetto attualmente la retribuzione del Per_5 non era più quella di euro 1.050,00 ma di euro 1.700 mensili, importo sul quale poi Pt_1 considerare, alla pari della moglie, le trattenute per pignoramento della IFIS Banca. Si aggiungeva poi che il ricorrente non era onerato da spese abitative in quanto viveva con la madre nell'abitazione di Civita Castellana, né provvedeva al pagamento di utenze come attestato dagli estratti conti in atti. I cedolini stipendiali della sig.ra attestavano, CP_1 secondo parte resistente, una contrazione del reddito mensile (oggi in media di euro 700 circa al netto della trattenuta mensile per pignoramento di IFIS Banca), oltre a rimborsi per il finanziamento assunto per fare fronte alle difficoltà di ordine economico sorte nel periodo Covid. Pertanto, concludeva la resistente, mentre da un lato le condizioni economiche del Pt_1 potevano dirsi migliorate rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti in sede di separazione e del provvedimento ex art.472 bis cpc nel presente procedimento, dall'altro, le condizioni di parte resistente erano sensibilmente peggiorate, lamentandosi, infine, il grave ritardo nel versamento da parte del del contributo di mantenimento per le figlie. Per_5
Alla luce di tali circostanze e dell'incremento delle esigenze di vita delle figlie, parte resistente oltre a richiedere l'affidamento esclusivo delle figlie minori in ragione delle condotte pregiudizievoli del padre, ha richiesto un incremento del contributo per il mantenimento delle figlie fino ad euro 300,00 per ciascuna di esse Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed in assenza di istanze istruttorie, dopo l'emissione della sentenza sullo status (n. 953/2024), all'udienza dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Emessa sentenza parziale sullo status, quanto alle ulteriore questioni in particolare riguardo alla richiesta di affido esclusivo delle figlie minori ed in assenza di nuovi elementi istruttori, appare legittimo confermare anche in questa sede le determinazioni già assunte all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi con il provvedimenti provvisori. In merito alla richiesta di incremento del contributo di mantenimento delle figlie lo stesso può essere accolto, seppur in maniera ridotta rispetto a quanto richiesto e con l'ulteriore determinazioni in merito all'assegno unico. Ciò considerando: a) il venir meno per il Per_5 diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, del periodo di CIG che aveva determinato una riduzione della retribuzione mensile fino ad euro 1050,00; b) il fatto che l'attuale retribuzione media mensile del è di euro 1700,00, per 13 mensilità; c) il Per_5 decorso del tempo, elemento, che di per sé legittima un incremento del contributo, alla luce non solo di regole di comune esperienza, ma anche di autorevoli insegnamenti espressi al riguardo (“l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità ( Cass. n. 13664/22 Cass. . n. 11724/2023, n. 8927/2012). In ragione, poi, della prevalente collocazione delle figlie minori presso la madre, deve disposri che l'assegno familiare dovrà essere corrisposto per intero in favore della resistente. Alla luce di tali considerazioni il contributo mensile per il mantenimento delle due figlie può essere stabilito in euro 250,00 mensili oltre, all'assegno unico che sarà corrisposto dall'INPS in favore della sola resistente per intero. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 953/2024 depositata in data 08.10.2024, in merito alle ulteriori richieste così provvede: 1. dovrà corrispondere a entro il giorno 25 di ogni mese, un Parte_1 CP_2 contributo per il mantenimento delle figlie ed pari ad euro 250,00 Persona_3 Persona_4 per ciascuna e così complessivamente euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. conferma nel resto quanto già stabilito con la sentenza di separazione n. 537/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo;
3. rigetta ogni altra richiesta;
4. dispone che l'INPS verserà a e per intero, l'assegno unico familiare. Parte_2
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola (dalle 11,00 nei giorni in cui la scuola è chiusa) alle 19,30 nonché quindici giorni anche non consecutivi con la sig.ra due settimane CP_1 disgiunte con il sig. dalla mattina alle 11,00 alla sera alle 21,00; quanto alle festività: Pt_1
Vacanze pasquali: Pasqua o SQ alternativamente (con il padre dalla mattina alle 11,00 alle 19,30). Vacanze Natale: alternativamente Natale o la Vigilia, il 31-12 o il 1 gennaio);