Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2324 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n.2324 /2024 tra
) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 23.1.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi per il ricorrente l'avv. SPINELLA CARMELO in sost. Avv. BLASI GIANLUCA;
per il
[...]
il dott. MARIANI MATTEO funzionario delegato, che, su Controparte_1 invito del giudice, procedono alla discussione della causa, riportandosi ai rispettivi atti;
l'avv. Spinella deposita istanza del proprio assistito di ammissione all'istituto della riabilitazione. Il dott. Mariani si oppone. Il Giudice ammette la produzione.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2324/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA e domicilio eletto presso lo studio in Milano C.so Venezia 24
-ricorrente-
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domicilio in via Grigna 13 Monza
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2024, conveniva in giudizio il Parte_1
e l , al fine Controparte_1 Controparte_2 di ottenere l'annullamento e/o la modifica del provvedimenti nr.9801 del 13.8.2024 e n. 9868 del 14.8.2024, con i quali era stato escluso dalle graduatorie permanenti della provincia di
Monza e Brianza, riguardanti il personale ATA, e quindi il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alle procedure di assunzione a tempo indeterminato e/o indeterminate sulla base della posizione e del punteggio nella graduatoria permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico. Instaurando il duplice giudizio volto al conseguimento del provvedimento in via d'urgenza, e della pronuncia in sede di cognizione nel merito, chiedeva: “in via preliminare, emettere ex artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., assunte – ove occorre – sommarie informazioni, i provvedimenti
2 di urgenza più idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e subendi e ad assicurare al sig.
[...]
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito relativi all'inserimento nelle Parte_1 graduatorie provinciali permanenti ATA di Monza e Brianza e, all'attribuzione, ora per all'ora, di incarico lavorativo a tempo indeterminato o determinato con scadenza al 31/08/2025, profilo collaboratore scolastico, sulla base del punteggio posseduto in quanto il ricorrente, come dimostrato sub doc. 13 e 14 qualora fosse stato correttamente inserito nelle suddette graduatorie, avrebbe di certo ottenuto uno dei due incarichi lavorativi sopra indicati oggi assegnati ad aspiranti peggio graduati nella medesima graduatoria. In via cautelare, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, di voler: i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Monza e Brianza approvata con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai tioli e servizi indicati nell'istanza sub 5; ii) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina sub doc. 13 e 14, ad essere destinatario – ora per all'ora – di un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza sub doc. 5; iii) condannare l'Amministrazione resistente, previo annullamento/disapplicazione/modifica dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, ad inserire il sig. nelle graduatorie provinciali permanenti ATA della provincia di Monza Pt_1 e Brianza approvate con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai tioli e servizi indicati nell'istanza sub 5 e, di conseguenza, condannare l'Amministrazione resistente, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina sub doc. 13 e 14, a conferire al ricorrente – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza sub doc. 5; Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo componimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Monza e Brianza approvata con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai tioli e servizi indicati nell'istanza sub 5; b) ritenere, accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina sub doc. 13 e 14, il diritto del ricorrente a ricevere – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza sub doc. 5; c) ordinare all'amministrazione resistente, previo annullamento/disapplicazione/modifica dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, di inserire il sig. nelle graduatorie Pt_1 provinciali permanenti ATA della Provincia di Monza e Brianza approvate con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevoli per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai tioli e servizi indicati nell'istanza sub 5 e, di conseguenza, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina sub doc. 13 e 14, ordinare all'amministrazione resistente di conferire al ricorrente – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza sub doc. 5; d) condannare l'amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di lavoro e che il ricorrente avrebbe percepito per tutta la durata dell'incarico e fino all'effettivo
3 reintegro, comprensivo dei ratei di 13° mensilità e TFR, dedotte le eventuali somma percepite o da percepire in virtù di un diverso contratto di lavoro;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo corrispondente al contratto di lavoro che avrebbe dovuto sottoscrivere e condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo corrispondente all'incarico lavorativo che avrebbe dovuto sottoscrivere”. In relazione ai provvedimenti richiesti in sede cautelare, il ricorrente esponeva di aver ritualmente partecipato, con inserimento della domanda sul portale POLIS del M.I.M., al bando di concorso nr.23293, con il quale veniva indetto per l'a.s. 2023-2024 (graduatorie a.s. 2024- 25) il concorso per titoli per “l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297”. Nella domanda dichiarava di osservare i requisiti generali di ammissione, nonché di “aver riportato le seguenti condanne penali: ordinanza n. 77/91 data del provvedimento 04.02.1991 del GIP di Palmi (RC)” e di “non aver procedimenti penali pendenti”. Dalla successiva graduatoria, relativa al profilo di collaboratore scolastico, il ricorrente risultava, tuttavia, escluso sulla base della motivazione adottata nel provvedimento nr.9868 del 14.8.2024, del seguente tenore: “il delitto per il quale è stata inflitta al sig. Parte_1 la condanna risultante dal predetto certificato del attiene ad una delle fattispecie Parte_2 previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è preclusivo per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'art. 7 co. 3 del Bando di concorso sopra citato”. Assumeva il ricorrente che il provvedimento di esclusione era illegittimo e la motivazione infondata, poiché, per il delitto ivi menzionato, aveva riportato nell'anno 1991 una condanna ad anni 10 di reclusione, diminuiti ad anni 7 mesi 10 di reclusione ai sensi dell'art. 54 legge 354/75; in relazione alla pena da ultimo inflitta, aveva beneficiato della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, sfociato, per l'effetto positivo conseguito, nell'ordinanza 21.7.1999 con la quale veniva dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto penale. Il reato doveva pertanto considerarsi estinto, né risultavano carichi pendenti nel certificato penale. Entrambi i provvedimenti contestati, rispettivamente nr. 9801 del 13.8.2024 di esclusione dalla graduatoria, e nr. 9868 del 14.8.2024 di ciò esplicativa, venivano assunti dall'Amministrazione, malgrado non ricorresse nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge nr.16 del 1992.
Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorrente allegava la sussistenza di un grave pregiudizio economico, derivante dai provvedimenti impugnati, che gli precludevano l'accesso all'attività lavorativa, malgrado il proprio stato di disoccupazione e la conseguente impossibilità di provvedere alle necessità del nucleo familiare (monoreddito), composto dal coniuge parimenti disoccupato e dai due figli entrambi studenti universitari, economicamente non autosufficienti. Il si costituiva unitamente all' Controparte_3 [...]
, con memoria difensiva, nella quale contestava istanze e Controparte_2 deduzioni avversarie. In particolare, quanto alla richiesta di provvedimento cautelare, non ricorreva il requisito del fumus boni iuris, dovendosi richiamare la normativa di cui al d.lvo nr.235/2012, i cui artt. 7 e 10 sanciscono l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (da cui la preclusione all'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione); la previsione ivi contenuta, relativamente ai reati di natura ostativa, contempla tipologie del tipo per cui il ricorrente aveva riportato la condanna in sede penale, nonché l'entità della condanna stessa, “non inferiore ad un anno per i reati di porto, trasporto e detenzioni di armi, munizioni o materie esplodenti”.
4 A ciò si affiancava la valutazione negativa derivante dalla pericolosità sociale, e dalla gravità della condanna implicante l'irrogazione di una pena sensibilmente superiore a quella minima, al di sotto della quale viene meno la connotazione ostativa del reato. Circa l'esito del procedimento penale e degli effetti nel suo complesso, il ripristino della possibilità di assumere incarichi nell'ambito della Pubblica Amministrazione poteva dipendere esclusivamente da un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., unico istituto idoneo a verificare l'effettivo ravvedimento del condannato e il suo positivo reinserimento nel contesto sociale.
Quanto al periculum in mora, il ricorrente allegava un situazione afferente alla sfera prettamente economica, come tale non validamente deducibile in ambito cautelare, e in ogni caso non dimostrava la sussistenza di un pregiudizio con le necessarie connotazioni della gravità e irrimediabilità.
La resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La fase cautelare veniva definita con ordinanza di rigetto in data 8.11.2024, del seguente tenore: “la domanda proposta da ai sensi degli artt. 669bis e 700 c.p.p. non Parte_1 può essere accolta, delineandosi in primo luogo la carenza del fumus boni iuris. Appare invero condivisibile l'argomentazione di parte resistente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti di personale ATA (categoria di appartenenza di ), e per la conseguente possibilità di partecipare alla procedura di Pt_1 assunzione a tempo determinato o indeterminato sulla base del punteggio valevole nell'ambito della graduatoria di interesse (profilo professionale di collaboratore scolastico). Invero, tra i requisiti di ammissione contenuti nel bando di concorso figura quello di “non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo”, nonché quello negativo di trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992 nr.16. In particolare, l'art. 7 punto 3 lettera d) del bando di concorso, relativo ai requisiti generali di ammissione al concorso, prevede che “7.3 Non possono partecipare alla procedura (…) d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16”, la quale è stata formalmente abrogata e trasposta nell'art.58 d.lvo 267/2000 - c.d. Testo Unico Enti locali – a sua volta abrogato dall'art.17 comma 1 lett. A) del d.lvo 235/2012 – cd. Testo Unico sull'incandidabilità – e confluito nell'art. 7 secondo cui “non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322- bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
5 pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”. Sulla base di tale previsione, avendo riscontrato la descritta condizione ostativa, l'esclusione del ricorrente è stata motivata con provvedimento nr.9868 del 14.2024 (oggetto della presente impugnazione), in quanto- testualmente - “il delitto per il quale è stata inflitta al sig.
[...]
la condanna risultante dal predetto certificato del attiene ad una delle Parte_1 Parte_2 fattispecie previste dall'art.7 del decreto legislativo 31.12.2012 nr.235, è preclusivo per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'art. 7 co.3 del Bando di concorso sopra citato”. Il resistente ha dunque esteso al comparto scuola, tramite il bando di concorso, le CP_1 cause ostative alla candidabilità disciplinate dal legislatore con riguardo alle cariche negli enti locali, e in generale alle condizioni di non candidabilità di cui alla legge 235/2012 cit.. Le clausole del bando, lex specialis della procedura concorsuale, esprimono valutazioni in tema di partecipazione e accesso al pubblico impiego, ispirate alla miglior selezione possibile dei candidati, in applicazione del principio di buon andamento di cui all'art.97 Cost.. In siffatta prospettiva, deve esaminarsi la posizione dell'odierno ricorrente, il cui certificato del Casellario Giudiziaro riporta le seguenti appostazioni (doc. 3 parte rst): 02/10/1991 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA IRREVOCABILE IL 25/05/1992; CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 18/04/1991 DAL G.U.P. TRIBUNALE DI PALMI;
LA CORTE
DI CASSAZIONE DI ROMA RIGETTA IL RICORSO IN DATA 25/05/1992.
1° reato ) PI TENTATO IN CONCORSO Art. 56, 110 , 628 comma 3 n. 1 C.P. (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
2° reato ) OMICIDIO TENTATO IN CONCORSO Art. 56, 110 , 575 C.P. (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 576 C.P., Art. 61 n. 2 C.P., Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
3° reato ) DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI E MUNIZIONI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 10 L. 14/10/1974
n. 497 (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 14 L. 14/10/1974 n. 497, Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
4° reato ) PORTO ILLEGALE DI ARMI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 12 L. 14/10/1974 n. 497 (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 14 L. 14/10/1974 n. 497, Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
5° reato ) PORTO ILLEGALE DI ARMI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 12 L. 14/10/1974 n. 497 (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
6° reato ) RICETTAZIONE IN CONCORSO Art. 110, 648 C.P. (COMMESSO IL 31/1/1991) Circostanze: Art. 62 bis C.P., Art. 442 C.P.
Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3), 4), 5), 6) RECLUSIONE ANNI 10, MULTA
LIRE 4.000.000 (PARI A EURO 2.065,83) Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
17/02/1993 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANDISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: MESI 6 26/10/1994 CON
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: GIORNI 135
07/06/1995 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: GIORNI 45
06/12/1995 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO. DISPOSTA L'AMMISSIONE DEL CONDANNATO AL REGIME DI Art. 48 - L. 354/75) CP_4 06/12/1995 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: 0 Per_1
6 13/11/1996 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DISPOSTA LA
RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: GIORNI 90 28/11/1996 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA DISPOSTA L28/11/1996 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA DISPOSTA LA CONVERSIONE
DELLA MULTA IN LIBERTA' CONTROLLATA: L' INTERA PENA DELLA MULTA CONVERTITA IN LIBERTA'
CONTROLLATA GIORNI 54 16/04/1997 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DISPOSTA LA
RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: 5 Per_1 19/11/1997 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: GIORNI 45
18/03/1998 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DISPOSTO
L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (Art. 47 L. 354/75). 27/05/1998 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DISPOSTA LA
RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75). Pena ridotta di: GIORNI 45 21/07/1999 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA DICHIARATA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE PER L' ESITO POSITIVO DELL' AFFIDAMENTO IN
PROVA.
Tra i reati contemplati, figura quello di detenzione e porto illegale di armi, i cui effetti ai sensi della menzionata normativa di cui alla legge 235/2012 sono stati posti, per scelta motivata dell'ente amministrativo, tra quelli preclusivi all'accesso al pubblico impiego, e a nulla rileva la circostanza, invocata dal ricorrente, del conclusivo provvedimento, adottato in sede penale ai fini dell'espiazione della pena residua, di affidamento in prova e dell'estinzione della stessa (unitamente agli “effetti penali”) in virtù del' esito positivo conseguito. Quest'ultimo provvedimento attiene infatti alle modalità di esecuzione della pena, e non solo non comporta, né si traduce nell'estinzione del reato (pur invocata dal ricorrente, ma senza tenere conto della relativa distinzione e differenza), ma – come correttamente osservato dal resistente – assolve la sua funzione nell'ambito della fase esecutiva della pena e delle sanzioni accessorie (parimenti estinte) in un'ottica, costituzionalmente orientata, della funzione rieducativa e di recupero del trattamento sanzionatorio inflitto. Non si presta pertanto a elidere la natura ostativa del reato e della condanna ai fini di interesse in questa sede, ove a venire in considerazione è lo specifico profilo sotteso alla normativa di cui alla legge 235/2012. L'incandidabilità, ivi contemplata, non è un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato sia passivo che attivo. Ne consegue che non rilevano, ai fini del superamento della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata condizionalmente sospesa (sospensione estesa anche alle pene accessorie), né altri istituti destinati a incidere sull'espiazione della pena, come l'indulto di cui alla legge 241/2006 (cfr. TAR Lazio-Roma 8.10.2013 nr.8696), ovvero l'affidamento in prova quale mera modalità alternativa di espiazione della pena.
Invero, nella materia investita dalla presente disamina, il diritto di elettorato subisce una limitazione giustificata dal venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche elettive e per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo;
e ciò, indipendente dal fatto che i comportamenti penalmente sanzionati siano o meno suscettibili di apprezzamento negativo, per effetto del buon comportamento successivamente tenuto dal suo autore. Il solo istituto – validamente menzionato da parte resistente – idoneo ad elidere qualsivoglia conseguenza, e a ripristinare la condizione di candidabilità, posta dall'Amministrazione tra i requisiti abilitanti alla partecipazione alla procedura concorsuale e al conferimento dell'incarico nel pubblico impiego, è quello della riabilitazione. E in effetti, è proprio a quest'ultimo istituto che l'art. 15 comma 3 d.lvo 235/2012 attribuisce esclusiva rilevanza, operando in modo da evitare (e non sottostare pertanto a inevitabili censure sotto il profilo della eccessiva compressione dei diritti fondamentali della persona) che l'esclusione dall'elettorato, derivante dalla condanna definitiva, possa avere una durata illimitata e si sottragga ad ogni possibilità di rimozione (cfr. TAR Lazio 8.10.2013 nr.8696 cit).
7 Nel caso in esame, tanto più la riabilitazione si presenta quale unico strumento, fisiologicamente e giuridicamente idoneo a dare riscontro dell'intervenuto pieno ravvedimento del soggetto condannato, e a sancirne il positivo reinserimento nel contesto sociale, in una prospettiva di peculiare pregnanza, quale la collocazione nell'ambiente scolastico, caratterizzato dal contatto e dalla necessaria interazione, anche da parte del collaboratore scolastico, e non solo del docente, con una vasta e variegata platea di soggetti adulti e minorenni. Ne consegue l'infondatezza, se pure all'esito di una valutazione sommaria quale quella richiesta dalla natura del presente giudizio, della pretesa azionata in sede cautelare dal ricorrente”. Nella fase di merito, che seguiva all'emissione del provvedimento di diniego, verificata la regolare notifica del ricorso ai cointeressati/contrinteressati disposta ai sensi dell'art.151 c.p.c., e la mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
Parte resistente depositava memoria difensiva, nella quale ribadiva le argomentazioni svolte nella fase precedente, in particolare la natura ostativa dei reati, tra cui quello di porto, trasporto e detenzione di armi, ricompreso tra quelli previsti dagli artt. 7 e 10 del d.lvo 21.12.2012 nr.235, che sanciscono l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, per il quale il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Palmi, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, evocando giurisprudenza del Consiglio di Stato, in virtù della quale i predetti reati potrebbero avere valenza impeditiva dell'accesso al Pubblico Impiego, solo se dalla condanna deriverebbe l'esclusione dall'elettorato attivo. All'udienza del 23.1.2025, la causa veniva discussa e decisa con emissione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della sentenza, di cui era data lettura alle parti presenti. La presente decisione, da adottarsi all'esito della cognizione piena delle domande e delle deduzioni svolte da ciascuna parte, deve uniformarsi a quanto statuito con l'ordinanza emessa in sede cautelare, non ravvisandosi elementi o profili (peraltro, di mero diritto, attesa la natura documentale della controversia), che inducano a un differente ordine di determinazioni. Alla luce delle obiezioni di parte ricorrente, si ripropone il tema del contenuto e dell'efficacia del bando di concorso in disamina, il quale ha individuato tra le situazioni escludenti le cause ostative alla candidabilità disciplinate dal legislatore con riguardo alle cariche negli enti locali, e in generale alle condizioni di non candidabilità di cui al d.lvo. Come già evidenziato, trattasi di opzione, assunta nell'ambito della procedura concorsuale, alla cui base si pongono valutazioni legittime e conferenti in tema di partecipazione e accesso al pubblico impiego, secondo il criterio della miglior selezione possibile dei candidati, in applicazione del principio di buon andamento di cui all'art.97 Cost.. Nel caso in esame, a maggior ragione tale deve essere il criterio orientativo, venendo in considerazione l'esigenza primaria di tutela, in termini di rigorosa attenzione e salvaguardia, di un contesto lavorativo peculiare come quello scolastico.
Nuovamente, si osserva che il richiamo a quanto previsto da d.lvo 235/2012 non comporta l'inserimento di alcun limite insuperabile, per chi si trovi a subire l'effetto dell'esclusione all'accesso a impieghi e incarichi presso la Pubblica Amministrazione. L'art. 15 comma 3 evoca infatti l'istituto della riabilitazione (e solo quello) come condizione idonea a rimuovere gli ostacoli frapposti all'elettorato sia attivo che passivo, “in modo da evitare (e non sottostare pertanto a inevitabili censure sotto il profilo della eccessiva compressione dei diritti fondamentali della persona) che l'esclusione dall'elettorato, derivante dalla condanna definitiva, possa avere una durata illimitata e si sottragga ad ogni possibilità di rimozione (cfr. TAR Lazio 8.10.2013 nr.8696 cit)”. Deve pertanto, ribadirsi l'inidoneità del differente istituto dell'affidamento in prova, destinato peraltro a operare sul piano dell'esecuzione della pena – in forma alternativa alla detenzione -
8 , a rimuovere l'ostacolo rappresentato dalla condanna definitiva per uno dei reati espressamente previsti;
condanna, nella quale è incorso l'odierno ricorrente, senza che l'esito dell'affidamento, pur positivamente conseguito, possa valere alla stregua di circostanza implicante l'inoperatività dell'esclusione dalla partecipazione al bando di concorso. La sola misura che si presti a tale scopo è quella della riabilitazione, il cui riconoscimento
“richiede rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. un più approfondito esame della condotta tenuta dal soggetto istante, non solo in senso negativo quale mancata recidivazione, ma anche in termini di buon comportamento, di cui devono essere acquisite prove 'effettive e costanti', secondo quanto previsto dall'art.179 c.p., e di positiva attivazione nell'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. L'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica, dunque, una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e quindi il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice del tutto assente nella pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti” (Cass. 51115/2013). Legittima è stata dunque l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, di cui ai provvedimenti contestati, dal che consegue, all'esito della fase di merito, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, possono costituire oggetto di integrale compensazione nei rapporti tra le parti, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e di un apparato normativo variegato, di non agevole e immediata interpretazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Monza 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
9