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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4313/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bra (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MURETTINO ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Bra (CN), il 10/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 41, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata, a Bra il 09.07.2009, la figlia Persona_1
1 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., meglio illustrando le motivazioni poste a fondamento delle condizioni ed insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2016, parte I, n. 41.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
La SI.ra d'intesa con il marito si trasferirà a vivere altrove con la figlia minore di Parte_1 età e precisamente in Bra (CN), Località Borgonuovo n.22 lasciando la ex casa coniugale Per_1
e con rinuncia a qualunque diritto sopra la stessa;
la SI.ra dichiara di aver già prelevato Pt_1 prima d'ora (d'intesa con il marito) dalla ex casa coniugale gli arredi e gli oggetti di sua spettanza (fatta eccezione per alcuni abiti e vestiti che provvederà a prendere quanto prima) e rinuncia ad ogni diritto a Lei in ipotesi spettante sopra gli altri arredi e beni presenti nella ex casa coniugale che rimarranno definitivamente acquisiti in capo al solo SI.re Parte_2
La figlia nata a [...] il [...], viene affidata (fino al compimento della sua maggiore Per_1 età – 09 luglio 2027) congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori
2 congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre.
Vista l'età della figlia oramai quasi quindicenne, il padre vedrà la figlia con i tempi e con Per_1 i modi che il padre concorderà direttamente con la figlia stessa e secondo i desideri di quest'ultima e sempre e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni (del padre e della figlia).
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 100% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Pt_1
Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti preventivamente concordate e successivamente documentate.
Il padre provvederà inoltre a farsi carico in futuro per intero delle spese dei mezzi di trasporto della figlia per recarsi a scuola (ad oggi treno Bra-Alba), delle spese per i libri scolastici e (in futuro) delle spese per prendere la patente di guida (scuola di guida, etc.) e per l'acquisto e l'assicurazione e la manutenzione di una autovettura e delle spese universitarie (iscrizione, tasse, trasporto, vitto e alloggio fuori sede).
I doveri di contribuzione indicati ai precedenti punti cesseranno in modo automatico e senza bisogno di alcuna formalità quando la figlia sarà economicamente autosufficiente, precisando al Per_1 riguardo che non sarà sufficiente a tal fine una qualunque occupazione ma occorrerà una occupazione tale da garantire in modo stabile e non precario alla figlia un reddito mensile che le consenta di vivere autonomamente da sola e fuori casa.
Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese anch'essa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
PRENDE ATTO CHE
La madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico sino alla sua scadenza.
In merito alle modalità di rimborso delle spese straordinarie nell'interesse della figlia non ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui sopra (e diverse da quelle sopra indicate), i ricorrenti concordano che il genitore che richiede il rimborso dovrà aver inviato comunicazione scritta (fax, mail, racc., via whatsUp o ogni altro mezzo equipollente) all'altro genitore, con indicazione della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci). In caso di mancato e giustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
Al fine di definire in modo consensuale i rapporti di dare e avere conseguenti alla separazione ed allo scioglimento del matrimonio ed alla cessazione della convivenza (inclusi i prelievi di cui sopra dal conto corrente cointestato), la SI.ra provvederà a versare (entro gg.15 dall'incasso) a
Pt_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI.re il ricavato della vendita Parte_2 della sua (della SI.ra ) casa sita in Comune di Sanfre' (CN), Via Madonna del Popolo
Pt_1 n.21 [attualmente censita al C.F. del Comune di Sanfre' (CN) in mappa al Foglio 9, Particella 386, subalterni 4 e 5] al netto dell'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) che verrà trattenuto dalla SI.ra (ovvero a Lei versato) come rimborso per le spese da Lei sostenute per tale
Pt_1 immobile. Laddove la SI.ra non dovesse riuscire suo malgrado a vendere la casa di
Pt_1
Sanfré (CN), Via Madonna del Popolo n.21, entro il 31.08.2025 la SI.ra (sempre allo Pt_1 scopo di definire i rapporti di dare ed avere nascenti dalla crisi coniugale e quale condizione per la definizione della crisi coniugale stessa) provvederà entro il 29.09.2025 a trasferire al marito (che
3 accetta) tale casa a fronte del versamento a suo (della SI.ra ) favore della somma di € Pt_1
10.000,00 (euro diecimila/00) (eventuali spese di atto a carico del marito).
Allo scopo di consentire alla SI.ra di procedere all'acquisto di una autovettura Parte_1 nuova a Lei sola intestata il SI. provvederà a stretto giro e comunque entro il Parte_2 31.01.2025 a vendere a terzi l'autovettura Fiat 124 Spider tg. FE 970 NG a Lui intestata trasferendo alla SI.ra l'intero ricavato della vendita e la SI.ra venderà e/o Parte_1 Parte_1 darà in permuta e/o in rottamazione l'autovettura Fiat Panda tg. EW 315 ZZ a Lei intestata;
nelle more (sino all'acquisto di una nuova autovettura a Lei intestata) la SI.ra utilizzerà Parte_1 in comodato d'uso l'autovettura Audi tg. FM 543 WZ di terzi.
In tal modo i ricorrenti dichiarano in modo libero ed informato di aver risolto e definito consensualmente tutti i reciproci rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessazione della vita coniugale e della convivenza e confermano che, con le superiori condizioni, hanno definito ogni questione economica, patrimoniale e non e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo (salvo quanto sopra indicato).
Le spese legali verranno sostenute nella misura di un mezzo ciascuno in via solidale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 22/01/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4313/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bra (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MURETTINO ENRICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Bra (CN), il 10/08/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 41, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata, a Bra il 09.07.2009, la figlia Persona_1
1 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., meglio illustrando le motivazioni poste a fondamento delle condizioni ed insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2016, parte I, n. 41.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
La SI.ra d'intesa con il marito si trasferirà a vivere altrove con la figlia minore di Parte_1 età e precisamente in Bra (CN), Località Borgonuovo n.22 lasciando la ex casa coniugale Per_1
e con rinuncia a qualunque diritto sopra la stessa;
la SI.ra dichiara di aver già prelevato Pt_1 prima d'ora (d'intesa con il marito) dalla ex casa coniugale gli arredi e gli oggetti di sua spettanza (fatta eccezione per alcuni abiti e vestiti che provvederà a prendere quanto prima) e rinuncia ad ogni diritto a Lei in ipotesi spettante sopra gli altri arredi e beni presenti nella ex casa coniugale che rimarranno definitivamente acquisiti in capo al solo SI.re Parte_2
La figlia nata a [...] il [...], viene affidata (fino al compimento della sua maggiore Per_1 età – 09 luglio 2027) congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori
2 congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre.
Vista l'età della figlia oramai quasi quindicenne, il padre vedrà la figlia con i tempi e con Per_1 i modi che il padre concorderà direttamente con la figlia stessa e secondo i desideri di quest'ultima e sempre e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni (del padre e della figlia).
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 100% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Pt_1
Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti preventivamente concordate e successivamente documentate.
Il padre provvederà inoltre a farsi carico in futuro per intero delle spese dei mezzi di trasporto della figlia per recarsi a scuola (ad oggi treno Bra-Alba), delle spese per i libri scolastici e (in futuro) delle spese per prendere la patente di guida (scuola di guida, etc.) e per l'acquisto e l'assicurazione e la manutenzione di una autovettura e delle spese universitarie (iscrizione, tasse, trasporto, vitto e alloggio fuori sede).
I doveri di contribuzione indicati ai precedenti punti cesseranno in modo automatico e senza bisogno di alcuna formalità quando la figlia sarà economicamente autosufficiente, precisando al Per_1 riguardo che non sarà sufficiente a tal fine una qualunque occupazione ma occorrerà una occupazione tale da garantire in modo stabile e non precario alla figlia un reddito mensile che le consenta di vivere autonomamente da sola e fuori casa.
Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (data 1^ rivalutazione: dicembre 2025) con decorrenza dal mese di dicembre 2024 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese anch'essa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Pt_1
PRENDE ATTO CHE
La madre percepirà nella misura del 100% l'assegno unico sino alla sua scadenza.
In merito alle modalità di rimborso delle spese straordinarie nell'interesse della figlia non ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui sopra (e diverse da quelle sopra indicate), i ricorrenti concordano che il genitore che richiede il rimborso dovrà aver inviato comunicazione scritta (fax, mail, racc., via whatsUp o ogni altro mezzo equipollente) all'altro genitore, con indicazione della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci). In caso di mancato e giustificato dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
Al fine di definire in modo consensuale i rapporti di dare e avere conseguenti alla separazione ed allo scioglimento del matrimonio ed alla cessazione della convivenza (inclusi i prelievi di cui sopra dal conto corrente cointestato), la SI.ra provvederà a versare (entro gg.15 dall'incasso) a
Pt_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI.re il ricavato della vendita Parte_2 della sua (della SI.ra ) casa sita in Comune di Sanfre' (CN), Via Madonna del Popolo
Pt_1 n.21 [attualmente censita al C.F. del Comune di Sanfre' (CN) in mappa al Foglio 9, Particella 386, subalterni 4 e 5] al netto dell'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) che verrà trattenuto dalla SI.ra (ovvero a Lei versato) come rimborso per le spese da Lei sostenute per tale
Pt_1 immobile. Laddove la SI.ra non dovesse riuscire suo malgrado a vendere la casa di
Pt_1
Sanfré (CN), Via Madonna del Popolo n.21, entro il 31.08.2025 la SI.ra (sempre allo Pt_1 scopo di definire i rapporti di dare ed avere nascenti dalla crisi coniugale e quale condizione per la definizione della crisi coniugale stessa) provvederà entro il 29.09.2025 a trasferire al marito (che
3 accetta) tale casa a fronte del versamento a suo (della SI.ra ) favore della somma di € Pt_1
10.000,00 (euro diecimila/00) (eventuali spese di atto a carico del marito).
Allo scopo di consentire alla SI.ra di procedere all'acquisto di una autovettura Parte_1 nuova a Lei sola intestata il SI. provvederà a stretto giro e comunque entro il Parte_2 31.01.2025 a vendere a terzi l'autovettura Fiat 124 Spider tg. FE 970 NG a Lui intestata trasferendo alla SI.ra l'intero ricavato della vendita e la SI.ra venderà e/o Parte_1 Parte_1 darà in permuta e/o in rottamazione l'autovettura Fiat Panda tg. EW 315 ZZ a Lei intestata;
nelle more (sino all'acquisto di una nuova autovettura a Lei intestata) la SI.ra utilizzerà Parte_1 in comodato d'uso l'autovettura Audi tg. FM 543 WZ di terzi.
In tal modo i ricorrenti dichiarano in modo libero ed informato di aver risolto e definito consensualmente tutti i reciproci rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessazione della vita coniugale e della convivenza e confermano che, con le superiori condizioni, hanno definito ogni questione economica, patrimoniale e non e dichiarano di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo (salvo quanto sopra indicato).
Le spese legali verranno sostenute nella misura di un mezzo ciascuno in via solidale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 22/01/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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