Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANFELICE ALESSANDRA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CORSIERO LUIGI, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, il ricorrente chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione ai due figli, nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
20/06/2022, avuti dalla relazione con la resistente. In particolare, concludeva per l'affido esclusivo dei minori per disinteresse della madre con residenza privilegiata presso la nonna paterna, la regolamentazione dei tempi di permanenza madre-figli, l'obbligo a carico della resistente di versare
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Con comparsa di risposta, depositata in data 18/11/2024, la resistente, contestando le allegazioni di controparte, chiedeva la riunione ad altro giudizio già pendente tra le parti.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e, all'udienza dell'11/02/2025, sentite le parti e la nonna paterna dei minori per chiarimenti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In particolare, tenuto conto che il padre dei minori vive unitamente alla madre (nonna paterna dei minori), l'accordo prevede:
1) disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la nonna paterna, IG.ra Parte_2
in Caserta (CE), alla via Passaggio Giulio Natta n. 14 " ", fino a quando
[...] Parte_3
il padre non riuscirà ad ottenere un'abitazione indipendente;
2) La IG.ra , entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente Controparte_1
accordo, dovrà spostare la residenza dalla casa familiare sita in Caserta (CE) alla via Guglielmo
Marconi, 115;
3) La IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, cede Controparte_1
la sua parte dell'assegno unico dei due figli minori al IG. autorizzando gli Enti Parte_1
preposti all'erogazione del citato contributo ed a versare direttamente al predetto Parte_1
le somme di sua spettanza che saranno dallo stesso interamente richieste;
4) Le spese straordinarie dei due figli minori saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche (comprese rette per istituti scolastici pubblici e privati, campi estivi, mensa, trasporto scolastico, iscrizione scuola, libri di testo, corredo scolastico, materiale di cancelleria), mediche, sportive e ludiche (comprese le leste di compleanno), come da protocollo del CNF;
5) la IG.ra avrà facoltà di vedere i figli minori due pomeriggi Controparte_1
infrasettimanali (martedì e venerdì), con prelevamento dei minori dall'uscita della scuola, fino alle ore 20.30, con accompagnamento presso l'abitazione ove sono collocati.
La IG.ra terrà, inoltre, con sé i due figli minori tutte le domeniche, Controparte_1
alternate dalle ore 10,30 alle ore 15.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 19.30, con prelevamento ed accompagnamento presso l'abitazione dove sono collocati, salvo diverso accordo delle parti;
6) I minori trascorreranno le festività Natalizie. ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il
25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, il 6 gennaio, ad anni alterni, con un genitore ed il successivo con l'altro, con orario da concordarsi tra le parti. Per le festività Pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con
2 l'altro, con orario da concordarsi tra le parti;
7) I compleanni dei minori saranno festeggiati presso l'istituto scolastico, oppure le ludoteche. La festa della mamma sarà trascorsa dai minori con la madre c la festa del papà sarà trascorsa dai minori con il papà;
8) Per le ferie estive, i minori trascorreranno con la madre sette giorni, nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
9) le parti manifestano il reciproco consenso per il rinnovo c/o rilascio dei documenti d'identità dei minori, ivi compresa la carta d'identità valida per l'espatrio, del passaporto e che i figli siano iscritti sul passaporto di entrambi, nonché su altro documento eventualmente necessario, ivi compresa la carta d'identità valida per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/02/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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