Articolo 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 58 quaterArticolo 50
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24 agosto 1975
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31 ottobre 1986
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28 marzo 2007
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6 maggio 2023
Art. 48. Regime di semiliberta'

Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. ((61))
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663 .
---------------- AGGIORNAMENTO (61) La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 47 , 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
Entrata in vigore il 6 maggio 2023
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