Articolo 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 67Articolo 57
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Art. 54. (Liberazione anticipata). 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. ((La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio)) sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.(29)
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. (77)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale. ------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziche' stabilire che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. ------------- AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall' articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata".
Entrata in vigore il 10 agosto 2024
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