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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17167 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44362/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 44362/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Davide Ascari ed elettivamente domiciliato in Modena, Via Begarelli, n. 13, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 26.10.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_2 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minori, una volta ottenuti dal SUI di Bologna i nulla osta in data 25.07.2024, con conseguente domanda di rilascio dei visti, non essendo stato possibile ottenere un appuntamento per la domanda dei visti, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti stessi, alla luce del rapporto di coniugio e filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice, dopo l'assegnazione del fascicolo in data 21.3.2025, ha fissato udienza per il 2.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 19.1.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 23.1.2025 presso la propria sede (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del alla CP_2
Convenzione dell'Aja del 1961 dal 18.11.2024) e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza del 2.5.2025, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 3.12.2025 per il deposito della documentazione anagrafica tradotta e legalizzata/apostillata, non presente in atti, presupposto per l'emissione del richiesto ordine giudiziale di rilascio dei visti. Con note di trattazione scritta depositate il 2.12.2025 il ricorrente ha comunicato l'avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari, concordando sulla compensazione delle spese di lite richiesta dalla controparte.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti nello scorso mese di luglio, per come dedotto dallo stesso ricorrente nelle note del 2.12.2025. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_2 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_2 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, nelle note del 2.12.2025 lo stesso ricorrente ha domandato la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Roma, 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 44362/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Davide Ascari ed elettivamente domiciliato in Modena, Via Begarelli, n. 13, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 26.10.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio CP_2 diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minori, una volta ottenuti dal SUI di Bologna i nulla osta in data 25.07.2024, con conseguente domanda di rilascio dei visti, non essendo stato possibile ottenere un appuntamento per la domanda dei visti, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti stessi, alla luce del rapporto di coniugio e filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice, dopo l'assegnazione del fascicolo in data 21.3.2025, ha fissato udienza per il 2.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 19.1.2025, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 23.1.2025 presso la propria sede (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del alla CP_2
Convenzione dell'Aja del 1961 dal 18.11.2024) e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza del 2.5.2025, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 3.12.2025 per il deposito della documentazione anagrafica tradotta e legalizzata/apostillata, non presente in atti, presupposto per l'emissione del richiesto ordine giudiziale di rilascio dei visti. Con note di trattazione scritta depositate il 2.12.2025 il ricorrente ha comunicato l'avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari, concordando sulla compensazione delle spese di lite richiesta dalla controparte.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti nello scorso mese di luglio, per come dedotto dallo stesso ricorrente nelle note del 2.12.2025. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_2 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_2 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, nelle note del 2.12.2025 lo stesso ricorrente ha domandato la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite. Roma, 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla